Art. 9. Concorsi sui mutui
Per i prestiti ed i mutui concernenti le opere di miglioramento fondiario previste dall' articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 , e successive modificazioni ed integrazioni, ritenuti ammissibili a concorso statale e stipulati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari nei limiti delle disponibilita' di concorso statale esistenti e' stabilito nella misura del 4 per cento e, per i territori indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , nonche' per quelli che saranno indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste come previsto dal precedente articolo 8, nella misura del 3 per cento.
Tali misure - che si applicano anche per il il periodo di preammortamento - sono rispettivamente ridotte al 3,50 per cento e al 2,50 per cento, qualora le operazioni riguardino i coltivatori diretti, i piccoli proprietari e gli enfiteuti; il tasso del 2,50 per cento si applica, in ogni caso alle aziende ricadenti in territori classificati montani a termini della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Il concorso dello Stato per le operazioni previste dal presente articolo e' calcolato in conformita' di quanto stabilito al successivo articolo 34.
E' autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del concorso dello Stato sui mutui di miglioramento fondiario.
Le annualita' relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 500 milioni nell'esercizio 1960-61; 1.000 milioni nell'esercizio 1961-62; 1.500 milioni nel 1962-63; 2.000 milioni nel 1963-64; 2.500 milioni negli, esercizi dal 1964-65 al 1991-92; 2.000 milioni nel 1992-93; 1.500 milioni nel 1993-94: 1.000 milioni nel 1994-95 e lire 500 milioni nel 1995-96.
Per i prestiti ed i mutui concernenti le opere di miglioramento fondiario previste dall' articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 , e successive modificazioni ed integrazioni, ritenuti ammissibili a concorso statale e stipulati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari nei limiti delle disponibilita' di concorso statale esistenti e' stabilito nella misura del 4 per cento e, per i territori indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , nonche' per quelli che saranno indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste come previsto dal precedente articolo 8, nella misura del 3 per cento.
Tali misure - che si applicano anche per il il periodo di preammortamento - sono rispettivamente ridotte al 3,50 per cento e al 2,50 per cento, qualora le operazioni riguardino i coltivatori diretti, i piccoli proprietari e gli enfiteuti; il tasso del 2,50 per cento si applica, in ogni caso alle aziende ricadenti in territori classificati montani a termini della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Il concorso dello Stato per le operazioni previste dal presente articolo e' calcolato in conformita' di quanto stabilito al successivo articolo 34.
E' autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del concorso dello Stato sui mutui di miglioramento fondiario.
Le annualita' relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 500 milioni nell'esercizio 1960-61; 1.000 milioni nell'esercizio 1961-62; 1.500 milioni nel 1962-63; 2.000 milioni nel 1963-64; 2.500 milioni negli, esercizi dal 1964-65 al 1991-92; 2.000 milioni nel 1992-93; 1.500 milioni nel 1993-94: 1.000 milioni nel 1994-95 e lire 500 milioni nel 1995-96.