CASS
Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/07/2024, n. 28644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28644 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PA CL (CUI 01H3Q7P) nato a [...] il [...] YO IN (CUI 03IUVTN) nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo il rigetto. udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 28644 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: GIORDANO BRUNO Data Udienza: 06/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. UN MA e AN IO con identico motivo di ricorso impugnano la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Perugia in data 11/10/203, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di AS NO il 23/10/2017 appellata e già confermata dalla Corte di appello di Ancona 17/05/2018. 2. La vicenda processuale muove dall'arresto in flagranza di TT UI il 13/04/2016 trovato in possesso della sostanza di cui al capo di imputazione che sottoposta al narcotest dava esito positivo di eroina. Gli inquirenti risalivano ai ricorrenti odierni quali autori della cessione in favore di TT, giudicato separatamente. Il verbale di esecuzione del narcotest veniva inserito nel fascicolo a carico di TT mentre era assente in quello pendente nei confronti degli odierni imputati condannati in primo grado dal Tribunale di AS NO e nel giudizio di appello svoltosi dinanzi alla Corte d'appello di Ancona. 3. La Corte di cassazione con sentenza n. 9350 del 2020 annullava la decisione della Corte d'appello di Ancona sulla base dell'assenza di accertamenti tecnici circa il principio attivo della presunta sostanza eroina sequestrata. Nel processo di rinvio celebrato davanti alla Corte di appello di Perugia veniva conferito incarico peritale, come indicato dalla Corte di cassazione, che però non ha portato a conclusione l'accertamento tecnico per indisponibilità dell'originario reperto contenente la sostanza da analizzare. Infatti, il reperto è risultato giacente presso i locali dell'ufficio corpi di reato del Tribunale di AS NO interdetto all'accesso esterno a causa della contaminazione da amianto. 4. La Corte di appello di Perugia in sede di rinvio ha confermato la condanna rivedendo il trattamento sanzionatorio. . 5. UN MA e AN IO propongono un unico motivo di ricorso con cui lamentano l'inosservanza, erronea interpretazione e applicazione della legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. In particolare, in relazione al reato sub capo D), i ricorrenti ritengono che la Corte di appello di Perugia abbia reiterato i vizi già presenti nelle precedenti sentenze. In base alla sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte n. 9350 del 2020, la perizia era indispensabile non soltanto per verificare il quantitativo di principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente ma anche per dimostrare la sussistenza della natura della sostanza. Contestano i ricorrenti che il verbale del narcotest effettuato dagli operanti nell'immediatezza del sequestro è contenuto nel fascicolo relativo al 1 processo nei confronti di TT inutilizzabile nel presente giudizio;
pertanto, l'assenza del verbale rende inutilizzabile il narcotest per spiegare che la sostanza sequestrata sia stata effettivamente eroina. • 6. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO • 1. Il Collegio osserva che il comune motivo di ricorso è incentrato sulla mancata osservanza del dictum rescindente in quanto non è stata acquisita la prova della natura della sostanza e la quantità di principio attivo presente nei 50,49 grammi di eroina. 2. La Corte di appello, invero, sviluppa un ragionamento sulla natura della sostanza e, sebbene nell'incertezza del principio attivo non accertato per l'oggettiva impossibilità di accedere al reperto, rivede il trattamento sanzionatorio dettato dal giudice del primo grado. A ben vedere, si tratta dell'iter logico indicato dalla sentenza di annullamento che espressamente quanto stringatamente indica al giudice del rinvio la necessità della perizia psicologica "soprattutto ai fini della valutazione del trattamento sanzionatorio che non è stato parametrato al minimo". 3. Si noti che la Corte di cassazione non ha annullato la sentenza della corte marchigiana per la verifica della sussistenza dei fatti e della responsabilità; il giudice del rinvio, pertanto, pur prendendo atto dell'impossibilità della perizia, ha considerato il dato che si sarebbe potuto desumere in termini totalmente favorevoli agli imputati attestando la pena nel minimo edittale. Così ha raggiunto, nell'impossibilità oggettiva della perizia, il miglior possibile risultato processuale, sia osservando le indicazioni espresse dalla Corte di cassazione (che poneva la necessità dell'accertamento peritale in relazione non alla prova del fatto storico ma alla determinazione del minimo edittale), sia per gli imputati a cui veniva applicato il minimo della pena. 4. Pertanto anche per carenza di interesse, atteso che il trattamento sanzionatorio è stato il più favorevole possibile, entrambi i ricorsi sono inammissibili e ne consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila cadauno in favore della cassa delle ammende. 2
P.Q.M.
• Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 giugno 2024 • Il consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo il rigetto. udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 28644 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: GIORDANO BRUNO Data Udienza: 06/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. UN MA e AN IO con identico motivo di ricorso impugnano la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Perugia in data 11/10/203, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di AS NO il 23/10/2017 appellata e già confermata dalla Corte di appello di Ancona 17/05/2018. 2. La vicenda processuale muove dall'arresto in flagranza di TT UI il 13/04/2016 trovato in possesso della sostanza di cui al capo di imputazione che sottoposta al narcotest dava esito positivo di eroina. Gli inquirenti risalivano ai ricorrenti odierni quali autori della cessione in favore di TT, giudicato separatamente. Il verbale di esecuzione del narcotest veniva inserito nel fascicolo a carico di TT mentre era assente in quello pendente nei confronti degli odierni imputati condannati in primo grado dal Tribunale di AS NO e nel giudizio di appello svoltosi dinanzi alla Corte d'appello di Ancona. 3. La Corte di cassazione con sentenza n. 9350 del 2020 annullava la decisione della Corte d'appello di Ancona sulla base dell'assenza di accertamenti tecnici circa il principio attivo della presunta sostanza eroina sequestrata. Nel processo di rinvio celebrato davanti alla Corte di appello di Perugia veniva conferito incarico peritale, come indicato dalla Corte di cassazione, che però non ha portato a conclusione l'accertamento tecnico per indisponibilità dell'originario reperto contenente la sostanza da analizzare. Infatti, il reperto è risultato giacente presso i locali dell'ufficio corpi di reato del Tribunale di AS NO interdetto all'accesso esterno a causa della contaminazione da amianto. 4. La Corte di appello di Perugia in sede di rinvio ha confermato la condanna rivedendo il trattamento sanzionatorio. . 5. UN MA e AN IO propongono un unico motivo di ricorso con cui lamentano l'inosservanza, erronea interpretazione e applicazione della legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. In particolare, in relazione al reato sub capo D), i ricorrenti ritengono che la Corte di appello di Perugia abbia reiterato i vizi già presenti nelle precedenti sentenze. In base alla sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte n. 9350 del 2020, la perizia era indispensabile non soltanto per verificare il quantitativo di principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente ma anche per dimostrare la sussistenza della natura della sostanza. Contestano i ricorrenti che il verbale del narcotest effettuato dagli operanti nell'immediatezza del sequestro è contenuto nel fascicolo relativo al 1 processo nei confronti di TT inutilizzabile nel presente giudizio;
pertanto, l'assenza del verbale rende inutilizzabile il narcotest per spiegare che la sostanza sequestrata sia stata effettivamente eroina. • 6. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO • 1. Il Collegio osserva che il comune motivo di ricorso è incentrato sulla mancata osservanza del dictum rescindente in quanto non è stata acquisita la prova della natura della sostanza e la quantità di principio attivo presente nei 50,49 grammi di eroina. 2. La Corte di appello, invero, sviluppa un ragionamento sulla natura della sostanza e, sebbene nell'incertezza del principio attivo non accertato per l'oggettiva impossibilità di accedere al reperto, rivede il trattamento sanzionatorio dettato dal giudice del primo grado. A ben vedere, si tratta dell'iter logico indicato dalla sentenza di annullamento che espressamente quanto stringatamente indica al giudice del rinvio la necessità della perizia psicologica "soprattutto ai fini della valutazione del trattamento sanzionatorio che non è stato parametrato al minimo". 3. Si noti che la Corte di cassazione non ha annullato la sentenza della corte marchigiana per la verifica della sussistenza dei fatti e della responsabilità; il giudice del rinvio, pertanto, pur prendendo atto dell'impossibilità della perizia, ha considerato il dato che si sarebbe potuto desumere in termini totalmente favorevoli agli imputati attestando la pena nel minimo edittale. Così ha raggiunto, nell'impossibilità oggettiva della perizia, il miglior possibile risultato processuale, sia osservando le indicazioni espresse dalla Corte di cassazione (che poneva la necessità dell'accertamento peritale in relazione non alla prova del fatto storico ma alla determinazione del minimo edittale), sia per gli imputati a cui veniva applicato il minimo della pena. 4. Pertanto anche per carenza di interesse, atteso che il trattamento sanzionatorio è stato il più favorevole possibile, entrambi i ricorsi sono inammissibili e ne consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila cadauno in favore della cassa delle ammende. 2
P.Q.M.
• Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 giugno 2024 • Il consigliere estensore