Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2026, n. 8810
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Sentenza 8 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 5, e 52, comma 4, c.c.n.l. funzioni centrali 2019-2021

    La Corte ha ritenuto che l'art. 52, comma 4, sia l'unica norma attributiva del differenziale stipendiale, poiché garantisce la salvaguardia del trattamento retributivo al personale in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema. L'art. 18, comma 5, assicura solo che le procedure concorsuali avviate prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento siano concluse secondo il precedente ordinamento, ma il personale vincitore viene inquadrato nel nuovo sistema. La ratio del differenziale stipendiale è il mantenimento del livello retributivo per il personale già in servizio o vincitore di concorsi in corso, non per chi viene assunto successivamente per scorrimento di graduatoria.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 5, e 52, comma 4, c.c.n.l. funzioni centrali 2019-2021, e 1362 c.c.

    L'interpretazione adottata dalla sentenza impugnata è rispettosa sia del canone letterale che di quello sistematico.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 5, del c.c.n.l.

    La Corte ha ritenuto che il differenziale stipendiale spetti esclusivamente ai vincitori di concorso ed in servizio alla data del 1° novembre 2022, mentre l'art. 18, comma 5, garantisce la prosecuzione delle procedure già avviate.

  • Rigettato
    Omesso esame della posizione dei ricorrenti quali idonei

    La Corte di merito ha espressamente considerato il fatto storico in questione.

  • Rigettato
    Omesso esame della posizione dei ricorrenti quali partecipanti ad un concorso bandito prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale

    La Corte di merito ha espressamente considerato il fatto storico in questione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 5, del c.c.n.l. per violazione della direttiva 1999/70 e degli artt. 3 e 97 Cost.

    Il rispetto degli artt. 3 e 97 Cost. impone di considerare la diversa posizione dei vincitori rispetto agli idonei e l'osservanza delle regole di reclutamento. La scelta della P.A. di procedere a scorrimento di graduatoria è soggetta alle condizioni di validità vigenti al momento di tale decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2026, n. 8810
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8810
    Data del deposito : 8 aprile 2026

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