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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1083/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3011/2025 depositato il 21/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230004628134000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto alla Regione Siciliana ed Agenzia delle Entrate – Riscossione, il sig. Ric._1
impugnava la cartella di pagamento n. 29120230004628134000, notificata il 09.07.2025, relativa alla tassa automobilistica Regione Sicilia – annualità 2020, per complessivi € 1.024,54.
Il ricorrente deduceva:
Prescrizione triennale del tributo;
Nullità della cartella per violazione dell'art. 7 L. 212/2000;
Mancata allegazione e notifica degli atti presupposti.
Con memoria illustrativa integrativa, il ricorrente ribadiva le proprie doglianze ed evidenziava che Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita, non avendo depositato controdeduzioni né difese di sorta.pdf).
La Regione Siciliana, viceversa, si costituiva in giudizio depositando articolate controdeduzioni dalle quali risultava:
– che il ruolo n. 2023/1354 relativo all'annualità 2020 è stato reso esecutivo il 28.02.2023;
– che lo stesso è stato consegnato all'Agente della riscossione in data 10.05.2023;
– che tali attività risultano tempestive alla luce della proroga COVID prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 e normative successive, cui erano soggetti i termini di formazione e consegna dei ruoli relativi ad annualità colpite dalla sospensione emergenziale. La cartella prodotta in atti conferma integralmente i dati di ruolo, esecutività e notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla mancata costituzione di Agenzia delle Entrate-Riscossione
Il giudizio può quindi essere definito sulla base degli atti depositati dal ricorrente e degli atti prodotti dalla
Regione Siciliana,
2. Sulla dedotta prescrizione della tassa automobilistica 2020
Il ricorrente sostiene la prescrizione triennale maturata al 31.12.2023. Dagli atti emerge invece che il ruolo
è stato reso esecutivo il 28.02.2023 è stato consegnato all'Agente della riscossione il 10.05.2023, mentre la cartella è stata notificata il 09.07.2025.
Nel mezzo opera la proroga COVID, introdotta dall'art. 67 D.L. 18/2020 (“Cura Italia”) che ha disposto la sospensione dei termini di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021 e la sospensione di 85 giorni aggiuntivi dei termini di prescrizione e decadenza. La proroga COVID ha pertanto validamente sospeso e prorogato i termini di decadenza e prescrizione, rendendo tempestiva sia la formazione del ruolo 2023/1354 che la notifica della cartella interventuta il 9.7.25. La Regione Siciliana ha documentato che l'attività amministrativa è stata svolta interamente nei termini prorogati, rendendo il ruolo tempestivo e impedendo qualsiasi maturazione della prescrizione.
Alla luce di tali elementi, Nessuna prescrizione risulta maturata.
3. Sulla dedotta mancata notifica degli atti presupposti
La tassa automobilistica per l'annualità 2020 non richiede avviso di accertamento obbligatorio, essendo il tributo soggetto ad autoliquidazione. La cartella costituisce dunque primo atto impositivo, come confermato dal contenuto della stessa, che riporta:
- ti completi del ruolo;
- dettaglio delle partite;
- date di esecutività e consegna;
- responsabili del procedimento.
Pertanto, non sussiste alcuna omissione di atti necessari.
4. Sulla violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente
La cartella di pagamento, composta da 13 pagine e corredata di tutte le informazioni previste, risulta completa, dettagliata e motivata in modo sufficiente secondo i parametri normativi e giurisprudenziali. Il motivo è quindi infondato.
5. Spese
Si ritiene opportuna la loro compensazione alla luce della normativa emergenziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
Rigetta il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1; Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Palermo, 25.2.26
IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3011/2025 depositato il 21/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230004628134000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto alla Regione Siciliana ed Agenzia delle Entrate – Riscossione, il sig. Ric._1
impugnava la cartella di pagamento n. 29120230004628134000, notificata il 09.07.2025, relativa alla tassa automobilistica Regione Sicilia – annualità 2020, per complessivi € 1.024,54.
Il ricorrente deduceva:
Prescrizione triennale del tributo;
Nullità della cartella per violazione dell'art. 7 L. 212/2000;
Mancata allegazione e notifica degli atti presupposti.
Con memoria illustrativa integrativa, il ricorrente ribadiva le proprie doglianze ed evidenziava che Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita, non avendo depositato controdeduzioni né difese di sorta.pdf).
La Regione Siciliana, viceversa, si costituiva in giudizio depositando articolate controdeduzioni dalle quali risultava:
– che il ruolo n. 2023/1354 relativo all'annualità 2020 è stato reso esecutivo il 28.02.2023;
– che lo stesso è stato consegnato all'Agente della riscossione in data 10.05.2023;
– che tali attività risultano tempestive alla luce della proroga COVID prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 e normative successive, cui erano soggetti i termini di formazione e consegna dei ruoli relativi ad annualità colpite dalla sospensione emergenziale. La cartella prodotta in atti conferma integralmente i dati di ruolo, esecutività e notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla mancata costituzione di Agenzia delle Entrate-Riscossione
Il giudizio può quindi essere definito sulla base degli atti depositati dal ricorrente e degli atti prodotti dalla
Regione Siciliana,
2. Sulla dedotta prescrizione della tassa automobilistica 2020
Il ricorrente sostiene la prescrizione triennale maturata al 31.12.2023. Dagli atti emerge invece che il ruolo
è stato reso esecutivo il 28.02.2023 è stato consegnato all'Agente della riscossione il 10.05.2023, mentre la cartella è stata notificata il 09.07.2025.
Nel mezzo opera la proroga COVID, introdotta dall'art. 67 D.L. 18/2020 (“Cura Italia”) che ha disposto la sospensione dei termini di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021 e la sospensione di 85 giorni aggiuntivi dei termini di prescrizione e decadenza. La proroga COVID ha pertanto validamente sospeso e prorogato i termini di decadenza e prescrizione, rendendo tempestiva sia la formazione del ruolo 2023/1354 che la notifica della cartella interventuta il 9.7.25. La Regione Siciliana ha documentato che l'attività amministrativa è stata svolta interamente nei termini prorogati, rendendo il ruolo tempestivo e impedendo qualsiasi maturazione della prescrizione.
Alla luce di tali elementi, Nessuna prescrizione risulta maturata.
3. Sulla dedotta mancata notifica degli atti presupposti
La tassa automobilistica per l'annualità 2020 non richiede avviso di accertamento obbligatorio, essendo il tributo soggetto ad autoliquidazione. La cartella costituisce dunque primo atto impositivo, come confermato dal contenuto della stessa, che riporta:
- ti completi del ruolo;
- dettaglio delle partite;
- date di esecutività e consegna;
- responsabili del procedimento.
Pertanto, non sussiste alcuna omissione di atti necessari.
4. Sulla violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente
La cartella di pagamento, composta da 13 pagine e corredata di tutte le informazioni previste, risulta completa, dettagliata e motivata in modo sufficiente secondo i parametri normativi e giurisprudenziali. Il motivo è quindi infondato.
5. Spese
Si ritiene opportuna la loro compensazione alla luce della normativa emergenziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
Rigetta il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1; Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Palermo, 25.2.26
IL GIUDICE MONOCRATICO