TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/06/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA IANA
IN NOME DEL POPOLO IANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico EN SC, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 258 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza cartolare del 15.04.2025, con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.to e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. RAVIELE MASSIMILIANO e presso il suo studio elettivamente domiciliato, ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SGARZI SIMONE e presso il suo studio elettivamente domiciliata, resistente
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 15.04.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 27.01.2023 il ricorrente esponeva che:
“– 1) l'istante risiede nell'immobile della propria figlia sito in via Controparte_2
Mazzola, Scauri di Minturno 04028 (LT) distinto in catasto al foglio 25 Particella 918 Subalterno 9;
– 2) in data 30.03.2021, il sig. stipulava contratto d'appalto con la ditta Star Italia Pt_1 srl, commissionandole dei lavori di ristrutturazione edilizia al servizio igienico dell'immobile
1 suddetto;
– 3) che in particolare detti lavori comprendevano demolizione pavimento esistente, demolizione rivestimento esistente, installazione chiavi d'arresto calda fredda, rifacimento scarichi, rifacimento tubazioni idriche, rifacimento sottofondo, rasatura pareti, consegna dichiarazione di conformità impianti, cassetta wc interna kariba 2 placca duo kariba 2 placca duo kariba raccordo cassetta e wc star kit braga e cigno sedile wc star, bidet star tonique fissaggio a pavimento wc / bidet eliminazione termosifone esistente, termoarredo sifone lavabo singolo sifone bidet, miscelatore lavabo miscelatore bidet colonna idromassaggio silver doccino wc, miscelatore ad incasso porta asciugamani 40 e 56 maniglione acciaio inox seggiolino doccia ovvero tutte le lavorazioni indicate nel relativo documento di trasporto che si allega;
– 4) l'importo dei lavori ammontava ad euro 13.000,00 come da fattura n. 425 del 31.03.2021, con un netto a pagare di euro 6.500,00 ( sconto in fattura nella misura del 50%);
– 5) il sig. ha provveduto al pagamento delle somme anche attraverso la stipula di Pt_1 un finanziamento predisposto dalla medesima società appaltante;
– 6) tali lavori, in parte non sono stati eseguiti ed in parte sono in corso di esecuzione ovvero da ultimare, tuttavia parte di essi sono stati eseguiti non correttamente, ravvisando palesi vizi e difformità;
– 7) a prova di tanto, veniva conferito incarico al geometra , al fine di Controparte_3 accertare quantomeno i lavori fino al dato momento eseguiti;
– 8) in data 22.07.2021 il consulente di parte constatava come eseguiti i determinati lavori: Rimozione di apparecchi igienici sanitari (bidet, lavabo, lavamani, wc, cassetta di scarico, vasca); -
Rimozione di rivestimento in maioliche;
- Rimozione di pavimento, massetto e sottofondo;
-
Rimozione di tubazioni esistenti di carico e scarico acqua;
- Rifacimento di impianto di carico e scarico acqua mediante la posa di tubazioni per il successivo posizionamento di doccia,lavatrice, bidet, wc, lavabo;
- Rifacimento di massetto;
- Fornitura e posa in opera di pavimenti e rivestimenti;
- Fornitura e posa in opera di doccia e cassetta di scarico incassata;
- Rasatura e stuccatura del soffitto e delle pareti soprastanti le maioliche;
– 9) in tale sede, veniva altresì constatato scarsa qualità dei materiali. Nello specifico, il perito così si pronunciava: “Da quanto potuto accertare le lavorazioni di posa di pavimenti e rivestimenti non risultano essere eseguite a regola d'arte e sicuramente con l'uso di materiali si scarsa qualità;
– 10) attualmente le lavorazioni non risultano completate in particolare manca il posizionamento del box doccia, non è stata eseguita tinteggiatura e 2 rifinitura delle opere murarie, nono risulta montato il profilo/cornice della porta d'ingresso, non sono stati correttamente posizionati e sigillati bidet, wc, lavabo. In particolare parte istante lamenta la presenza di cattivi odori in conseguenza all'errato impianto dei sifoni;
– 11) che il sig. unitamente al proprio nucleo familiare non ha potuto usufruire Parte_1 del proprio servizio igienico con estreme difficoltà sul piano personale e familiare per diversi mesi nonostante le condizioni contrattuali prevedessero termini certi e precisi per la conclusioni delle lavorazioni. Sul web sono peraltro presenti diverse segnalazioni identiche alla situazione ( si veda la trasmissione Striscia la Notizia andata in onda lo scorso 20 gennaio 2023 consultabile sul seguente link:https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/striscialanotizia/chi-e-davvero-il-gran- capodi-bagnistar_F312062001099C03?redirected=true
– 13) che ogni bonario tentativo è risultato vano nonostante l'invio di diversi solleciti;
– 14) che il ricorrente istante si rivolgeva al Tribunale di Cassino con ricorso ex art. 696 bis cpc. Per l'accertamento della causa dei danni e loro entità;
– 15) che la causa civile veniva iscritta al n.r.g.205/2022 ed assegnata al Giudice dott. Massimo Pignata;
– 16) che si costituiva la soc ST IA RL , in persona del legale rapp.te p.t.;
– 17) che il Giudice dott. Massimo Pignata del Tribunale di Cassino, con ordinanza, disponeva Ctu , nominando a tal fine il DOTT. ING. Persona_1
– 18) che il CTU ha dato risposta ai quesiti…
– 19) In ordine alla quantificazione dei costi il nominato CTU ha così descritto e quantificato nel relativo elaborato : “…Visto che il costo totale dell'opera è stato di € 13.000
2 compreso IVA, a forfait si valuta il solo rifacimento delle sopradette opere con esclusione dei mobili, sanitari, impianti di adduzione e rivestimenti, ecc, in un costo di riparazione di circa € 5.000.;
– 20) che la società resistente ST IA RL non ha a tutt'oggi provveduto a corrispondere le somme e non ha dato alcun riscontro per definire bonariamente…” (v. atto introduttivo e relativa conclusionale).
Pertanto, su tale assunto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere la domanda del ricorrente, dichiarando la convenuta responsabile di tutti i danni di cui in narrativa e per l'effetto condanni la stessa all'integrale risarcimento di tutti i danni materiali e patrimoniali, diretti e indiretti, subiti dai ricorrenti che allo stato si indicano in complessivi euro
10.000,00 ( quanto euro 5.000,00 per danni materiali ed euro 5.000,00 a titolo di danni morali mancato utilizzo dei servizi igienici ben oltre i termini contrattuali) e come innanzi specificati con rivalutazione ed interessi e/o nella diversa somma che il giudice vorrà determinare di giustizia, oltre alla liquidazione delle spese di Ctu e legali della fase cautelare .
– In via subordinata condanni la predetta convenuta al risarcimento dei danni nella maggiore o minore misura che si riterrà di giustizia.
– In entrambi i casi con la condanna agli interessi legali dal dì del fatto e alla rivalutazione monetaria come per legge.Con vittoria di spese , competenze ed onorari di causa , con sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge” (v. atto introduttivo e successiva conclusionale).
-Si costituiva tempestivamente e ritualmente la resistente che contestava le avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda attorea con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e rassegnava le seguenti conclusioni:
“…affinché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia: Nel merito: - respingere la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per i motivi suindicati;
In via subordinata: – rideterminare, anche in via equitativa, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, alla luce delle osservazioni esposte. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge.” (v. comparsa di costituzione e successiva conclusionale).
-La causa, ritenuta matura per la decisione con la produzione documentale delle parti e acquisizione della relazione di ATP a cura delle parti, disposto il mutamento di rito e precisate le conclusioni, viene ora per la decisione previo concesso termine per memorie conclusionali, ritualmente depositate dalle parti.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18; Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va
3 confermato il provvedimento del 30.11.2023 laddove il precedente Istruttore rinviava per la decisione, senza ammettere i mezzi istruttori richiesti, per cui è da ritenere come esaustiva la
CTU redatta nel corso del giudizio di ATP (v. verbale di udienza del 24.10.2023 e relativa ordinanza del 30.11.2023).
Orbene, le conclusioni del CTU, argomentate in modo logico e condivisibile, esenti da vizi logici, sorrette da idonei riscontri oggettivi, ben possono essere poste a fondamento della presente decisione e alle quali si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del
16.01.2015).
Tale consulenza, dalla quale il Tribunale non ha motivo di discostarsi essendo priva di alcuna contraddizione o irragionevolezza (v. Cass. 14 ottobre 2021, n. 28043), conferma l'assunto dell'attore laddove:
- ha accertato le cause dei lamentati vizi, imputabili alla convenuta società;
- ha puntualmente descritto e quantificato i costi, così concludendo:
“Visto che il costo totale dell'opera è stato di € 13.000 compreso IVA, a forfait si valuta il solo rifacimento delle sopradette opere con esclusione dei mobili, sanitari, impianti di adduzione e rivestimenti, ecc, in un costo di riparazione di circa € 5.000”.
E in questi termini si ritiene di accogliere la domanda per i danni materiali, oltre €
2.000,00 in via equitativa a titolo di danni morali per mancato utilizzo dei servizi igienici oltre i termini contrattuali, per un totale di € 7.000,00 rivalutazione ed interessi come richiesti.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia in forza del richiamato principio della ragione più liquida, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. ed integr., tenuto conto dell'attività difensiva espletata -anche nel procedimento di ATP- e del relativo scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino EN SC, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa,
[...] così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
4 b) condanna la resistente convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per la complessiva somma di € 7.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come richiesti;
c) condanna la resistente convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.397,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, nonché al pagamento delle spese del giudizio di ATP che liquida in € 2.337,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA, come per legge;
d) condanna la resistente convenuta al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del CTU anticipate per la procedura di A.T.P..
Così deciso in Cassino il 19/06/2025
Il GIUDICE
EN SC
5
IN NOME DEL POPOLO IANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico EN SC, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 258 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza cartolare del 15.04.2025, con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.to e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. RAVIELE MASSIMILIANO e presso il suo studio elettivamente domiciliato, ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SGARZI SIMONE e presso il suo studio elettivamente domiciliata, resistente
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 15.04.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 27.01.2023 il ricorrente esponeva che:
“– 1) l'istante risiede nell'immobile della propria figlia sito in via Controparte_2
Mazzola, Scauri di Minturno 04028 (LT) distinto in catasto al foglio 25 Particella 918 Subalterno 9;
– 2) in data 30.03.2021, il sig. stipulava contratto d'appalto con la ditta Star Italia Pt_1 srl, commissionandole dei lavori di ristrutturazione edilizia al servizio igienico dell'immobile
1 suddetto;
– 3) che in particolare detti lavori comprendevano demolizione pavimento esistente, demolizione rivestimento esistente, installazione chiavi d'arresto calda fredda, rifacimento scarichi, rifacimento tubazioni idriche, rifacimento sottofondo, rasatura pareti, consegna dichiarazione di conformità impianti, cassetta wc interna kariba 2 placca duo kariba 2 placca duo kariba raccordo cassetta e wc star kit braga e cigno sedile wc star, bidet star tonique fissaggio a pavimento wc / bidet eliminazione termosifone esistente, termoarredo sifone lavabo singolo sifone bidet, miscelatore lavabo miscelatore bidet colonna idromassaggio silver doccino wc, miscelatore ad incasso porta asciugamani 40 e 56 maniglione acciaio inox seggiolino doccia ovvero tutte le lavorazioni indicate nel relativo documento di trasporto che si allega;
– 4) l'importo dei lavori ammontava ad euro 13.000,00 come da fattura n. 425 del 31.03.2021, con un netto a pagare di euro 6.500,00 ( sconto in fattura nella misura del 50%);
– 5) il sig. ha provveduto al pagamento delle somme anche attraverso la stipula di Pt_1 un finanziamento predisposto dalla medesima società appaltante;
– 6) tali lavori, in parte non sono stati eseguiti ed in parte sono in corso di esecuzione ovvero da ultimare, tuttavia parte di essi sono stati eseguiti non correttamente, ravvisando palesi vizi e difformità;
– 7) a prova di tanto, veniva conferito incarico al geometra , al fine di Controparte_3 accertare quantomeno i lavori fino al dato momento eseguiti;
– 8) in data 22.07.2021 il consulente di parte constatava come eseguiti i determinati lavori: Rimozione di apparecchi igienici sanitari (bidet, lavabo, lavamani, wc, cassetta di scarico, vasca); -
Rimozione di rivestimento in maioliche;
- Rimozione di pavimento, massetto e sottofondo;
-
Rimozione di tubazioni esistenti di carico e scarico acqua;
- Rifacimento di impianto di carico e scarico acqua mediante la posa di tubazioni per il successivo posizionamento di doccia,lavatrice, bidet, wc, lavabo;
- Rifacimento di massetto;
- Fornitura e posa in opera di pavimenti e rivestimenti;
- Fornitura e posa in opera di doccia e cassetta di scarico incassata;
- Rasatura e stuccatura del soffitto e delle pareti soprastanti le maioliche;
– 9) in tale sede, veniva altresì constatato scarsa qualità dei materiali. Nello specifico, il perito così si pronunciava: “Da quanto potuto accertare le lavorazioni di posa di pavimenti e rivestimenti non risultano essere eseguite a regola d'arte e sicuramente con l'uso di materiali si scarsa qualità;
– 10) attualmente le lavorazioni non risultano completate in particolare manca il posizionamento del box doccia, non è stata eseguita tinteggiatura e 2 rifinitura delle opere murarie, nono risulta montato il profilo/cornice della porta d'ingresso, non sono stati correttamente posizionati e sigillati bidet, wc, lavabo. In particolare parte istante lamenta la presenza di cattivi odori in conseguenza all'errato impianto dei sifoni;
– 11) che il sig. unitamente al proprio nucleo familiare non ha potuto usufruire Parte_1 del proprio servizio igienico con estreme difficoltà sul piano personale e familiare per diversi mesi nonostante le condizioni contrattuali prevedessero termini certi e precisi per la conclusioni delle lavorazioni. Sul web sono peraltro presenti diverse segnalazioni identiche alla situazione ( si veda la trasmissione Striscia la Notizia andata in onda lo scorso 20 gennaio 2023 consultabile sul seguente link:https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/striscialanotizia/chi-e-davvero-il-gran- capodi-bagnistar_F312062001099C03?redirected=true
– 13) che ogni bonario tentativo è risultato vano nonostante l'invio di diversi solleciti;
– 14) che il ricorrente istante si rivolgeva al Tribunale di Cassino con ricorso ex art. 696 bis cpc. Per l'accertamento della causa dei danni e loro entità;
– 15) che la causa civile veniva iscritta al n.r.g.205/2022 ed assegnata al Giudice dott. Massimo Pignata;
– 16) che si costituiva la soc ST IA RL , in persona del legale rapp.te p.t.;
– 17) che il Giudice dott. Massimo Pignata del Tribunale di Cassino, con ordinanza, disponeva Ctu , nominando a tal fine il DOTT. ING. Persona_1
– 18) che il CTU ha dato risposta ai quesiti…
– 19) In ordine alla quantificazione dei costi il nominato CTU ha così descritto e quantificato nel relativo elaborato : “…Visto che il costo totale dell'opera è stato di € 13.000
2 compreso IVA, a forfait si valuta il solo rifacimento delle sopradette opere con esclusione dei mobili, sanitari, impianti di adduzione e rivestimenti, ecc, in un costo di riparazione di circa € 5.000.;
– 20) che la società resistente ST IA RL non ha a tutt'oggi provveduto a corrispondere le somme e non ha dato alcun riscontro per definire bonariamente…” (v. atto introduttivo e relativa conclusionale).
Pertanto, su tale assunto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere la domanda del ricorrente, dichiarando la convenuta responsabile di tutti i danni di cui in narrativa e per l'effetto condanni la stessa all'integrale risarcimento di tutti i danni materiali e patrimoniali, diretti e indiretti, subiti dai ricorrenti che allo stato si indicano in complessivi euro
10.000,00 ( quanto euro 5.000,00 per danni materiali ed euro 5.000,00 a titolo di danni morali mancato utilizzo dei servizi igienici ben oltre i termini contrattuali) e come innanzi specificati con rivalutazione ed interessi e/o nella diversa somma che il giudice vorrà determinare di giustizia, oltre alla liquidazione delle spese di Ctu e legali della fase cautelare .
– In via subordinata condanni la predetta convenuta al risarcimento dei danni nella maggiore o minore misura che si riterrà di giustizia.
– In entrambi i casi con la condanna agli interessi legali dal dì del fatto e alla rivalutazione monetaria come per legge.Con vittoria di spese , competenze ed onorari di causa , con sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge” (v. atto introduttivo e successiva conclusionale).
-Si costituiva tempestivamente e ritualmente la resistente che contestava le avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda attorea con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e rassegnava le seguenti conclusioni:
“…affinché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia: Nel merito: - respingere la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per i motivi suindicati;
In via subordinata: – rideterminare, anche in via equitativa, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, alla luce delle osservazioni esposte. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge.” (v. comparsa di costituzione e successiva conclusionale).
-La causa, ritenuta matura per la decisione con la produzione documentale delle parti e acquisizione della relazione di ATP a cura delle parti, disposto il mutamento di rito e precisate le conclusioni, viene ora per la decisione previo concesso termine per memorie conclusionali, ritualmente depositate dalle parti.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18; Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va
3 confermato il provvedimento del 30.11.2023 laddove il precedente Istruttore rinviava per la decisione, senza ammettere i mezzi istruttori richiesti, per cui è da ritenere come esaustiva la
CTU redatta nel corso del giudizio di ATP (v. verbale di udienza del 24.10.2023 e relativa ordinanza del 30.11.2023).
Orbene, le conclusioni del CTU, argomentate in modo logico e condivisibile, esenti da vizi logici, sorrette da idonei riscontri oggettivi, ben possono essere poste a fondamento della presente decisione e alle quali si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del
16.01.2015).
Tale consulenza, dalla quale il Tribunale non ha motivo di discostarsi essendo priva di alcuna contraddizione o irragionevolezza (v. Cass. 14 ottobre 2021, n. 28043), conferma l'assunto dell'attore laddove:
- ha accertato le cause dei lamentati vizi, imputabili alla convenuta società;
- ha puntualmente descritto e quantificato i costi, così concludendo:
“Visto che il costo totale dell'opera è stato di € 13.000 compreso IVA, a forfait si valuta il solo rifacimento delle sopradette opere con esclusione dei mobili, sanitari, impianti di adduzione e rivestimenti, ecc, in un costo di riparazione di circa € 5.000”.
E in questi termini si ritiene di accogliere la domanda per i danni materiali, oltre €
2.000,00 in via equitativa a titolo di danni morali per mancato utilizzo dei servizi igienici oltre i termini contrattuali, per un totale di € 7.000,00 rivalutazione ed interessi come richiesti.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia in forza del richiamato principio della ragione più liquida, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. ed integr., tenuto conto dell'attività difensiva espletata -anche nel procedimento di ATP- e del relativo scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino EN SC, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa,
[...] così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
4 b) condanna la resistente convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per la complessiva somma di € 7.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come richiesti;
c) condanna la resistente convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.397,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, nonché al pagamento delle spese del giudizio di ATP che liquida in € 2.337,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA, come per legge;
d) condanna la resistente convenuta al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del CTU anticipate per la procedura di A.T.P..
Così deciso in Cassino il 19/06/2025
Il GIUDICE
EN SC
5