Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02315/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04946/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4946 del 2025, proposto da
- ZI AS, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’ottemperanza
- della sentenza n. 5334/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 28 novembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la sentenza n. 5334/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 28 novembre 2024;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentata dai difensori della ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 7 maggio 2026, il consigliere NI De VI e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
AT
Con ricorso notificato il 10 dicembre 2025 e depositato l’11 dicembre successivo, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 5334/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 28 novembre 2024.
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, con ricorso proposto nel mese di agosto 2024 davanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha chiesto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione in proprio favore della Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, dell’importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per una somma complessiva di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00). Con la sentenza n. 5334/2024 emessa in data 28 novembre 2024, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso proposto dalla docente e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l’importo di € 500,00 annui (€ 2.000,00 complessivi), ponendo le spese a carico della parte soccombente. La predetta sentenza, in data 17 febbraio 2025, è stata notificata all’Amministrazione resistente ed è altresì passata in giudicato, come attestato in data 25 luglio 2025 dalla cancelleria del Tribunale di Milano. Ciononostante, l’Amministrazione scolastica non ha provveduto a eseguire il disposto della sentenza, nella parte in cui ha imposto l’erogazione della Carta docente alla parte ricorrente.
Stante l’inerzia dell’Amministrazione scolastica, la parte ricorrente ha proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna della predetta Amministrazione a erogare in proprio favore la Carta docente per il periodo indicato in sentenza e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza nella fase esecutiva.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 7 maggio 2026, il Collegio, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione presentata dai difensori della ricorrente e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, ha trattenuto in decisione la controversia.
RI
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione – ovvero la sentenza n. 5334/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 28 novembre 2024 – risulta essere passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dalla Cancelleria del Tribunale di Milano in data 25 luglio 2025 (all. 3 al ricorso).
La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata alle Amministrazioni resistenti in data 17 febbraio 2025 (all. 4-8 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.
2.1. Quanto evidenziato in precedenza – in assenza della prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto di cui alla sentenza oggetto del presente contenzioso – determina l’accoglimento del ricorso, con il conseguente obbligo da parte dell’Amministrazione scolastica resistente entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente sentenza di erogare alla parte ricorrente l’importo di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per una somma complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), oltre interessi legali dalla data di notifica della sentenza n. 5334/2024 fino al saldo effettivo.
2.2. Nel caso di perduranza dell’inottemperanza, oltre il termine indicato in precedenza, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, all’esecuzione dell’incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant’altro) necessari all’assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi - per quanto occorra - della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi Amministrazione appartenenti. L’attività demandata al Commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, sicché non appare dovuto allo stesso alcun compenso.
3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini in precedenza specificati.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, secondo quanto specificato in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di € 800,00 (ottocento/00), oltre oneri e spese generali; le predette somme devono essere corrisposte direttamente ai difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 7 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LE UN, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
NI De VI, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| NI De VI | LE UN |
IL SEGRETARIO