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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 8902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8902 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2121/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. AN MA MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2121/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA CHIARAVALLE, 7 20122 MILANO
[...]
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ) e per essa C.F. ) con il Parte_2 P.IVA_1 Parte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ELIO LUDINI elettivamente domiciliato in VIA ALBERICO II, 83 00198 ROMA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_3
AN ZO e dell'avv. GIACINTO PARISI, PIAZZA DI SPAGNA, 15 00187 ROMA
POSTEPAY S.P.A. (C.F. ) P.IVA_4
(C.F. ) Parte_4 P.IVA_5
(C.F. Controparte_2 CP_3
) P.IVA_6
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_7
(C.F. ) Controparte_5 P.IVA_8
- parte convenuta –
pagina 1 di 16 sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE
1) accertare e dichiarare la nullità, quantomeno parziale, della ordinanza del G.E. depositata il
16/11/2023 nella procedura esecutiva mobiliare GE 5690/2021 per omessa e/o apparente e/o carente motivazione per le ragioni esposte nell'atto di citazione e nelle successive memorie;
2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di per omessa prova Parte_3 dell'acquisto del credito da parte di nonché la carenza dei poteri di rappresentanza di Parte_2
quale servicer di per nullità della procura a repertorio notaio Parte_3 Parte_2 Per_1 di Milano del 5/ 12/2019, in quanto rilasciata in violazione degli artt. 2 e 3 della Legge
[...]
130/1999 non essendo iscritta nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB, per le ragioni Parte_3 esposte nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., eccezione comunque rilevabile d'ufficio;
NEL MERITO
In via principale:
3) dichiarare l'inammissibilità e/o la improcedibilità e/o comunque la infondatezza dell'intervento di depositato nella procedura esecutiva mobiliare GE 5690/2021 in data 8 febbraio 2022 Parte_3 per Euro 7.848.382,11 per le ragioni espresse in atti;
In subordine:
4) ridurre la pretesa creditoria avanzata nella procedura esecutiva mobiliare GE 5690/2021 da in nome e per conto di ad Euro 246.778,21, con eventuale rettifica a Parte_3 Parte_2 seguito della distribuzione delle somme in sede esecutiva nella procedura GE 56/2010 avanti
Tribunale di ON PO di OT, ovvero riconoscere un saldo attivo, ossia a credito per la opponente, di Euro 720.254,79, con eventuale rettifica a seguito della distribuzione delle somme in sede esecutiva nella procedura GE 56/2010 svoltasi avanti Tribunale di ON PO di OT, secondo quanto precisato in corso di causa;
In ulteriore estremo subordine:
5) ridurre la pretesa creditoria avanzata nella procedura esecutiva mobiliare GE 5690/2021 da in nome e per conto di ad Euro 786.885,24, con eventuale rettifica a Parte_3 Parte_2 seguito della distribuzione delle somme in sede esecutiva nella procedura GE 56/2010 svoltasi avanti
Tribunale di ON PO di OT, secondo quanto precisato in corso di causa;
pagina 2 di 16 IN OGNI CASO
6) condannare in solido ed al pagamento di spese documentate, diritti ed Parte_3 Parte_2 onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% delle spese non documentate, IVA e CPA come per legge;
7) condannare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ed in solido al pagamento di un Parte_3 Parte_2 importo a titolo risarcitorio per colpa grave, nella misura che sarà ritenuta congrua a favore dell'opponente avv. per i danni economici, morali, professionali e sociali, dalla Parte_1 stessa subiti a causa della illegittima azione esecutiva”.
Per mandataria di CP_6 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così statuire:
a) In via preliminare, dichiarare inammissibili le deduzioni, eccezioni, domande e richieste nuove formulate da parte Attrice nel proprio atto di citazione;
b) nel merito ed in via principale, rigettare integralmente l'opposizione, e con essa le formulate istanze di inammissibilità, di improcedibilità e di infondatezza dell'atto di intervento del 8.2.2022, oltre che di azzeramento e/o di riduzione della portata del credito di cui al medesimo atto di intervento, nonché ogni ulteriore domanda, anche di condanna, dispiegata da parte Attrice, per tutti i motivi di cui alle argomentazioni in fatto ed in diritto della presente memoria, poiché avente l'opposizione ad oggetto censure manifestamente inammissibili, talune coperte anche dal giudicato, oltre che oggettivamente infondate;
c) condannare, ai sensi dell'art. 96 cpc, parte Attrice al pagamento di un ulteriore importo, da determinarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento danni, stante l'evidente e manifesta infondatezza dei motivi di cui all'atto di citazione, non essendo sorretto da ragionevoli e giustificate ragioni tecniche di difesa, per essere le censure avanzate con tale opposizione perlopiù segnatamente inammissibili, già promosse e rigettate in diverse sedi, in parte già coperte da giudicato, ed eppure nuovamente ed ulteriormente riproposte, attraverso un utilizzo certamente abusivo del rimedio processuale azionato;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Per Controparte_7
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito decidere secondo giustizia sulle domande proposte dall'Avv.
[...] con l'atto di citazione in riassunzione in opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi Parte_1 ex artt. 615 e 617 c.p.c., notificata anche nei confronti di nella qualità di terzo Controparte_7
pagina 3 di 16 pignorato. Con vittoria di spese e compensi professionali di cui al presente procedimento come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella procedura di espropriazione presso terzi iscritta al n. 5690/2021 GE instaurata da Parte_3 in qualità di mandataria di per la riscossione di un credito di €92.716,62 nei confronti Parte_2 di la stessa sempre quale mandataria di ha depositato in data Parte_5 Parte_3 Pt_2
8 febbraio 2022 atto di intervento per un credito di ulteriori €7.848.382,11 oltre accessori, “con riserva di precisazione del credito ove, medio tempore, dovessero essere distribuite ulteriori somme dalla procedura espropriativa immobiliare” pendente dinanzi al Tribunale di
ON PO di OT, allegando di aver acquistato il 27 marzo 2015, nell'ambito di una cessione in blocco di crediti bancari, il credito risarcitorio vantato nei confronti dell'esecutata da derivante da sentenza di condanna n. 9551/2005 del Tribunale di Controparte_8
Milano, passata in giudicato.
La debitrice, con ricorso depositato il 27 febbraio 2022, ha proposto opposizione, dichiarando di agire ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. Ha dedotto, in particolare, che il credito di nei suoi confronti non poteva essere oggetto di cessione come disciplinata dalla CP_8 legge n. 130/1999 e dall'art. 58 TUB e, in concreto, non era oggetto delle tre cessioni di cui aveva riferito il creditore intervenuto, che avevano ad oggetto crediti in sofferenza derivanti da rapporti contrattuali, mentre il credito di nei suoi confronti aveva natura CP_8 risarcitoria1 e comunque non era compreso nel perimetro della cessione in quanto disomogeneo per natura ed origine rispetto ai crediti identificabili attraverso i c.d. “criteri di blocco”. Sosteneva, inoltre, che non aveva documentato adeguatamente Parte_2
l'acquisto poiché: a. il contratto tra e era privo di data certa, non erano state Pt_2 CP_9 prodotte le pec che avrebbero dovuto attestare lo scambio di proposta ed accettazione, il documento prodotto al momento dell'intervento non era completo di tutte le sue pagine, sì che non era neppure possibile verificare se la cessione era avvenuta a titolo oneroso, vi erano riferimenti solo alla posizione debitoria di;
b. l'avviso sulla Gazzetta Persona_2
Ufficiale non era idoneo di per sé a dimostrare l'acquisto del credito avendo una funzione meramente pubblicitaria e la sua lettura confermava, comunque, che tra i crediti oggetto di
1. per aver agevolato l'inadempimento da parte di di un debito per Controparte_10 scoperto di conto corrente mediante la prestazione di garanzie inesistenti. pagina 4 di 16 cessione2 non vi era il credito risarcitorio riconosciuto a c. il 9 aprile Controparte_8
2015 era stato sottoscritto da RE atto notarile intitolato “crediti di titolarità della società che verranno menzionati in una delle gazzette Ufficiali …di prossima Parte_2 pubblicazione” tra i quali, appunto, non compariva il credito in questione, ma unicamente il credito verso L'opponente, infine, contestava l'ammontare del credito oggetto Per_2 dell'atto di intervento, poiché non aveva tenuto conto:
1. di tutti gli introiti della Pt_3 procedura esecutiva intrapresa nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di ON PO di
OT, destinati ad 2. del fatto che il aveva provveduto a Parte_2 Per_2 adempiere, in parte, la propria obbligazione nei confronti della banca, sì che era venuto meno, nella stessa misura (e cioè per €4.648.112,9), il danno che ella era stata chiamata a risarcire;
3. che non erano dovuti gli interessi sulla somma oggetto della statuizione di condanna e che, tenendo conto di tali rilievi, ella era in debito di un importo molto inferiore a quello domandato o addirittura in credito per 720.254,79 euro.
Mora concludeva chiedendo di dichiarare l'improcedibilità o l'inammissibilità dell'intervento di Pt_3
e, in subordine, di accertare l'effettivo l'ammontare del credito di In via cautelare, chiedeva
[...] Pt_2 la sospensione della procedura esecutiva.
Il g.e. rigettava l'istanza ed assegnava termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
L'opponente vi provvedeva, notificando il 12 gennaio 2024 l'atto di citazione, oltre che ad Parte_2 ed a anche ai terzi pignorati Fallimento Milano Mall s.r.l.,
[...] Parte_3 Controparte_5 [...]
Postepay s.p.a., Controparte_7 Parte_4 Controparte_4 [...]
e chiedeva di “dichiarare la nullità, quantomeno parziale, della ordinanza Controparte_2 del G.E. depositata il 16/11/2023 nella procedura esecutiva mobiliare GE 5690/2021 per omessa e/o apparente e/o carente motivazione per le ragioni esposte nel presente atto”, per il resto confermando le domande e difese svolte nel ricorso al g.e. In via istruttoria, produceva copiosa documentazione e sollecitava l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva.
2. “Tutti i crediti pecuniari (sia ipotecari, sia chirografari), dei quali era Parte_6 titolare alle 00.01 del 1 ottobre 2014 (la “Data di Efficacia”), rispondenti a tutti i seguenti criteri oggettivi: a) crediti derivanti da finanziamenti erogati da banche; b) crediti classificabili come in sofferenza, secondo le istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, in data antecedente la Data di efficacia;
c) crediti acquisiti da dai soggetti di seguito indicati e nell'ambito delle seguenti Parte_6 cessioni di crediti: …” (cfr.atto di citazione, pagine 37 e 38). pagina 5 di 16 Nel giudizio si costituivano debitrice nei confronti della di €51,85 (cfr. doc. 2 Controparte_7 Pt_1 di ), che si rimetteva a giustizia quanto al merito dell'opposizione e chiedeva di essere CP_7 tenuta indenne in punto spese e Quest'ultima, nel chiedere il rigetto dell'opposizione, Parte_3 eccepiva, in relazione alle censure riguardanti la legittimità del contratto di cessione del 27 marzo 2015 ed alla titolarità del credito in capo ad l'esistenza del giudicato, evidenziando, tra l'altro, che Pt_2 dette problematiche, non esaminate -perché ritenute assorbite- dal Tribunale di ON PO di
OT nella sentenza n. 195/2020, non erano state riproposte nel giudizio di appello, sì che si era prodotto l'effetto di cui all'art. 346 c.p.c. e perché, addirittura, nel proporre l'appello, a quelle eccezioni Pt_1 aveva espressamente rinunciato. Parte opposta richiamava, inoltre, numerose pronunce del Tribunale di
ON PO di OT e del Tribunale di Milano, che, sebbene non ancora definitive, avevano esaminato e respinto identiche questioni proposte dall'opponente; nel merito, contestava le difese avversarie, evidenziando, tra l'altro, come non potesse esservi alcun dubbio sull'inclusione del credito verso tra quelli ceduti, poiché, sia pure con diversa terminologia, tutti i contratti di Parte_1 cessione comprendevano i diritti correlati o conseguenti ai crediti in sofferenza quale quello nei confronti di . AL dava atto di avere medio tempore incassato €899.889,85 nella procedura esecutiva Per_2
n. 56/2010 GE del Tribunale di ON PO di OT, imputabili per €861.500,48 al credito azionato nella procedura n. 5690/2021 GE di questo Tribunale, e quantificava il suo credito in
€7.442.139,64 (pagine 33, 34 e 37 della comparsa di costituzione). Eccepiva la novità ed inammissibilità delle critiche mosse all'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione e della conseguente domanda di accertamento della sua nullità e chiedeva la condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Nella contumacia dei terzi pignorati (diversi da , il giudice disponeva l'acquisizione Controparte_7 del fascicolo del processo esecutivo.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la parte opponente, con la prima memoria, eccepiva l'invalidità della procura alle liti e l'inesistenza del potere rappresentativo in capo a Pt_3 riservandosi di esplicitare successivamente i motivi dell'eccezione e, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. “nuovamente” eccepiva “la nullità e/o comunque la inammissibilità della costituzione di , quale mandataria, ossia servicer per la Legge 130/1999, di Parte_3 Parte_2 per difetto dei poteri di rappresentanza, atteso che , incaricata da non Parte_3 Parte_2 risulta iscritta nell'albo ex art. 106 del TUB…” (così, a pag. 3 e seg. della memoria).
pagina 6 di 16 All'udienza del 9 settembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, riducendo a trenta giorni il termine per il deposito delle comparse conclusionali.
Successivamente, accertato che il PCT non consentiva l'acquisizione in via informatica del fascicolo in ragione delle sue dimensioni, questo giudice veniva abilitato all'accesso al fascicolo tramite SIECIC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le questioni preliminari
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di nullità della procura alle liti conferita da Pt_3 nell'interesse di motivata in ragione dell'asserito difetto di potere rappresentativo in capo alla Pt_2 società mandataria.
Si tratta di accertamento che il tribunale deve svolgere d'ufficio (si vedano Cass. ord. n. 26871/2022;
Cass. n. 8959/2016; Cass. n. 15903/2011), sì che la proposizione della relativa eccezione funge semplicemente da sollecito all'esercizio dei poteri officiosi del giudice e non vi è alcun limite di ordine temporale al rilievo.
L'eccezione, tuttavia, è infondata.
Il giudice di legittimità, al cui persuasivo orientamento questo giudice intende dare continuità, ha di recente chiarito che gli artt. 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e l'art. 106 T.U.B., secondo cui il servizio di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione può essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, “non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla
Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"” (Cass. civile sez. III, 18/03/2024, n. 7243). Più in particolare, la
Cassazione ha chiarito come la norma richiamata, benché disciplini profili di indubbio interesse pubblico
(come del resto “qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale ed astratta”), non possa essere qualificata come norma imperativa ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.c., non dettando una regola posta a protezione di preminenti interessi generali della collettività o valori giuridici fondamentali, ma pagina 7 di 16 soltanto una regolamentazione amministrativa delle attività finanziarie, il cui corretto svolgimento ed esercizio è adeguatamente garantito sul piano dei controlli eseguiti dall'autorità di vigilanza, che dispone di poteri sanzionatori presidiati anche da norme penali3.
L'affidamento del mandato e della procura per il recupero di crediti oggetto di operazione di cartolarizzazione, non comportando la violazione di alcuna norma imperativa o regola di validità del contratto, non determina quindi la nullità del mandato e della procura attribuite a nel presente Pt_3 giudizio.
Nello stesso senso si sono già ripetutamente espressi anche questo Tribunale (si vedano, tra le più recenti, Trib. Milano, n. 4701/2025; Trib. Milano, n. 2747/2025, in Banca dati di merito) e la Corte
d'Appello di Milano (si vedano le sentenze nn. 2281/2025, 2071/2025, 1876/2025, 1774/2025,
1679/2025, 1668/2025, 1544/2025 e 1150/2025, pure rinvenibili in Banca dati di merito).
Sempre in via preliminare, va evidenziato che costituendosi, non ha proposto eccezioni in Pt_3 senso proprio né domande riconvenzionali, ma mere difese (tali anche le conclusioni formulate alle lettere A e B), sì che la costituzione tardiva, denunciata dall'opponente, è priva di conseguenze processuali. Ciò vale anche per l'eccezione di giudicato esterno, che non è soggetta a preclusioni e, in considerazione del suo rilievo pubblicistico, prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte (si veda Cass. ord. n. 48/2021 che, in applicazione del principio, ha confermato la decisione di appello che nel giudizio civile di risarcimento del danno aveva ritenuto l'allegazione della sentenza penale di condanna non subordinata a decadenze e preclusioni istruttorie, potendo essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito;
si vedano inoltre Cass. ord. n. 12754/2022; Cass. ord. n. 34662/2021).
Ancora in rito, va affermata l'inammissibilità delle doglianze svolte con riferimento all'ordinanza in data
13/11/2023, comunicata il 17 novembre 2023 (si veda il fascicolo n. 5690/2021 GE) con la quale il giudice delle esecuzioni ha negato la sospensione della procedura esecutiva e della correlata domanda di declaratoria di nullità di tale ordinanza (doc. F di parte opponente). Innanzitutto, in quanto le censure di 3 si veda anche Cass. S.U. n. 33715/2022 con la quale è stato chiarito che la giurisprudenza ha identificato “le norme imperative la cui violazione determina la nullità virtuale del contratto essenzialmente in quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti o (con diversa espressione) alle norme inderogabili concernenti la validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724 del 2007, sez. I n. 19024 del 2005, sez. VI n. 25222 del 2010, sez. III n. 525 del 2020)” e non “le regole di comportamento nella fase precontrattuale ed esecutiva del contratto, oltre che «nella fase […] coincidente con la stipulazione del contratto»”: “una norma prima di essere imperativa dev'essere prescrittiva di un contenuto, specifico e caratterizzante, inerente al sinallagma contrattuale che possa definirsi essenziale, la mancanza del (o difformità dal) quale renderebbe nullo il contratto”. pagina 8 di 16 parte opponente, che deduce l'invalidità dell'ordinanza per carenza di motivazione, sono in astratto riconducibili all'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, e dunque, avrebbero dovuto essere proposte nel rispetto del termine di cui all'art. 617, secondo comma, c.p.c. e con le modalità di cui all'art. 618
c.p.c. Inoltre, i provvedimenti cautelari hanno natura strumentale e funzione cautelativa provvisoria, in quanto volti ad evitare che la futura pronunzia del giudice possa restare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla e sono destinati a perdere ogni efficacia a seguito della decisione emessa nel giudizio di merito nella quale rimangono assorbiti e caducati, con l'esaurimento della funzione che li caratterizza. Nel caso in esame, non vi è dubbio che l'ordinanza che ha respinto l'istanza di sospensione
-non reclamata- abbia natura cautelare (si vedano Cass. ord. n. 1124/2010; Cass. ord. nn. 22488 e
22486/2009), sì che, giunti al momento della decisione del merito, è inutile indagare se, all'epoca della sua emissione, sussistessero o meno i presupposti per la concessione della sospensione della procedura esecutiva e se la decisione del giudice dell'esecuzione sia stata sufficientemente motivata.
Il merito
È possibile quindi passare all'esame del merito.
Sono pienamente utilizzabili a tal fine anche i nuovi documenti allegati da alla comparsa Pt_3 conclusionale, trattandosi di provvedimenti emessi dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e noti all'opponente, parte dei procedimenti in cui sono stati pronunciati. In un caso, si tratta dell'ordinanza di assegnazione che ha definito la procedura esecutiva n. 5690/2021 GE. Peraltro, nessuna eccezione sul punto è stata svolta nelle memorie di replica.
Per una migliore comprensione del thema decidendum, giova poi rammentare che il contestato intervento di poggia sulla sentenza n. 9551/2005 del Tribunale di Milano, confermata dalla Pt_2
Corte di appello di Milano, che ha condannato a risarcire Parte_1 Controparte_11 per avere indotto -tra il 1996 ed il 1997- Banca Nazionale dell'Agricoltura a
[...] concedere nuovi affidamenti a , mediante la concessione in pegno di titoli Controparte_10 rivelatisi inesistenti. Gli affidamenti già in essere da £12.500.000 furono portati a £35.500.000. Il danno fu quantificato in €11.878.508,68, pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi e quanto erogato su richiesta del senza intervento dell'avv. Per_2 Pt_1
(cfr. doc. 1 opponente, pag. 10).
Il credito risarcitorio fu ceduto il 29 dicembre 2006 da a (poi Controparte_8 CP_12 [...]
). Lo ha accertato la sentenza n. 12596/2009 del Tribunale di Milano, passata in giudicato CP_13
(doc. 34 . L'esistenza e la validità della cessione costituiscono infatti il necessario Pt_3
pagina 9 di 16 antecedente logico-giuridico che ha consentito al tribunale di affermare la qualità di creditore in capo alla parte attrice in quella sede contestata dalla convenuta e di Parte_7 Pt_1 accogliere l'azione di simulazione proposta nei confronti della stessa, senza che rilevi la prospettazione, in altri e successivi giudizi, di ulteriori e diversi profili di contestazione dell'operazione negoziale, poiché l'ambito di operatività del giudicato riguarda tutto quanto rientri nel suo perimetro, e si estende non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr. Cass. ord. n. 457/2025; Cass. ord. n.1259/2024). Non rileva, in contrario, che l'odierna opponente abbia agito in revocazione (cfr. doc. 45 e 62 , atteso che il presupposto del rimedio Pt_3 Pt_1 invocato è proprio la definitività del provvedimento impugnato. Dell'esistenza di ulteriori pronunce, pure definitive, che hanno statuito sulla validità della cessione e dell'acquisto del credito in capo a
CTF, dà conto anche la sentenza di questo Tribunale n. 6418/21 (si vedano le pagine 11 e 12, da intendersi qui integralmente richiamate, che rinviano alla sentenza n. 15833/2019 della Corte di cassazione), che è stata confermata dalla Corte di appello con la sentenza n. 2468/2023 (doc. V parte opposta) contro la quale non risulta sia stato proposto ricorso per cassazione.
Il medesimo credito è stato poi ceduto a nel 2012. Oggetto della cessione Parte_6 risulta essere, infatti, insieme al credito vantato nei confronti di , “ogni CP_10 Controparte_10 titolo connesso o dipendente da Crediti e da ogni atto, accordo o pattuizione comunque correlati o conseguenti al Credito”; l'inclusione espressa del credito risarcitorio verso l'odierna parte opponente si ricava inoltre dall'allegato E, espressamente richiamato nel contratto di cessione, che contiene una puntuale disamina della posizione e dei giudizi a quella data pendenti, Persona_3 oggetto di specifica analisi da parte degli stipulanti e di specifiche pattuizioni (cfr. doc. 4 Mora e doc. G AL, pagine 4, 5, 9 e 68 e seg.).
La cessione del credito ad Parte_2
Ciò che l'opponente espressamente contesta in questa sede è la cessione del credito risarcitorio nei suoi confronti da ad in particolare, nega l'esistenza e la validità CP_9 Pt_2 Parte_1 del contratto di cessione in blocco di cui dà conto la Gazzetta Ufficiale n. 44 del 16 aprile 2015 (doc.
3 e che detta cessione comprenda il credito risarcitorio nei suoi confronti. Pt_1
Si tratta, ancora una volta, di questioni coperte da giudicato, considerato che la Corte di appello di
Milano, con la richiamata sentenza n. 2468/2023, ha respinto l'appello e quindi anche la domanda di pagina 10 di 16 “3) accertare e dichiarare che il credito, nascente dalla sentenza n. 9551/2005 e posto a fondamento del precetto notificato il 15/1/2019, non è stato validamente né efficacemente ceduto ai sensi della Legge 130/1999 da ad per una o più delle ragioni Parte_6 Parte_2 esposte nel presente atto”; si è già detto che non consta che contro tale decisione sia stato proposto ricorso per cassazione, come pure si è già detto dell'ambito oggettivo del giudicato.
Si aggiunga, con riferimento alla prova del contratto di cessione -che non è soggetto a particolari vincoli di forma, sì che la prova della stipulazione può essere raggiunta anche in via indiziaria- che è in atti copia del contratto di cessione sottoscritta dalla società cedente per accettazione (si vedano
Appello Milano, n. 220/2023 secondo cui “la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata ….non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.” e Cass. ord. n. 10200/2021 per la rilevanza probatoria di siffatte dichiarazioni). Il documento è stato prodotto da all'atto dell'intervento Pt_2 nella procedura esecutiva (cfr. fascicolo di parte , ciò che dimostra, a dispetto della CP_14 mancata produzione delle e-mail di trasmissione, che anche le correzioni manoscritte sono state accettate dalla proponente/cessionaria, la quale, conformemente a quanto previsto dalla clausola n. 5 del contratto, si è poi occupata della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La presenza di alcuni
“omissis” non è indice di contraffazione;
al contrario, esplicita in modo trasparente che le parti hanno ritenuto di non divulgare ai terzi estranei al rapporto contrattuale parte delle loro intese.
È in atti, inoltre, “atto di deposito documento” presso il notaio da parte della legale Per_4 rappresentante di , , contenente l'elenco dei crediti destinati ad Pt_2 Controparte_15 essere menzionati in Gazzetta Ufficiale, tra i quali, con l'identificativo , quello verso P.IVA_9
(doc. 19 pagina 17). L'opponente non dubita che detto deposito, il 9 aprile 2015, Per_2 Pt_1 sia da mettere in relazione con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del successivo 16 aprile e, anzi, ne trae argomento per sostenere che oggetto della cessione fu unicamente il credito verso
Sull'oggetto della cessione si tornerà a breve;
tuttavia, è evidente come anche tale attività Per_2 dimostri l'accettazione da parte della società cedente anche delle modeste correzioni apportate dalla cessionaria.
La successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è sufficiente a conferire data certa al negozio traslativo e dunque -poiché questo è ciò che interessa alla debitrice ceduta- a rassicurare l'opponente in ordine al carattere liberatorio del pagamento che, a partire da quel momento, fosse stato eventualmente eseguito a favore di RE.
pagina 11 di 16 Sotto il profilo contenutistico, il fatto che non abbia voluto divulgare le condizioni Pt_3 economiche della cessione e che nella copia del contratto di cessione sia oscurata, tra le altre, anche la clausola n.4 relativa al corrispettivo, non prova che la cessione sia avvenuta a titolo gratuito, né
l'opponente ha offerto alcuna prova a sostegno delle proprie illazioni. A ben vedere, peraltro, il fatto stesso che esista una clausola intitolata “prezzo della cessione dei crediti” dimostra l'onerosità del contratto, poiché in un negozio a titolo gratuito non vi sarebbe stata alcuna pattuizione da oscurare.
Sotto altro profilo, si deve escludere che esista un interesse meritevole di tutela in capo al debitore ceduto a conoscere la pattuizione nel dettaglio, non essendogli comunque consentito interferire nel rapporto tra cedente e cessionario.
Quanto all'oggetto del contratto, reputa il Tribunale che non possa sussistere alcun dubbio sull'avvenuta cessione anche del credito risarcitorio.
L'allegato C al contratto di cessione indica i criteri di identificazione dei crediti ceduti e cioè i crediti di cui era titolare alla data del 1^ ottobre 2014: CP_9
1. derivati da finanziamenti erogati da banche: tale certamente il credito verso e tale, Per_2 ad avviso del giudicante, in via mediata, anche il credito nei confronti di in Parte_1 quanto conseguente al finanziamento concesso da Banca Nazionale dell'Agricoltura al cliente grazie alla garanzia prestata all'istituto dall'odierna opponente;
2. classificabili “in sofferenza”: tale, incontestatamente, il credito verso (cfr. atto di Per_2 citazione, pagine 21-23);
3. acquisiti (per quanto qui rileva) da CTF con contratto dell'11 luglio 2012. Al riguardo è sufficiente richiamare quanto si è detto sull'oggetto di quella cessione.
La clausola 3.3 precisa poi che detti crediti si intendono ceduti con i diritti, le azioni ed eccezioni sostanziali e processuali di pertinenza e “con ogni titolo connesso o dipendente dai Crediti e da ogni atto, accordo o pattuizione comunque correlati o conseguenti al Credito” e che il debito dell'opponente sia connesso a quello del , espressamente menzionato nell'elenco Per_2 depositato presso il notaio, e che derivi da “atto, accordo o pattuizione” correlati o conseguenti a detta posizione non pare possa essere messo in dubbio. Su tale correlazione poggia, del resto, la (pur infondata) pretesa di parte attrice di rideterminazione del quantum debeatur.
Infine, con riferimento alle altre eccezioni dell'opponente in ordine alla intrasferibilità del credito risarcitorio di con le modalità di cui all'art. 58 TUB, si osserva che la disposizione in CP_8 esame riguarda le cessioni “di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili
pagina 12 di 16 in blocco” a banche ed intermediari finanziari;
a mente della legge n. 130 del 1999, si deve trattare di cessione a titolo oneroso, avente ad oggetto “crediti pecuniari, presenti o futuri, individuabili in blocco se appartengono a categorie omogenee”. Nel caso di specie, si è già detto dell'onerosità della cessione e che il credito verso l'opponente presenta tutte le caratteristiche dei crediti trasferiti con il contratto del 27 marzo 2015, si che è soddisfatto il requisito dell'omogeneità e della identificabilità in base ai criteri di blocco. Conforta, in tal senso, quanto scrive l'autore citato dall'opponente nel contributo prodotto come documento 54, ove si legge che “Per la individuabilità
“in blocco” dei crediti occorre far riferimento a criteri oggettivi di omogeneità idonei a consentire ai debitori (e ai terzi in generale) la conoscibilità della cessione sulla base della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale”; detto in altre parole, l'omogeneità non è un requisito di validità della cessione, ma serve all'identificazione dell'oggetto del contratto. Il credito ceduto, infine, è un credito pecuniario, non prevedendo l'art. 1 della legge n. 130/1999 alcun limite quanto alla sua fonte, contrattuale o extra-contrattuale, mentre l'opponente, in comparsa conclusionale (pagine 71 e 72), ha chiarito di non aver mai inteso sostenere che possano essere cartolarizzati unicamente i crediti in sofferenza e nei confronti di debitori segnalati alla Banca d'Italia.
Va quindi affermata la piena validità della cessione e la titolarità, in capo ad del Parte_2 credito risarcitorio accertato dalla sentenza n. 9551/2005.
Quantificazione del credito
I. Interessi
RE è intervenuta per un credito di €7.848.382,11, “oltre gli interessi al tasso legale dal
22.5.2021 e sino all'effettivo soddisfo”. Tra le parti è pacifico che il titolo esecutivo non rechi condanna dell'opponente al pagamento di accessori e che gli interessi richiesti con l'atto di precetto siano quelli di mora, richiesti a decorrere dalla data della notificazione del precetto. La debenza degli interessi era stata affermata dalla già ricordata sentenza n. 6418/2021. L'opponente in comparsa conclusionale non ne contesta più la debenza, dando atto, alla pagina 60, che la questione
è coperta da giudicato.
II. Ricavato dell'esecuzione immobiliare n. 56/2010 GE del Tribunale di ON
PO di OT.
L'opponente, nel ricorso al g.e., ha domandato di detrarre dall'importo a suo debito la somma di
€967.033 che RE sarebbe andata verosimilmente ad incassare nella procedura esecutiva n.
56/2010 (si rinvia, per i conteggi, all'atto di citazione, pagine 42 e 43, nonché alla relazione del pagina 13 di 16 professionista delegato alla vendita prodotta come doc. n. 94). , nella quantificazione Parte_2
dell'importo a suo credito nell'atto di intervento dell'8 febbraio 2022 aveva già correttamente considerato l'accollo di parte del debito da parte di , aveva segnalato di essere in Controparte_16 attesa di incassare dalla procedura “ulteriori somme per la liquidazione di altro cespite immobiliare
e per gli importi a titolo acconto (al netto delle spese di procedura) già versati dalla
[...]
e si era conseguentemente impegnata a dar conto di quanto avesse eventualmente CP_17 percepito all'esito della distribuzione (cfr. atto di intervento, pagine 4 e 5). Ad ottobre 2022 Pt_2 ha incassato €899.889,85 (doc. 45 . Si può convenire con la società creditrice in ordine Pt_1 all'imputazione a parziale soddisfacimento del credito risarcitorio di €861.500,48, poiché
€38.389,37 le sono stati attribuiti per spese dell'esecuzione immobiliare GE 56/10 (cfr. doc. 46
. D'altronde, non ha espressamente e specificamente contestato il Pt_3 Parte_1 calcolo riportato alla pagina 37 della comparsa di risposta. Dunque, alla data dell'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati che nel frattempo ha definito la procedura esecutiva n. 5690/2021
GE (doc. 49 , il credito ammontava ad €7.442.139,64 (cfr. nota di precisazione del credito Pt_3 depositata il 9 gennaio 2024). L'importo in concreto assegnato sembrerebbe di gran lunga inferiore, poiché si tratta del modesto credito di verso PostPay s.p.a. (cfr. dichiarazione allegata alla nota Pt_1 depositata da in sede esecutiva il 3/2/2022) e di un credito dell'opponente ammesso al Pt_3 passivo del fallimento nel quale si andrà a soddisfare in via prioritaria Equitalia Nord CP_5
s.p.a., sì che difficilmente il credito di troverà anche minimale soddisfazione (cfr. verbale Pt_2
d'udienza del 10/7/2024 dinanzi al g.e. dr. Boniolo).
III. L'adempimento parziale di CP_18
l'opponente che “Il dott. non era rimasto totalmente inadempiente, come ha
[...] Per_2 invece inevitabilmente presupposto il Tribunale di Milano nella sentenza n. 9551/2005” (cfr. atto di citazione, pag. 45). nel 1992, aveva ceduto alla banca creditrice un proprio credito di Per_2 nove miliardi di lire nei confronti della società Milan Mall 1 s.p.a., a quell'epoca fallita, “unicamente” a garanzia di un finanziamento di pari importo che gli era stato contestualmente accordato, con l'intesa che la cessione avrebbe avuto “validità ed efficacia” al momento del ritorno in bonis della fallita (doc. 29 pagine 2 e 3), ciò che è avvenuto nel 2012 (doc. 30 . Pt_1 Pt_1
dunque, al momento della chiusura del fallimento è diventata titolare del Controparte_8 credito del pari ad attuali €4.998.449,85 (di cui €4.648.112,09 per capitale). Detto
Per_2 importo, secondo l'opponente, dovrebbe essere detratto da quello di €11.878.508,68, oggetto della statuizione di condanna resa nei suoi confronti. L'attrice, tuttavia, non considera che il tribunale quantificò il danno in misura pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi e quanto erogato su richiesta del senza intervento della (apparente) garante,
Per_2 senza istituire alcun collegamento tra la cessione del credito da parte del , che pure era
Per_2 circostanza nota (si veda la sentenza a pagina 9) e l'ammontare dell'obbligazione risarcitoria della convenuta. Né avrebbe potuto essere diversamente, poiché, ed il rilievo è assorbente, il Tribunale ha addebitato all'odierna opponente il debito contratto da a partire dal 1996, sì che, ove
Per_2 anche la banca creditrice avesse ottenuto da ritornata in bonis il pagamento di CP_5
€4.998.449,85, detto importo non sarebbe in alcun caso imputabile all'adempimento parziale dei finanziamenti ottenuti grazie alle false garanzie prestate dall'opponente. La sentenza è definitiva, di talché, quali che siano gli errori commessi dal giudicante nella liquidazione del danno, la stessa va apprezzata solo nel suo contenuto precettivo. Dunque, è solo per fugare ogni dubbio che si evidenzia come l'importo di €17.619.431,55 che il fu condannato a pagare nel 2003 era al netto dei Per_2 nove miliardi di lire di cui si dibatte (cfr. doc. 43 pag. 4 della motivazione), apparendo Pt_3 quindi del tutto inattendibili i conteggi dell'attrice.
In conclusione, si deve dare atto della legittimità dell'intervento spiegato da e che Parte_2 solo per effetto di una circostanza sopravvenuta, cioè l'esecuzione del riparto nella procedura n.
56/2010, il credito dell'intervenuta si è ridotto ad €7.442.139,64.
Resta ferma, ciò nondimeno, la sostanziale soccombenza di poiché la fondatezza Parte_1
o meno dell'opposizione va valutata con riferimento al momento della sua proposizione e quindi la sua condanna al pagamento delle spese di lite a quale mandataria di ed a Pt_3 Pt_2 [...]
. Dette spese di liquidano come in dispositivo, tenuto conto, con riferimento al creditore CP_7 intervenuto, dell'ammontare del credito (cfr. Cass. n. 38370/2021) e sulla base del medio tariffario e, quanto al terzo pignorato, evocato in causa solo perché litisconsorte necessario, considerata la controversia di valore indeterminabile, con applicazione dei minimi tariffari e senza nulla pagina 15 di 16 riconoscere per la fase istruttoria, non essendo state depositate le memorie ex art. 183, sesto comma,
c.p.c.
Alla soccombenza della parte opponente consegue anche il rigetto della pretesa risarcitoria ex art. 96
c.p.c..; merita la stessa sorte la richiesta formulata da che, pur avendo dato atto Pt_3 correttamente dei pagamenti ricevuti fin dal momento della costituzione in giudizio, si è comunque opposta, nel precisare le conclusioni, alla richiesta di rideterminare l'ammontare del credito per il quale ha diritto a procedere in via esecutiva.
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. dichiara inammissibile la domanda di accertamento della nullità dell'ordinanza del 16/11/2023 del g.e. dott.ssa Boniolo;
2. dichiara che non ha diritto ad agire esecutivamente per €7.848.382,11, ma Parte_2 per l'importo di €7.442.139,64, rigettando per il resto l'opposizione;
3. condanna a rifondere a mandataria di le Parte_1 Parte_3 Parte_2 spese di lite che determina in €64.138 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge e a €2.906 per compensi, oltre rimborso spese Controparte_7 generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge.
Così deciso in Milano, il 20 novembre 2025 Il giudice unico
AN MA MA
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 dalla quale si evince che è stata autorizzata a “pagare il saldo prezzo di Controparte_16 aggiudicazione dei lotti 1, 2e 3, di cui alla vendita telematica con modalità sincrona pura del 16 aprile 2021, e cioè € 6.633.280,62 [determinato sottraendo al prezzo complessivo di aggiudicazione di euro 7.370.313,62 (€ 5.726.234,93 per il Lotto 1; € 575.625,37 per il Lotto 2 ed € 1.068.453,32 per il Lotto 3) l'importo di € 737.033,00 a titolo di n.3 cauzioni già versate dalla (€ Controparte_17 572.624,00 cauzione lotto 1; € 57.563,00 cauzione lotto 2; € 106.846,00 cauzione lotto 3)] mediante assunzione del debito di importo pari a € 6.633.280,62, con liberazione della debitrice avv.
[...] nei confronti della creditrice nei limiti dell'impegno assunto Parte_1 Parte_2 dall'aggiudicataria”. pagina 14 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. AN MA MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2121/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA CHIARAVALLE, 7 20122 MILANO
[...]
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ) e per essa C.F. ) con il Parte_2 P.IVA_1 Parte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ELIO LUDINI elettivamente domiciliato in VIA ALBERICO II, 83 00198 ROMA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_3
AN ZO e dell'avv. GIACINTO PARISI, PIAZZA DI SPAGNA, 15 00187 ROMA
POSTEPAY S.P.A. (C.F. ) P.IVA_4
(C.F. ) Parte_4 P.IVA_5
(C.F. Controparte_2 CP_3
) P.IVA_6
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_7
(C.F. ) Controparte_5 P.IVA_8
- parte convenuta –
pagina 1 di 16 sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE
1) accertare e dichiarare la nullità, quantomeno parziale, della ordinanza del G.E. depositata il
16/11/2023 nella procedura esecutiva mobiliare GE 5690/2021 per omessa e/o apparente e/o carente motivazione per le ragioni esposte nell'atto di citazione e nelle successive memorie;
2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di per omessa prova Parte_3 dell'acquisto del credito da parte di nonché la carenza dei poteri di rappresentanza di Parte_2
quale servicer di per nullità della procura a repertorio notaio Parte_3 Parte_2 Per_1 di Milano del 5/ 12/2019, in quanto rilasciata in violazione degli artt. 2 e 3 della Legge
[...]
130/1999 non essendo iscritta nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB, per le ragioni Parte_3 esposte nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., eccezione comunque rilevabile d'ufficio;
NEL MERITO
In via principale:
3) dichiarare l'inammissibilità e/o la improcedibilità e/o comunque la infondatezza dell'intervento di depositato nella procedura esecutiva mobiliare GE 5690/2021 in data 8 febbraio 2022 Parte_3 per Euro 7.848.382,11 per le ragioni espresse in atti;
In subordine:
4) ridurre la pretesa creditoria avanzata nella procedura esecutiva mobiliare GE 5690/2021 da in nome e per conto di ad Euro 246.778,21, con eventuale rettifica a Parte_3 Parte_2 seguito della distribuzione delle somme in sede esecutiva nella procedura GE 56/2010 avanti
Tribunale di ON PO di OT, ovvero riconoscere un saldo attivo, ossia a credito per la opponente, di Euro 720.254,79, con eventuale rettifica a seguito della distribuzione delle somme in sede esecutiva nella procedura GE 56/2010 svoltasi avanti Tribunale di ON PO di OT, secondo quanto precisato in corso di causa;
In ulteriore estremo subordine:
5) ridurre la pretesa creditoria avanzata nella procedura esecutiva mobiliare GE 5690/2021 da in nome e per conto di ad Euro 786.885,24, con eventuale rettifica a Parte_3 Parte_2 seguito della distribuzione delle somme in sede esecutiva nella procedura GE 56/2010 svoltasi avanti
Tribunale di ON PO di OT, secondo quanto precisato in corso di causa;
pagina 2 di 16 IN OGNI CASO
6) condannare in solido ed al pagamento di spese documentate, diritti ed Parte_3 Parte_2 onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% delle spese non documentate, IVA e CPA come per legge;
7) condannare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ed in solido al pagamento di un Parte_3 Parte_2 importo a titolo risarcitorio per colpa grave, nella misura che sarà ritenuta congrua a favore dell'opponente avv. per i danni economici, morali, professionali e sociali, dalla Parte_1 stessa subiti a causa della illegittima azione esecutiva”.
Per mandataria di CP_6 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così statuire:
a) In via preliminare, dichiarare inammissibili le deduzioni, eccezioni, domande e richieste nuove formulate da parte Attrice nel proprio atto di citazione;
b) nel merito ed in via principale, rigettare integralmente l'opposizione, e con essa le formulate istanze di inammissibilità, di improcedibilità e di infondatezza dell'atto di intervento del 8.2.2022, oltre che di azzeramento e/o di riduzione della portata del credito di cui al medesimo atto di intervento, nonché ogni ulteriore domanda, anche di condanna, dispiegata da parte Attrice, per tutti i motivi di cui alle argomentazioni in fatto ed in diritto della presente memoria, poiché avente l'opposizione ad oggetto censure manifestamente inammissibili, talune coperte anche dal giudicato, oltre che oggettivamente infondate;
c) condannare, ai sensi dell'art. 96 cpc, parte Attrice al pagamento di un ulteriore importo, da determinarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento danni, stante l'evidente e manifesta infondatezza dei motivi di cui all'atto di citazione, non essendo sorretto da ragionevoli e giustificate ragioni tecniche di difesa, per essere le censure avanzate con tale opposizione perlopiù segnatamente inammissibili, già promosse e rigettate in diverse sedi, in parte già coperte da giudicato, ed eppure nuovamente ed ulteriormente riproposte, attraverso un utilizzo certamente abusivo del rimedio processuale azionato;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Per Controparte_7
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito decidere secondo giustizia sulle domande proposte dall'Avv.
[...] con l'atto di citazione in riassunzione in opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi Parte_1 ex artt. 615 e 617 c.p.c., notificata anche nei confronti di nella qualità di terzo Controparte_7
pagina 3 di 16 pignorato. Con vittoria di spese e compensi professionali di cui al presente procedimento come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella procedura di espropriazione presso terzi iscritta al n. 5690/2021 GE instaurata da Parte_3 in qualità di mandataria di per la riscossione di un credito di €92.716,62 nei confronti Parte_2 di la stessa sempre quale mandataria di ha depositato in data Parte_5 Parte_3 Pt_2
8 febbraio 2022 atto di intervento per un credito di ulteriori €7.848.382,11 oltre accessori, “con riserva di precisazione del credito ove, medio tempore, dovessero essere distribuite ulteriori somme dalla procedura espropriativa immobiliare” pendente dinanzi al Tribunale di
ON PO di OT, allegando di aver acquistato il 27 marzo 2015, nell'ambito di una cessione in blocco di crediti bancari, il credito risarcitorio vantato nei confronti dell'esecutata da derivante da sentenza di condanna n. 9551/2005 del Tribunale di Controparte_8
Milano, passata in giudicato.
La debitrice, con ricorso depositato il 27 febbraio 2022, ha proposto opposizione, dichiarando di agire ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. Ha dedotto, in particolare, che il credito di nei suoi confronti non poteva essere oggetto di cessione come disciplinata dalla CP_8 legge n. 130/1999 e dall'art. 58 TUB e, in concreto, non era oggetto delle tre cessioni di cui aveva riferito il creditore intervenuto, che avevano ad oggetto crediti in sofferenza derivanti da rapporti contrattuali, mentre il credito di nei suoi confronti aveva natura CP_8 risarcitoria1 e comunque non era compreso nel perimetro della cessione in quanto disomogeneo per natura ed origine rispetto ai crediti identificabili attraverso i c.d. “criteri di blocco”. Sosteneva, inoltre, che non aveva documentato adeguatamente Parte_2
l'acquisto poiché: a. il contratto tra e era privo di data certa, non erano state Pt_2 CP_9 prodotte le pec che avrebbero dovuto attestare lo scambio di proposta ed accettazione, il documento prodotto al momento dell'intervento non era completo di tutte le sue pagine, sì che non era neppure possibile verificare se la cessione era avvenuta a titolo oneroso, vi erano riferimenti solo alla posizione debitoria di;
b. l'avviso sulla Gazzetta Persona_2
Ufficiale non era idoneo di per sé a dimostrare l'acquisto del credito avendo una funzione meramente pubblicitaria e la sua lettura confermava, comunque, che tra i crediti oggetto di
1. per aver agevolato l'inadempimento da parte di di un debito per Controparte_10 scoperto di conto corrente mediante la prestazione di garanzie inesistenti. pagina 4 di 16 cessione2 non vi era il credito risarcitorio riconosciuto a c. il 9 aprile Controparte_8
2015 era stato sottoscritto da RE atto notarile intitolato “crediti di titolarità della società che verranno menzionati in una delle gazzette Ufficiali …di prossima Parte_2 pubblicazione” tra i quali, appunto, non compariva il credito in questione, ma unicamente il credito verso L'opponente, infine, contestava l'ammontare del credito oggetto Per_2 dell'atto di intervento, poiché non aveva tenuto conto:
1. di tutti gli introiti della Pt_3 procedura esecutiva intrapresa nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di ON PO di
OT, destinati ad 2. del fatto che il aveva provveduto a Parte_2 Per_2 adempiere, in parte, la propria obbligazione nei confronti della banca, sì che era venuto meno, nella stessa misura (e cioè per €4.648.112,9), il danno che ella era stata chiamata a risarcire;
3. che non erano dovuti gli interessi sulla somma oggetto della statuizione di condanna e che, tenendo conto di tali rilievi, ella era in debito di un importo molto inferiore a quello domandato o addirittura in credito per 720.254,79 euro.
Mora concludeva chiedendo di dichiarare l'improcedibilità o l'inammissibilità dell'intervento di Pt_3
e, in subordine, di accertare l'effettivo l'ammontare del credito di In via cautelare, chiedeva
[...] Pt_2 la sospensione della procedura esecutiva.
Il g.e. rigettava l'istanza ed assegnava termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
L'opponente vi provvedeva, notificando il 12 gennaio 2024 l'atto di citazione, oltre che ad Parte_2 ed a anche ai terzi pignorati Fallimento Milano Mall s.r.l.,
[...] Parte_3 Controparte_5 [...]
Postepay s.p.a., Controparte_7 Parte_4 Controparte_4 [...]
e chiedeva di “dichiarare la nullità, quantomeno parziale, della ordinanza Controparte_2 del G.E. depositata il 16/11/2023 nella procedura esecutiva mobiliare GE 5690/2021 per omessa e/o apparente e/o carente motivazione per le ragioni esposte nel presente atto”, per il resto confermando le domande e difese svolte nel ricorso al g.e. In via istruttoria, produceva copiosa documentazione e sollecitava l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva.
2. “Tutti i crediti pecuniari (sia ipotecari, sia chirografari), dei quali era Parte_6 titolare alle 00.01 del 1 ottobre 2014 (la “Data di Efficacia”), rispondenti a tutti i seguenti criteri oggettivi: a) crediti derivanti da finanziamenti erogati da banche; b) crediti classificabili come in sofferenza, secondo le istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, in data antecedente la Data di efficacia;
c) crediti acquisiti da dai soggetti di seguito indicati e nell'ambito delle seguenti Parte_6 cessioni di crediti: …” (cfr.atto di citazione, pagine 37 e 38). pagina 5 di 16 Nel giudizio si costituivano debitrice nei confronti della di €51,85 (cfr. doc. 2 Controparte_7 Pt_1 di ), che si rimetteva a giustizia quanto al merito dell'opposizione e chiedeva di essere CP_7 tenuta indenne in punto spese e Quest'ultima, nel chiedere il rigetto dell'opposizione, Parte_3 eccepiva, in relazione alle censure riguardanti la legittimità del contratto di cessione del 27 marzo 2015 ed alla titolarità del credito in capo ad l'esistenza del giudicato, evidenziando, tra l'altro, che Pt_2 dette problematiche, non esaminate -perché ritenute assorbite- dal Tribunale di ON PO di
OT nella sentenza n. 195/2020, non erano state riproposte nel giudizio di appello, sì che si era prodotto l'effetto di cui all'art. 346 c.p.c. e perché, addirittura, nel proporre l'appello, a quelle eccezioni Pt_1 aveva espressamente rinunciato. Parte opposta richiamava, inoltre, numerose pronunce del Tribunale di
ON PO di OT e del Tribunale di Milano, che, sebbene non ancora definitive, avevano esaminato e respinto identiche questioni proposte dall'opponente; nel merito, contestava le difese avversarie, evidenziando, tra l'altro, come non potesse esservi alcun dubbio sull'inclusione del credito verso tra quelli ceduti, poiché, sia pure con diversa terminologia, tutti i contratti di Parte_1 cessione comprendevano i diritti correlati o conseguenti ai crediti in sofferenza quale quello nei confronti di . AL dava atto di avere medio tempore incassato €899.889,85 nella procedura esecutiva Per_2
n. 56/2010 GE del Tribunale di ON PO di OT, imputabili per €861.500,48 al credito azionato nella procedura n. 5690/2021 GE di questo Tribunale, e quantificava il suo credito in
€7.442.139,64 (pagine 33, 34 e 37 della comparsa di costituzione). Eccepiva la novità ed inammissibilità delle critiche mosse all'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione e della conseguente domanda di accertamento della sua nullità e chiedeva la condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Nella contumacia dei terzi pignorati (diversi da , il giudice disponeva l'acquisizione Controparte_7 del fascicolo del processo esecutivo.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la parte opponente, con la prima memoria, eccepiva l'invalidità della procura alle liti e l'inesistenza del potere rappresentativo in capo a Pt_3 riservandosi di esplicitare successivamente i motivi dell'eccezione e, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. “nuovamente” eccepiva “la nullità e/o comunque la inammissibilità della costituzione di , quale mandataria, ossia servicer per la Legge 130/1999, di Parte_3 Parte_2 per difetto dei poteri di rappresentanza, atteso che , incaricata da non Parte_3 Parte_2 risulta iscritta nell'albo ex art. 106 del TUB…” (così, a pag. 3 e seg. della memoria).
pagina 6 di 16 All'udienza del 9 settembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, riducendo a trenta giorni il termine per il deposito delle comparse conclusionali.
Successivamente, accertato che il PCT non consentiva l'acquisizione in via informatica del fascicolo in ragione delle sue dimensioni, questo giudice veniva abilitato all'accesso al fascicolo tramite SIECIC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le questioni preliminari
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di nullità della procura alle liti conferita da Pt_3 nell'interesse di motivata in ragione dell'asserito difetto di potere rappresentativo in capo alla Pt_2 società mandataria.
Si tratta di accertamento che il tribunale deve svolgere d'ufficio (si vedano Cass. ord. n. 26871/2022;
Cass. n. 8959/2016; Cass. n. 15903/2011), sì che la proposizione della relativa eccezione funge semplicemente da sollecito all'esercizio dei poteri officiosi del giudice e non vi è alcun limite di ordine temporale al rilievo.
L'eccezione, tuttavia, è infondata.
Il giudice di legittimità, al cui persuasivo orientamento questo giudice intende dare continuità, ha di recente chiarito che gli artt. 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e l'art. 106 T.U.B., secondo cui il servizio di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione può essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, “non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla
Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"” (Cass. civile sez. III, 18/03/2024, n. 7243). Più in particolare, la
Cassazione ha chiarito come la norma richiamata, benché disciplini profili di indubbio interesse pubblico
(come del resto “qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale ed astratta”), non possa essere qualificata come norma imperativa ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.c., non dettando una regola posta a protezione di preminenti interessi generali della collettività o valori giuridici fondamentali, ma pagina 7 di 16 soltanto una regolamentazione amministrativa delle attività finanziarie, il cui corretto svolgimento ed esercizio è adeguatamente garantito sul piano dei controlli eseguiti dall'autorità di vigilanza, che dispone di poteri sanzionatori presidiati anche da norme penali3.
L'affidamento del mandato e della procura per il recupero di crediti oggetto di operazione di cartolarizzazione, non comportando la violazione di alcuna norma imperativa o regola di validità del contratto, non determina quindi la nullità del mandato e della procura attribuite a nel presente Pt_3 giudizio.
Nello stesso senso si sono già ripetutamente espressi anche questo Tribunale (si vedano, tra le più recenti, Trib. Milano, n. 4701/2025; Trib. Milano, n. 2747/2025, in Banca dati di merito) e la Corte
d'Appello di Milano (si vedano le sentenze nn. 2281/2025, 2071/2025, 1876/2025, 1774/2025,
1679/2025, 1668/2025, 1544/2025 e 1150/2025, pure rinvenibili in Banca dati di merito).
Sempre in via preliminare, va evidenziato che costituendosi, non ha proposto eccezioni in Pt_3 senso proprio né domande riconvenzionali, ma mere difese (tali anche le conclusioni formulate alle lettere A e B), sì che la costituzione tardiva, denunciata dall'opponente, è priva di conseguenze processuali. Ciò vale anche per l'eccezione di giudicato esterno, che non è soggetta a preclusioni e, in considerazione del suo rilievo pubblicistico, prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte (si veda Cass. ord. n. 48/2021 che, in applicazione del principio, ha confermato la decisione di appello che nel giudizio civile di risarcimento del danno aveva ritenuto l'allegazione della sentenza penale di condanna non subordinata a decadenze e preclusioni istruttorie, potendo essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito;
si vedano inoltre Cass. ord. n. 12754/2022; Cass. ord. n. 34662/2021).
Ancora in rito, va affermata l'inammissibilità delle doglianze svolte con riferimento all'ordinanza in data
13/11/2023, comunicata il 17 novembre 2023 (si veda il fascicolo n. 5690/2021 GE) con la quale il giudice delle esecuzioni ha negato la sospensione della procedura esecutiva e della correlata domanda di declaratoria di nullità di tale ordinanza (doc. F di parte opponente). Innanzitutto, in quanto le censure di 3 si veda anche Cass. S.U. n. 33715/2022 con la quale è stato chiarito che la giurisprudenza ha identificato “le norme imperative la cui violazione determina la nullità virtuale del contratto essenzialmente in quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti o (con diversa espressione) alle norme inderogabili concernenti la validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724 del 2007, sez. I n. 19024 del 2005, sez. VI n. 25222 del 2010, sez. III n. 525 del 2020)” e non “le regole di comportamento nella fase precontrattuale ed esecutiva del contratto, oltre che «nella fase […] coincidente con la stipulazione del contratto»”: “una norma prima di essere imperativa dev'essere prescrittiva di un contenuto, specifico e caratterizzante, inerente al sinallagma contrattuale che possa definirsi essenziale, la mancanza del (o difformità dal) quale renderebbe nullo il contratto”. pagina 8 di 16 parte opponente, che deduce l'invalidità dell'ordinanza per carenza di motivazione, sono in astratto riconducibili all'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, e dunque, avrebbero dovuto essere proposte nel rispetto del termine di cui all'art. 617, secondo comma, c.p.c. e con le modalità di cui all'art. 618
c.p.c. Inoltre, i provvedimenti cautelari hanno natura strumentale e funzione cautelativa provvisoria, in quanto volti ad evitare che la futura pronunzia del giudice possa restare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla e sono destinati a perdere ogni efficacia a seguito della decisione emessa nel giudizio di merito nella quale rimangono assorbiti e caducati, con l'esaurimento della funzione che li caratterizza. Nel caso in esame, non vi è dubbio che l'ordinanza che ha respinto l'istanza di sospensione
-non reclamata- abbia natura cautelare (si vedano Cass. ord. n. 1124/2010; Cass. ord. nn. 22488 e
22486/2009), sì che, giunti al momento della decisione del merito, è inutile indagare se, all'epoca della sua emissione, sussistessero o meno i presupposti per la concessione della sospensione della procedura esecutiva e se la decisione del giudice dell'esecuzione sia stata sufficientemente motivata.
Il merito
È possibile quindi passare all'esame del merito.
Sono pienamente utilizzabili a tal fine anche i nuovi documenti allegati da alla comparsa Pt_3 conclusionale, trattandosi di provvedimenti emessi dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e noti all'opponente, parte dei procedimenti in cui sono stati pronunciati. In un caso, si tratta dell'ordinanza di assegnazione che ha definito la procedura esecutiva n. 5690/2021 GE. Peraltro, nessuna eccezione sul punto è stata svolta nelle memorie di replica.
Per una migliore comprensione del thema decidendum, giova poi rammentare che il contestato intervento di poggia sulla sentenza n. 9551/2005 del Tribunale di Milano, confermata dalla Pt_2
Corte di appello di Milano, che ha condannato a risarcire Parte_1 Controparte_11 per avere indotto -tra il 1996 ed il 1997- Banca Nazionale dell'Agricoltura a
[...] concedere nuovi affidamenti a , mediante la concessione in pegno di titoli Controparte_10 rivelatisi inesistenti. Gli affidamenti già in essere da £12.500.000 furono portati a £35.500.000. Il danno fu quantificato in €11.878.508,68, pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi e quanto erogato su richiesta del senza intervento dell'avv. Per_2 Pt_1
(cfr. doc. 1 opponente, pag. 10).
Il credito risarcitorio fu ceduto il 29 dicembre 2006 da a (poi Controparte_8 CP_12 [...]
). Lo ha accertato la sentenza n. 12596/2009 del Tribunale di Milano, passata in giudicato CP_13
(doc. 34 . L'esistenza e la validità della cessione costituiscono infatti il necessario Pt_3
pagina 9 di 16 antecedente logico-giuridico che ha consentito al tribunale di affermare la qualità di creditore in capo alla parte attrice in quella sede contestata dalla convenuta e di Parte_7 Pt_1 accogliere l'azione di simulazione proposta nei confronti della stessa, senza che rilevi la prospettazione, in altri e successivi giudizi, di ulteriori e diversi profili di contestazione dell'operazione negoziale, poiché l'ambito di operatività del giudicato riguarda tutto quanto rientri nel suo perimetro, e si estende non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr. Cass. ord. n. 457/2025; Cass. ord. n.1259/2024). Non rileva, in contrario, che l'odierna opponente abbia agito in revocazione (cfr. doc. 45 e 62 , atteso che il presupposto del rimedio Pt_3 Pt_1 invocato è proprio la definitività del provvedimento impugnato. Dell'esistenza di ulteriori pronunce, pure definitive, che hanno statuito sulla validità della cessione e dell'acquisto del credito in capo a
CTF, dà conto anche la sentenza di questo Tribunale n. 6418/21 (si vedano le pagine 11 e 12, da intendersi qui integralmente richiamate, che rinviano alla sentenza n. 15833/2019 della Corte di cassazione), che è stata confermata dalla Corte di appello con la sentenza n. 2468/2023 (doc. V parte opposta) contro la quale non risulta sia stato proposto ricorso per cassazione.
Il medesimo credito è stato poi ceduto a nel 2012. Oggetto della cessione Parte_6 risulta essere, infatti, insieme al credito vantato nei confronti di , “ogni CP_10 Controparte_10 titolo connesso o dipendente da Crediti e da ogni atto, accordo o pattuizione comunque correlati o conseguenti al Credito”; l'inclusione espressa del credito risarcitorio verso l'odierna parte opponente si ricava inoltre dall'allegato E, espressamente richiamato nel contratto di cessione, che contiene una puntuale disamina della posizione e dei giudizi a quella data pendenti, Persona_3 oggetto di specifica analisi da parte degli stipulanti e di specifiche pattuizioni (cfr. doc. 4 Mora e doc. G AL, pagine 4, 5, 9 e 68 e seg.).
La cessione del credito ad Parte_2
Ciò che l'opponente espressamente contesta in questa sede è la cessione del credito risarcitorio nei suoi confronti da ad in particolare, nega l'esistenza e la validità CP_9 Pt_2 Parte_1 del contratto di cessione in blocco di cui dà conto la Gazzetta Ufficiale n. 44 del 16 aprile 2015 (doc.
3 e che detta cessione comprenda il credito risarcitorio nei suoi confronti. Pt_1
Si tratta, ancora una volta, di questioni coperte da giudicato, considerato che la Corte di appello di
Milano, con la richiamata sentenza n. 2468/2023, ha respinto l'appello e quindi anche la domanda di pagina 10 di 16 “3) accertare e dichiarare che il credito, nascente dalla sentenza n. 9551/2005 e posto a fondamento del precetto notificato il 15/1/2019, non è stato validamente né efficacemente ceduto ai sensi della Legge 130/1999 da ad per una o più delle ragioni Parte_6 Parte_2 esposte nel presente atto”; si è già detto che non consta che contro tale decisione sia stato proposto ricorso per cassazione, come pure si è già detto dell'ambito oggettivo del giudicato.
Si aggiunga, con riferimento alla prova del contratto di cessione -che non è soggetto a particolari vincoli di forma, sì che la prova della stipulazione può essere raggiunta anche in via indiziaria- che è in atti copia del contratto di cessione sottoscritta dalla società cedente per accettazione (si vedano
Appello Milano, n. 220/2023 secondo cui “la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata ….non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.” e Cass. ord. n. 10200/2021 per la rilevanza probatoria di siffatte dichiarazioni). Il documento è stato prodotto da all'atto dell'intervento Pt_2 nella procedura esecutiva (cfr. fascicolo di parte , ciò che dimostra, a dispetto della CP_14 mancata produzione delle e-mail di trasmissione, che anche le correzioni manoscritte sono state accettate dalla proponente/cessionaria, la quale, conformemente a quanto previsto dalla clausola n. 5 del contratto, si è poi occupata della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La presenza di alcuni
“omissis” non è indice di contraffazione;
al contrario, esplicita in modo trasparente che le parti hanno ritenuto di non divulgare ai terzi estranei al rapporto contrattuale parte delle loro intese.
È in atti, inoltre, “atto di deposito documento” presso il notaio da parte della legale Per_4 rappresentante di , , contenente l'elenco dei crediti destinati ad Pt_2 Controparte_15 essere menzionati in Gazzetta Ufficiale, tra i quali, con l'identificativo , quello verso P.IVA_9
(doc. 19 pagina 17). L'opponente non dubita che detto deposito, il 9 aprile 2015, Per_2 Pt_1 sia da mettere in relazione con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del successivo 16 aprile e, anzi, ne trae argomento per sostenere che oggetto della cessione fu unicamente il credito verso
Sull'oggetto della cessione si tornerà a breve;
tuttavia, è evidente come anche tale attività Per_2 dimostri l'accettazione da parte della società cedente anche delle modeste correzioni apportate dalla cessionaria.
La successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è sufficiente a conferire data certa al negozio traslativo e dunque -poiché questo è ciò che interessa alla debitrice ceduta- a rassicurare l'opponente in ordine al carattere liberatorio del pagamento che, a partire da quel momento, fosse stato eventualmente eseguito a favore di RE.
pagina 11 di 16 Sotto il profilo contenutistico, il fatto che non abbia voluto divulgare le condizioni Pt_3 economiche della cessione e che nella copia del contratto di cessione sia oscurata, tra le altre, anche la clausola n.4 relativa al corrispettivo, non prova che la cessione sia avvenuta a titolo gratuito, né
l'opponente ha offerto alcuna prova a sostegno delle proprie illazioni. A ben vedere, peraltro, il fatto stesso che esista una clausola intitolata “prezzo della cessione dei crediti” dimostra l'onerosità del contratto, poiché in un negozio a titolo gratuito non vi sarebbe stata alcuna pattuizione da oscurare.
Sotto altro profilo, si deve escludere che esista un interesse meritevole di tutela in capo al debitore ceduto a conoscere la pattuizione nel dettaglio, non essendogli comunque consentito interferire nel rapporto tra cedente e cessionario.
Quanto all'oggetto del contratto, reputa il Tribunale che non possa sussistere alcun dubbio sull'avvenuta cessione anche del credito risarcitorio.
L'allegato C al contratto di cessione indica i criteri di identificazione dei crediti ceduti e cioè i crediti di cui era titolare alla data del 1^ ottobre 2014: CP_9
1. derivati da finanziamenti erogati da banche: tale certamente il credito verso e tale, Per_2 ad avviso del giudicante, in via mediata, anche il credito nei confronti di in Parte_1 quanto conseguente al finanziamento concesso da Banca Nazionale dell'Agricoltura al cliente grazie alla garanzia prestata all'istituto dall'odierna opponente;
2. classificabili “in sofferenza”: tale, incontestatamente, il credito verso (cfr. atto di Per_2 citazione, pagine 21-23);
3. acquisiti (per quanto qui rileva) da CTF con contratto dell'11 luglio 2012. Al riguardo è sufficiente richiamare quanto si è detto sull'oggetto di quella cessione.
La clausola 3.3 precisa poi che detti crediti si intendono ceduti con i diritti, le azioni ed eccezioni sostanziali e processuali di pertinenza e “con ogni titolo connesso o dipendente dai Crediti e da ogni atto, accordo o pattuizione comunque correlati o conseguenti al Credito” e che il debito dell'opponente sia connesso a quello del , espressamente menzionato nell'elenco Per_2 depositato presso il notaio, e che derivi da “atto, accordo o pattuizione” correlati o conseguenti a detta posizione non pare possa essere messo in dubbio. Su tale correlazione poggia, del resto, la (pur infondata) pretesa di parte attrice di rideterminazione del quantum debeatur.
Infine, con riferimento alle altre eccezioni dell'opponente in ordine alla intrasferibilità del credito risarcitorio di con le modalità di cui all'art. 58 TUB, si osserva che la disposizione in CP_8 esame riguarda le cessioni “di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili
pagina 12 di 16 in blocco” a banche ed intermediari finanziari;
a mente della legge n. 130 del 1999, si deve trattare di cessione a titolo oneroso, avente ad oggetto “crediti pecuniari, presenti o futuri, individuabili in blocco se appartengono a categorie omogenee”. Nel caso di specie, si è già detto dell'onerosità della cessione e che il credito verso l'opponente presenta tutte le caratteristiche dei crediti trasferiti con il contratto del 27 marzo 2015, si che è soddisfatto il requisito dell'omogeneità e della identificabilità in base ai criteri di blocco. Conforta, in tal senso, quanto scrive l'autore citato dall'opponente nel contributo prodotto come documento 54, ove si legge che “Per la individuabilità
“in blocco” dei crediti occorre far riferimento a criteri oggettivi di omogeneità idonei a consentire ai debitori (e ai terzi in generale) la conoscibilità della cessione sulla base della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale”; detto in altre parole, l'omogeneità non è un requisito di validità della cessione, ma serve all'identificazione dell'oggetto del contratto. Il credito ceduto, infine, è un credito pecuniario, non prevedendo l'art. 1 della legge n. 130/1999 alcun limite quanto alla sua fonte, contrattuale o extra-contrattuale, mentre l'opponente, in comparsa conclusionale (pagine 71 e 72), ha chiarito di non aver mai inteso sostenere che possano essere cartolarizzati unicamente i crediti in sofferenza e nei confronti di debitori segnalati alla Banca d'Italia.
Va quindi affermata la piena validità della cessione e la titolarità, in capo ad del Parte_2 credito risarcitorio accertato dalla sentenza n. 9551/2005.
Quantificazione del credito
I. Interessi
RE è intervenuta per un credito di €7.848.382,11, “oltre gli interessi al tasso legale dal
22.5.2021 e sino all'effettivo soddisfo”. Tra le parti è pacifico che il titolo esecutivo non rechi condanna dell'opponente al pagamento di accessori e che gli interessi richiesti con l'atto di precetto siano quelli di mora, richiesti a decorrere dalla data della notificazione del precetto. La debenza degli interessi era stata affermata dalla già ricordata sentenza n. 6418/2021. L'opponente in comparsa conclusionale non ne contesta più la debenza, dando atto, alla pagina 60, che la questione
è coperta da giudicato.
II. Ricavato dell'esecuzione immobiliare n. 56/2010 GE del Tribunale di ON
PO di OT.
L'opponente, nel ricorso al g.e., ha domandato di detrarre dall'importo a suo debito la somma di
€967.033 che RE sarebbe andata verosimilmente ad incassare nella procedura esecutiva n.
56/2010 (si rinvia, per i conteggi, all'atto di citazione, pagine 42 e 43, nonché alla relazione del pagina 13 di 16 professionista delegato alla vendita prodotta come doc. n. 94). , nella quantificazione Parte_2
dell'importo a suo credito nell'atto di intervento dell'8 febbraio 2022 aveva già correttamente considerato l'accollo di parte del debito da parte di , aveva segnalato di essere in Controparte_16 attesa di incassare dalla procedura “ulteriori somme per la liquidazione di altro cespite immobiliare
e per gli importi a titolo acconto (al netto delle spese di procedura) già versati dalla
[...]
e si era conseguentemente impegnata a dar conto di quanto avesse eventualmente CP_17 percepito all'esito della distribuzione (cfr. atto di intervento, pagine 4 e 5). Ad ottobre 2022 Pt_2 ha incassato €899.889,85 (doc. 45 . Si può convenire con la società creditrice in ordine Pt_1 all'imputazione a parziale soddisfacimento del credito risarcitorio di €861.500,48, poiché
€38.389,37 le sono stati attribuiti per spese dell'esecuzione immobiliare GE 56/10 (cfr. doc. 46
. D'altronde, non ha espressamente e specificamente contestato il Pt_3 Parte_1 calcolo riportato alla pagina 37 della comparsa di risposta. Dunque, alla data dell'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati che nel frattempo ha definito la procedura esecutiva n. 5690/2021
GE (doc. 49 , il credito ammontava ad €7.442.139,64 (cfr. nota di precisazione del credito Pt_3 depositata il 9 gennaio 2024). L'importo in concreto assegnato sembrerebbe di gran lunga inferiore, poiché si tratta del modesto credito di verso PostPay s.p.a. (cfr. dichiarazione allegata alla nota Pt_1 depositata da in sede esecutiva il 3/2/2022) e di un credito dell'opponente ammesso al Pt_3 passivo del fallimento nel quale si andrà a soddisfare in via prioritaria Equitalia Nord CP_5
s.p.a., sì che difficilmente il credito di troverà anche minimale soddisfazione (cfr. verbale Pt_2
d'udienza del 10/7/2024 dinanzi al g.e. dr. Boniolo).
III. L'adempimento parziale di CP_18
l'opponente che “Il dott. non era rimasto totalmente inadempiente, come ha
[...] Per_2 invece inevitabilmente presupposto il Tribunale di Milano nella sentenza n. 9551/2005” (cfr. atto di citazione, pag. 45). nel 1992, aveva ceduto alla banca creditrice un proprio credito di Per_2 nove miliardi di lire nei confronti della società Milan Mall 1 s.p.a., a quell'epoca fallita, “unicamente” a garanzia di un finanziamento di pari importo che gli era stato contestualmente accordato, con l'intesa che la cessione avrebbe avuto “validità ed efficacia” al momento del ritorno in bonis della fallita (doc. 29 pagine 2 e 3), ciò che è avvenuto nel 2012 (doc. 30 . Pt_1 Pt_1
dunque, al momento della chiusura del fallimento è diventata titolare del Controparte_8 credito del pari ad attuali €4.998.449,85 (di cui €4.648.112,09 per capitale). Detto
Per_2 importo, secondo l'opponente, dovrebbe essere detratto da quello di €11.878.508,68, oggetto della statuizione di condanna resa nei suoi confronti. L'attrice, tuttavia, non considera che il tribunale quantificò il danno in misura pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi e quanto erogato su richiesta del senza intervento della (apparente) garante,
Per_2 senza istituire alcun collegamento tra la cessione del credito da parte del , che pure era
Per_2 circostanza nota (si veda la sentenza a pagina 9) e l'ammontare dell'obbligazione risarcitoria della convenuta. Né avrebbe potuto essere diversamente, poiché, ed il rilievo è assorbente, il Tribunale ha addebitato all'odierna opponente il debito contratto da a partire dal 1996, sì che, ove
Per_2 anche la banca creditrice avesse ottenuto da ritornata in bonis il pagamento di CP_5
€4.998.449,85, detto importo non sarebbe in alcun caso imputabile all'adempimento parziale dei finanziamenti ottenuti grazie alle false garanzie prestate dall'opponente. La sentenza è definitiva, di talché, quali che siano gli errori commessi dal giudicante nella liquidazione del danno, la stessa va apprezzata solo nel suo contenuto precettivo. Dunque, è solo per fugare ogni dubbio che si evidenzia come l'importo di €17.619.431,55 che il fu condannato a pagare nel 2003 era al netto dei Per_2 nove miliardi di lire di cui si dibatte (cfr. doc. 43 pag. 4 della motivazione), apparendo Pt_3 quindi del tutto inattendibili i conteggi dell'attrice.
In conclusione, si deve dare atto della legittimità dell'intervento spiegato da e che Parte_2 solo per effetto di una circostanza sopravvenuta, cioè l'esecuzione del riparto nella procedura n.
56/2010, il credito dell'intervenuta si è ridotto ad €7.442.139,64.
Resta ferma, ciò nondimeno, la sostanziale soccombenza di poiché la fondatezza Parte_1
o meno dell'opposizione va valutata con riferimento al momento della sua proposizione e quindi la sua condanna al pagamento delle spese di lite a quale mandataria di ed a Pt_3 Pt_2 [...]
. Dette spese di liquidano come in dispositivo, tenuto conto, con riferimento al creditore CP_7 intervenuto, dell'ammontare del credito (cfr. Cass. n. 38370/2021) e sulla base del medio tariffario e, quanto al terzo pignorato, evocato in causa solo perché litisconsorte necessario, considerata la controversia di valore indeterminabile, con applicazione dei minimi tariffari e senza nulla pagina 15 di 16 riconoscere per la fase istruttoria, non essendo state depositate le memorie ex art. 183, sesto comma,
c.p.c.
Alla soccombenza della parte opponente consegue anche il rigetto della pretesa risarcitoria ex art. 96
c.p.c..; merita la stessa sorte la richiesta formulata da che, pur avendo dato atto Pt_3 correttamente dei pagamenti ricevuti fin dal momento della costituzione in giudizio, si è comunque opposta, nel precisare le conclusioni, alla richiesta di rideterminare l'ammontare del credito per il quale ha diritto a procedere in via esecutiva.
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. dichiara inammissibile la domanda di accertamento della nullità dell'ordinanza del 16/11/2023 del g.e. dott.ssa Boniolo;
2. dichiara che non ha diritto ad agire esecutivamente per €7.848.382,11, ma Parte_2 per l'importo di €7.442.139,64, rigettando per il resto l'opposizione;
3. condanna a rifondere a mandataria di le Parte_1 Parte_3 Parte_2 spese di lite che determina in €64.138 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge e a €2.906 per compensi, oltre rimborso spese Controparte_7 generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge.
Così deciso in Milano, il 20 novembre 2025 Il giudice unico
AN MA MA
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 dalla quale si evince che è stata autorizzata a “pagare il saldo prezzo di Controparte_16 aggiudicazione dei lotti 1, 2e 3, di cui alla vendita telematica con modalità sincrona pura del 16 aprile 2021, e cioè € 6.633.280,62 [determinato sottraendo al prezzo complessivo di aggiudicazione di euro 7.370.313,62 (€ 5.726.234,93 per il Lotto 1; € 575.625,37 per il Lotto 2 ed € 1.068.453,32 per il Lotto 3) l'importo di € 737.033,00 a titolo di n.3 cauzioni già versate dalla (€ Controparte_17 572.624,00 cauzione lotto 1; € 57.563,00 cauzione lotto 2; € 106.846,00 cauzione lotto 3)] mediante assunzione del debito di importo pari a € 6.633.280,62, con liberazione della debitrice avv.
[...] nei confronti della creditrice nei limiti dell'impegno assunto Parte_1 Parte_2 dall'aggiudicataria”. pagina 14 di 16