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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/03/2024, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA N. 2763/2023 R.C. Oggetto: liquidazione quota snc In nome del popolo italiano Esito : difetto legittimazione passiva IL TRIBUNALE DI GENOVA (INA)
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Paolo Gibelli, con l'assistenza tecnica dell'Ufficio del processo nella persona del dott. Lorenzo Ricco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2763/2023,
promossa da:
, CF elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Chiavari (GE), Galleria Corso Garibaldi 15/9, presso l'Avvocato ALESSANDRO
MULA che la rappresenta e difende in forza di procura di cui vi è copia nella busta telematica allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE contro
, CF , elettivamente domiciliata in Chiavari Controparte_1 C.F._2
(GE), CORSO GIANELLI 12/8, presso l'Avvocato NICOLA ORECCHIA che la rappresenta e difende in forza di procura di cui vi è copia nella busta telematica allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
causa nella quale, all'udienza del 22 marzo 2sono state assunte le conclusioni che si richiamano di seguito -
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, in accoglimento della domanda attorea accertare e dichiarare il valore della quota del 50% della società
[...]
con sede in Chiavari Via Davide Gagliardo n. 18- Parte_2
20-22 iscritta al Registro Imprese di Genova C. F e PIVA n. capitale sociale P.IVA_1
1.000,00 come indicato in premessa e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 26000,00 o della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa il tutto comunque entro e non oltre la somma di € 26.000,00 oltre interessi legali maturati”
(conclusioni contenute nell'atto di citazione).
Per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, nella persona del Giudice Unico designato, contrariis reiectis, ritenuta la propria competenza:
- In via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Sig.ra per i motivi di cui in narrativa;
Controparte_1
- In via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda attorea per i motivi di cui in narrativa;
- In via principale e nel merito: rigettare le domande avanzate dalla Sig.ra Parte_1 nei confronti della Sig.ra perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non Controparte_1 provate, per le ragioni di cui in narrativa;
- Vinte le spese ed i compensi del presente giudizio” (conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. nella versione antecedente alle modifiche normative apportate dal d.lgs. 149/2022).
2 FATTI DI CAUSA
Parte attrice ha agito in giudizio nei confronti dell'ex socia, , Controparte_1 chiedendo la liquidazione del valore della quota di cui era titolare nella società in nome collettivo “ ” - costituita nel Parte_2 corso del 2017 con quote suddivise nella misura del 50% in capo a ciascuna delle due socie -, avendo ella esercitato il diritto di recesso dalla società (cfr. lettera raccomandata datata 10/06/2021 in cui parte attrice ha comunicato la propria volontà di recedere, nonché l'atto notarile di recesso del 21/12/2021, entrambi allegati all'atto di citazione).
Lo stesso giorno in cui parte attrice ha formalizzato il recesso in sede notarile, parte convenuta, quale unica socia superstite, davanti allo stesso notaio, ha rinunciato alla possibilità di ricostituire la pluralità dei soci - per tale ragione la società è stata dichiarata disciolta e posta in liquidazione.
Secondo parte attrice, il valore dell'impresa al momento del recesso sarebbe ammontato a € 53.336,40 (cfr. la stima ad opera della commercialista dott.ssa
, anch'essa allegata all'atto di citazione) e, pertanto, ad ella Controparte_2 spetterebbe la metà di detta somma, calcolata per difetto nella cifra di 26.000 €.
Parte convenuta si è costituita in giudizio, contestando in fatto e in diritto la ricostruzione operata dall'attrice. Ha eccepito, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva, non essendo l'azione intentata anche - o soltanto - nei confronti della società, la quale si troverebbe attualmente ancora in stato di liquidazione (come emergente, in particolare: dall'allegato n. 1 della comparsa di costituzione, contenente la visura camerale estratta in data 15/05/2023; e dalle tre relazioni della liquidatrice, dott.ssa allegate, rispettivamente, all'atto CP_3 di costituzione e alle memorie depositate il 16/10/2023 e il 26/01/2024 - l'ultima delle quali datata 18/01/2024). Inoltre, sempre preliminarmente, è sostenuto che, trovandosi la società in liquidazione, l'attrice avrebbe dovuto far valere le proprie pretese volte al pagamento del valore della quota nel procedimento di liquidazione, da ciò discendendo l'inammissibilità e improcedibilità della domanda in sede giurisdizionale.
3 Parte attrice ha sempre ribadito di ritenere comunque la “socia superstite” tenuta alla liquidazione della quota siccome “illimitatamente responsabile” per le obbligazioni sociali e nel merito a insistito per il licenziamento di CTU al fine precipuo di stimare l'avviamento aziendale come primario valore della quota.
Parte convenuta nel merito, ha comunque sottolineato e parzialmente documentato come, quantomeno in ordine alla liquidità di cassa, fosse già avvenuta una sorta di liquidazione avendo la prelevato la metà delle giacenze sol conto Parte_2 corrente sociale, circa di poco superiore ai 10.000,00 euro.
All'udienza del 28/11/2023, “Rilevato che comunque è necessario verificare ulteriormente
l'esistenza della società da tempo inattiva ed in liquidazione, posto che comunque la stessa risulterebbe la prima obbligata in ordine alla liquidazione della quota in tesi di parte attrice” è stato stimolato il contraddittorio sul punto, concedendo alle parti nuovi termini per la trattazione della questione preliminare.
Successivamente, all'udienza del 22/03/2024, è stata confermata l'attualità dello stato di liquidazione in cui ancora si troverebbe la società in nome collettivo
“ . Parte_2
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, si ritiene che parte attrice non abbia citato in giudizio il soggetto passivamente legittimato alla presente azione, ossia la società in nome collettivo
“ , debitrice dell'obbligazione di pagamento del valore della quota a Parte_2 seguito dell'esercizio del diritto di recesso. L'attore, invece, ha citato in giudizio soltanto la socia superstite, la quale avrebbe soltanto potuto affiancare - ma non sostituire - la società non convenuta.
Sono da condividere sul punto le motivazioni contenute nella sentenza delle Sezioni
Unite 291/2000, così massimata: “La domanda di liquidazione della quota di una società di persone, da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società, e, pertanto, ai sensi dell'art 2266 cod.civ., va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche detti altri soci” (cfr. in senso conforme, nella giurisprudenza di legittimità, ex multis Cass. 1040/2009; nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Arezzo 26/11/2020, n. 568, e Corte D'Appello di Roma-Sez.
III, 07/03/2014, n. 1555).
La rimessione della questione alle Sezioni Unite è stata determinata da un contrasto interpretativo in ordine alla questione dell'individuazione del contraddittore nelle vertenze aventi ad oggetto la liquidazione del valore della quota a seguito di scioglimento del singolo rapporto sociale nelle società di persone - per morte, recesso o esclusione. Secondo una prima posizione, maggioritaria in giurisprudenza e in dottrina, legittimata passivamente sarebbe stata soltanto la società; a mente di un'altra posizione, invece, la legittimazione passiva sarebbe spettata a tutti i soci, in qualità di litisconsorti necessari.
Come anticipato, le Sezioni Unite hanno prescelto la prima impostazione.
Depongono in tal senso gli artt.:
2270, che prevede la possibilità per il creditore particolare del socio, nel caso di incapienza dei beni del debitore a soddisfare i propri crediti, di demandare la liquidazione della quota di questi, con ciò postulando
“logicamente che la liquidazione della quota, nei confronti dell'avente diritto, sia dovere della società”; e
5 2307, “il quale, a fronte dell'opposizione del creditore stesso alla proroga della società, espressamente definisce la liquidazione medesima come "dovere della società".
Non è di segno avverso l'art. 2284, Morte del socio, in cui il riferimento agli altri soci sarebbe in realtà da interpretare, facendo uso del criterio sistematico, come se il
Legislatore abbia voluto riferirsi alla società: (sul punto la sent, cit. : “La pertinenza dell'indicata alternativa alla sfera dispositiva dei soci superstiti, i quali soltanto possono rinnovare il patto sociale mediante incontro della loro volontà con la volontà degli eredi del defunto, porta a ritenere che il mantenimento nell'unico periodo dello stesso soggetto, cioè i soci superstiti, anche con riguardo al dovere di liquidare la quota, in assenza o nell'impossibilità di detta scelta, non abbia il valore di un'eccezione al canone generale, ma rimanga sul piano dell'uso di un'espressione equipollente a quella di società, nella compagine ridotta dal decesso di un socio”.)
Quanto invece al riferimento ai soci e non alla società contenuto nell'2285 co. 3., esso si spiega ponendo mente alla natura recettizia della dichiarazione con cui è comunicato il recesso, e lascia impregiudicata la questione che ha portato la Corte di
Cassazione a pronunciarsi a Sezioni Unite: “tali modalità, per quanto indispensabili allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio su iniziativa unilaterale dello stesso, non investono però e lasciano impregiudicata la diversa problematica dell'individuazione del soggetto obbligato alla liquidazione della quota, una volta che il recesso sia stato validamente ed efficacemente esercitato”.
L'accoglimento della tesi opposta - per cui l'obbligazione alla liquidazione della quota graverebbe non sulla società ma sui soci - porterebbe a esiti sistematicamente scorretti nel caso in cui tra i soci vi siano persone che non rispondano illimitatamente delle obbligazioni sociali (ivi, p. 9).
Ugualmente si può osservare che l'escussione della quota da un solo socio in caso di liquidazione e pluralità dei soci superstiti (dovendo necessariamente ammettersi la solidarietà tra gli stessi) potrebbe portare a conseguenze del tutto asistematiche l'ipotesi di impossibile recupero verso la società o gli altri soci, realizzandosi così un effetto eversivo nel contesto della procedura di liquidazione.
6 Dalla ricostruzione sul piano del diritto sostanziale del soggetto passivo dell'obbligazione, individuata nella società e non nei soci, discende, sul versante processuale, che legittimata passiva sia, appunto, la società.
Non coglie nel segno la prospettazione di parte attrice secondo cui il presente giudizio sarebbe stato intentato nei confronti della sola socia superstite sul presupposto che, come conseguenza della mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di 6 mesi, la società si sia estinta (cfr. p. 3 dell'atto di citazione); o, come sostenuto in termini parzialmente diversi nelle note scritte a seguito della stimolazione del contraddittorio, che la società, per effetto della mancata ricostituzione della pluralità dei soci, sia divenuta un'impresa individuale (cfr. pp. 3
e 9 della memoria depositata il 04/01/2024).
Verificatasi - come nel caso di specie - una causa di scioglimento, la società entra in stato di liquidazione, ma non si estingue immediatamente, non venendo meno la capacità giuridica o di agire della stessa, né la sua capacità processuale.
All'udienza da ultimo tenuta, il 23/03/2024, entrambe le parti hanno confermato che la società, pur inattiva, si trova attualmente ancora in stato di liquidazione - è in tale sede, peraltro, che parte attrice avrebbe dovuto far valere prioritariamente la pretesa creditoria a vedere liquidato il valore della sua quota (cfr. SS. UU. 291/2000 più volte citata: “se si determini lo scioglimento della società, per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, il diritto alla liquidazione della quota rimane attratto nel più esteso ambito della liquidazione della società, prodotta da tale scioglimento, e nella relativa sede
è tutelabile”).
Conclusivamente si deve confermare che, tanto per la stessa generale individuazione del legittimato passivo in ordine alla liquidazione della quota, quanto, a maggior ragione, per la constatata pendenza di una liquidazione generale della società, non ancora compiuta, con sopravvivenza della stessa, la domanda doveva essere proposta necessariamente nei confronti della società, o, quantomeno doveva essere integrato in contraddittorio con la stessa.
Non avendo parte attrice proceduto in tal senso, neppure a seguito della occasione fornita da questo Giudice con il rinvio di cui si è detto sopra, non residua neppure
7 una “quota di causa” ammissibile. Al contrario, in relazione alla domanda proposta, non resta che constatare il difetto di legittimazione passiva della convenuta e, conseguentemente, per difetto di una “condizione della azione”, l'inammissibilità della domanda.
State il carattere non “intuitivo” delle questioni trattate, addirittura risolte con riferimento ad una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, su tema ancora discusso dalla dottrina, pare sussistano elementi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta, visti gli artt. 275 e ss, 281 quinquies comma 1 del c.p.c.:
DICHIARA inammissibile la domanda per difetto di legittimazione passiva della convenuta e
COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti. deciso in GENOVA il 25 marzo 2023.
IL GIUDICE
Dott. Paolo Gibelli
8
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Paolo Gibelli, con l'assistenza tecnica dell'Ufficio del processo nella persona del dott. Lorenzo Ricco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2763/2023,
promossa da:
, CF elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Chiavari (GE), Galleria Corso Garibaldi 15/9, presso l'Avvocato ALESSANDRO
MULA che la rappresenta e difende in forza di procura di cui vi è copia nella busta telematica allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE contro
, CF , elettivamente domiciliata in Chiavari Controparte_1 C.F._2
(GE), CORSO GIANELLI 12/8, presso l'Avvocato NICOLA ORECCHIA che la rappresenta e difende in forza di procura di cui vi è copia nella busta telematica allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
causa nella quale, all'udienza del 22 marzo 2sono state assunte le conclusioni che si richiamano di seguito -
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, in accoglimento della domanda attorea accertare e dichiarare il valore della quota del 50% della società
[...]
con sede in Chiavari Via Davide Gagliardo n. 18- Parte_2
20-22 iscritta al Registro Imprese di Genova C. F e PIVA n. capitale sociale P.IVA_1
1.000,00 come indicato in premessa e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 26000,00 o della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa il tutto comunque entro e non oltre la somma di € 26.000,00 oltre interessi legali maturati”
(conclusioni contenute nell'atto di citazione).
Per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, nella persona del Giudice Unico designato, contrariis reiectis, ritenuta la propria competenza:
- In via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Sig.ra per i motivi di cui in narrativa;
Controparte_1
- In via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda attorea per i motivi di cui in narrativa;
- In via principale e nel merito: rigettare le domande avanzate dalla Sig.ra Parte_1 nei confronti della Sig.ra perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non Controparte_1 provate, per le ragioni di cui in narrativa;
- Vinte le spese ed i compensi del presente giudizio” (conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. nella versione antecedente alle modifiche normative apportate dal d.lgs. 149/2022).
2 FATTI DI CAUSA
Parte attrice ha agito in giudizio nei confronti dell'ex socia, , Controparte_1 chiedendo la liquidazione del valore della quota di cui era titolare nella società in nome collettivo “ ” - costituita nel Parte_2 corso del 2017 con quote suddivise nella misura del 50% in capo a ciascuna delle due socie -, avendo ella esercitato il diritto di recesso dalla società (cfr. lettera raccomandata datata 10/06/2021 in cui parte attrice ha comunicato la propria volontà di recedere, nonché l'atto notarile di recesso del 21/12/2021, entrambi allegati all'atto di citazione).
Lo stesso giorno in cui parte attrice ha formalizzato il recesso in sede notarile, parte convenuta, quale unica socia superstite, davanti allo stesso notaio, ha rinunciato alla possibilità di ricostituire la pluralità dei soci - per tale ragione la società è stata dichiarata disciolta e posta in liquidazione.
Secondo parte attrice, il valore dell'impresa al momento del recesso sarebbe ammontato a € 53.336,40 (cfr. la stima ad opera della commercialista dott.ssa
, anch'essa allegata all'atto di citazione) e, pertanto, ad ella Controparte_2 spetterebbe la metà di detta somma, calcolata per difetto nella cifra di 26.000 €.
Parte convenuta si è costituita in giudizio, contestando in fatto e in diritto la ricostruzione operata dall'attrice. Ha eccepito, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva, non essendo l'azione intentata anche - o soltanto - nei confronti della società, la quale si troverebbe attualmente ancora in stato di liquidazione (come emergente, in particolare: dall'allegato n. 1 della comparsa di costituzione, contenente la visura camerale estratta in data 15/05/2023; e dalle tre relazioni della liquidatrice, dott.ssa allegate, rispettivamente, all'atto CP_3 di costituzione e alle memorie depositate il 16/10/2023 e il 26/01/2024 - l'ultima delle quali datata 18/01/2024). Inoltre, sempre preliminarmente, è sostenuto che, trovandosi la società in liquidazione, l'attrice avrebbe dovuto far valere le proprie pretese volte al pagamento del valore della quota nel procedimento di liquidazione, da ciò discendendo l'inammissibilità e improcedibilità della domanda in sede giurisdizionale.
3 Parte attrice ha sempre ribadito di ritenere comunque la “socia superstite” tenuta alla liquidazione della quota siccome “illimitatamente responsabile” per le obbligazioni sociali e nel merito a insistito per il licenziamento di CTU al fine precipuo di stimare l'avviamento aziendale come primario valore della quota.
Parte convenuta nel merito, ha comunque sottolineato e parzialmente documentato come, quantomeno in ordine alla liquidità di cassa, fosse già avvenuta una sorta di liquidazione avendo la prelevato la metà delle giacenze sol conto Parte_2 corrente sociale, circa di poco superiore ai 10.000,00 euro.
All'udienza del 28/11/2023, “Rilevato che comunque è necessario verificare ulteriormente
l'esistenza della società da tempo inattiva ed in liquidazione, posto che comunque la stessa risulterebbe la prima obbligata in ordine alla liquidazione della quota in tesi di parte attrice” è stato stimolato il contraddittorio sul punto, concedendo alle parti nuovi termini per la trattazione della questione preliminare.
Successivamente, all'udienza del 22/03/2024, è stata confermata l'attualità dello stato di liquidazione in cui ancora si troverebbe la società in nome collettivo
“ . Parte_2
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, si ritiene che parte attrice non abbia citato in giudizio il soggetto passivamente legittimato alla presente azione, ossia la società in nome collettivo
“ , debitrice dell'obbligazione di pagamento del valore della quota a Parte_2 seguito dell'esercizio del diritto di recesso. L'attore, invece, ha citato in giudizio soltanto la socia superstite, la quale avrebbe soltanto potuto affiancare - ma non sostituire - la società non convenuta.
Sono da condividere sul punto le motivazioni contenute nella sentenza delle Sezioni
Unite 291/2000, così massimata: “La domanda di liquidazione della quota di una società di persone, da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società, e, pertanto, ai sensi dell'art 2266 cod.civ., va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche detti altri soci” (cfr. in senso conforme, nella giurisprudenza di legittimità, ex multis Cass. 1040/2009; nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Arezzo 26/11/2020, n. 568, e Corte D'Appello di Roma-Sez.
III, 07/03/2014, n. 1555).
La rimessione della questione alle Sezioni Unite è stata determinata da un contrasto interpretativo in ordine alla questione dell'individuazione del contraddittore nelle vertenze aventi ad oggetto la liquidazione del valore della quota a seguito di scioglimento del singolo rapporto sociale nelle società di persone - per morte, recesso o esclusione. Secondo una prima posizione, maggioritaria in giurisprudenza e in dottrina, legittimata passivamente sarebbe stata soltanto la società; a mente di un'altra posizione, invece, la legittimazione passiva sarebbe spettata a tutti i soci, in qualità di litisconsorti necessari.
Come anticipato, le Sezioni Unite hanno prescelto la prima impostazione.
Depongono in tal senso gli artt.:
2270, che prevede la possibilità per il creditore particolare del socio, nel caso di incapienza dei beni del debitore a soddisfare i propri crediti, di demandare la liquidazione della quota di questi, con ciò postulando
“logicamente che la liquidazione della quota, nei confronti dell'avente diritto, sia dovere della società”; e
5 2307, “il quale, a fronte dell'opposizione del creditore stesso alla proroga della società, espressamente definisce la liquidazione medesima come "dovere della società".
Non è di segno avverso l'art. 2284, Morte del socio, in cui il riferimento agli altri soci sarebbe in realtà da interpretare, facendo uso del criterio sistematico, come se il
Legislatore abbia voluto riferirsi alla società: (sul punto la sent, cit. : “La pertinenza dell'indicata alternativa alla sfera dispositiva dei soci superstiti, i quali soltanto possono rinnovare il patto sociale mediante incontro della loro volontà con la volontà degli eredi del defunto, porta a ritenere che il mantenimento nell'unico periodo dello stesso soggetto, cioè i soci superstiti, anche con riguardo al dovere di liquidare la quota, in assenza o nell'impossibilità di detta scelta, non abbia il valore di un'eccezione al canone generale, ma rimanga sul piano dell'uso di un'espressione equipollente a quella di società, nella compagine ridotta dal decesso di un socio”.)
Quanto invece al riferimento ai soci e non alla società contenuto nell'2285 co. 3., esso si spiega ponendo mente alla natura recettizia della dichiarazione con cui è comunicato il recesso, e lascia impregiudicata la questione che ha portato la Corte di
Cassazione a pronunciarsi a Sezioni Unite: “tali modalità, per quanto indispensabili allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio su iniziativa unilaterale dello stesso, non investono però e lasciano impregiudicata la diversa problematica dell'individuazione del soggetto obbligato alla liquidazione della quota, una volta che il recesso sia stato validamente ed efficacemente esercitato”.
L'accoglimento della tesi opposta - per cui l'obbligazione alla liquidazione della quota graverebbe non sulla società ma sui soci - porterebbe a esiti sistematicamente scorretti nel caso in cui tra i soci vi siano persone che non rispondano illimitatamente delle obbligazioni sociali (ivi, p. 9).
Ugualmente si può osservare che l'escussione della quota da un solo socio in caso di liquidazione e pluralità dei soci superstiti (dovendo necessariamente ammettersi la solidarietà tra gli stessi) potrebbe portare a conseguenze del tutto asistematiche l'ipotesi di impossibile recupero verso la società o gli altri soci, realizzandosi così un effetto eversivo nel contesto della procedura di liquidazione.
6 Dalla ricostruzione sul piano del diritto sostanziale del soggetto passivo dell'obbligazione, individuata nella società e non nei soci, discende, sul versante processuale, che legittimata passiva sia, appunto, la società.
Non coglie nel segno la prospettazione di parte attrice secondo cui il presente giudizio sarebbe stato intentato nei confronti della sola socia superstite sul presupposto che, come conseguenza della mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di 6 mesi, la società si sia estinta (cfr. p. 3 dell'atto di citazione); o, come sostenuto in termini parzialmente diversi nelle note scritte a seguito della stimolazione del contraddittorio, che la società, per effetto della mancata ricostituzione della pluralità dei soci, sia divenuta un'impresa individuale (cfr. pp. 3
e 9 della memoria depositata il 04/01/2024).
Verificatasi - come nel caso di specie - una causa di scioglimento, la società entra in stato di liquidazione, ma non si estingue immediatamente, non venendo meno la capacità giuridica o di agire della stessa, né la sua capacità processuale.
All'udienza da ultimo tenuta, il 23/03/2024, entrambe le parti hanno confermato che la società, pur inattiva, si trova attualmente ancora in stato di liquidazione - è in tale sede, peraltro, che parte attrice avrebbe dovuto far valere prioritariamente la pretesa creditoria a vedere liquidato il valore della sua quota (cfr. SS. UU. 291/2000 più volte citata: “se si determini lo scioglimento della società, per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, il diritto alla liquidazione della quota rimane attratto nel più esteso ambito della liquidazione della società, prodotta da tale scioglimento, e nella relativa sede
è tutelabile”).
Conclusivamente si deve confermare che, tanto per la stessa generale individuazione del legittimato passivo in ordine alla liquidazione della quota, quanto, a maggior ragione, per la constatata pendenza di una liquidazione generale della società, non ancora compiuta, con sopravvivenza della stessa, la domanda doveva essere proposta necessariamente nei confronti della società, o, quantomeno doveva essere integrato in contraddittorio con la stessa.
Non avendo parte attrice proceduto in tal senso, neppure a seguito della occasione fornita da questo Giudice con il rinvio di cui si è detto sopra, non residua neppure
7 una “quota di causa” ammissibile. Al contrario, in relazione alla domanda proposta, non resta che constatare il difetto di legittimazione passiva della convenuta e, conseguentemente, per difetto di una “condizione della azione”, l'inammissibilità della domanda.
State il carattere non “intuitivo” delle questioni trattate, addirittura risolte con riferimento ad una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, su tema ancora discusso dalla dottrina, pare sussistano elementi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta, visti gli artt. 275 e ss, 281 quinquies comma 1 del c.p.c.:
DICHIARA inammissibile la domanda per difetto di legittimazione passiva della convenuta e
COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti. deciso in GENOVA il 25 marzo 2023.
IL GIUDICE
Dott. Paolo Gibelli
8