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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 27/01/2026, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1098/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18989/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240254739045000 IMPOSTA CONCESSIONI STATALI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11535/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11/12/2024, il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240254739045000 notificata il 27.11.2024 (ruolo reso esecutivo il 2.8.2024 e consegnato il
10.10.2024) relativa a tributi iscritti a ruolo dall'Ente REGIONE LAZIO a titolo di imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del patrimonio dello Stato - anno 2018 - di € 2.526,31 oltre sanzioni ed interessi e così per complessivi € 3.588,70.
Il ricorrente chiede l'annullamento della cartella lamentando che la somma non è dovuta giacché la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sez. 28 con sentenza n. 14544/22 del 4.7.2024 pubbl. il
09/10/2024, ebbe ad annullare l'avviso di accertamento n. 829000 Pratica n. 467DMCM18403 per lo stesso titolo e che, dunque non sussistono i presupposti per procedere alla riscossione esattoriale essendo la cartella di pagamento priva del suo presupposto e dunque da annullare. Il ricorrente documenta di avere al riguardo inviato a mezzo pec in data 29.11.24 diffida all'AdER ed alla Regione
Lazio, senza riscontro positivo, per la desistenza dalla procedura di riscossione annullando la cartella onde evitare la proposizione di una inutile impugnativa.
L'AdER nel costituirsi in giudizio documenta la corretta notifica della cartella in data 27.11.24 via pec .
Dichiara e documenta che la Regione Lazio ha disposto in data 07.01.2025 ( successivamente alla proposizione del ricorso) lo sgravio totale dell'importo iscritto a ruolo trasmesso ad esso Agente di
Riscossione con flusso telematico del 09/01/2025 ( successivo dunque alla pubblicazione - 9.10.2024- della sentenza n. 14544/22 della CGT di 1° grado di Roma). Eccepisce altresì il proprio difetto di legittimazione passiva ritenuto che le eccezioni di Parte ricorrente in ordine alla natura degli importi iscritti a ruolo sono tutte rivolte all'Ente creditore Regione Lazio, non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'Ente impositore ( C. Cass.sent. n. 1985 del 29 gennaio 2014).
La Regione Lazio, assente alla odierna udienza, ha depositato le proprie controdeduzioni in data
26.3.2025 chiedendo il rigetto del ricorso argomentando nel merito sulle questioni di diritto riguardanti la natura e debenza della imposta.
Il Giudice, ritenuto concluso l'esame della vertenza, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti è documentato da parte dell'AdER che l'Ente creditore, Regione Lazio, in data
7.1.2025 , successivamente al deposito del ricorso in data 11.12.2024, aveva disposto provvedimento di sgravio totale dell'importo iscritto a ruolo;
il ruolo fu reso esecutivo il 2.8.2024 e consegnato il 10.10.24 e successivamente sgravato il 7.1.2025.
Considerato che
la sent. n. 14544/22 pronunciata il 47.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sez. 28, pubblicata il 09/10/2024, ebbe ad annullare l'avviso di accertamento n. 829000 Pratica n. 467DMCM18403 da cui è derivata la cartella in questa sede impugnata, e che la Regione Lazio, pur avendo resistito in giudizio con controdeduzioni in data 26.3.25, aveva già proceduto in data 7.1.2025 (successivamente al deposito del ricorso in questa sede in discussione) ad emettere provvedimento di sgravio dell'importo iscritto a ruolo annullando la cartella, deve ritenersi conclusa la controversia con pronuncia di accoglimento del ricorso fondato nel merito, ritenuta la condotta di AdER esente da responsabilità avendo svolto il proprio compito dì riscossione, meramente esecutivo, tramite la cartella esattoriale, non essendo tenuto il Concessionario a verificare né la probabile esistenza del credito, né l'effettiva notificazione degli atti presupposti.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio e della natura delle questioni esaminate, appare equo che siano dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto. Spese di giudizio compensate tra le parti. Così deciso in Roma il 13 novembre 2025 Il
Giudice monocratico Maria Laura Petrongari
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18989/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240254739045000 IMPOSTA CONCESSIONI STATALI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11535/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11/12/2024, il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240254739045000 notificata il 27.11.2024 (ruolo reso esecutivo il 2.8.2024 e consegnato il
10.10.2024) relativa a tributi iscritti a ruolo dall'Ente REGIONE LAZIO a titolo di imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del patrimonio dello Stato - anno 2018 - di € 2.526,31 oltre sanzioni ed interessi e così per complessivi € 3.588,70.
Il ricorrente chiede l'annullamento della cartella lamentando che la somma non è dovuta giacché la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sez. 28 con sentenza n. 14544/22 del 4.7.2024 pubbl. il
09/10/2024, ebbe ad annullare l'avviso di accertamento n. 829000 Pratica n. 467DMCM18403 per lo stesso titolo e che, dunque non sussistono i presupposti per procedere alla riscossione esattoriale essendo la cartella di pagamento priva del suo presupposto e dunque da annullare. Il ricorrente documenta di avere al riguardo inviato a mezzo pec in data 29.11.24 diffida all'AdER ed alla Regione
Lazio, senza riscontro positivo, per la desistenza dalla procedura di riscossione annullando la cartella onde evitare la proposizione di una inutile impugnativa.
L'AdER nel costituirsi in giudizio documenta la corretta notifica della cartella in data 27.11.24 via pec .
Dichiara e documenta che la Regione Lazio ha disposto in data 07.01.2025 ( successivamente alla proposizione del ricorso) lo sgravio totale dell'importo iscritto a ruolo trasmesso ad esso Agente di
Riscossione con flusso telematico del 09/01/2025 ( successivo dunque alla pubblicazione - 9.10.2024- della sentenza n. 14544/22 della CGT di 1° grado di Roma). Eccepisce altresì il proprio difetto di legittimazione passiva ritenuto che le eccezioni di Parte ricorrente in ordine alla natura degli importi iscritti a ruolo sono tutte rivolte all'Ente creditore Regione Lazio, non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'Ente impositore ( C. Cass.sent. n. 1985 del 29 gennaio 2014).
La Regione Lazio, assente alla odierna udienza, ha depositato le proprie controdeduzioni in data
26.3.2025 chiedendo il rigetto del ricorso argomentando nel merito sulle questioni di diritto riguardanti la natura e debenza della imposta.
Il Giudice, ritenuto concluso l'esame della vertenza, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti è documentato da parte dell'AdER che l'Ente creditore, Regione Lazio, in data
7.1.2025 , successivamente al deposito del ricorso in data 11.12.2024, aveva disposto provvedimento di sgravio totale dell'importo iscritto a ruolo;
il ruolo fu reso esecutivo il 2.8.2024 e consegnato il 10.10.24 e successivamente sgravato il 7.1.2025.
Considerato che
la sent. n. 14544/22 pronunciata il 47.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sez. 28, pubblicata il 09/10/2024, ebbe ad annullare l'avviso di accertamento n. 829000 Pratica n. 467DMCM18403 da cui è derivata la cartella in questa sede impugnata, e che la Regione Lazio, pur avendo resistito in giudizio con controdeduzioni in data 26.3.25, aveva già proceduto in data 7.1.2025 (successivamente al deposito del ricorso in questa sede in discussione) ad emettere provvedimento di sgravio dell'importo iscritto a ruolo annullando la cartella, deve ritenersi conclusa la controversia con pronuncia di accoglimento del ricorso fondato nel merito, ritenuta la condotta di AdER esente da responsabilità avendo svolto il proprio compito dì riscossione, meramente esecutivo, tramite la cartella esattoriale, non essendo tenuto il Concessionario a verificare né la probabile esistenza del credito, né l'effettiva notificazione degli atti presupposti.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio e della natura delle questioni esaminate, appare equo che siano dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto. Spese di giudizio compensate tra le parti. Così deciso in Roma il 13 novembre 2025 Il
Giudice monocratico Maria Laura Petrongari