Versione
1 gennaio 1938
1 gennaio 1938
Art. 1.
La Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e' un Corpo morale con facolta' di acquistare e di possedere ed ha sede in Roma.
Essa provvede alle pensioni ed alle indennita':
a) dei medici chirurgi e dei veterinari dipendenti dai Comuni, dalle Provincie e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;
b) dei medici chirurgi e veterinari dipendenti dallo Stato, i quali non abbiano altrimenti diritto a pensione a carico dello Stato;
c) dei medici chirurgi e veterinari contemplati dalle disposizioni speciali per l'Africa Italiana ai quali non competa altro trattamento di quiescenza o di previdenza in applicazione delle disposizioni medesime.
La rappresentanza legale e la responsabilita' di gestione della Cassa di previdenza spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Per gli effetti delle imposte delle tasse e degli altri diritti stabiliti da leggi generali e speciali, la Cassa di previdenza e' considerata come Amministrazione dello Stato.
Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza.
La Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e' un Corpo morale con facolta' di acquistare e di possedere ed ha sede in Roma.
Essa provvede alle pensioni ed alle indennita':
a) dei medici chirurgi e dei veterinari dipendenti dai Comuni, dalle Provincie e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;
b) dei medici chirurgi e veterinari dipendenti dallo Stato, i quali non abbiano altrimenti diritto a pensione a carico dello Stato;
c) dei medici chirurgi e veterinari contemplati dalle disposizioni speciali per l'Africa Italiana ai quali non competa altro trattamento di quiescenza o di previdenza in applicazione delle disposizioni medesime.
La rappresentanza legale e la responsabilita' di gestione della Cassa di previdenza spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Per gli effetti delle imposte delle tasse e degli altri diritti stabiliti da leggi generali e speciali, la Cassa di previdenza e' considerata come Amministrazione dello Stato.
Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 08/07/1985, n. 4080Provvedimento: Le Disposizioni sul cosiddetto foro erariale, di cui agli artt. 25 cod. proc. civ. e 6-10 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, con riguardo alle controversie in cui sia parte un'amministrazione dello stato, non trovano applicazione, in difetto di specifica previsione normativa, nelle cause con la cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari, istituita con legge 6 luglio 1939 n. 1035, la quale, pur usufruendo del patrocinio dell'Avvocatura dello stato, ha una propria distinta soggettività giuridica e non può essere inclusa fra le amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo (salvo che per i soli fini tributari, in forza dell'espressa disposizione dell'art. 1 quarto comma della …Leggi di più...
- competenza per territorio·
- competenza civile·
- foro della p.a. (erariale)·
- cause con la cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari ex legge n. 1035 del 1939·
- esclusione