Articolo 1 della Legge 6 luglio 1939, n. 1035
Articolo 2
Versione
1 gennaio 1938
Art. 1.

La Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e' un Corpo morale con facolta' di acquistare e di possedere ed ha sede in Roma.

Essa provvede alle pensioni ed alle indennita':

a) dei medici chirurgi e dei veterinari dipendenti dai Comuni, dalle Provincie e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;

b) dei medici chirurgi e veterinari dipendenti dallo Stato, i quali non abbiano altrimenti diritto a pensione a carico dello Stato;

c) dei medici chirurgi e veterinari contemplati dalle disposizioni speciali per l'Africa Italiana ai quali non competa altro trattamento di quiescenza o di previdenza in applicazione delle disposizioni medesime.

La rappresentanza legale e la responsabilita' di gestione della Cassa di previdenza spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Per gli effetti delle imposte delle tasse e degli altri diritti stabiliti da leggi generali e speciali, la Cassa di previdenza e' considerata come Amministrazione dello Stato.

Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1938
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