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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/07/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2416/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli OR -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2416 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 7 luglio 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Caivano alla Via Parte_1 C.F._1
Monteverdi, 26 presso lo studio dell'avv. Teresa Fusco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla Via M. CP_1 C.F._2
Piscicelli, 50/ B presso lo studio dell'avv. Daniela Ferraro che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli OR
INTERVENTORE EX LEGE
1 V.G. n. 2416/2025
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 luglio 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16-6-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caivano il 9 luglio 1994 dal quale
è nato una figlio - (nato a [...] l'[...])- alle condizioni indicate in ricorso. Per_1
All'udienza del 3 luglio 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 7 luglio 2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge
55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli OR (avvenuta il 4.10.2019) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli OR del 25-10-2019 (depositato il 4.11.2019); inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 9.7.1994 in
Caivano (NA) tra il sig. e la sig.ra ; Parte_1 CP_1
2. Confermarsi le condizioni della separazione rg. 2876-2019 del 04/11/2019 emesso dal
Tribunale di Napoli OR relativamente alla rinuncia al mantenimento perché entrambi economicamente autosufficienti;
3. Modifica del contributo di mantenimento in favore del figlio, maggiorenne , Persona_2 con aumento dello stesso nella somma pari ad 300,00 mensili (trecento/00) in considerazione dell'adeguamento Istat, che saranno versati entro il gg. 2/5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario alle coordinate già conosciute da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il versamento del 50% delle spese straordinarie, mediche, sportive da concordarsi tra le
2 V.G. n. 2416/2025
parti;
4. che detto contributo al mantenimento sarà versato fino alla data del mese di luglio dell'anno
2028 ovvero fino al compimento di anni 25; e pertanto dal mese di agosto 2028 il sig. Pt_1
non verserà più alcun contributo al mantenimento, e il sig. si
[...] Persona_2 impegnerà a ricercare un lavoro stabile.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, verificato che esse non sono contrarie alla legge.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caivano il 9 luglio
1994 (atto n. 90, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1994) tra Parte_1
(nato a [...] l'[...]) e (nata a [...] il [...]) alle condizioni CP_1 indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAIVANO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio dell' 11 luglio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli OR -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2416 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 7 luglio 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Caivano alla Via Parte_1 C.F._1
Monteverdi, 26 presso lo studio dell'avv. Teresa Fusco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla Via M. CP_1 C.F._2
Piscicelli, 50/ B presso lo studio dell'avv. Daniela Ferraro che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli OR
INTERVENTORE EX LEGE
1 V.G. n. 2416/2025
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 luglio 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16-6-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caivano il 9 luglio 1994 dal quale
è nato una figlio - (nato a [...] l'[...])- alle condizioni indicate in ricorso. Per_1
All'udienza del 3 luglio 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 7 luglio 2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge
55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli OR (avvenuta il 4.10.2019) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli OR del 25-10-2019 (depositato il 4.11.2019); inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 9.7.1994 in
Caivano (NA) tra il sig. e la sig.ra ; Parte_1 CP_1
2. Confermarsi le condizioni della separazione rg. 2876-2019 del 04/11/2019 emesso dal
Tribunale di Napoli OR relativamente alla rinuncia al mantenimento perché entrambi economicamente autosufficienti;
3. Modifica del contributo di mantenimento in favore del figlio, maggiorenne , Persona_2 con aumento dello stesso nella somma pari ad 300,00 mensili (trecento/00) in considerazione dell'adeguamento Istat, che saranno versati entro il gg. 2/5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario alle coordinate già conosciute da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il versamento del 50% delle spese straordinarie, mediche, sportive da concordarsi tra le
2 V.G. n. 2416/2025
parti;
4. che detto contributo al mantenimento sarà versato fino alla data del mese di luglio dell'anno
2028 ovvero fino al compimento di anni 25; e pertanto dal mese di agosto 2028 il sig. Pt_1
non verserà più alcun contributo al mantenimento, e il sig. si
[...] Persona_2 impegnerà a ricercare un lavoro stabile.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, verificato che esse non sono contrarie alla legge.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caivano il 9 luglio
1994 (atto n. 90, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1994) tra Parte_1
(nato a [...] l'[...]) e (nata a [...] il [...]) alle condizioni CP_1 indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAIVANO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio dell' 11 luglio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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