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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice
dott.ssa Cristina Nicolo' Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N. R.G. 1493/2024 instaurato da
, (C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIULIO TORLONE;
contro
(C.F. e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. con l'assistenza dell'Avv. PAOLETTI AMANDA C.F._3
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria richiesta, ratificare l'accordo raggiunto dalle parti e, di conseguenza, modificare le condizioni di cui alla sentenza n. 1238/2017, pubblicata il 05/12/2017, nel punto in cui il contributo del padre al mantenimento del figlio, che ha raggiunto la maggiore età e che ha trovato un'occupazione lavorativa, non deve più essere versato con decorrenza dal 21/11/2024. Spese integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà dei procuratori costituiti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e per la modifica delle condizioni di Controparte_1 Controparte_2
divorzio di cui alla sentenza n.1238/2017 emessa dal Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 5.12.2017. In particolare, premesso che il figlio ormai maggiorenne, CP_2
fosse nelle more divenuto economicamente autosufficiente, chiedeva disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore.
Si costituivano e , rappresentando che Controparte_1 Controparte_2
in data 21/11/2024 le parti, assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Nelle note di trattazione scritta, invero, le parti tutte si sono riportate alle predette conclusioni congiunte, chiedendone l'accoglimento.
Ebbene, le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come specificate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16.1.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Cristina Nicolò dott. Mario Venditti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice
dott.ssa Cristina Nicolo' Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N. R.G. 1493/2024 instaurato da
, (C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIULIO TORLONE;
contro
(C.F. e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. con l'assistenza dell'Avv. PAOLETTI AMANDA C.F._3
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria richiesta, ratificare l'accordo raggiunto dalle parti e, di conseguenza, modificare le condizioni di cui alla sentenza n. 1238/2017, pubblicata il 05/12/2017, nel punto in cui il contributo del padre al mantenimento del figlio, che ha raggiunto la maggiore età e che ha trovato un'occupazione lavorativa, non deve più essere versato con decorrenza dal 21/11/2024. Spese integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà dei procuratori costituiti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e per la modifica delle condizioni di Controparte_1 Controparte_2
divorzio di cui alla sentenza n.1238/2017 emessa dal Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 5.12.2017. In particolare, premesso che il figlio ormai maggiorenne, CP_2
fosse nelle more divenuto economicamente autosufficiente, chiedeva disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore.
Si costituivano e , rappresentando che Controparte_1 Controparte_2
in data 21/11/2024 le parti, assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Nelle note di trattazione scritta, invero, le parti tutte si sono riportate alle predette conclusioni congiunte, chiedendone l'accoglimento.
Ebbene, le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come specificate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16.1.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Cristina Nicolò dott. Mario Venditti