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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/05/2025, n. 3877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3877 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34979 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con gli avv. BOGLIONE GIAN Controparte_1 P.IVA_1
DOMENICO, MORETTI SIMONE, ZERBO STEFANO e RICCIARDI STEFANO, domiciliato presso lo studio degli avv. Stefano Zerbo e Stefano Ricciardi in Milano, via Luigi Amedeo Melegari
n. 4;
-attore-
CONTRO
CF/PI: , con gli avv. PERINI EDOARDO, VISMARA Controparte_2 P.IVA_2
FABRIZIO e MARRANO MELISSA, domicilio eletto presso il loro studio in Milano, piazza San
Fedele n. 2;
-convenuto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 20 dicembre 2024 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attore ha agito in giudizio nei confronti del convenuto deducendo:
- di essere impresa operante nel mercato di raffinazione e distribuzione di prodotti petroliferi;
- di avere avuto la necessità di trasferire via mare grandi quantità di combustibili (gasolio, benzina, Jet A-1) da Milazzo a Napoli, e di avere a tale fine noleggiato dal terzo la Parte_1 motocisterna denominata “Nina” di proprietà ; Pt_2
- di avere incaricato il convenuto di compiere il campionamento del gasolio alla scaricazione in Napoli tramite macchinario di campionamento continuo automatico (c.d. AILS);
1 - di avere dovuto riscontrare, in corso di scaricazione, che nei serbatoi di gasolio riceventi erano presenti 3.200 m3 di prodotto in eccesso, a fronte di un simile ammanco dai serbatoi riceventi la benzina;
- di avere dunque ipotizzato una ingente contaminazione di benzina nel gasolio;
- di avere purtroppo appurato, tramite analisi del contenuto dei serbatori “di terra”, che effettivamente i serbatoi n. 301 e 302, in cui doveva essere scaricato il gasolio, risultavano contaminati da benzina;
- di avere comunicato il sinistro al comando della nave, che tuttavia non fornì alcuna collaborazione;
- di avere dunque incaricato il convenuto di effettuare un apposito campionamento aggiuntivo, manuale, del braccio di scaricazione dalla nave e del prodotto residuo ivi ancora presente, da cui si evinse che il braccio conteneva benzina al 98%, anziché gasolio;
- di avere proceduto a compiere ulteriori campionamenti e analisi con l'armatore ; Pt_2
- di avere subito danni ingenti, indicati nella somma di circa $ 29.000.000,00;
- di avere subito l'azione di accertamento negativo dell'armatore il quale domandò al Pt_2
Tribunale di Roma di accertare l'assenza di propria responsabilità per il sinistro introducendo un processo ancora pendente;
- di avere partecipato anche al procedimento di istruzione preventiva in corso di causa promosso dal terzo avanti il Tribunale della capitale;
Pt_2
- di avere appreso, nel corso di tale procedimento, che, diversamente rispetto a quanto più volte dichiarato, il convenuto non utilizzò il campionatore automatico AILS, sì che quelli che erano stati presentati come i risultati del campionamento automatico non poterono essere utilizzati in corso di a.t.p. a Roma: per l'effetto il CTU Ing. dichiarò non raggiunta la prova Per_1 della fonte di contaminazione, con conseguente impossibilità di ottenere il risarcimento.
Su tali basi l'attore ha domandato che il contratto avente a oggetto il servizio di prelevamento di campioni con specifiche modalità sia annullato per dolo del convenuto, con restituzione del prezzo e risarcimento del danno;
in subordine, che il contratto sia risolto per inadempimento contrattuale doloso del convenuto, con restituzione e risarcimento;
in ulteriore subordine, che il convenuto sia condannato al risarcimento del danno per dolo incidente ex art. 1440 c.c.. Quanto al danno, l'attore ha invocato sia il danno patrimoniale sia quello non patrimoniale, facendo pure riferimento alla categoria della perdita di chance.
Il convenuto, tempestivamente costituitosi in giudizio, ha contestato, nel merito, le avverse deduzioni,
e ha comunque eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore dell'arbitro estero;
l'applicabilità del diritto svizzero alla controversia;
la decadenza dell'attore; l'infondatezza di tutte le
2 domande dell'attore.
La causa è stata istruita tramite esame dei testimoni indicati dalle parti sulle circostanze rispettivamente dedotte e ammesse e giunge in decisione sulle conclusioni precisate entro il termine perentorio del 20 dicembre 2024, previo decorso dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
essa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 21 marzo 2025.
*
2. Sull'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano per pattuizione di una clausola di arbitrato estero.
Va premesso che è pacifico in giudizio che fra le parti intercorse un contratto avente a oggetto l'incarico, conferito dall'attore al convenuto, di “campionamento” del gasolio in scaricamento dalla motocisterna “Nina” ai serbatoi posti a terra.
Il contratto è documentato dal messaggio di posta elettronica prodotto come doc. 2 attore, datato 3 giugno 2022, con cui al convenuto vennero trasmessi i dettagli dell'incarico ricevuto. A tale messaggio fece seguito quello, di pari data, del convenuto all'attore, con espressa accettazione dell'incarico (doc. 2 convenuto). Di entrambi i documenti, redatti in inglese, le parti hanno prodotto traduzione asseverata in lingua italiana.
Al contratto va data una qualificazione di appalto di servizi ai sensi degli art. 1655 e s. c.c.: è valida dunque la conclusione del negozio tramite semplice scambio di proposta e accettazione a mezzo di posta elettronica, non essendo prescritto alcun requisito di forma né sotto pena di nullità né ai fini della prova.
Il convenuto ha eccepito la carenza di giurisdizione o l'incompetenza per avere le parti pattuito di dirimere eventuali controversie a mezzo di un arbitrato con sede in Ginevra.
La clausola compromissoria, che non è riportata né nella proposta né nell'accettazione, sarebbe inserita nelle condizioni generali di servizio del convenuto, prodotte come doc. 3 convenuto.
Il convenuto ha dedotto che le proprie condizioni furono richiamate nel rapporto di campionamento trasmesso all'attore dopo la scaricazione delle motocisterna “Nina”; furono richiamate nei risultati di laboratorio e nei messaggi di posta elettronica con cui essi furono trasmessi;
furono richiamate anche nel messaggio di posta elettronica, datato 18 maggio 2022 (doc. 28 convenuto), con cui il convenuto trasmise all'attore le proprie tariffe applicabili nel biennio 1° giugno 2022 - 31 maggio 2024. Nessuno di tali richiami, in verità, fa espresso riferimento all'esistenza di una clausola compromissoria.
Ebbene, per tale motivo l'eccezione di arbitrato è infondata secondo la stessa prospettazione del convenuto.
Trattandosi di arbitrato con sede a Ginevra, la clausola segue la disciplina della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (convenzione di New York 1958),
3 ratificata dalla Repubblica italiana con la legge n. 62 del 19 gennaio 1968.
Al riguardo, è stato condivisibilmente affermato che: «Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di New
York del 10 giugno 1958 e dell'art. 808 c.p.c., nel cd. arbitrato estero può deferirsi agli arbitri stranieri, in via preventiva ed eventuale, la decisione di cause non ancora insorte tramite una clausola compromissoria, redatta in forma scritta "ad substantiam", che identifichi con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale;
per le clausole compromissorie "per relationem" - e, cioè, previste in un diverso negozio o documento a cui il contratto faccia riferimento
- il predetto requisito di forma è soddisfatto se il rinvio, contenuto nel contratto, prevede un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria, non già se esso è generico e, cioè, un semplice richiamo al documento o al formulario contenente la clausola, poiché solo quello espresso assicura la piena consapevolezza delle parti sulla deroga alla giurisdizione» (Cass. Sez. U, Ordinanza n.
15861 del 06/06/2024).
Nel caso di specie, dunque, la clausola compromissoria è invalida e incapace di sottrarre la giurisdizione al giudice italiano.
*
3. Sulla legge applicabile alla controversia fra le parti.
Il contratto fra le parti non presenta alcun elemento di internazionalità: trattasi di appalto di servizi da prestarsi in Italia concluso tra due imprese italiane.
Cionondimeno, il convenuto pretende che la controversia pendente sia decisa secondo il diritto svizzero, poiché, a suo dire, le parti così pattuirono in contratto, tramite richiamo alle medesime condizioni generali di cui al precedente paragrafo della presente sentenza.
La questione va decisa in applicazione del Regolamento (CE) 17 giugno 2008, n. 593, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Regolamento Roma I), e in particolare del suo art. 3, che regola anche per il caso di scelta di una legge extra UE laddove tutti gli elementi contrattuali conducano al medesimo Stato membro dell'UE.
A norma del primo paragrafo, è richiesto che la scelta sia espressa o risulti chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso.
Nel caso di specie il richiamo alle condizioni generali contenenti l'optio legis è palesemente inidoneo allo scopo: come correttamente rilevato dall'attore, il doc. 28 convenuto contiene, oltre al collegamento ipertestuale alle condizioni generali di servizio poi prodotte in giudizio dal convenuto, anche un separato richiamo al sito internet www.amspec.it, il quale rimanda a sua volta a condizioni generali diverse rispetto a quelle prodotto come doc. 3 convenuto e che non contengono la scelta della legge svizzera.
Peraltro, la giurisprudenza italiana richiede, anche per la scelta della legge straniera, un'adesione
4 consapevole dei contraenti, sì che risulta inefficace il mero inserimento della clausola nelle condizioni generali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 58 del 10/03/2000).
La controversia andrà dunque decisa secondo il diritto italiano.
*
4. Sull'infondatezza delle domande dell'attore.
Nel merito, le domande dell'attore sono tutte del tutto infondate, come di seguito.
Alla proposta dell'attore, che incaricava il convenuto di campionare il prodotto in corso di scaricazione tramite campionatore automatico, seguì l'accettazione del convenuto, che significativamente precisò: «Requisiti di campionamento […] Come da procedure standard del terminale e da istruzioni ricevute, salvo eventuali limitazioni».
Al riguardo, il convenuto ha allegato che il terminale di Napoli presso cui era destinata ad attraccare la motocisterna “Nina”, gestito in toto dall'attore, era sprovvisto di un sistema AILS fisso ed era da tempo sprovvisto pure del sistema di aria compressa necessario per alimentare un sistema AILS portatile. Ad onta della richiesta di utilizzo del campionatore automatico, secondo il convenuto le parti erano dunque consce, al momento della conclusione del contratto, che le “procedure standard del terminale” e le “istruzioni ricevute” ivi prescrivevano invece un campionamento manuale.
Sul punto, contestato dall'attore, è stata assunta la prova per testimoni dedotta dalle parti.
Le dichiarazioni dei testi, che vanno prudentemente apprezzate dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., hanno pienamente confermato le allegazioni del convenuto.
I dipendenti del convenuto, testi e , hanno dichiarato come fosse Testimone_1 Testimone_2 noto a tutti coloro che operavano presso il terminale n. 69 della darsena (presso cui attraccò la motocisterna “Nina”) che da anni (quantomeno dal 2017) non era disponibile aria compressa per il funzionamento del campionatore automatico, sì che, nonostante le richieste dell'attore prevedessero, per i vari servizi di campionamento, l'utilizzo del campionatore automatico, nei fatti il campionamento era invece sempre manuale.
Le diverse dichiarazioni dei testi citati dall'attore e sono tali Testimone_3 Testimone_4 da non inficiare la conclusione sopra riportata: di fatto, essi hanno dichiarato in giudizio che era impossibile che il sistema ad aria compressa fosse non funzionante, perché (i) ciò avrebbe imposto al personale dipendente dell'attore operante sul terminale di segnalare il malfunzionamento in linea gerarchica per consentirne la presta riparazione, quando invece nessuna segnalazione in merito giunse loro e perché (ii) in caso di malfunzionamento tutta l'attività del terminal sarebbe stata impedita, non soltanto l'utilizzo di un campionatore.
La lettura delle dichiarazioni dei testi citati dal convenuto (che, diversamente rispetto a quelli citati dall'attore, hanno conoscenza diretta dello stato del terminale nei primi giorni del mese di giugno
5 2022) permette, in verità, di sciogliere l'apparente contraddizione: «il compressore funzionava per altri servizi, ma il rubinetto preposto per il collegamento dell'AILS invece non funzionava, cioè non arrivava aria al rubinetto. A noi era stato spiegato che doveva essersi guastata la tubazione che dal compressore arrivava al rubinetto» (dichiarazioni di rese all'udienza del 20 Testimone_1 maggio 2024).
Lo stato di annoso e costante malfunzionamento non dell'intero sistema ad aria compressa, bensì della sola condotta posta a servizio del rubinetto cui collegare un eventuale campionatore automatico, spiega dunque perché il personale dell'attore presente in situ non segnalò alcun nuovo malfunzionamento ai propri superiori nei primi giorni del mese di giugno 2022 e perché, nonostante il problema, l'attività del terminal potesse proseguire normalmente, come sempre.
Il servizio di campionamento, pur se richiesto a mezzo di strumento automatico, poteva dunque essere prestato, stanti le caratteristiche del terminal gestito dall'attore, solo manualmente.
Non si ravvisa alcun raggiro del convenuto volto a carpire il consenso dell'attore o a mutare in suo danno le condizioni contrattuali: il convenuto ebbe anzi cura, già in sede di accettazione, di precisare a chiare lettere che il campionamento sarebbe stato prestato come da procedura standard del terminale e come da istruzioni ricevute in situ.
Ciò fa giustizia delle domande di annullamento del contratto per dolo del convenuto o di risarcimento per dolo incidente ex art. 1440 c.c..
Passando alla domanda di risoluzione per inadempimento, le dichiarazioni dei testi sopra indicati
(testi e ) danno evidenza del fatto che il campionamento, seppure manualmente, fu Tes_1 Tes_2 eseguito. Ciò è documentato pure dal doc. 6 convenuto, e dai rapporti di trasmissione prodotti come doc. 8 e seguenti convenuto.
Si tratterebbe, al più, di un inesatto adempimento, o di un adempimento secondo modalità diverse rispetto a quelle convenute, sì che esso risulta, per sua natura, incapace di giustificare il drastico rimedio risolutorio azionato dall'attore; rimedio che, come noto, richiede un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c..
Del tutto infondata, da ultimo, è la domanda risarcitoria, con la quale sono invocati i danni provocati dalla contaminazione.
In nessun caso può ritenersi che il convenuto sia responsabile della contaminazione, ciò che l'attore nemmeno allega. Ciò è avvalorato dalla condotta tenuta dell'attore avanti il Tribunale di Roma: in quella sede l'attore ha agito in via riconvenzionale contro un altro soggetto, l'armatore, domandando la condanna al risarcimento del medesimo danno, che quindi non è imputabile al convenuto.
Secondo la stessa prospettazione dell'attore, il convenuto non può essere condannato a risarcire la contaminazione che non ha causato.
6 Ritenuto in conclusione che
Le domande dell'attore sono del tutto infondate e devono essere respinte.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei
D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 4 ottobre 2023, da nei confronti di nel Controparte_1 Controparte_2
contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) respinge tutte le domande dell'attore;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che si liquidano in €
10.768,00 per spese ed € 42.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 13 maggio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con gli avv. BOGLIONE GIAN Controparte_1 P.IVA_1
DOMENICO, MORETTI SIMONE, ZERBO STEFANO e RICCIARDI STEFANO, domiciliato presso lo studio degli avv. Stefano Zerbo e Stefano Ricciardi in Milano, via Luigi Amedeo Melegari
n. 4;
-attore-
CONTRO
CF/PI: , con gli avv. PERINI EDOARDO, VISMARA Controparte_2 P.IVA_2
FABRIZIO e MARRANO MELISSA, domicilio eletto presso il loro studio in Milano, piazza San
Fedele n. 2;
-convenuto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 20 dicembre 2024 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attore ha agito in giudizio nei confronti del convenuto deducendo:
- di essere impresa operante nel mercato di raffinazione e distribuzione di prodotti petroliferi;
- di avere avuto la necessità di trasferire via mare grandi quantità di combustibili (gasolio, benzina, Jet A-1) da Milazzo a Napoli, e di avere a tale fine noleggiato dal terzo la Parte_1 motocisterna denominata “Nina” di proprietà ; Pt_2
- di avere incaricato il convenuto di compiere il campionamento del gasolio alla scaricazione in Napoli tramite macchinario di campionamento continuo automatico (c.d. AILS);
1 - di avere dovuto riscontrare, in corso di scaricazione, che nei serbatoi di gasolio riceventi erano presenti 3.200 m3 di prodotto in eccesso, a fronte di un simile ammanco dai serbatoi riceventi la benzina;
- di avere dunque ipotizzato una ingente contaminazione di benzina nel gasolio;
- di avere purtroppo appurato, tramite analisi del contenuto dei serbatori “di terra”, che effettivamente i serbatoi n. 301 e 302, in cui doveva essere scaricato il gasolio, risultavano contaminati da benzina;
- di avere comunicato il sinistro al comando della nave, che tuttavia non fornì alcuna collaborazione;
- di avere dunque incaricato il convenuto di effettuare un apposito campionamento aggiuntivo, manuale, del braccio di scaricazione dalla nave e del prodotto residuo ivi ancora presente, da cui si evinse che il braccio conteneva benzina al 98%, anziché gasolio;
- di avere proceduto a compiere ulteriori campionamenti e analisi con l'armatore ; Pt_2
- di avere subito danni ingenti, indicati nella somma di circa $ 29.000.000,00;
- di avere subito l'azione di accertamento negativo dell'armatore il quale domandò al Pt_2
Tribunale di Roma di accertare l'assenza di propria responsabilità per il sinistro introducendo un processo ancora pendente;
- di avere partecipato anche al procedimento di istruzione preventiva in corso di causa promosso dal terzo avanti il Tribunale della capitale;
Pt_2
- di avere appreso, nel corso di tale procedimento, che, diversamente rispetto a quanto più volte dichiarato, il convenuto non utilizzò il campionatore automatico AILS, sì che quelli che erano stati presentati come i risultati del campionamento automatico non poterono essere utilizzati in corso di a.t.p. a Roma: per l'effetto il CTU Ing. dichiarò non raggiunta la prova Per_1 della fonte di contaminazione, con conseguente impossibilità di ottenere il risarcimento.
Su tali basi l'attore ha domandato che il contratto avente a oggetto il servizio di prelevamento di campioni con specifiche modalità sia annullato per dolo del convenuto, con restituzione del prezzo e risarcimento del danno;
in subordine, che il contratto sia risolto per inadempimento contrattuale doloso del convenuto, con restituzione e risarcimento;
in ulteriore subordine, che il convenuto sia condannato al risarcimento del danno per dolo incidente ex art. 1440 c.c.. Quanto al danno, l'attore ha invocato sia il danno patrimoniale sia quello non patrimoniale, facendo pure riferimento alla categoria della perdita di chance.
Il convenuto, tempestivamente costituitosi in giudizio, ha contestato, nel merito, le avverse deduzioni,
e ha comunque eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore dell'arbitro estero;
l'applicabilità del diritto svizzero alla controversia;
la decadenza dell'attore; l'infondatezza di tutte le
2 domande dell'attore.
La causa è stata istruita tramite esame dei testimoni indicati dalle parti sulle circostanze rispettivamente dedotte e ammesse e giunge in decisione sulle conclusioni precisate entro il termine perentorio del 20 dicembre 2024, previo decorso dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
essa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 21 marzo 2025.
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2. Sull'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano per pattuizione di una clausola di arbitrato estero.
Va premesso che è pacifico in giudizio che fra le parti intercorse un contratto avente a oggetto l'incarico, conferito dall'attore al convenuto, di “campionamento” del gasolio in scaricamento dalla motocisterna “Nina” ai serbatoi posti a terra.
Il contratto è documentato dal messaggio di posta elettronica prodotto come doc. 2 attore, datato 3 giugno 2022, con cui al convenuto vennero trasmessi i dettagli dell'incarico ricevuto. A tale messaggio fece seguito quello, di pari data, del convenuto all'attore, con espressa accettazione dell'incarico (doc. 2 convenuto). Di entrambi i documenti, redatti in inglese, le parti hanno prodotto traduzione asseverata in lingua italiana.
Al contratto va data una qualificazione di appalto di servizi ai sensi degli art. 1655 e s. c.c.: è valida dunque la conclusione del negozio tramite semplice scambio di proposta e accettazione a mezzo di posta elettronica, non essendo prescritto alcun requisito di forma né sotto pena di nullità né ai fini della prova.
Il convenuto ha eccepito la carenza di giurisdizione o l'incompetenza per avere le parti pattuito di dirimere eventuali controversie a mezzo di un arbitrato con sede in Ginevra.
La clausola compromissoria, che non è riportata né nella proposta né nell'accettazione, sarebbe inserita nelle condizioni generali di servizio del convenuto, prodotte come doc. 3 convenuto.
Il convenuto ha dedotto che le proprie condizioni furono richiamate nel rapporto di campionamento trasmesso all'attore dopo la scaricazione delle motocisterna “Nina”; furono richiamate nei risultati di laboratorio e nei messaggi di posta elettronica con cui essi furono trasmessi;
furono richiamate anche nel messaggio di posta elettronica, datato 18 maggio 2022 (doc. 28 convenuto), con cui il convenuto trasmise all'attore le proprie tariffe applicabili nel biennio 1° giugno 2022 - 31 maggio 2024. Nessuno di tali richiami, in verità, fa espresso riferimento all'esistenza di una clausola compromissoria.
Ebbene, per tale motivo l'eccezione di arbitrato è infondata secondo la stessa prospettazione del convenuto.
Trattandosi di arbitrato con sede a Ginevra, la clausola segue la disciplina della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (convenzione di New York 1958),
3 ratificata dalla Repubblica italiana con la legge n. 62 del 19 gennaio 1968.
Al riguardo, è stato condivisibilmente affermato che: «Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di New
York del 10 giugno 1958 e dell'art. 808 c.p.c., nel cd. arbitrato estero può deferirsi agli arbitri stranieri, in via preventiva ed eventuale, la decisione di cause non ancora insorte tramite una clausola compromissoria, redatta in forma scritta "ad substantiam", che identifichi con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale;
per le clausole compromissorie "per relationem" - e, cioè, previste in un diverso negozio o documento a cui il contratto faccia riferimento
- il predetto requisito di forma è soddisfatto se il rinvio, contenuto nel contratto, prevede un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria, non già se esso è generico e, cioè, un semplice richiamo al documento o al formulario contenente la clausola, poiché solo quello espresso assicura la piena consapevolezza delle parti sulla deroga alla giurisdizione» (Cass. Sez. U, Ordinanza n.
15861 del 06/06/2024).
Nel caso di specie, dunque, la clausola compromissoria è invalida e incapace di sottrarre la giurisdizione al giudice italiano.
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3. Sulla legge applicabile alla controversia fra le parti.
Il contratto fra le parti non presenta alcun elemento di internazionalità: trattasi di appalto di servizi da prestarsi in Italia concluso tra due imprese italiane.
Cionondimeno, il convenuto pretende che la controversia pendente sia decisa secondo il diritto svizzero, poiché, a suo dire, le parti così pattuirono in contratto, tramite richiamo alle medesime condizioni generali di cui al precedente paragrafo della presente sentenza.
La questione va decisa in applicazione del Regolamento (CE) 17 giugno 2008, n. 593, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Regolamento Roma I), e in particolare del suo art. 3, che regola anche per il caso di scelta di una legge extra UE laddove tutti gli elementi contrattuali conducano al medesimo Stato membro dell'UE.
A norma del primo paragrafo, è richiesto che la scelta sia espressa o risulti chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso.
Nel caso di specie il richiamo alle condizioni generali contenenti l'optio legis è palesemente inidoneo allo scopo: come correttamente rilevato dall'attore, il doc. 28 convenuto contiene, oltre al collegamento ipertestuale alle condizioni generali di servizio poi prodotte in giudizio dal convenuto, anche un separato richiamo al sito internet www.amspec.it, il quale rimanda a sua volta a condizioni generali diverse rispetto a quelle prodotto come doc. 3 convenuto e che non contengono la scelta della legge svizzera.
Peraltro, la giurisprudenza italiana richiede, anche per la scelta della legge straniera, un'adesione
4 consapevole dei contraenti, sì che risulta inefficace il mero inserimento della clausola nelle condizioni generali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 58 del 10/03/2000).
La controversia andrà dunque decisa secondo il diritto italiano.
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4. Sull'infondatezza delle domande dell'attore.
Nel merito, le domande dell'attore sono tutte del tutto infondate, come di seguito.
Alla proposta dell'attore, che incaricava il convenuto di campionare il prodotto in corso di scaricazione tramite campionatore automatico, seguì l'accettazione del convenuto, che significativamente precisò: «Requisiti di campionamento […] Come da procedure standard del terminale e da istruzioni ricevute, salvo eventuali limitazioni».
Al riguardo, il convenuto ha allegato che il terminale di Napoli presso cui era destinata ad attraccare la motocisterna “Nina”, gestito in toto dall'attore, era sprovvisto di un sistema AILS fisso ed era da tempo sprovvisto pure del sistema di aria compressa necessario per alimentare un sistema AILS portatile. Ad onta della richiesta di utilizzo del campionatore automatico, secondo il convenuto le parti erano dunque consce, al momento della conclusione del contratto, che le “procedure standard del terminale” e le “istruzioni ricevute” ivi prescrivevano invece un campionamento manuale.
Sul punto, contestato dall'attore, è stata assunta la prova per testimoni dedotta dalle parti.
Le dichiarazioni dei testi, che vanno prudentemente apprezzate dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., hanno pienamente confermato le allegazioni del convenuto.
I dipendenti del convenuto, testi e , hanno dichiarato come fosse Testimone_1 Testimone_2 noto a tutti coloro che operavano presso il terminale n. 69 della darsena (presso cui attraccò la motocisterna “Nina”) che da anni (quantomeno dal 2017) non era disponibile aria compressa per il funzionamento del campionatore automatico, sì che, nonostante le richieste dell'attore prevedessero, per i vari servizi di campionamento, l'utilizzo del campionatore automatico, nei fatti il campionamento era invece sempre manuale.
Le diverse dichiarazioni dei testi citati dall'attore e sono tali Testimone_3 Testimone_4 da non inficiare la conclusione sopra riportata: di fatto, essi hanno dichiarato in giudizio che era impossibile che il sistema ad aria compressa fosse non funzionante, perché (i) ciò avrebbe imposto al personale dipendente dell'attore operante sul terminale di segnalare il malfunzionamento in linea gerarchica per consentirne la presta riparazione, quando invece nessuna segnalazione in merito giunse loro e perché (ii) in caso di malfunzionamento tutta l'attività del terminal sarebbe stata impedita, non soltanto l'utilizzo di un campionatore.
La lettura delle dichiarazioni dei testi citati dal convenuto (che, diversamente rispetto a quelli citati dall'attore, hanno conoscenza diretta dello stato del terminale nei primi giorni del mese di giugno
5 2022) permette, in verità, di sciogliere l'apparente contraddizione: «il compressore funzionava per altri servizi, ma il rubinetto preposto per il collegamento dell'AILS invece non funzionava, cioè non arrivava aria al rubinetto. A noi era stato spiegato che doveva essersi guastata la tubazione che dal compressore arrivava al rubinetto» (dichiarazioni di rese all'udienza del 20 Testimone_1 maggio 2024).
Lo stato di annoso e costante malfunzionamento non dell'intero sistema ad aria compressa, bensì della sola condotta posta a servizio del rubinetto cui collegare un eventuale campionatore automatico, spiega dunque perché il personale dell'attore presente in situ non segnalò alcun nuovo malfunzionamento ai propri superiori nei primi giorni del mese di giugno 2022 e perché, nonostante il problema, l'attività del terminal potesse proseguire normalmente, come sempre.
Il servizio di campionamento, pur se richiesto a mezzo di strumento automatico, poteva dunque essere prestato, stanti le caratteristiche del terminal gestito dall'attore, solo manualmente.
Non si ravvisa alcun raggiro del convenuto volto a carpire il consenso dell'attore o a mutare in suo danno le condizioni contrattuali: il convenuto ebbe anzi cura, già in sede di accettazione, di precisare a chiare lettere che il campionamento sarebbe stato prestato come da procedura standard del terminale e come da istruzioni ricevute in situ.
Ciò fa giustizia delle domande di annullamento del contratto per dolo del convenuto o di risarcimento per dolo incidente ex art. 1440 c.c..
Passando alla domanda di risoluzione per inadempimento, le dichiarazioni dei testi sopra indicati
(testi e ) danno evidenza del fatto che il campionamento, seppure manualmente, fu Tes_1 Tes_2 eseguito. Ciò è documentato pure dal doc. 6 convenuto, e dai rapporti di trasmissione prodotti come doc. 8 e seguenti convenuto.
Si tratterebbe, al più, di un inesatto adempimento, o di un adempimento secondo modalità diverse rispetto a quelle convenute, sì che esso risulta, per sua natura, incapace di giustificare il drastico rimedio risolutorio azionato dall'attore; rimedio che, come noto, richiede un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c..
Del tutto infondata, da ultimo, è la domanda risarcitoria, con la quale sono invocati i danni provocati dalla contaminazione.
In nessun caso può ritenersi che il convenuto sia responsabile della contaminazione, ciò che l'attore nemmeno allega. Ciò è avvalorato dalla condotta tenuta dell'attore avanti il Tribunale di Roma: in quella sede l'attore ha agito in via riconvenzionale contro un altro soggetto, l'armatore, domandando la condanna al risarcimento del medesimo danno, che quindi non è imputabile al convenuto.
Secondo la stessa prospettazione dell'attore, il convenuto non può essere condannato a risarcire la contaminazione che non ha causato.
6 Ritenuto in conclusione che
Le domande dell'attore sono del tutto infondate e devono essere respinte.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei
D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 4 ottobre 2023, da nei confronti di nel Controparte_1 Controparte_2
contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) respinge tutte le domande dell'attore;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che si liquidano in €
10.768,00 per spese ed € 42.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 13 maggio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
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