CASS
Sentenza 8 aprile 2026
Sentenza 8 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2026, n. 8810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8810 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14111/2025 R.G. proposto da: IO AU, SA LI, NA EN, Astrologo Federico, EN IA, ON EM, OP TT, NE IA, AL RE, RA LE, rappresentati e difesi dall’Avv. EN AS -ricorrenti- contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1868/2025 depositata il 20/05/2025. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2026 dal Consigliere LE ED;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Fresa, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Civile Sent. Sez. L Num. 8810 Anno 2026 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: FEDELE ILEANA Data pubblicazione: 08/04/2026 2 uditi l’Avv. EN AS per i ricorrenti e l’Avv. Vincenzo Rago per il controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado e respinto le domande originariamente avanzate, fra altri, dagli odierni ricorrenti, dipendenti del Ministero della difesa, per rivendicare il riconoscimento del diritto al differenziale stipendiale di cui all’art. 52 del c.c.n.l. 2019-2021 funzioni centrali, con consequenziale ripristino della fascia economica loro inizialmente riconosciuta. 2. In punto di fatto la Corte territoriale ha ritenuto pacifico che i lavoratori: a) erano stati inseriti quali idonei non vincitori per il profilo di assistente amministrativo nella graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato sulla G.U. del 31 dicembre 2021, relativo all’assunzione di un contingente complessivo di 2.293 posti di lavoro del personale non dirigenziale, da inquadrare nell’area II, fascia economica F2; b) per effetto dell’utile scorrimento della graduatoria, richiesto dal Ministero della Difesa, di n. 539 idonei non vincitori, erano stati assegnati alla predetta Amministrazione a decorrere dal 26 febbraio 2024. 2.1. Definiti i fatti, i giudici d’appello hanno individuato la questione in diritto, vertente sulla corretta applicazione del c.c.n.l., con riferimento alla controversa spettanza, in capo ai suddetti dipendenti, del differenziale stipendiale di cui all’art. 52, comma 4, di tale contratto collettivo, inizialmente, riconosciuta dal Ministero e, a seguito del parere dell’ARAN del 15 marzo 2024, negata con la direttiva n. 28503 del 21 marzo 2024. Sul punto, la sentenza impugnata chiarisce che la sottoscrizione del c.c.n.l. Funzioni Centrali 2019-2021 (e, segnatamente, l’art. 13) ha introdotto dal 1° novembre 2022 un nuovo sistema di classificazione fondato su una diversa articolazione delle progressioni economiche e retributive, con l’abbandono della sotto-ripartizione in fasce economiche e l’attribuzione di un unico livello retributivo per ciascuna area, posizionato 3 nella fascia economica previgente più bassa. Quindi, l’art. 14 ha previsto un nuovo sistema di progressioni economiche all’interno delle aree, fondato sull’attribuzione, nel corso della vita lavorativa del dipendente, di uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come “incrementi stabili dello stipendio”; tuttavia, non viene stabilita una corrispondenza tra le precedenti fasce economiche e le nuove progressioni economiche previste dall’art. 14, cosicché, al fine di evitare, a carico del personale già in servizio, gli effetti diminutivi in busta paga che sarebbero derivati dall’adozione del nuovo ordinamento professionale, l’art. 52 dello stesso c.c.n.l. ha disposto l’attribuzione di un ulteriore differenziale compensativo della riduzione stipendiale derivante dalla perdita della fascia economica raggiunta dai dipendenti: in buona sostanza, il differenziale stipendiale de quo era stato riconosciuto allo scopo di garantire l’invarianza retributiva a salvaguardia dei dipendenti già in servizio alla data del 1° novembre 2022, secondo le previsioni di cui all’art. 52, comma 4, del c.c.n.l. In questo quadro, il contratto collettivo ha anche dettato una specifica disciplina per regolare la sorte dei concorsi indetti tenendo conto del previgente ordinamento professionale. In tal senso, l’art. 18, comma 5, prevede che «Fermo restando il potere di autotutela dell’Amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’Amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al presente titolo». Ad avviso dei giudici d’appello, la ratio del comma 5 dell’art. 18 è quella di prevedere la normale prosecuzione delle procedure già avviate, al fine di salvaguardare le determinazioni relative al reclutamento di personale assunte dall’Amministrazione prima dell’entrata in vigore del nuovo 4 ordinamento professionale;
in questo senso, la disposizione in oggetto assolverebbe la funzione di consentire che, nonostante il personale sia stato assunto sulla base di un bando che indicava le qualifiche relative al precedente contratto collettivo nazionale, i nuovi assunti siano inquadrati secondo il nuovo ordinamento professionale, con ciò evitando la contestuale irragionevole coesistenza di differenti regimi. 2.2. Chiarito il contesto di riferimento, la Corte d’appello ha concluso che la norma che individua i beneficiari del differenziale stipendiale per cui è causa va individuata esclusivamente nell’art. 52, comma 4, il quale stabilisce, per l’appunto, che esso sia attribuito unicamente al «personale in servizio alla medesima data», e tale data è quella indicata al comma 1 dello stesso art. 52, che fa riferimento all’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, vale a dire il 1° novembre 2022. Di conseguenza, la pretesa è stata respinta in quanto a tale data gli odierni ricorrenti non solo non erano in servizio, ma neppure erano vincitori del concorso, avendo acquisito la mera posizione di idonei che, per pacifica giurisprudenza, non attribuisce un diritto soggettivo all’assunzione fino al momento in cui l’Amministrazione non decida di disporre lo scorrimento della graduatoria;
conclusione, peraltro, ritenuta coerente con il fatto che l’esigenza di garantire l’invarianza retributiva a salvaguardia dei dipendenti già in servizio alla predetta data - ossia l’evidenziata ratio dell’indennità de qua - non si pone nel caso dei dipendenti assunti successivamente. 3. Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione i dipendenti indicati in epigrafe sulla base di sei motivi, illustrati da memoria, cui oppone difese il Ministero con controricorso. 4. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, confermate oralmente nella pubblica udienza, chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 5 1. Con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 5, e 52, comma 4, c.c.n.l. funzioni centrali 2019-2021. Si assume che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha ritenuto che l’unica disposizione idonea ad individuare l’esatta platea dei beneficiari del differenziale stipendiale sia l’art. 52, comma 4, del c.c.n.l., mentre la normativa di riferimento che individua i beneficiari sarebbe rappresentata dall’art. 18, comma 5, del c.c.n.l., che non distinguerebbe tra i soggetti assunti con l’inziale graduatoria e quelli assunti a seguito di scorrimento, richiedendo solamente che il bando sia stato pubblicato prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale. 2. Con la seconda censura si prospetta, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 5, e 52, comma 4, c.c.n.l. funzioni centrali 2019-2021, e 1362 c.c., che prescrive all’interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole. Si contesta l’interpretazione resa dalla Corte d’appello, perché avrebbe fornito una lettura parziale (e letterale) del c.c.n.l. in quanto concentrata solamente sulla disposizione dell’art. 52 comma 4, mentre, secondo i principi dettati dall’art. 1362 c.c., occorreva indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. 3. Con la terza critica, ancora proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 5, del c.c.n.l. per aver escluso i ricorrenti dalla platea dei destinatari del differenziale stipendiale in quanto idonei e non vincitori. Si assume la contraddittorietà della motivazione addotta dalla Corte d’appello, nella parte in cui, da un lato, ha sostenuto che il differenziale stipendiale andrebbe attribuito esclusivamente ai vincitori di concorso ed in servizio alla data del 1° novembre 2022, dall’altro che l’art. 18, comma 5, persegue la ratio di garantire la normale prosecuzione delle procedure già avviate. 6 4. Con il quarto mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., l’omesso esame della posizione dei ricorrenti quali idonei, in violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 5, e 52, comma 4, del c.c.n.l. Si contesta, in particolare, l’omesso esame della posizione dei ricorrenti quali idonei non vincitori di un concorso bandito prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale in forza della distinzione operata dalla Corte d’appello tra idonei vincitori e idonei non vincitori. 5. Con la quinta doglianza si denuncia, ancora ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., l’omesso esame della posizione dei ricorrenti quali partecipanti ad un concorso bandito prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, in violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 5, e 52, comma 4, del c.c.n.l., sviluppando argomentazioni analoghe a quelle dedotte con il quarto motivo. 6. Infine, con l’ultima censura, avanzata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., si torna a prospettare la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 5, del c.c.n.l. anche per violazione della direttiva 1999/70 e degli artt. 3 e 97 Cost. Si contesta l’interpretazione adottata dalla Corte territoriale, che avrebbe determinato una disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, quali partecipanti a un concorso bandito prima dell’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo, rispetto ai colleghi che hanno partecipato al medesimo concorso ed assunti prima dell’entrata in vigore nel nuovo ordinamento professionale. 7. Il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo, che vanno esaminati congiuntamente, in quanto complessivamente intesi a denunciare l’erronea interpretazione degli artt. 18, comma 5, e 52, comma 4, del c.c.n.l. di comparto, sono infondati. L’art. 52, rubricato «Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale», disciplina l’adeguamento della retribuzione a decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione, stabilendo, al comma 4, che al personale in servizio alla 7 medesima data sono mantenute le differenze atte a salvaguardare il trattamento in godimento per effetto del nuovo inquadramento e dei nuovi stipendi tabellari. L’art. 18 disciplina la “prima applicazione” della nuova classificazione, disponendo l’inquadramento del personale già in servizio in maniera automatica secondo la tabella di trasposizione (comma 3) alla data di entrata in vigore del nuovo sistema prevista dal comma 1. In tale contesto, si garantisce in via transitoria la definizione delle procedure per l’attribuzione di progressioni economiche in corso sulla base della previgente disciplina (comma 4) e, al comma 5, si stabilisce espressamente che «Fermo restando il potere di autotutela dell’amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al presente Titolo.». Pertanto, il comma 5 dell’art. 18 – vale a dire la disposizione invocata dagli odierni a sostegno della propria rivendicazione – si limita ad assicurare che le procedure di accesso ad aree o posizioni secondo il precedente ordinamento professionale siano portate a termine secondo le pregresse disposizioni, ma precisa che, in esito alla procedura concorsuale, il personale “vincitore” viene comunque inquadrato nel nuovo sistema di classificazione, come il personale già in servizio. In questo senso va correttamente inteso l’assunto della Corte d’appello, secondo cui la norma attributiva del differenziale è costituita solo dall’art. 52, comma 4, perché garantendo la salvaguardia del trattamento retributivo al personale in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema, vale ad attribuire il medesimo trattamento anche al personale “vincitore” delle procedure di 8 accesso in corso, proprio in quanto equiparato al personale in servizio. L’interpretazione adottata nella sentenza impugnata risulta, dunque, rispettosa sia del canone letterale, che di quello sistematico. 8. L’opzione ermeneutica seguita dai giudici d’appello è anche conforme al criterio teleologico. Infatti, se la ratio del differenziale stipendiale risiede nel mantenimento del livello retributivo, lo stesso non può che essere limitato al personale già in servizio alla data in entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione nonché, in base all’art. 18, comma 5, al personale che risulti “vincitore” in base alle procedure di accesso in corso alla medesima data, per assicurare a detto personale la conservazione delle condizioni indicate nel bando originario. Analoga garanzia non può, invece, essere assicurata a chi non risulti vincitore del concorso, bensì venga assunto successivamente in base allo scorrimento della graduatoria, atteso che, per consolidato indirizzo di questa Corte, la procedura concorsuale si chiude con l’approvazione della graduatoria (tanto che eventuali controversie rientrano nella giurisdizione del G.O.) e l’assunzione per scorrimento di graduatoria va stimata in base alla normativa vigente all’epoca della determinazione della P.A. di assumere (Cass. Sez. L, 12/02/2026, n. 3189 e precedenti ivi citati). 9. Ciò vale anche ad escludere la dedotta violazione degli artt. 3 e 97 Cost., il cui rispetto, al contrario, impone ulteriormente di approdare alla soluzione interpretativa qui reputata corretta, nella doverosa considerazione della diversa posizione dei vincitori rispetto a quella degli idonei e dell’osservanza delle regole previste per il reclutamento, atteso che la scelta della P.A. di procedere a scorrimento di una graduatoria concorsuale comporta la riattivazione della sequenza concorsuale ed è soggetta alle condizioni di validità vigenti al momento di tale decisione (così, Cass. Sez. L., 27/05/2024, n. 14732). 9 10. Nella specie, è pacifico che gli odierni ricorrenti, idonei non vincitori, sono stati assunti per scorrimento della graduatoria in epoca successiva all’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione e, di conseguenza, non può che trovare applicazione per intero la nuova disciplina, con il nuovo inquadramento e le tabelle retributive previste, come per qualsiasi nuovo assunto. 11. Le residue doglianze, intese a censurare la sentenza impugnata per non aver considerato la posizione degli odierni ricorrenti, come idonei di un concorso bandito prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema, risultano assorbite e sono comunque palesemente inammissibili, posto che la Corte di merito ha espressamente considerato il fatto storico il cui esame, nella prospettazione del quarto e del quinto motivo, sarebbe stato omesso. 12. Il ricorso va, dunque, respinto, con conseguente condanna dei soccombenti alle spese di lite, liquidate come in dispositivo. 13. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026. La Consigliera LE ED La Presidente AD NZ
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Fresa, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Civile Sent. Sez. L Num. 8810 Anno 2026 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: FEDELE ILEANA Data pubblicazione: 08/04/2026 2 uditi l’Avv. EN AS per i ricorrenti e l’Avv. Vincenzo Rago per il controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado e respinto le domande originariamente avanzate, fra altri, dagli odierni ricorrenti, dipendenti del Ministero della difesa, per rivendicare il riconoscimento del diritto al differenziale stipendiale di cui all’art. 52 del c.c.n.l. 2019-2021 funzioni centrali, con consequenziale ripristino della fascia economica loro inizialmente riconosciuta. 2. In punto di fatto la Corte territoriale ha ritenuto pacifico che i lavoratori: a) erano stati inseriti quali idonei non vincitori per il profilo di assistente amministrativo nella graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato sulla G.U. del 31 dicembre 2021, relativo all’assunzione di un contingente complessivo di 2.293 posti di lavoro del personale non dirigenziale, da inquadrare nell’area II, fascia economica F2; b) per effetto dell’utile scorrimento della graduatoria, richiesto dal Ministero della Difesa, di n. 539 idonei non vincitori, erano stati assegnati alla predetta Amministrazione a decorrere dal 26 febbraio 2024. 2.1. Definiti i fatti, i giudici d’appello hanno individuato la questione in diritto, vertente sulla corretta applicazione del c.c.n.l., con riferimento alla controversa spettanza, in capo ai suddetti dipendenti, del differenziale stipendiale di cui all’art. 52, comma 4, di tale contratto collettivo, inizialmente, riconosciuta dal Ministero e, a seguito del parere dell’ARAN del 15 marzo 2024, negata con la direttiva n. 28503 del 21 marzo 2024. Sul punto, la sentenza impugnata chiarisce che la sottoscrizione del c.c.n.l. Funzioni Centrali 2019-2021 (e, segnatamente, l’art. 13) ha introdotto dal 1° novembre 2022 un nuovo sistema di classificazione fondato su una diversa articolazione delle progressioni economiche e retributive, con l’abbandono della sotto-ripartizione in fasce economiche e l’attribuzione di un unico livello retributivo per ciascuna area, posizionato 3 nella fascia economica previgente più bassa. Quindi, l’art. 14 ha previsto un nuovo sistema di progressioni economiche all’interno delle aree, fondato sull’attribuzione, nel corso della vita lavorativa del dipendente, di uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come “incrementi stabili dello stipendio”; tuttavia, non viene stabilita una corrispondenza tra le precedenti fasce economiche e le nuove progressioni economiche previste dall’art. 14, cosicché, al fine di evitare, a carico del personale già in servizio, gli effetti diminutivi in busta paga che sarebbero derivati dall’adozione del nuovo ordinamento professionale, l’art. 52 dello stesso c.c.n.l. ha disposto l’attribuzione di un ulteriore differenziale compensativo della riduzione stipendiale derivante dalla perdita della fascia economica raggiunta dai dipendenti: in buona sostanza, il differenziale stipendiale de quo era stato riconosciuto allo scopo di garantire l’invarianza retributiva a salvaguardia dei dipendenti già in servizio alla data del 1° novembre 2022, secondo le previsioni di cui all’art. 52, comma 4, del c.c.n.l. In questo quadro, il contratto collettivo ha anche dettato una specifica disciplina per regolare la sorte dei concorsi indetti tenendo conto del previgente ordinamento professionale. In tal senso, l’art. 18, comma 5, prevede che «Fermo restando il potere di autotutela dell’Amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’Amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al presente titolo». Ad avviso dei giudici d’appello, la ratio del comma 5 dell’art. 18 è quella di prevedere la normale prosecuzione delle procedure già avviate, al fine di salvaguardare le determinazioni relative al reclutamento di personale assunte dall’Amministrazione prima dell’entrata in vigore del nuovo 4 ordinamento professionale;
in questo senso, la disposizione in oggetto assolverebbe la funzione di consentire che, nonostante il personale sia stato assunto sulla base di un bando che indicava le qualifiche relative al precedente contratto collettivo nazionale, i nuovi assunti siano inquadrati secondo il nuovo ordinamento professionale, con ciò evitando la contestuale irragionevole coesistenza di differenti regimi. 2.2. Chiarito il contesto di riferimento, la Corte d’appello ha concluso che la norma che individua i beneficiari del differenziale stipendiale per cui è causa va individuata esclusivamente nell’art. 52, comma 4, il quale stabilisce, per l’appunto, che esso sia attribuito unicamente al «personale in servizio alla medesima data», e tale data è quella indicata al comma 1 dello stesso art. 52, che fa riferimento all’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, vale a dire il 1° novembre 2022. Di conseguenza, la pretesa è stata respinta in quanto a tale data gli odierni ricorrenti non solo non erano in servizio, ma neppure erano vincitori del concorso, avendo acquisito la mera posizione di idonei che, per pacifica giurisprudenza, non attribuisce un diritto soggettivo all’assunzione fino al momento in cui l’Amministrazione non decida di disporre lo scorrimento della graduatoria;
conclusione, peraltro, ritenuta coerente con il fatto che l’esigenza di garantire l’invarianza retributiva a salvaguardia dei dipendenti già in servizio alla predetta data - ossia l’evidenziata ratio dell’indennità de qua - non si pone nel caso dei dipendenti assunti successivamente. 3. Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione i dipendenti indicati in epigrafe sulla base di sei motivi, illustrati da memoria, cui oppone difese il Ministero con controricorso. 4. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, confermate oralmente nella pubblica udienza, chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 5 1. Con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 5, e 52, comma 4, c.c.n.l. funzioni centrali 2019-2021. Si assume che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha ritenuto che l’unica disposizione idonea ad individuare l’esatta platea dei beneficiari del differenziale stipendiale sia l’art. 52, comma 4, del c.c.n.l., mentre la normativa di riferimento che individua i beneficiari sarebbe rappresentata dall’art. 18, comma 5, del c.c.n.l., che non distinguerebbe tra i soggetti assunti con l’inziale graduatoria e quelli assunti a seguito di scorrimento, richiedendo solamente che il bando sia stato pubblicato prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale. 2. Con la seconda censura si prospetta, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 5, e 52, comma 4, c.c.n.l. funzioni centrali 2019-2021, e 1362 c.c., che prescrive all’interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole. Si contesta l’interpretazione resa dalla Corte d’appello, perché avrebbe fornito una lettura parziale (e letterale) del c.c.n.l. in quanto concentrata solamente sulla disposizione dell’art. 52 comma 4, mentre, secondo i principi dettati dall’art. 1362 c.c., occorreva indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. 3. Con la terza critica, ancora proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 5, del c.c.n.l. per aver escluso i ricorrenti dalla platea dei destinatari del differenziale stipendiale in quanto idonei e non vincitori. Si assume la contraddittorietà della motivazione addotta dalla Corte d’appello, nella parte in cui, da un lato, ha sostenuto che il differenziale stipendiale andrebbe attribuito esclusivamente ai vincitori di concorso ed in servizio alla data del 1° novembre 2022, dall’altro che l’art. 18, comma 5, persegue la ratio di garantire la normale prosecuzione delle procedure già avviate. 6 4. Con il quarto mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., l’omesso esame della posizione dei ricorrenti quali idonei, in violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 5, e 52, comma 4, del c.c.n.l. Si contesta, in particolare, l’omesso esame della posizione dei ricorrenti quali idonei non vincitori di un concorso bandito prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale in forza della distinzione operata dalla Corte d’appello tra idonei vincitori e idonei non vincitori. 5. Con la quinta doglianza si denuncia, ancora ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., l’omesso esame della posizione dei ricorrenti quali partecipanti ad un concorso bandito prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, in violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 5, e 52, comma 4, del c.c.n.l., sviluppando argomentazioni analoghe a quelle dedotte con il quarto motivo. 6. Infine, con l’ultima censura, avanzata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., si torna a prospettare la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 5, del c.c.n.l. anche per violazione della direttiva 1999/70 e degli artt. 3 e 97 Cost. Si contesta l’interpretazione adottata dalla Corte territoriale, che avrebbe determinato una disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, quali partecipanti a un concorso bandito prima dell’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo, rispetto ai colleghi che hanno partecipato al medesimo concorso ed assunti prima dell’entrata in vigore nel nuovo ordinamento professionale. 7. Il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo, che vanno esaminati congiuntamente, in quanto complessivamente intesi a denunciare l’erronea interpretazione degli artt. 18, comma 5, e 52, comma 4, del c.c.n.l. di comparto, sono infondati. L’art. 52, rubricato «Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale», disciplina l’adeguamento della retribuzione a decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione, stabilendo, al comma 4, che al personale in servizio alla 7 medesima data sono mantenute le differenze atte a salvaguardare il trattamento in godimento per effetto del nuovo inquadramento e dei nuovi stipendi tabellari. L’art. 18 disciplina la “prima applicazione” della nuova classificazione, disponendo l’inquadramento del personale già in servizio in maniera automatica secondo la tabella di trasposizione (comma 3) alla data di entrata in vigore del nuovo sistema prevista dal comma 1. In tale contesto, si garantisce in via transitoria la definizione delle procedure per l’attribuzione di progressioni economiche in corso sulla base della previgente disciplina (comma 4) e, al comma 5, si stabilisce espressamente che «Fermo restando il potere di autotutela dell’amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al presente Titolo.». Pertanto, il comma 5 dell’art. 18 – vale a dire la disposizione invocata dagli odierni a sostegno della propria rivendicazione – si limita ad assicurare che le procedure di accesso ad aree o posizioni secondo il precedente ordinamento professionale siano portate a termine secondo le pregresse disposizioni, ma precisa che, in esito alla procedura concorsuale, il personale “vincitore” viene comunque inquadrato nel nuovo sistema di classificazione, come il personale già in servizio. In questo senso va correttamente inteso l’assunto della Corte d’appello, secondo cui la norma attributiva del differenziale è costituita solo dall’art. 52, comma 4, perché garantendo la salvaguardia del trattamento retributivo al personale in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema, vale ad attribuire il medesimo trattamento anche al personale “vincitore” delle procedure di 8 accesso in corso, proprio in quanto equiparato al personale in servizio. L’interpretazione adottata nella sentenza impugnata risulta, dunque, rispettosa sia del canone letterale, che di quello sistematico. 8. L’opzione ermeneutica seguita dai giudici d’appello è anche conforme al criterio teleologico. Infatti, se la ratio del differenziale stipendiale risiede nel mantenimento del livello retributivo, lo stesso non può che essere limitato al personale già in servizio alla data in entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione nonché, in base all’art. 18, comma 5, al personale che risulti “vincitore” in base alle procedure di accesso in corso alla medesima data, per assicurare a detto personale la conservazione delle condizioni indicate nel bando originario. Analoga garanzia non può, invece, essere assicurata a chi non risulti vincitore del concorso, bensì venga assunto successivamente in base allo scorrimento della graduatoria, atteso che, per consolidato indirizzo di questa Corte, la procedura concorsuale si chiude con l’approvazione della graduatoria (tanto che eventuali controversie rientrano nella giurisdizione del G.O.) e l’assunzione per scorrimento di graduatoria va stimata in base alla normativa vigente all’epoca della determinazione della P.A. di assumere (Cass. Sez. L, 12/02/2026, n. 3189 e precedenti ivi citati). 9. Ciò vale anche ad escludere la dedotta violazione degli artt. 3 e 97 Cost., il cui rispetto, al contrario, impone ulteriormente di approdare alla soluzione interpretativa qui reputata corretta, nella doverosa considerazione della diversa posizione dei vincitori rispetto a quella degli idonei e dell’osservanza delle regole previste per il reclutamento, atteso che la scelta della P.A. di procedere a scorrimento di una graduatoria concorsuale comporta la riattivazione della sequenza concorsuale ed è soggetta alle condizioni di validità vigenti al momento di tale decisione (così, Cass. Sez. L., 27/05/2024, n. 14732). 9 10. Nella specie, è pacifico che gli odierni ricorrenti, idonei non vincitori, sono stati assunti per scorrimento della graduatoria in epoca successiva all’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione e, di conseguenza, non può che trovare applicazione per intero la nuova disciplina, con il nuovo inquadramento e le tabelle retributive previste, come per qualsiasi nuovo assunto. 11. Le residue doglianze, intese a censurare la sentenza impugnata per non aver considerato la posizione degli odierni ricorrenti, come idonei di un concorso bandito prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema, risultano assorbite e sono comunque palesemente inammissibili, posto che la Corte di merito ha espressamente considerato il fatto storico il cui esame, nella prospettazione del quarto e del quinto motivo, sarebbe stato omesso. 12. Il ricorso va, dunque, respinto, con conseguente condanna dei soccombenti alle spese di lite, liquidate come in dispositivo. 13. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026. La Consigliera LE ED La Presidente AD NZ