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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/12/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice LU Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18/12/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 1013 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2016 tra
C.F. ), in giudizio con l'avv. Sara Corneli Parte_1 C.F._1
-attore-
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con CP_1 P.IVA_1
l'avv. Mario Cheng Chi Chang
-convenuta-
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, in giudizio con l'avv. Giuseppe Falace
-terza chiamata- nonché
[...]
Controparte_3
-convenuti contumaci-
***
pagina 1 di 6 OGGETTO: Lesioni personali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come in atti.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione depositato in data 11/03/2016 ha vocato in giudizio Parte_1 al fine di veder accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità (o, in subordine, la CP_1 responsabilità concorrente) di per il sinistro che lo ha visto coinvolto, con condanna CP_3 della convenuta al pagamento del risarcimento del danno.
I-1.1. A supporto di tali richieste, l'attore ha allegato e dedotto:
- che il 15/08/2015, alle ore 17:00 circa, in Mosciano Sant'Angelo, sulla via SS 80 era avvenuto un sinistro strale che aveva visto coinvolti il motociclo Yamaha tg. DE29952 di proprietà e condotto dall'attore e la vettura Renault Clio tg. DB520TL, di proprietà di e Controparte_3 condotta da CP_3
- che il sinistro era avvenuto per esclusiva responsabilità del poiché l'attore stava CP_3 viaggiando a bordo del suo motociclo a velocità moderata, con direzione est-ovest, allorquando era stato colpito violentemente sul lato destro dalla vettura che si era immessa sulla SS 80 da una corsia di preselezione, senza dare la precedenza, tagliando la strada ed effettuando una inversione a “U” per immettersi nell'opposto senso di marcia, senza rispettare le norme del
CdS e senza segnalare in alcun modo la manovra;
- che egli, pur procedendo a velocità moderata, a causa della manovra repentina e della omessa segnalazione della stessa, aveva cercato di evitare l'impatto, senza successo, tanto da essere violentemente colpito e scaraventato a terra, riportando danni alla persona (danno biologico permanente del 16%) e al mezzo, con conseguente responsabilità risarcitoria nei confronti di garante per la r.c.a. del mezzo dell'attore. CP_1
I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio (di seguito anche solo ”), la quale CP_1 CP_1 ha, a sua volta, allegato e dedotto:
- l'inapplicabilità dell'art. 149, comma 2, c.a.p., avendo l'attore dedotto di aver subito un danno biologico permanente in misura superiore al 9%, con conseguente inammissibilità della domanda di risarcimento diretto;
- che, pertanto, l'attore avrebbe dovuto esercitare l'azione nei confronti dell'impresa assicuratrice di colui al quale ritiene di attribuire la responsabilità nella causazione del sinistro;
pagina 2 di 6 - che, in ogni caso, come era emerso all'esito di arbitrato assicurativo, la dinamica del sinistro era stata accertata in termini ben diversi rispetto a quanto riferito dall'attore che, tentando il sorpasso, aveva urtato sul paraurti anteriore sinistro della vettura;
- che l'attore era stato imprudente, avendo intentato la manovra di sorpasso in prossimità di un crocevia, senza la dovuta attenzione e a velocità sostenuta;
- l'eccessività della pretesa sotto il profilo del quantum.
La convenuta ha poi chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di Controparte_2
(di seguito ), autorizzazione disposta con provvedimento del 15/06/2016 del
[...] CP_4 precedente titolare del procedimento.
I-3. Si è tempestivamente costituita in giudizio la terza chiamata concludendo per la CP_4 declaratoria di improcedibilità o inammissibilità della sua chiamata in causa.
I-4. All'esito dell'udienza del 07/03/2017 il precedente istruttore ha concesso il triplice termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
La successiva udienza si è celebrata in data 17/01/2018. Con ordinanza adottata a verbale della predetta udienza, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente e della proprietaria della vettura, “all'uopo onerando la parte attrice di citarli, col rispetto del termine di comparizione, per
l'udienza del 13.7.2018”.
All'udienza del 18/09/2018 il g.o.p. titolare, senza procedere alla verifica dell'integrità del contraddittorio, ha concesso nuovamente i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per la valutazione delle richieste istruttorie al 15/02/2019. All'esito di tale ultimo incombente, il g.o.p.
“ritenuto che, alla stregua delle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta e dalla terza Controparte_5 chiamata in causa la causa si appalesi matura per la decisione”, ha disposto rinvio Controparte_2 per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento a verbale dell'udienza del 07/02/2022 il precedente titolare ha così trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Scaduti abbondantemente i termini per il deposito del provvedimento conclusivo, il g.o.p., con provvedimento del 15/12/2023, dando atto delle sue dimissioni volontarie del 20/11/2023, ha rinviato il procedimento al 07/02/2024.
I-4.1. Lo scrivente è così subentrato nella titolarità del procedimento solo in data 23/01/2024. Con decreto del 25/01/2024, attesa l'esigenza di riorganizzare il ruolo da poco assunto, ha differito l'udienza di precisazione delle conclusioni al 10/04/2024. A quella data, si è preso atto dello smarrimento del fascicolo di ufficio originale. Ne è seguita l'attività di ricerca del fascicolo d'ufficio e pagina 3 di 6 di ricostruzione di quello di parte attrice, in ragione della sua avvenuta costituzione in formato cartaceo.
La causa è stata dunque nuovamente trattenuta in decisione sulla scorta dei soli atti contenuti nel fascicolo informatico, con provvedimento del 18/09/2024.
Con provvedimento del giorno 11/11/2024 il procedimento è nuovamente transitato sul ruolo istruttorio, in quanto dagli atti di causa non era dato evincersi l'avvenuta integrazione del contraddittorio, tenuto conto dell'indisponibilità – a quella data – del fascicolo originale cartaceo, contenente la notificazione della citazione nei confronti del proprietario del veicolo e del conducente.
All'esito dell'udienza del 12/12/2024 è stata così ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di . CP_3 Controparte_3
Integrato il contraddittorio e dichiarata la contumacia di e , il CP_3 Controparte_3 procedimento è stato rinviato all'udienza del 18/12/2025 per gli incombenti di cui all'art. 281-sexies
c.p.c.
I-4.2. La causa, istruita mediante le produzioni documentali delle parti, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 18/12/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-5. Deve prendersi atto che successivamente al decreto del 01/04/2025 è stato rinvenuto il fascicolo d'ufficio originale, risultando solo successivamente a tale data il contraddittorio già correttamente integrato.
II-6. Gli errori di carattere procedurale che hanno funestato la causa, tali da ritardare la sua definizione sino a un momento in cui risulta manifestamente leso il principio di ragionevole durata del processo, dovuti evidentemente alla manifesta negligenza con cui il precedente titolare del procedimento ha diretto la fase istruttoria e la prima fase decisoria (protrattasi per 596 giorni senza l'emissione del provvedimento decisorio), impongono di individuare precipuamente il thema decindendum, per come validamente determinabile alla luce del regime preclusivo che sovrintende il processo civile.
II-6.1. Deve in proposito rilevarsi come, senza alcuna necessità, il precedente titolare del procedimento abbia concesso due volte i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Possono però assumere rilevanza solo le memorie depositate a decorrere dalla loro prima assegnazione, avvenuta in data 07/03/2017.
Poiché rispetto a tale prima serie di incombenti, non risulta che parte attrice abbia depositato la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., con la quale avrebbe potuto (recte dovuto) prendere posizione in ordine alle eccezioni di ordine pregiudiziale formulate dalla convenuta e dalla terza chiamata, nonché precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, il thema
pagina 4 di 6 decidendum risulta cristallizzato alla luce del corredo assertivo della citazione e delle conclusioni in quella sede rassegnate.
Alcuna rilevanza può dunque attribuirsi alla evidente modificazione della domanda – impregiudicata ogni valutazione circa la sua stessa astratta ammissibilità – operata solo con il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. del 15/10/2018, redatta all'esito dell'erronea reiterazione della concessione del triplice termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. da parte del g.o.p. precedentemente titolare della causa.
II-6.2. Di seguito vengono trascritte le conclusioni formulate dal in citazione: “a) In via Parte_1 principale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di conducente del veicolo… di proprietà di CP_3
nella genesi del sinistro per cui è causa;
per l'effetto b) condannare la convenuta al risarcimento in Controparte_3 favore dell'istante della residua somma di € 47.371,60 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
con rivalutazione ed interessi legali dalla costituzione in mora al saldo. c) In subordine, accertare e dichiarare la concorsuale responsabilità di nella genesi del sinistro per cui è causa nella misura del 30% … per Controparte_6
l'effetto d) condannare la convenuta, nella misura percentuale del 70% … al risarcimento dei danni causati a Parte_2
”.
[...]
II-7. Oggetto del giudizio è dunque l'azione diretta ex art. 149 c.a.p. esercitata dal nei Parte_1 confronti della propria compagnia assicurativa , al fine di vedersi ristorato dei danni alla persona CP_1
e ai suoi beni. Con riferimento alla prima voce di danno, il ha allegato e dedotto di aver Parte_1 subito un danno biologico permanente del 16%.
II-8. L'art. 149 c.a.p. dispone che “In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”. Il comma 2 limita la procedura diretta ai danni al veicolo e alle cose trasportate, nonché “al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139”. Il comma 6 stabilisce poi che “In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta … o di mancato accordo, il danneggiato può proporre
l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto”.
II-8.1. Orbene, risulta evidente come il danno biologico lamentato dal sia superiore al limite Parte_1 di cui all'art. 139 c.a.p., sicché egli non è abilitato a rivolgere la sua pretesa risarcitoria nei confronti pagina 5 di 6 della propria assicurazione secondo il procedimento ex art. 149 c.a.p.
Egli, infatti, avrebbe dovuto agire ai sensi dell'art. 144 c.a.p. nei confronti dell'assicurazione del preteso responsabile – parte in questo giudizio solo in quanto erroneamente autorizzata la sua chiamata, in spregio al chiaro tenore testuale dell'art. 149, comma 6, c.p.a., da parte del precedente istruttore – circostanza questa che non ricorre nel caso che qui occupa, tenuto conto che il ha rivolto le Pt_3 sue pretese esclusivamente nei confronti di , individuata dallo stesso come unica legittimata CP_1 passiva.
II-9. Le richieste risarcitorie vanno dunque rigettate, in quanto rivolte nei confronti di soggetto non legittimato, ferma restando la possibilità di far valere il proprio credito risarcitorio nei confronti dell'effettivo titolare dell'obbligazione, ove medio tempore non estinta o non diversamente venuta meno in ragione di decadenze o preclusioni intervenute sul piano sostanziale.
II-10. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. SPESE DEL GIUDIZIO.
III-11. Sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa, tenuto conto della particolarità della vicenda e degli innumerevoli errori procedurali non imputabili all'attore (quali l'erronea autorizzazione alla chiamata in causa di richiesta dalla CP_4 convenuta;
la duplice concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. tale da aver indotto l'attore a ritenere di aver validamente emendato la domanda, dirigendola anche nei confronti di la CP_4 mancata redazione della sentenza da parte del precedente titolare del procedimento, nonostante il protrarsi per 596 giorni dei termini per il suo deposito;
lo smarrimento del fascicolo di ufficio e le defatiganti attività che ne sono seguite su impulso del nuovo titolare del procedimento).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio promosso da nei confronti di della Parte_1 CP_1 terza chiamata e dei convenuti contumaci e Controparte_2 Controparte_3 CP_3
così provvede:
[...]
- RIGETTA le domande di parte attrice per le ragioni esposte in parte motiva;
- COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra tutte le parti costituite, tenuto conto delle ragioni indicate al §. III-11 della motivazione.
Così deciso in Teramo, il 19 dicembre 2025.
IL GIUDICE
LU Bordin
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice LU Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18/12/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 1013 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2016 tra
C.F. ), in giudizio con l'avv. Sara Corneli Parte_1 C.F._1
-attore-
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con CP_1 P.IVA_1
l'avv. Mario Cheng Chi Chang
-convenuta-
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, in giudizio con l'avv. Giuseppe Falace
-terza chiamata- nonché
[...]
Controparte_3
-convenuti contumaci-
***
pagina 1 di 6 OGGETTO: Lesioni personali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come in atti.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione depositato in data 11/03/2016 ha vocato in giudizio Parte_1 al fine di veder accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità (o, in subordine, la CP_1 responsabilità concorrente) di per il sinistro che lo ha visto coinvolto, con condanna CP_3 della convenuta al pagamento del risarcimento del danno.
I-1.1. A supporto di tali richieste, l'attore ha allegato e dedotto:
- che il 15/08/2015, alle ore 17:00 circa, in Mosciano Sant'Angelo, sulla via SS 80 era avvenuto un sinistro strale che aveva visto coinvolti il motociclo Yamaha tg. DE29952 di proprietà e condotto dall'attore e la vettura Renault Clio tg. DB520TL, di proprietà di e Controparte_3 condotta da CP_3
- che il sinistro era avvenuto per esclusiva responsabilità del poiché l'attore stava CP_3 viaggiando a bordo del suo motociclo a velocità moderata, con direzione est-ovest, allorquando era stato colpito violentemente sul lato destro dalla vettura che si era immessa sulla SS 80 da una corsia di preselezione, senza dare la precedenza, tagliando la strada ed effettuando una inversione a “U” per immettersi nell'opposto senso di marcia, senza rispettare le norme del
CdS e senza segnalare in alcun modo la manovra;
- che egli, pur procedendo a velocità moderata, a causa della manovra repentina e della omessa segnalazione della stessa, aveva cercato di evitare l'impatto, senza successo, tanto da essere violentemente colpito e scaraventato a terra, riportando danni alla persona (danno biologico permanente del 16%) e al mezzo, con conseguente responsabilità risarcitoria nei confronti di garante per la r.c.a. del mezzo dell'attore. CP_1
I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio (di seguito anche solo ”), la quale CP_1 CP_1 ha, a sua volta, allegato e dedotto:
- l'inapplicabilità dell'art. 149, comma 2, c.a.p., avendo l'attore dedotto di aver subito un danno biologico permanente in misura superiore al 9%, con conseguente inammissibilità della domanda di risarcimento diretto;
- che, pertanto, l'attore avrebbe dovuto esercitare l'azione nei confronti dell'impresa assicuratrice di colui al quale ritiene di attribuire la responsabilità nella causazione del sinistro;
pagina 2 di 6 - che, in ogni caso, come era emerso all'esito di arbitrato assicurativo, la dinamica del sinistro era stata accertata in termini ben diversi rispetto a quanto riferito dall'attore che, tentando il sorpasso, aveva urtato sul paraurti anteriore sinistro della vettura;
- che l'attore era stato imprudente, avendo intentato la manovra di sorpasso in prossimità di un crocevia, senza la dovuta attenzione e a velocità sostenuta;
- l'eccessività della pretesa sotto il profilo del quantum.
La convenuta ha poi chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di Controparte_2
(di seguito ), autorizzazione disposta con provvedimento del 15/06/2016 del
[...] CP_4 precedente titolare del procedimento.
I-3. Si è tempestivamente costituita in giudizio la terza chiamata concludendo per la CP_4 declaratoria di improcedibilità o inammissibilità della sua chiamata in causa.
I-4. All'esito dell'udienza del 07/03/2017 il precedente istruttore ha concesso il triplice termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
La successiva udienza si è celebrata in data 17/01/2018. Con ordinanza adottata a verbale della predetta udienza, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente e della proprietaria della vettura, “all'uopo onerando la parte attrice di citarli, col rispetto del termine di comparizione, per
l'udienza del 13.7.2018”.
All'udienza del 18/09/2018 il g.o.p. titolare, senza procedere alla verifica dell'integrità del contraddittorio, ha concesso nuovamente i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per la valutazione delle richieste istruttorie al 15/02/2019. All'esito di tale ultimo incombente, il g.o.p.
“ritenuto che, alla stregua delle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta e dalla terza Controparte_5 chiamata in causa la causa si appalesi matura per la decisione”, ha disposto rinvio Controparte_2 per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento a verbale dell'udienza del 07/02/2022 il precedente titolare ha così trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Scaduti abbondantemente i termini per il deposito del provvedimento conclusivo, il g.o.p., con provvedimento del 15/12/2023, dando atto delle sue dimissioni volontarie del 20/11/2023, ha rinviato il procedimento al 07/02/2024.
I-4.1. Lo scrivente è così subentrato nella titolarità del procedimento solo in data 23/01/2024. Con decreto del 25/01/2024, attesa l'esigenza di riorganizzare il ruolo da poco assunto, ha differito l'udienza di precisazione delle conclusioni al 10/04/2024. A quella data, si è preso atto dello smarrimento del fascicolo di ufficio originale. Ne è seguita l'attività di ricerca del fascicolo d'ufficio e pagina 3 di 6 di ricostruzione di quello di parte attrice, in ragione della sua avvenuta costituzione in formato cartaceo.
La causa è stata dunque nuovamente trattenuta in decisione sulla scorta dei soli atti contenuti nel fascicolo informatico, con provvedimento del 18/09/2024.
Con provvedimento del giorno 11/11/2024 il procedimento è nuovamente transitato sul ruolo istruttorio, in quanto dagli atti di causa non era dato evincersi l'avvenuta integrazione del contraddittorio, tenuto conto dell'indisponibilità – a quella data – del fascicolo originale cartaceo, contenente la notificazione della citazione nei confronti del proprietario del veicolo e del conducente.
All'esito dell'udienza del 12/12/2024 è stata così ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di . CP_3 Controparte_3
Integrato il contraddittorio e dichiarata la contumacia di e , il CP_3 Controparte_3 procedimento è stato rinviato all'udienza del 18/12/2025 per gli incombenti di cui all'art. 281-sexies
c.p.c.
I-4.2. La causa, istruita mediante le produzioni documentali delle parti, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 18/12/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-5. Deve prendersi atto che successivamente al decreto del 01/04/2025 è stato rinvenuto il fascicolo d'ufficio originale, risultando solo successivamente a tale data il contraddittorio già correttamente integrato.
II-6. Gli errori di carattere procedurale che hanno funestato la causa, tali da ritardare la sua definizione sino a un momento in cui risulta manifestamente leso il principio di ragionevole durata del processo, dovuti evidentemente alla manifesta negligenza con cui il precedente titolare del procedimento ha diretto la fase istruttoria e la prima fase decisoria (protrattasi per 596 giorni senza l'emissione del provvedimento decisorio), impongono di individuare precipuamente il thema decindendum, per come validamente determinabile alla luce del regime preclusivo che sovrintende il processo civile.
II-6.1. Deve in proposito rilevarsi come, senza alcuna necessità, il precedente titolare del procedimento abbia concesso due volte i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Possono però assumere rilevanza solo le memorie depositate a decorrere dalla loro prima assegnazione, avvenuta in data 07/03/2017.
Poiché rispetto a tale prima serie di incombenti, non risulta che parte attrice abbia depositato la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., con la quale avrebbe potuto (recte dovuto) prendere posizione in ordine alle eccezioni di ordine pregiudiziale formulate dalla convenuta e dalla terza chiamata, nonché precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, il thema
pagina 4 di 6 decidendum risulta cristallizzato alla luce del corredo assertivo della citazione e delle conclusioni in quella sede rassegnate.
Alcuna rilevanza può dunque attribuirsi alla evidente modificazione della domanda – impregiudicata ogni valutazione circa la sua stessa astratta ammissibilità – operata solo con il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. del 15/10/2018, redatta all'esito dell'erronea reiterazione della concessione del triplice termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. da parte del g.o.p. precedentemente titolare della causa.
II-6.2. Di seguito vengono trascritte le conclusioni formulate dal in citazione: “a) In via Parte_1 principale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di conducente del veicolo… di proprietà di CP_3
nella genesi del sinistro per cui è causa;
per l'effetto b) condannare la convenuta al risarcimento in Controparte_3 favore dell'istante della residua somma di € 47.371,60 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
con rivalutazione ed interessi legali dalla costituzione in mora al saldo. c) In subordine, accertare e dichiarare la concorsuale responsabilità di nella genesi del sinistro per cui è causa nella misura del 30% … per Controparte_6
l'effetto d) condannare la convenuta, nella misura percentuale del 70% … al risarcimento dei danni causati a Parte_2
”.
[...]
II-7. Oggetto del giudizio è dunque l'azione diretta ex art. 149 c.a.p. esercitata dal nei Parte_1 confronti della propria compagnia assicurativa , al fine di vedersi ristorato dei danni alla persona CP_1
e ai suoi beni. Con riferimento alla prima voce di danno, il ha allegato e dedotto di aver Parte_1 subito un danno biologico permanente del 16%.
II-8. L'art. 149 c.a.p. dispone che “In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”. Il comma 2 limita la procedura diretta ai danni al veicolo e alle cose trasportate, nonché “al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139”. Il comma 6 stabilisce poi che “In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta … o di mancato accordo, il danneggiato può proporre
l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto”.
II-8.1. Orbene, risulta evidente come il danno biologico lamentato dal sia superiore al limite Parte_1 di cui all'art. 139 c.a.p., sicché egli non è abilitato a rivolgere la sua pretesa risarcitoria nei confronti pagina 5 di 6 della propria assicurazione secondo il procedimento ex art. 149 c.a.p.
Egli, infatti, avrebbe dovuto agire ai sensi dell'art. 144 c.a.p. nei confronti dell'assicurazione del preteso responsabile – parte in questo giudizio solo in quanto erroneamente autorizzata la sua chiamata, in spregio al chiaro tenore testuale dell'art. 149, comma 6, c.p.a., da parte del precedente istruttore – circostanza questa che non ricorre nel caso che qui occupa, tenuto conto che il ha rivolto le Pt_3 sue pretese esclusivamente nei confronti di , individuata dallo stesso come unica legittimata CP_1 passiva.
II-9. Le richieste risarcitorie vanno dunque rigettate, in quanto rivolte nei confronti di soggetto non legittimato, ferma restando la possibilità di far valere il proprio credito risarcitorio nei confronti dell'effettivo titolare dell'obbligazione, ove medio tempore non estinta o non diversamente venuta meno in ragione di decadenze o preclusioni intervenute sul piano sostanziale.
II-10. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. SPESE DEL GIUDIZIO.
III-11. Sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa, tenuto conto della particolarità della vicenda e degli innumerevoli errori procedurali non imputabili all'attore (quali l'erronea autorizzazione alla chiamata in causa di richiesta dalla CP_4 convenuta;
la duplice concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. tale da aver indotto l'attore a ritenere di aver validamente emendato la domanda, dirigendola anche nei confronti di la CP_4 mancata redazione della sentenza da parte del precedente titolare del procedimento, nonostante il protrarsi per 596 giorni dei termini per il suo deposito;
lo smarrimento del fascicolo di ufficio e le defatiganti attività che ne sono seguite su impulso del nuovo titolare del procedimento).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio promosso da nei confronti di della Parte_1 CP_1 terza chiamata e dei convenuti contumaci e Controparte_2 Controparte_3 CP_3
così provvede:
[...]
- RIGETTA le domande di parte attrice per le ragioni esposte in parte motiva;
- COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra tutte le parti costituite, tenuto conto delle ragioni indicate al §. III-11 della motivazione.
Così deciso in Teramo, il 19 dicembre 2025.
IL GIUDICE
LU Bordin
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