TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 15/09/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Marsala, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Francesco Giardina Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 451 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, sul reclamo presentato ai sensi dell'art. 630 c.p.c. da (avv. Parte_1
Riccardo Mancuso) nei confronti di , Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentente pro tempore, e Controparte_2 CP_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso l'ordinanza emessa in
[...] data 03.03.2025 nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 133/2024 R.G.Es.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. - premettendo di essere creditrice nei confronti della Parte_1 CP_4 della somma di L.
5.000.000.000 nonché, a seguito della cancellazione della suddetta società dal registro delle imprese, nei confronti degli ex soci , Controparte_1 [...]
e - ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Controparte_2 CP_3
3.3.2025 con il quale il GE, in ragione dell'asserito tardivo deposito dell'istanza di vendita, ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva n. RG 133/2024.
Il creditore procedente ha contestato variamente la legittimità del superiore provvedimento, deducendo, in particolare, l'erronea l'individuazione della data del 5.6.2024 quale data di perfezionamento del pignoramento e quindi quale data di decorrenza del termine di 45 giorni per il deposito dell'istanza di vendita.
L'odierno reclamante - ritenendo di dovere computare il termine previsto dall'art. 497
c.p.c. dalla data di consegna dell'avviso di ricevimento - ha chiesto di “disporre la revoca dell'ordinanza emessa in data 03.03.2025 nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 133/2024
1 R.G.Es., rimettendo le parti dinanzi al Giudice dell'Esecuzione per la prosecuzione della detta esecuzione, con l'autorizzazione della vendita dei beni pignorati”.
2. Con provvedimento del 19.3.2025 è stato assegnato alla parte reclamate un termine di giorni trenta per il deposito di memorie difensive.
3. Scaduti i termini e acquisita la prova del perfezionamento delle notifiche nei confronti dei convenuti, il relatore, nella contumacia di , Controparte_1 Controparte_2
e ha riferito al collegio.
[...] CP_3
4. Il reclamo non può trovare accoglimento.
L'art. 497 c.p.c. prevede che “Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita”.
Come statuito dalla costante e consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis,
Cass. 27 marzo 1965, n. 575; Cass. 20 maggio 1966, n. 1305; Cass. 16 settembre 1997, n.
9231; Cass. 20 aprile 2015, n. 7998; Cass. 28 luglio 2017, n. 18758), il termine di quarantacinque giorni prescritto dall'art. 497 c.p.c. decorre dalla data di notificazione dell'atto di pignoramento: “la locuzione «compimento» con cui l'art. 497 cod. proc. civ. segna
l'exordium del termine di efficacia del pignoramento non può che essere riferita al perfezionamento della notificazione, dacché in quel momento si producono (si «compiono», appunto) per ambedue le parti gli effetti di legale conoscenza dell'atto e di pendenza dell'esecuzione” (così, in parte motiva, Cass. 28 luglio
2017, n. 18758).
Nel caso oggetto di reclamo, l'ultima notifica dell'atto di pignoramento eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si è perfezionata in data 05.06.2024 nei confronti dell'esecutato
[...]
ovvero nel decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata CP_1 informativa;
l'istanza di vendita, invece, è stata pacificamente depositata in data 11.10.2024.
Il deposito è avvenuto, dunque, oltre il termine prescritto dall'art. 497 c.p.c. di quarantacinque giorni dal compimento del pignoramento.
Risulta irrilevante il fatto che l'odierna parte reclamante abbia avuto contezza del perfezionamento della notifica nei confronti di uno dei debitori solo in data 30.07.2024; è noto, infatti, che la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, esclusivamente con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (cfr. Cassazione civile sez. VI, 02/10/2015, n.19772);
l'avviso di ricevimento, quindi, non incide sul perfezionamento della notifica ma costituisce solo la mera prova circa l'esistenza e la tempestività della notificazione eseguita.
Pertanto, il giudice dell'esecuzione, in assenza di tempestiva istanza di proroga o di motivata istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., ha correttamente dichiarato
2 l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 497 del codice di rito.
5. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il reclamo proposto va rigettato, poiché infondato.
Il Collegio, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 (introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/12) dà atto che, poiché l'impugnazione è stata respinta integralmente, la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Nulla per le spese stante la contumacia delle parti reclamate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , Controparte_1
e Controparte_2 CP_3
a) rigetta il reclamo;
b) dichiara che sussistono nei confronti della reclamante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ex art. co.
1-quater, D.P.R. 30/5/2002 n. 115;
c) nulla sulle spese per i motivi indicati in parte motiva.
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 8.9.2025
Il Presidente
Francesco Paolo Pizzo
Il Giudice relatore
Francesco Giardina
3