TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/02/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del G.O.P., Avv. Giovanna Lucia
Testini, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr.8958/ 2023 del Ruolo Generale degli affari Contenziosi
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
rappresentati e difesi dall'Avv. Bruno Colucci, come da mandato a Parte_9 margine dell'intimazione per convalida presso il cui studio in Gravina in Puglia a
Piazza Plebiscito n. 7 è domiciliata;
rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Navach e Bruno Controparte_1
Mogavero come da mandato allegato e apposto in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore elettivamente domiciliata presso il loro studio a Via Vasco nr.
21Monopoli;
- Intimanti -
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Cascione, come da Controparte_2
mandato in calce della comparsa di costituzione e presso il cui studio in Castellana
Grotte a Via F.Valente n.44 è elettivamente domiciliato;
- Intimato -
All'udienza del 25.2.2025 sulle conclusioni rassegnate e trascritte nelle memorie conclusionali e a verbale, che devono intendersi qui per trascritte, la causa è stata decisa come da come da dispositivo letto all'esito della camera di consiglio e deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
-Con atto di citazione per la convalida del 8.5.2023, notificato il 5.6.2023, gli intimanti, nella qualità di comproprietari pro indiviso e pro quota, nonché locatori dell'immobile sito in Monopoli alla Via Vecchia Ospedale 109, oggi Via Vecchia Ospedale, Strada
Privata 1, piano 2 int. 8, intimavano a sfratto per morosità Controparte_2 chiedendo la convalida e l'emissione di ingiunzione di pagamento ex art. 658 ss. c.p.c.
Esponevano di aver concesso in locazione ad uso abitativo con contratto del 1.8.2015, registrato il 1.10.2015, l'immobile ad uso abitativo;
di aver determinato il canone in €
480,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
di essersi reso moroso per il mancato pagamento dei canoni maturati oltre al mancato versamento degli oneri condominiali.
-Nelle more del giudizio, conferiva incarico al nuovo difensore Controparte_1
che, con atto del 14.11.2023, esponeva: di essere deceduto il 18.10. 2011 CP_3
lasciando quali eredi ,il coniuge, e cinque germani nonché,
[...] Parte_1
per rappresentazione, tre nipoti, figli del premorto germano;
di essere la Per_1
moglie del de cuius, , titolare del diritto di abitazione ed erede per la Parte_1
quota di 1/3 del cespite;
di avere il defunto eseguito una serie di disposizioni in favore di di essere stato redatto un testamento riportante la data del Persona_2
20.04.2011 e pubblicato il 23.11.2011 dal Notaio Dott.ssa di Conversano;
di Per_3
ritenersi nullo il testamento e/o illegittimo il legato;
di essere stata proposta azione giudiziaria nei confronti di iscritta a ruolo al nr. 13054/2012 R.G. – Persona_2
Tribunale Ordinario di Bari;
di essere stato stipulato contratto di locazione in data
10.04.2021 con altro conduttore e, successivamente, il contratto del 01.08.2015 intercorso con il quale si era reso moroso da maggio ad agosto Controparte_2 dell'anno 2018 e successivi canoni per complessivi euro 17.760,00. Insisteva per le deduzioni già articolate.
pag. 2/7 Gli intimanti concludevano come di seguito:
“Rigettare l'opposizione come proposta dal Sig. , perchè infondata in Controparte_2
fatto e in diritto, oltre che non fondata su prova scritta; dichiarare risolto il contratto di locazione menzionato;
condannare il Sig. al pagamento della Controparte_2
somma relativa ai canoni locatizi scaduti e non pagati fino al rilascio, pari ad Euro
17760,00 fino al mese di maggio 2023, e ad euro 4320,00 fino al rilascio, così per complessivi Euro 22080,00,della somma relativa alle spese condominiali scadute e non pagate, pari ad Euro 839,63 fino al 31.3.23(come da attestazione in atti) e ad euro
1591,77 fino a gennaio 2024, come da attestazione già depositata, così per complessivi euro 2431,40, della somma relativa al 50% dell'imposta di registro non pagata per gli anni 2018, 2019 e 2023 pari ad Euro 180,23, della somma relativa alla risoluzione del contratto pari ad Euro 67,00; condannare il Sig. al pagamento delle Controparte_2
spese e compensi del procedimento di intimazione di sfratto per morosità, del procedimento di mediazione(euro 190,00 per avvio ed Euro 656,00 per indennità finale di mediazione) e del presente giudizio, in sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
****
-Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 10.07.2023 il conduttore,
, spiegando opposizione alla convalida dell'intimato sfratto per Controparte_2 morosità sollevando l'eccezione preliminare di nullità del contratto di locazione e di improcedibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva degli intimanti.
Rappresentava: di avere espresso la volontà di acquisto dell'immobile; di avere quindi appreso del diritto di proprietà e diritto di abitazione in favore di terzi ossia di
[...]
; di essere quindi nullo il contratto di locazione stipulato il 01.08.2015 dagli Per_2
intimanti, tutti eredi di , per avere ad oggetto un diritto indisponibile. Controparte_3
Dopo la pubblicazione della sentenza n. 1189/2024 –emessa nella su indicata causa- deduceva di essere stato accertato il diritto di abitazione in favore di Parte_10 con l'ordine di rilascio dell'immobile in suo favore. Spiegava quindi domanda riconvenzionale ai sensi degli artt. 2033 c.c. e 2041 c.c. per vedersi restituite le somme illegittimamente corrisposte a titolo dei canoni dal giorno 01.09.2015 al giorno
01.06.2023, e per sentire condannare gli istanti alla restituzione dei canoni già
pag. 3/7 corrisposti dall'01.09.2015 all'01.06.2023, nella misura di €.27.260,00 (ovvero cinquantasette mensilità) nonché al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio.
Concludeva chiedendo di: “Accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione sottoscritto dalle parti in causa in data 01.08.2015, perché ha ad oggetto un diritto indisponibile, essendo l'immobile gravato da diritto di abitazione di un terzo;
2. Per
l'effetto dichiarare inammissibile l'avviata azione di sfratto per morosità per carenza di legittimazione attiva da parte degli istanti;
3. Di conseguenza condannare gli istanti alla restituzione al signor dei canoni già corrisposti Controparte_2 dall'01.09.2015 all'01.06.2023, ai sensi dell'art. 2033 c.c, pari a complessivi €
27.260,00 (ovvero cinquantasette mensilità), oltre agli interessi dal giorno del pagamento per avere gli stessi ricevuto i pagamenti in mala fede;
4. Condannare gli istanti al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, oltre spese generali, iva e cap come e se per legge dovuti”.
****
Con provvedimento del 21.07.2023 veniva rigettata la richiesta di ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile concesso in locazione dovendosi dar corso a un giudizio di cognizione per la decisione nel merito della controversia. Assegnato il termine sia per l'esperimento del procedimento di mediazione sia per il deposito di memorie integrative, veniva disposto il mutamento di rito ex art. 667 c.p.c. nonché concessi i termini alle parti per il deposito di memorie integrative.
Le parti davano atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile alla data del 4.3.24.
All'udienza del 21.6.24, verificata l'impossibilità di definire la causa con la proposta ex art.185 bis c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del 25.2.25 per la decisione e la discussione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali.
****
La domanda avanzata dall'opponente-intimato non è meritevole di accoglimento.
Secondo un principio consolidato «la morte del locatore comporta solo una modificazione soggettiva del rapporto di locazione con il subentro degli eredi nella posizione del locatore e nei suoi obblighi e con il corrispettivo dovere del conduttore di adempiere l'obbligazione relativa al pagamento del canone».
pag. 4/7 Va osservato che se per principio consolidato è valido il contratto stipulato dal locatore defunto cui succedono gli eredi che, pertanto, vi subentrano automaticamente,
a maggior ragione gli eredi possono stipulare in autonomia un regolare contratto di locazione.
Tale premessa è opportuna se si esamina l'ulteriore principio giurisprudenziale secondo cui le eventuali liti tra gli eredi sulla proprietà della casa non hanno alcun effetto sul conduttore né interrompono il dovere di pagare il canone. La Suprema
Corte ha acclarato il principio secondo cui «il conduttore che, alla morte del locatore, continui in buona fede a versare i canoni nelle mani dell'erede legittimo e legittimario, che si trovi nel possesso dei beni ereditari, è liberato dalla propria obbligazione, senza che rilevi né che esista controversia tra i coeredi sull'attribuzione dell'eredità, né che alcuno degli eredi abbia fatto pervenire copia del testamento al conduttore, rimanendo a carico del creditore, legittimato a conseguire il pagamento, l'onere di dimostrare il colpevole affidamento del conduttore». ( Cass. Sent. n.14445/2016).
Con la sentenza del 13.2.2024 nr. 1189/2024 emessa dal Tribunale di Bari è stato accertato che l'immobile in oggetto non costituiva la casa coniugale e che l'abitazione sita in Via Vecchia Ospedale strada privata n. 1, era stata abitata solo dal per CP_3 cui alcun diritto di abitazione poteva vantare l'ex coniuge, . Quanto Parte_1
al diritto di abitazione o di proprietà rinveniente dal testamento il Tribunale di Bari ha interpretato la scheda testamentaria nel senso che “il de cuius ha inteso legare alla il diritto di abitazione sul suo appartamento, senza alcuna condizione” in Per_2
considerazione del “rapporto di convivenza che si era instaurato tra la convenuta e il
. CP_3
Ed ancora “ accerta il legato di diritto reale di abitazione disposto con il testamento olografo del 20.04.2011 in favore di e, per l'effetto, condanna le attrici Persona_2
e i convenuti contumaci al rilascio in favore di dell'immobile sito in Persona_2
Monopoli, alla Via Vecchia Ospedale Strada Priv. n.1, piano secondo, foglio 18, ptc.
398, sub 57, cat. A/2, classe 3, vani 6, rendita € 619,75”.
Venivano rigettate le richieste di pagamento e/o restituzione di denaro.
In quella sede nulla è stato acclarato per le somme percepite dagli attori.
pag. 5/7 Orbene dovere del conduttore era quello di corrispondere i canoni nei confronti degli eredi salvo a non promuovere azione di accertamento ma non di astenersi dal corrispondere i pagamenti dovuti. D'altra parte non vi è stata mai richiesta da parte di né il conduttore, avendola riconosciuta come unica legittimata, ha mai Persona_2
fatto offerta delle somme convenute contrattualmente con gli eredi o diversamente a determinarsi con la prima.
Non è certo compito di questo giudicante esaminare se le disposizioni possono essere considerate come testamentarie o legati testamentari essendosi pronunciato il Tribunale di Bari con la sentenza citata definendo le disposizioni come legato testamentario.
Nel corso del giudizio è emersa la gravità dell'inadempimento tale da rompere l'equilibrio contrattuale, tenuto conto del complessivo comportamento osservato dal conduttore.
Nessuna documentazione o diversa prova è stata addotta.
Quanto alle spese processuali va osservato che l'esperimento del procedimento di mediazione avrebbe dovuto evitare il prosieguo del giudizio.
Le spese processuali vanno compensate per non avere nessuna delle parti mostrato interesse a coltivare la definizione alternativa della controversia nonché, soprattutto, per la peculiarità delle questioni giuridiche affrontate e risolte nella su citata sentenza.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del GOP, Avv. Testini
Giovanna Lucia, definitamene pronunciando sulla domanda proposta dagli intimanti
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
; nei confronti di Parte_9 Controparte_1 Controparte_2
rigettata ogni ulteriore eccezione, richiesta e domanda così provvede:
- Rigetta l'opposizione spiegata nonchè al domanda riconvenzionale in quanto infondata;
- Dichiara la risoluzione del contratto di locazione del 01.08.2015 avente ad oggetto l'immobile sito in Monopoli alla Via Vecchia Ospedale 109, oggi Via Vecchia
Ospedale, Strada Privata 1, piano 2 int. 8,;
pag. 6/7 - Condanna al pagamento della somma di €. 22.080,00 per i canoni Controparte_2
maturati dal mese di maggio 2018 e per i successivi periodi in motivazione indicati fino al rilascio avvenuto in data del 4.3.24; oltre alle spese condominiali scadute e non pagate, pari ad €. 2431,40 ( di cui €. 839,63 fino al 31.3.23; €. 1.591,77 fino a gennaio
2024); oltre al pagamento di €. 180,23 per la tassa di registrazione nella misura del 50% per gli anni 2018, 2019 e 2023 e dell'imposta per la risoluzione del contratto pari ad €.
67,00;
- Compensa le spese processuali.
La sentenza viene depositata nel fascicolo telematico all'esito della camera di consiglio previa lettura del dispositivo.
Bari, 25.2.2025
Il GOP
Avv. Giovanna Lucia Testini
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del G.O.P., Avv. Giovanna Lucia
Testini, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr.8958/ 2023 del Ruolo Generale degli affari Contenziosi
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
rappresentati e difesi dall'Avv. Bruno Colucci, come da mandato a Parte_9 margine dell'intimazione per convalida presso il cui studio in Gravina in Puglia a
Piazza Plebiscito n. 7 è domiciliata;
rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Navach e Bruno Controparte_1
Mogavero come da mandato allegato e apposto in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore elettivamente domiciliata presso il loro studio a Via Vasco nr.
21Monopoli;
- Intimanti -
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Cascione, come da Controparte_2
mandato in calce della comparsa di costituzione e presso il cui studio in Castellana
Grotte a Via F.Valente n.44 è elettivamente domiciliato;
- Intimato -
All'udienza del 25.2.2025 sulle conclusioni rassegnate e trascritte nelle memorie conclusionali e a verbale, che devono intendersi qui per trascritte, la causa è stata decisa come da come da dispositivo letto all'esito della camera di consiglio e deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
-Con atto di citazione per la convalida del 8.5.2023, notificato il 5.6.2023, gli intimanti, nella qualità di comproprietari pro indiviso e pro quota, nonché locatori dell'immobile sito in Monopoli alla Via Vecchia Ospedale 109, oggi Via Vecchia Ospedale, Strada
Privata 1, piano 2 int. 8, intimavano a sfratto per morosità Controparte_2 chiedendo la convalida e l'emissione di ingiunzione di pagamento ex art. 658 ss. c.p.c.
Esponevano di aver concesso in locazione ad uso abitativo con contratto del 1.8.2015, registrato il 1.10.2015, l'immobile ad uso abitativo;
di aver determinato il canone in €
480,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
di essersi reso moroso per il mancato pagamento dei canoni maturati oltre al mancato versamento degli oneri condominiali.
-Nelle more del giudizio, conferiva incarico al nuovo difensore Controparte_1
che, con atto del 14.11.2023, esponeva: di essere deceduto il 18.10. 2011 CP_3
lasciando quali eredi ,il coniuge, e cinque germani nonché,
[...] Parte_1
per rappresentazione, tre nipoti, figli del premorto germano;
di essere la Per_1
moglie del de cuius, , titolare del diritto di abitazione ed erede per la Parte_1
quota di 1/3 del cespite;
di avere il defunto eseguito una serie di disposizioni in favore di di essere stato redatto un testamento riportante la data del Persona_2
20.04.2011 e pubblicato il 23.11.2011 dal Notaio Dott.ssa di Conversano;
di Per_3
ritenersi nullo il testamento e/o illegittimo il legato;
di essere stata proposta azione giudiziaria nei confronti di iscritta a ruolo al nr. 13054/2012 R.G. – Persona_2
Tribunale Ordinario di Bari;
di essere stato stipulato contratto di locazione in data
10.04.2021 con altro conduttore e, successivamente, il contratto del 01.08.2015 intercorso con il quale si era reso moroso da maggio ad agosto Controparte_2 dell'anno 2018 e successivi canoni per complessivi euro 17.760,00. Insisteva per le deduzioni già articolate.
pag. 2/7 Gli intimanti concludevano come di seguito:
“Rigettare l'opposizione come proposta dal Sig. , perchè infondata in Controparte_2
fatto e in diritto, oltre che non fondata su prova scritta; dichiarare risolto il contratto di locazione menzionato;
condannare il Sig. al pagamento della Controparte_2
somma relativa ai canoni locatizi scaduti e non pagati fino al rilascio, pari ad Euro
17760,00 fino al mese di maggio 2023, e ad euro 4320,00 fino al rilascio, così per complessivi Euro 22080,00,della somma relativa alle spese condominiali scadute e non pagate, pari ad Euro 839,63 fino al 31.3.23(come da attestazione in atti) e ad euro
1591,77 fino a gennaio 2024, come da attestazione già depositata, così per complessivi euro 2431,40, della somma relativa al 50% dell'imposta di registro non pagata per gli anni 2018, 2019 e 2023 pari ad Euro 180,23, della somma relativa alla risoluzione del contratto pari ad Euro 67,00; condannare il Sig. al pagamento delle Controparte_2
spese e compensi del procedimento di intimazione di sfratto per morosità, del procedimento di mediazione(euro 190,00 per avvio ed Euro 656,00 per indennità finale di mediazione) e del presente giudizio, in sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
****
-Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 10.07.2023 il conduttore,
, spiegando opposizione alla convalida dell'intimato sfratto per Controparte_2 morosità sollevando l'eccezione preliminare di nullità del contratto di locazione e di improcedibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva degli intimanti.
Rappresentava: di avere espresso la volontà di acquisto dell'immobile; di avere quindi appreso del diritto di proprietà e diritto di abitazione in favore di terzi ossia di
[...]
; di essere quindi nullo il contratto di locazione stipulato il 01.08.2015 dagli Per_2
intimanti, tutti eredi di , per avere ad oggetto un diritto indisponibile. Controparte_3
Dopo la pubblicazione della sentenza n. 1189/2024 –emessa nella su indicata causa- deduceva di essere stato accertato il diritto di abitazione in favore di Parte_10 con l'ordine di rilascio dell'immobile in suo favore. Spiegava quindi domanda riconvenzionale ai sensi degli artt. 2033 c.c. e 2041 c.c. per vedersi restituite le somme illegittimamente corrisposte a titolo dei canoni dal giorno 01.09.2015 al giorno
01.06.2023, e per sentire condannare gli istanti alla restituzione dei canoni già
pag. 3/7 corrisposti dall'01.09.2015 all'01.06.2023, nella misura di €.27.260,00 (ovvero cinquantasette mensilità) nonché al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio.
Concludeva chiedendo di: “Accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione sottoscritto dalle parti in causa in data 01.08.2015, perché ha ad oggetto un diritto indisponibile, essendo l'immobile gravato da diritto di abitazione di un terzo;
2. Per
l'effetto dichiarare inammissibile l'avviata azione di sfratto per morosità per carenza di legittimazione attiva da parte degli istanti;
3. Di conseguenza condannare gli istanti alla restituzione al signor dei canoni già corrisposti Controparte_2 dall'01.09.2015 all'01.06.2023, ai sensi dell'art. 2033 c.c, pari a complessivi €
27.260,00 (ovvero cinquantasette mensilità), oltre agli interessi dal giorno del pagamento per avere gli stessi ricevuto i pagamenti in mala fede;
4. Condannare gli istanti al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, oltre spese generali, iva e cap come e se per legge dovuti”.
****
Con provvedimento del 21.07.2023 veniva rigettata la richiesta di ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile concesso in locazione dovendosi dar corso a un giudizio di cognizione per la decisione nel merito della controversia. Assegnato il termine sia per l'esperimento del procedimento di mediazione sia per il deposito di memorie integrative, veniva disposto il mutamento di rito ex art. 667 c.p.c. nonché concessi i termini alle parti per il deposito di memorie integrative.
Le parti davano atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile alla data del 4.3.24.
All'udienza del 21.6.24, verificata l'impossibilità di definire la causa con la proposta ex art.185 bis c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del 25.2.25 per la decisione e la discussione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali.
****
La domanda avanzata dall'opponente-intimato non è meritevole di accoglimento.
Secondo un principio consolidato «la morte del locatore comporta solo una modificazione soggettiva del rapporto di locazione con il subentro degli eredi nella posizione del locatore e nei suoi obblighi e con il corrispettivo dovere del conduttore di adempiere l'obbligazione relativa al pagamento del canone».
pag. 4/7 Va osservato che se per principio consolidato è valido il contratto stipulato dal locatore defunto cui succedono gli eredi che, pertanto, vi subentrano automaticamente,
a maggior ragione gli eredi possono stipulare in autonomia un regolare contratto di locazione.
Tale premessa è opportuna se si esamina l'ulteriore principio giurisprudenziale secondo cui le eventuali liti tra gli eredi sulla proprietà della casa non hanno alcun effetto sul conduttore né interrompono il dovere di pagare il canone. La Suprema
Corte ha acclarato il principio secondo cui «il conduttore che, alla morte del locatore, continui in buona fede a versare i canoni nelle mani dell'erede legittimo e legittimario, che si trovi nel possesso dei beni ereditari, è liberato dalla propria obbligazione, senza che rilevi né che esista controversia tra i coeredi sull'attribuzione dell'eredità, né che alcuno degli eredi abbia fatto pervenire copia del testamento al conduttore, rimanendo a carico del creditore, legittimato a conseguire il pagamento, l'onere di dimostrare il colpevole affidamento del conduttore». ( Cass. Sent. n.14445/2016).
Con la sentenza del 13.2.2024 nr. 1189/2024 emessa dal Tribunale di Bari è stato accertato che l'immobile in oggetto non costituiva la casa coniugale e che l'abitazione sita in Via Vecchia Ospedale strada privata n. 1, era stata abitata solo dal per CP_3 cui alcun diritto di abitazione poteva vantare l'ex coniuge, . Quanto Parte_1
al diritto di abitazione o di proprietà rinveniente dal testamento il Tribunale di Bari ha interpretato la scheda testamentaria nel senso che “il de cuius ha inteso legare alla il diritto di abitazione sul suo appartamento, senza alcuna condizione” in Per_2
considerazione del “rapporto di convivenza che si era instaurato tra la convenuta e il
. CP_3
Ed ancora “ accerta il legato di diritto reale di abitazione disposto con il testamento olografo del 20.04.2011 in favore di e, per l'effetto, condanna le attrici Persona_2
e i convenuti contumaci al rilascio in favore di dell'immobile sito in Persona_2
Monopoli, alla Via Vecchia Ospedale Strada Priv. n.1, piano secondo, foglio 18, ptc.
398, sub 57, cat. A/2, classe 3, vani 6, rendita € 619,75”.
Venivano rigettate le richieste di pagamento e/o restituzione di denaro.
In quella sede nulla è stato acclarato per le somme percepite dagli attori.
pag. 5/7 Orbene dovere del conduttore era quello di corrispondere i canoni nei confronti degli eredi salvo a non promuovere azione di accertamento ma non di astenersi dal corrispondere i pagamenti dovuti. D'altra parte non vi è stata mai richiesta da parte di né il conduttore, avendola riconosciuta come unica legittimata, ha mai Persona_2
fatto offerta delle somme convenute contrattualmente con gli eredi o diversamente a determinarsi con la prima.
Non è certo compito di questo giudicante esaminare se le disposizioni possono essere considerate come testamentarie o legati testamentari essendosi pronunciato il Tribunale di Bari con la sentenza citata definendo le disposizioni come legato testamentario.
Nel corso del giudizio è emersa la gravità dell'inadempimento tale da rompere l'equilibrio contrattuale, tenuto conto del complessivo comportamento osservato dal conduttore.
Nessuna documentazione o diversa prova è stata addotta.
Quanto alle spese processuali va osservato che l'esperimento del procedimento di mediazione avrebbe dovuto evitare il prosieguo del giudizio.
Le spese processuali vanno compensate per non avere nessuna delle parti mostrato interesse a coltivare la definizione alternativa della controversia nonché, soprattutto, per la peculiarità delle questioni giuridiche affrontate e risolte nella su citata sentenza.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del GOP, Avv. Testini
Giovanna Lucia, definitamene pronunciando sulla domanda proposta dagli intimanti
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
; nei confronti di Parte_9 Controparte_1 Controparte_2
rigettata ogni ulteriore eccezione, richiesta e domanda così provvede:
- Rigetta l'opposizione spiegata nonchè al domanda riconvenzionale in quanto infondata;
- Dichiara la risoluzione del contratto di locazione del 01.08.2015 avente ad oggetto l'immobile sito in Monopoli alla Via Vecchia Ospedale 109, oggi Via Vecchia
Ospedale, Strada Privata 1, piano 2 int. 8,;
pag. 6/7 - Condanna al pagamento della somma di €. 22.080,00 per i canoni Controparte_2
maturati dal mese di maggio 2018 e per i successivi periodi in motivazione indicati fino al rilascio avvenuto in data del 4.3.24; oltre alle spese condominiali scadute e non pagate, pari ad €. 2431,40 ( di cui €. 839,63 fino al 31.3.23; €. 1.591,77 fino a gennaio
2024); oltre al pagamento di €. 180,23 per la tassa di registrazione nella misura del 50% per gli anni 2018, 2019 e 2023 e dell'imposta per la risoluzione del contratto pari ad €.
67,00;
- Compensa le spese processuali.
La sentenza viene depositata nel fascicolo telematico all'esito della camera di consiglio previa lettura del dispositivo.
Bari, 25.2.2025
Il GOP
Avv. Giovanna Lucia Testini
pag. 7/7