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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/05/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 2362/2024 R.G. vertente tra
(C.F. , con gli avv.ti Anna Bastiani e Clotilde Caro- Parte_1 C.F._1
sini ricorrente
contro e rappresentate e difese, anche in via disgiunta Controparte_1 Controparte_2
tra loro, dagli avv.ti Antonio Auricchio e Giuseppe De Simone
resistenti
in punto: assicurazione
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 29.5.2025
dal procuratore di parte ricorrente:
“a) In via principale, accertare e dichiarare la validità della polizza Protezione CP_1
Mutui n. 80300087305 stipulata in data 26/11/2010 dalla Sig.ra accertare Parte_1
1 e dichiarare la validità alla data del decesso del Sig. (15/01/2022) della polizza Per_1
vita n. 80300087304 stipulata in data 26/11/2010 dal Sig. Controparte_3 [...]
per l'effetto, condannare le convenute a liquidare alla Sig.ra in Parte_2 Pt_1
qualità di erede del Sig. l'importo di Euro 48.539,09, oltre interessi dalla Persona_2
data della denuncia di decesso (18.02.2022) sino all'effettivo soddisfo. b) Con vittoria di
spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge”;
dal procuratore di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa,
previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, per tutte le ragioni sopra esposte: • nel
merito, respingere tutte le domande svolte dalla Ricorrente in quanto infondate in fatto e in
diritto e comunque non provate;
• Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudi-
zio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso ex artt. 281 decies e 281 undecies c.p.c., notificato in data 30 ottobre
2024 unitamente al decreto di fissazione d'udienza al 30 gennaio 2025, Pt_1
ha agito in giudizio nei confronti di e al fine di
[...] CP_1 CP_2
sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Livorno, ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della presente
domanda - In via principale, nel merito, accertare e dichiarare ad oggi la validità
della polizza n. 80300087305 stipulata in data Controparte_3
26/11/2010 dalla Sig.ra nata a [...] l'[...]; accertare Parte_1
e dichiarare alla data del decesso (15/01/2022) la validità della polizza vita
[...]
[..
[...] [
n. 80300087304 stipulata in data 26/11/2010 dal Sig. Controparte_4 [...]
nato a [...] il [...], deceduto in Muggia (TS) il Per_2
15/01/2022 e, per l'effetto, condannare le Convenute a liquidare alla Sig.ra Pt_1
in qualità di erede del Sig. l'importo corrispondente Persona_2
all'ammontare del debito che alla data del decesso dell'Assicurato (15/01/2022)
residua dal rapporto di mutuo, in base al relativo piano di ammortamento, pari ad
Euro 48.539,09 (Euro 97.078,18, ridotto della metà). Oltre interessi dal dì della
maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed
onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
A fondamento delle su epretese, la ricorrente ha affermato di aver stipulato, in data
26 novembre 2010, unitamente al coniuge, successivamente defunto,
[...]
diverse polizze in relazione al mutuo loro concesso da e Per_2 Parte_3
segnatamente:
(i) ( n. 80200087302; CP_2 Parte_4 Per_1
(ii) n. 80200087303; Controparte_5
(iii) n. 80200087304; Controparte_6
(iv) n. 80200087305; Controparte_7
(v) n. 80300087304; Controparte_8
(vi) n. 80300087305. Controparte_9
Allegava poi di aver richiesto, in seguito al trasferimento del mutuo da Parte_3
a CA CR IR (oggi Gruppo Intesa San Paolo), il mantenimento della
[...]
relativa copertura assicurativa, tramite “l'invio di apposito modulo (Modulo
Richiesta Estinzione o Mantenimento Copertura Assicurativa) fornito da in CP_1
3 data 11.03.2016, a mezzo Fax (Docc. 4-4-bis)”, manifestando la volontà che le garanzie per la morte continuassero ad operare sino alla loro naturale scadenza.
Invece, per quanto riguarda le ulteriori garanzie - protezione incendi e protezione credito mutuo, la ricorrente avrebbe chiesto invece “la cessazione dell'operatività
con le medesime modalità previste da ovvero l'invio del modulo suindicato a CP_1
mezzo fax alla medesima data dell'11.03.2016, chiedendo in questo caso che le
polizze cessassero la loro operatività (Docc. 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater)” (cfr. p. 2 del ricorso)
Ancora, la ricorrente dichiarava di aver ricevuto alcuni bonifici provenienti dalle convenute, affermando, tuttavia, che solo nelle more del procedimento di mediazione avrebbe preso “atto di come i bonifici effettuati da a liquidazione CP_1
delle prestazioni assicurative disdettate fossero effettivamente 6 e non 4” (cfr. p. 4
del Ricorso.
Chiesta, poi, in seguito al decesso del coniuge (intervenuto in data Persona_2
15 gennaio 2022) la liquidazione della polizza n. 80300087304 a lui intestata, la richiesta veniva negata con comunicazione di del 19 aprile 2022, con cui CP_1
la compagnia riferiva: “La sua richiesta di liquidazione del capitale assicurato non
era stata accolta, in quanto, alla data del decesso del Sig. la polizza Per_1
vita, da lui sottoscritta, risultava estinta”.
Si costituivano le società evocate in giudizio, contestando le tesi attoree, sostan-
zialmente sostenendo che “la scelta operata in relazione alla cessazione o
continuazione dell'operatività della polizza, trattandosi di copertura assicurativa
unitaria che includeva un ampio ventaglio di garanzie differenti, aveva
4 necessariamente efficacia sia nei confronti di che nei confronti di Controparte_1
(cfr. Memoria di costituzione, pag. 4). Controparte_2
In esito alla prima udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fis-
sava udienza di discussione con termine per note conclusive.
In esito all'udienza del 19.5.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo di senten-
za.
2. Emerge per tabulas che la ricorrente stipulò, in data 26 novembre 2010, unitamente al coniuge, successivamente defunto, alcune polizze connesse ad Persona_2
un mutuo loro concesso e segnatamente (parte in grassetto evidenziata a cura del redattore):
(i) (Pedemonte) n. 80200087302; Controparte_5
(ii) n. 80200087303; Controparte_5
(iii) n. 80200087304; Controparte_6
(iv) n. 80200087305; Controparte_7
(v) n. 80300087304; Controparte_8
(vi) n. 80300087305. Controparte_9
In sostanza trattasi di verificare se, poi, la odierna ricorrente, in seguito al trasferimento del mutuo da a CA CR IR (oggi Gruppo Intesa Parte_3
San Paolo), chiedeva o meno il mantenimento della copertura assicurativa relativa alle ultime due polizze sopra evidenziate.
Ora - detto che, a ben vedere, anche dalle difese svolte dalle convenute, non è in contestazione tanto questo profilo, se non il diverso aspetto della scindibilità o meno delle polizze stesse – in effetti emerge dallo stesso compendio documentale offerto
5 dalla ricorrente la circostanza che ella chiedeva il mantenimento delle coperture assicurative relative al rischio morte con l'invio del modulo avvenuto in data
11.3.2016 (si vedano docc. 4 e 4 bis).
Tra l'altro, non coglie nel segno la prospettazione delle convenute secondo cui gli assicurati avrebbero, ancor prima (segnatamente il 10.3.2016), inviato i moduli di richiesta di cessazione della copertura, giacché i moduli con i quali le parti chiedevano effettivamente di estinguere la polizza (cfr. docc. 5 – 5 quater di parte ricorrente) sono inequivocabilmente riferiti (si vedano i numeri di polizza indicati all'inizio dei moduli stessi) alle singole polizze e, dunque, non a quelle “vita” cui si riferiscono chiaramente, al contrario, i moduli con cui venne richiesta la continuazione della copertura.
E, tra l'altro, i bonifici con cui le parti convenute provvedevano a restituire i premi
(anche relativamente alle polizze di cui non era stata richiesta l'estinzione) sono di molto successivi (ottobre 2016: cfr. doc. 6 di parte ricorrente), non potendosi quindi nemmeno sostenere che la restituzione degli importi sia precedente rispetto alla richiesta di mantenimento delle coperture.
****
Chiarito quest'aspetto, resta quindi da verificare se, effettivamente, come sostenuto dalle parti convenute, si versa in un'ipotesi di copertura assicurativa unitaria che
includeva un ampio ventaglio di garanzie differenti.
Trattasi, quindi, di una questione di interpretazione del negozio giuridico.
Ora, va ricordato che, ai sensi dell'art. 1363 c.c., le clausole del contratto si
interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta
6 dal complesso dell'atto, che a sensi dell'art. 1366 c.c. il contratto deve essere
secondo buona fede e che, infine, ai sensi dell'art. 1370 c.c. le clausole inserite
nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei
contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.
Ora, a ben vedere, la prospettazione secondo cui le polizze de quibus sarebbero in sostanza parte di un unico ed inscindibile contratto di assicurazione è smentita da molteplici e concorsanti elementi.
In primis, anche se non di per sé decisivo, giova notare che ciascuna polizza è
indentificata da un proprio distinto numero, il che pare essere appunto indice del fatto che si tratti di diversi contratti di assicurazione.
Ma, soprattutto, ciò che è dirimente, anche perché si tratta di applicare i canoni interpretativi sopra ricordati, è il tenore delle condizioni contrattuali (cfr doc. 3 di parte ricorrente); in particolare dirimente è il testo del punto 1.23 (parte in grassetto evidenziata dal redattore), secondo cui l'assicurato ha facoltà di disdire
annualmente, con preavviso di sessanta giorni, dall'adesione del contratto di
assicurazione, con riferimento alle garanzie diverse dall'assicurazione sulla vita
(garanzia B, C, D ed E).
La disdetta, per espressa previsione dell'art. 1899 co. 3 c.c., non si applica alle
assicurazioni sulla vita [...].
Ebbene, la clausola appena citata depone chiaramente per la tesi attorea, stante l'espressa previsione della “scondibilità” delle distinte coperture assicurative.
Al contrario, il mero utilizzo della locuzione polizze collettive non può, di per sé,
indurre ad affermare che si tratti di un unico negozio insicindibile, ben potendosi
7 sostenere, secondo i canoni ermeneutici da applicare, che le polizze siano sì
“collettive” nella genesi (nel senso che vengoni proposte cumulativamente al cliente assicurato), senza che ciò determini una inscindibilità delle stesse (esclusa, invece,
proprio dalla condizioni contrattuale sopra evidenziata).
Ne deriva che la domanda di parte ricorrente deve trovare senz'altro accoglimento.
Di conseguenza va accertato, in primis, che la polizza Controparte_3
n. 80300087305, stipulata in data 26/11/2010 dalla Sig.ra è Parte_1
attualmente in essere. Ancora, va accertato che la polizza vita Controparte_3
n. 80300087304, stipulata in data 26/11/2010 da era in
[...] Persona_2
essere alla data del decesso dello stesso (decesso avvenuto il Persona_2
15/01/2022). Le convenute andranno condannate pertanto a liquidare alla ricorrente in qualità di coniuge ed erede di l'importo di Euro Pt_1 Persona_2
48.539,09, oltre interessi dalla data della denuncia di decesso (id esto 18.02.2022)
sino all'effettivo soddisfo.
3. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte convenuta dovrà rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i nuovi parametri di-
sciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquida-
zione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della
legge 31 dicembre 2012 n. 247, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entra-
to in vigore il 03.04.2014.
8 La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione lo scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00,
nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), dovendosi avere riguardo all'esiguità
della fase istruttoria svoltasi su base meramente documentale. Va inoltre disposto un aumento del 20% per la predisposizione dell'atto introduttivo secondo le tecniche ex
art. 4, comma 1 bis del citato DM.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno decidendo definitivamente, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa:
1) Accerta che la polizza n. 80300087305, stipulata in Controparte_3
data 26/11/2010 dalla Sig.ra è attualmente in essere;
Parte_1
2) accertato che la polizza vita n. 80300087304, stipulata Controparte_3
in data 26/11/2010 da era in essere alla data del suo decesso, Persona_2
avvenuto il 15/01/2022,
3) per l'effetto condanna le parti convenute a liquidare alla ricorrente Parte_1
in qualità di coniuge ed erede di l'importo di Euro 48.539,09, Persona_2
oltre interessi dalla data della denuncia di decesso (id est 18.02.2022) sino all'effettivo soddisfo;
4) condanna le convenute a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, spese che liqui-
da in Euro 8.055,60 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre ad
9 anticipazioni per euro 545,00, oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto il 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 2362/2024 R.G. vertente tra
(C.F. , con gli avv.ti Anna Bastiani e Clotilde Caro- Parte_1 C.F._1
sini ricorrente
contro e rappresentate e difese, anche in via disgiunta Controparte_1 Controparte_2
tra loro, dagli avv.ti Antonio Auricchio e Giuseppe De Simone
resistenti
in punto: assicurazione
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 29.5.2025
dal procuratore di parte ricorrente:
“a) In via principale, accertare e dichiarare la validità della polizza Protezione CP_1
Mutui n. 80300087305 stipulata in data 26/11/2010 dalla Sig.ra accertare Parte_1
1 e dichiarare la validità alla data del decesso del Sig. (15/01/2022) della polizza Per_1
vita n. 80300087304 stipulata in data 26/11/2010 dal Sig. Controparte_3 [...]
per l'effetto, condannare le convenute a liquidare alla Sig.ra in Parte_2 Pt_1
qualità di erede del Sig. l'importo di Euro 48.539,09, oltre interessi dalla Persona_2
data della denuncia di decesso (18.02.2022) sino all'effettivo soddisfo. b) Con vittoria di
spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge”;
dal procuratore di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa,
previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, per tutte le ragioni sopra esposte: • nel
merito, respingere tutte le domande svolte dalla Ricorrente in quanto infondate in fatto e in
diritto e comunque non provate;
• Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudi-
zio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso ex artt. 281 decies e 281 undecies c.p.c., notificato in data 30 ottobre
2024 unitamente al decreto di fissazione d'udienza al 30 gennaio 2025, Pt_1
ha agito in giudizio nei confronti di e al fine di
[...] CP_1 CP_2
sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Livorno, ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della presente
domanda - In via principale, nel merito, accertare e dichiarare ad oggi la validità
della polizza n. 80300087305 stipulata in data Controparte_3
26/11/2010 dalla Sig.ra nata a [...] l'[...]; accertare Parte_1
e dichiarare alla data del decesso (15/01/2022) la validità della polizza vita
[...]
[..
[...] [
n. 80300087304 stipulata in data 26/11/2010 dal Sig. Controparte_4 [...]
nato a [...] il [...], deceduto in Muggia (TS) il Per_2
15/01/2022 e, per l'effetto, condannare le Convenute a liquidare alla Sig.ra Pt_1
in qualità di erede del Sig. l'importo corrispondente Persona_2
all'ammontare del debito che alla data del decesso dell'Assicurato (15/01/2022)
residua dal rapporto di mutuo, in base al relativo piano di ammortamento, pari ad
Euro 48.539,09 (Euro 97.078,18, ridotto della metà). Oltre interessi dal dì della
maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed
onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
A fondamento delle su epretese, la ricorrente ha affermato di aver stipulato, in data
26 novembre 2010, unitamente al coniuge, successivamente defunto,
[...]
diverse polizze in relazione al mutuo loro concesso da e Per_2 Parte_3
segnatamente:
(i) ( n. 80200087302; CP_2 Parte_4 Per_1
(ii) n. 80200087303; Controparte_5
(iii) n. 80200087304; Controparte_6
(iv) n. 80200087305; Controparte_7
(v) n. 80300087304; Controparte_8
(vi) n. 80300087305. Controparte_9
Allegava poi di aver richiesto, in seguito al trasferimento del mutuo da Parte_3
a CA CR IR (oggi Gruppo Intesa San Paolo), il mantenimento della
[...]
relativa copertura assicurativa, tramite “l'invio di apposito modulo (Modulo
Richiesta Estinzione o Mantenimento Copertura Assicurativa) fornito da in CP_1
3 data 11.03.2016, a mezzo Fax (Docc. 4-4-bis)”, manifestando la volontà che le garanzie per la morte continuassero ad operare sino alla loro naturale scadenza.
Invece, per quanto riguarda le ulteriori garanzie - protezione incendi e protezione credito mutuo, la ricorrente avrebbe chiesto invece “la cessazione dell'operatività
con le medesime modalità previste da ovvero l'invio del modulo suindicato a CP_1
mezzo fax alla medesima data dell'11.03.2016, chiedendo in questo caso che le
polizze cessassero la loro operatività (Docc. 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater)” (cfr. p. 2 del ricorso)
Ancora, la ricorrente dichiarava di aver ricevuto alcuni bonifici provenienti dalle convenute, affermando, tuttavia, che solo nelle more del procedimento di mediazione avrebbe preso “atto di come i bonifici effettuati da a liquidazione CP_1
delle prestazioni assicurative disdettate fossero effettivamente 6 e non 4” (cfr. p. 4
del Ricorso.
Chiesta, poi, in seguito al decesso del coniuge (intervenuto in data Persona_2
15 gennaio 2022) la liquidazione della polizza n. 80300087304 a lui intestata, la richiesta veniva negata con comunicazione di del 19 aprile 2022, con cui CP_1
la compagnia riferiva: “La sua richiesta di liquidazione del capitale assicurato non
era stata accolta, in quanto, alla data del decesso del Sig. la polizza Per_1
vita, da lui sottoscritta, risultava estinta”.
Si costituivano le società evocate in giudizio, contestando le tesi attoree, sostan-
zialmente sostenendo che “la scelta operata in relazione alla cessazione o
continuazione dell'operatività della polizza, trattandosi di copertura assicurativa
unitaria che includeva un ampio ventaglio di garanzie differenti, aveva
4 necessariamente efficacia sia nei confronti di che nei confronti di Controparte_1
(cfr. Memoria di costituzione, pag. 4). Controparte_2
In esito alla prima udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fis-
sava udienza di discussione con termine per note conclusive.
In esito all'udienza del 19.5.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo di senten-
za.
2. Emerge per tabulas che la ricorrente stipulò, in data 26 novembre 2010, unitamente al coniuge, successivamente defunto, alcune polizze connesse ad Persona_2
un mutuo loro concesso e segnatamente (parte in grassetto evidenziata a cura del redattore):
(i) (Pedemonte) n. 80200087302; Controparte_5
(ii) n. 80200087303; Controparte_5
(iii) n. 80200087304; Controparte_6
(iv) n. 80200087305; Controparte_7
(v) n. 80300087304; Controparte_8
(vi) n. 80300087305. Controparte_9
In sostanza trattasi di verificare se, poi, la odierna ricorrente, in seguito al trasferimento del mutuo da a CA CR IR (oggi Gruppo Intesa Parte_3
San Paolo), chiedeva o meno il mantenimento della copertura assicurativa relativa alle ultime due polizze sopra evidenziate.
Ora - detto che, a ben vedere, anche dalle difese svolte dalle convenute, non è in contestazione tanto questo profilo, se non il diverso aspetto della scindibilità o meno delle polizze stesse – in effetti emerge dallo stesso compendio documentale offerto
5 dalla ricorrente la circostanza che ella chiedeva il mantenimento delle coperture assicurative relative al rischio morte con l'invio del modulo avvenuto in data
11.3.2016 (si vedano docc. 4 e 4 bis).
Tra l'altro, non coglie nel segno la prospettazione delle convenute secondo cui gli assicurati avrebbero, ancor prima (segnatamente il 10.3.2016), inviato i moduli di richiesta di cessazione della copertura, giacché i moduli con i quali le parti chiedevano effettivamente di estinguere la polizza (cfr. docc. 5 – 5 quater di parte ricorrente) sono inequivocabilmente riferiti (si vedano i numeri di polizza indicati all'inizio dei moduli stessi) alle singole polizze e, dunque, non a quelle “vita” cui si riferiscono chiaramente, al contrario, i moduli con cui venne richiesta la continuazione della copertura.
E, tra l'altro, i bonifici con cui le parti convenute provvedevano a restituire i premi
(anche relativamente alle polizze di cui non era stata richiesta l'estinzione) sono di molto successivi (ottobre 2016: cfr. doc. 6 di parte ricorrente), non potendosi quindi nemmeno sostenere che la restituzione degli importi sia precedente rispetto alla richiesta di mantenimento delle coperture.
****
Chiarito quest'aspetto, resta quindi da verificare se, effettivamente, come sostenuto dalle parti convenute, si versa in un'ipotesi di copertura assicurativa unitaria che
includeva un ampio ventaglio di garanzie differenti.
Trattasi, quindi, di una questione di interpretazione del negozio giuridico.
Ora, va ricordato che, ai sensi dell'art. 1363 c.c., le clausole del contratto si
interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta
6 dal complesso dell'atto, che a sensi dell'art. 1366 c.c. il contratto deve essere
secondo buona fede e che, infine, ai sensi dell'art. 1370 c.c. le clausole inserite
nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei
contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.
Ora, a ben vedere, la prospettazione secondo cui le polizze de quibus sarebbero in sostanza parte di un unico ed inscindibile contratto di assicurazione è smentita da molteplici e concorsanti elementi.
In primis, anche se non di per sé decisivo, giova notare che ciascuna polizza è
indentificata da un proprio distinto numero, il che pare essere appunto indice del fatto che si tratti di diversi contratti di assicurazione.
Ma, soprattutto, ciò che è dirimente, anche perché si tratta di applicare i canoni interpretativi sopra ricordati, è il tenore delle condizioni contrattuali (cfr doc. 3 di parte ricorrente); in particolare dirimente è il testo del punto 1.23 (parte in grassetto evidenziata dal redattore), secondo cui l'assicurato ha facoltà di disdire
annualmente, con preavviso di sessanta giorni, dall'adesione del contratto di
assicurazione, con riferimento alle garanzie diverse dall'assicurazione sulla vita
(garanzia B, C, D ed E).
La disdetta, per espressa previsione dell'art. 1899 co. 3 c.c., non si applica alle
assicurazioni sulla vita [...].
Ebbene, la clausola appena citata depone chiaramente per la tesi attorea, stante l'espressa previsione della “scondibilità” delle distinte coperture assicurative.
Al contrario, il mero utilizzo della locuzione polizze collettive non può, di per sé,
indurre ad affermare che si tratti di un unico negozio insicindibile, ben potendosi
7 sostenere, secondo i canoni ermeneutici da applicare, che le polizze siano sì
“collettive” nella genesi (nel senso che vengoni proposte cumulativamente al cliente assicurato), senza che ciò determini una inscindibilità delle stesse (esclusa, invece,
proprio dalla condizioni contrattuale sopra evidenziata).
Ne deriva che la domanda di parte ricorrente deve trovare senz'altro accoglimento.
Di conseguenza va accertato, in primis, che la polizza Controparte_3
n. 80300087305, stipulata in data 26/11/2010 dalla Sig.ra è Parte_1
attualmente in essere. Ancora, va accertato che la polizza vita Controparte_3
n. 80300087304, stipulata in data 26/11/2010 da era in
[...] Persona_2
essere alla data del decesso dello stesso (decesso avvenuto il Persona_2
15/01/2022). Le convenute andranno condannate pertanto a liquidare alla ricorrente in qualità di coniuge ed erede di l'importo di Euro Pt_1 Persona_2
48.539,09, oltre interessi dalla data della denuncia di decesso (id esto 18.02.2022)
sino all'effettivo soddisfo.
3. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte convenuta dovrà rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i nuovi parametri di-
sciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquida-
zione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della
legge 31 dicembre 2012 n. 247, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entra-
to in vigore il 03.04.2014.
8 La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione lo scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00,
nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), dovendosi avere riguardo all'esiguità
della fase istruttoria svoltasi su base meramente documentale. Va inoltre disposto un aumento del 20% per la predisposizione dell'atto introduttivo secondo le tecniche ex
art. 4, comma 1 bis del citato DM.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno decidendo definitivamente, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa:
1) Accerta che la polizza n. 80300087305, stipulata in Controparte_3
data 26/11/2010 dalla Sig.ra è attualmente in essere;
Parte_1
2) accertato che la polizza vita n. 80300087304, stipulata Controparte_3
in data 26/11/2010 da era in essere alla data del suo decesso, Persona_2
avvenuto il 15/01/2022,
3) per l'effetto condanna le parti convenute a liquidare alla ricorrente Parte_1
in qualità di coniuge ed erede di l'importo di Euro 48.539,09, Persona_2
oltre interessi dalla data della denuncia di decesso (id est 18.02.2022) sino all'effettivo soddisfo;
4) condanna le convenute a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, spese che liqui-
da in Euro 8.055,60 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre ad
9 anticipazioni per euro 545,00, oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto il 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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