Decreto cautelare 20 febbraio 2026
Sentenza breve 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 13/03/2026, n. 4771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4771 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04771/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02188/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2188 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determina di esclusione del ricorrente dal concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di n. 1.198 allievi marescialli al 97° Corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l'anno accademico 2025 - 2026, con la motivazione di “ difetto delle qualità morali e di condotta ".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa RI LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è stato escluso dalla selezione concorsuale indicata in epigrafe perché ritenuto “ non in possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’articolo 2, comma 1, lett. b), n. 9) del bando di concorso ”. Il giudizio di inidoneità è motivato facendo riferimento alle informazioni di rito acquisite dall’Amministrazione, le quali hanno evidenziato quanto segue:
“- in data 14 agosto 2016, verso le ore 23:30, all'interno di un locale pubblico di Chioggia (VE), un soggetto ha avuto un battibecco con l'aspirante-OMISSIS-, scambiandosi reciprocamente un paio di spinte, a seguito delle quali quest'ultimo si è fatto male al labbro inferiore ed è uscito dal locale. L'altro soggetto ha inteso raggiungerlo al parcheggio per chiarire l'accaduto e chiedere come stesse: qui lo ha visto già in auto, seduto davanti sul lato passeggero, e pertanto ha appoggiato la sua mano destra sullo sportello con il finestrino aperto, iniziando a parlargli. ln tale circostanza, tuttavia,-OMISSIS- ha preso la mano destra e il braccio del citato soggetto, tirandolo verso l'interno dell'abitacolo e trattenendolo per un paio di metri finché l'auto era in movimento. Nel contempo, il soggetto ha riferito che-OMISSIS- lo ha minacciato dicendo: "se eri stato a Napoli ti avrei sparato e tagliato la testa".
A seguito di tali accadimenti, la persona offesa si è recata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Chioggia, lamentando ancora dolore alla mano destra, e lì gli è stato rilasciato il referto n. 10242 del 5 novembre 2016, con diagnosi "contusione della mano, escluse le dita da sole" e prognosi di giorni 2 s.c.
Per quanto sopra,-OMISSIS- è stato imputato nell'ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- G.U.P. - n. -OMISSIS- R.G.N.R. del Tribunale per i Minorenni di Venezia, in relazione alle fattispecie penali di "lesioni personali” (ex articolo 582 c.p.) e "minaccia" (ex articolo 612 c.p.), che si è definito con la sentenza n. 679/25 (udienza del 10 settembre 2025) di non luogo a procedere nei confronti dell'aspirante in ordine ai reati ascrittigli, perché estinti per remissione della querela;
- il 12 gennaio 2024, il candidato è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere in relazione alle fattispecie penali di cui agli articoli 474 ("introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”) e 648 ("ricettazione") c.p., dato che il 10 gennaio 2024, alle ore 11 circa, presso la sede di una società di spedizioni ubicata all'interno dell'interporto Sud Europa Maddaloni (CE), militari in forza alla Compagnia Guardia di finanza di Marcianise, nel corso di un controllo sulla merce in giacenza, hanno individuato un collo proveniente dalla Germania sulla cui etichetta di spedizione era indicato quale destinatario "-OMISSIS- [...]”, senza alcuna indicazione della merce ivi contenuta. Tale soggetto risultava noto ai verbalizzanti in quanto recentemente coinvolto nell'importazione di merce contraffatta.
Sulla base delle cennate evidenze gli operanti, avendo fondato motivo di ritenere che anche all'interno del collo in parola fosse contenuta merce della specie, hanno proceduto alla sua apertura e, all'interno, hanno rinvenuto n. 14 paia di scarpe recanti marchio "LANVIS PARIS" verosimilmente contraffatte, tutte dello stesso modello ma di misure differenti (elementi che hanno portato a ritenere che non si trattasse di merce destinata a un utilizzo personale). All'interno del collo, inoltre, non è stata rinvenuta alcuna documentazione fiscale o commerciale di accompagnamento. L'indirizzo di consegna del collo è risultato coincidere con quello di residenza dell'aspirante-OMISSIS-, così come l'utenza telefonica indicata sull'etichetta di spedizione è risultata intestata a quest'ultimo.
La merce rinvenuta è stata, quindi, sottoposta a sequestro e a perizia tecnica per il marchio “LANVIS PARIS”: nel dettaglio il perito, in data 13 marzo 2024, ha riferito con assoluta certezza che le cennate scarpe erano in toto contraffatte (…).
Nell'ambito del relativo procedimento penale n. -OMISSIS- NOTI R.G.N.R., il Pubblico Ministero inquirente, in data 19 ottobre 2024, ha formulato al Giudice per le Indagini preliminari richiesta di archiviazione, poiché gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentivano di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. Il Giudice per le Indagini Preliminari, condividendo appieno le ragioni addotte dal Pubblico Ministero, con apposito decreto ha disposto l'archiviazione del procedimento per la motivazione sopra riportata;
- (…)-OMISSIS- è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli - Nord, dalla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Lusciano, in relazione alla fattispecie penale di "percosse" (ex articolo 581 c.p.). ln particolare, verso le ore 19:30/20:00 del 3 dicembre 2024, la sorella del -OMISSIS- ha raggiunto il marito, che si era già recato a casa dell'aspirante e della madre di quest'ultimo, per cercare di comprendere la loro volontà sul da farsi circa l'eredità del defunto padre del candidato. Appena arrivata sul posto, la sorella si è intromessa nella discussione che si stava svolgendo in modo tranquillo, seppur con toni accesi, quando tutto a un tratto, senza alcun motivo, la madre dell'aspirante l'ha colpita con due schiaffi al volto, mentre-OMISSIS- l'ha spinta facendola cadere a terra e battere la testa. Lo stesso-OMISSIS- ha, inoltre, colpito il marito della donna con un calcio sulla spalla destra. Tale ricostruzione dei fatti è stata confermata in atti anche dal marito della sorella del candidato.
ln merito, si è appreso dell'esistenza di una querela sporta dall'aspirante e dalla madre nei confronti del marito e del figlio della sorella, sostenendo che questi ultimi, nella serata del 3 dicembre 2024, si sono recati presso la loro abitazione per discutere relativamente all'eredità del defunto padre del -OMISSIS-. Secondo il racconto dei querelanti i due, non appena giunti a casa loro, hanno iniziato a minacciarli e a colpirli con calci e spintoni, causando loro alcune lesioni e danneggiando la porta d'ingresso dell'abitazione e l'auto Jeep Renegade intestata alla signora.
Nell'ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- NOTI R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, il Pubblico Ministero inquirente, il 4 agosto 2025, ha formulato al competente Giudice per le Indagini Preliminari richiesta di archiviazione, poiché "gli elementi acquisiti nella fase delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio, attesa l'impossibilità di ricostruire con rigore la vicenda e le correlate responsabilità dei singoli nel fatto. Invero, la vicenda in atti si è verificata in assenza di testimoni oculari, terzi e disinteressati spettatori dell'accaduto, e le indagini svolte non hanno consentito l'individuazione di elementi indiziari idonei e sufficienti, ai sensi dell'articolo 192 commi 2 e 3 c.p.p., a riscontrare talune delle versioni della vicenda offerte dagli odierni indagati e dalle persone offese. D'altra parte, le sole dichiarazioni espresse - ciascuno per sua parte - dagli indagati e dai querelanti, in assenza di adeguati riscontri, non consentono di pervenire a un'attendibile e veritiera ricostruzione dei fatti, atteso che ciascuna delle parti coinvolte, nella duplice posizione di denunziante e denunziato, ha interesse a fornire una versione dei fatti a sé favorevole, facendo ricadere ogni tipo di responsabilità dell'accaduto sul concorrente indagato. Pertanto, considerando di non poter fondatamente sostenere l'accusa di cui alla rubrica nel futuro giudizio dibattimentale, con riferimento al quale non appare ragionevolmente prevedibile una sentenza di condanna, attesa l'inidoneità degli elementi indiziari acquisiti, e in considerazione dell'avvenuta esplorazione di ogni itinerario investigativo, anche in ragione del tempo oramai trascorso dall'epoca dei fatti, gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca ”
2. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione, nonché gli atti ad esso presupposti e connessi, come in epigrafe individuati, affidando il gravame a tre motivi di ricorso, come di seguito rubricati:
“ 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera b), numero 9) del bando di concorso, dell’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e manifesta illogicità ”;
“ 2. Eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Violazione dell'art. 26 della L. 53/1989 ”;
“ 3. Violazione di legge per difetto di motivazione ”.
3. Con le indicate censure, l’esponente deduce vizi di violazione di legge eccesso di potere, carenza di istruttoria e di motivazione lamentando, in estrema sintesi, che l’Amministrazione:
- abbia agito irragionevolmente perché ha formulato la propria valutazione di assenza dei necessari requisiti di condotta sulla base di episodi che non hanno avuto alcuna conseguenza penale;
- sia incorsa nel vizio di difetto di istruttoria e di motivazione perché il provvedimento impugnato avrebbe omesso di considerare la reale consistenza dei diversi episodi concreti e non spiegherebbe come, da episodi che non hanno avuto conseguenza penale, si possa desumere un giudizio prognostico negativo sulla futura condotta del ricorrente;
- abbia violato il principio di proporzionalità dando finanche rilievo ad un episodio commesso quando il ricorrente era minorenne.
4. L’Amministrazione intimata si è costituita per resistere al ricorso depositando memorie recanti analitiche controdeduzioni e chiedendo la reiezione del gravame.
5. Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026, il Collegio ha dato l’avviso della possibile definizione della controversia ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm. e la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e ciò esime il Collegio dal disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati.
6.1. Va, in primo luogo, rammentato come l’art. 2, comma 1, lettera b), numero 9), del bando di concorso disponga che possono partecipare al concorso i cittadini italiani che siano “ in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire [...]”. L’art. 9, comma 1 del bando, inoltre, stabilisce che: “Con determinazione del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza può essere disposta, in ogni momento, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, l’esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando ”. Il richiamato articolo 26 della legge n. 53/1989, a sua volta, sancisce che “ per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria ”, ovvero, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, l’incensurabilità della condotta.
6.2. Occorre in secondo luogo ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, che questo Collegio condivide, “ a) la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile appartiene ad una sfera di giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, dovendosi tuttavia tale giudizio fondare su elementi di fatto concreti, e non su voci o semplici sospetti, afferenti direttamente la persona dell’aspirante o comunque a rapporti di frequentazione o convivenza che si riverberano sulla persona stessa del candidato, tali da non consentire all’attualità un giudizio favorevole; b) l’esercizio della discrezionalità da parte dell’Amministrazione (ed il conseguente sindacato giurisdizionale del giudice) deve tener conto della particolarità e della delicatezza delle funzioni che il candidato dovrebbe svolgere ove risultasse vincitore del concorso; c) a fronte della discrezionalità riconosciuta all’amministrazione in sede di valutazione del requisito della condotta, il sindacato giurisdizionale, lungi dal concretizzarsi in una valutazione che si sostituisce a quella legittimamente spettante all’Amministrazione, deve tendere a verificare in primo luogo, per il tramite delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, l’esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato nonché la non contraddittorietà e ragionevolezza della valutazione effettuata e la logicità della misura assunta, per effetto della valutazione svolta ” (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2013, n. 1343).
Naturale corollario di tali enunciazioni è che “ nella valutazione della condotta, in sostanza, l’Amministrazione deve svolgere un giudizio prognostico sul candidato, caratterizzato da discrezionalità tecnica facendo riferimento ad elementi non certi ma opinabili e del tutto disgiunto da eventuali profili di carattere penale e sanzionatorio, nell’ottica dei delicati compiti istituzionali demandati alla Guardia di finanza ” (così: T.a.r. Lazio – Roma, IV sez., 31 agosto 2023, n. 13504; ID, T.a.r. Lazio, IV sez., 18 giugno 2024, n. 12480).
Dalle coordinate ermeneutiche appena esposte emerge il principio per cui può accedere nel Corpo della Guardia di finanza solo chi vanti una condotta specchiata ed improntata al massimo rigore morale e comportamentale. Il potere discrezionale di cui gode l’Amministrazione nella valutazione circa la sussistenza dei requisiti morali e di condotta in capo ai candidati è pertanto finalizzato a permettere l’arruolamento solo di coloro che, per qualità morali e personali e per habitu s comportamentale, diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere le future funzioni.
6.3. Applicando tali principi al caso di specie deve anzitutto rimarcarsi che, come correttamente evidenziato nell'atto gravato, l’archiviazione in sede penale non preclude all’Amministrazione di apprezzare il disvalore dei fatti storici sottostanti, accertati oggettivamente sulla scorta della documentazione acquisita.
Ciò detto va escluso che la valutazione dell’Amministrazione – anche tenuto conto dei limiti che incontra il sindacato in questa materia - sia affetta dai dedotti vizi, considerato l’indubbio disvalore delle condotte addebitate al ricorrente.
Né, parimenti, risulta sussistente il dedotto vizio di motivazione, in quanto l’Amministrazione, nel provvedimento impugnato, non si è limitata a descrivere le condotte contestate al ricorrente, ma le ha analizzate in concreto spiegando perché le stesse sono sintomatiche di una inidoneità a prestare servizio nel Corpo.
Segnatamente, si legge nel provvedimento impugnato che il candidato ha manifestato: “ non soltanto scarso senso di responsabilità e scarsa propensione al rispetto delle regole prestabilite, ma anche un atteggiamento violento e poco equilibrato, da cui sono derivati anche danni alla persona altrui.
Più in dettaglio, nel primo episodio, risalente al 14 agosto 2016, l'aspirante, all'epoca già sedicenne, ha assunto un comportamento prevaricatorio e aggressivo nei confronti di altro soggetto, cagionandogli la contusione della mano con prognosi di 2 giorni s.c. ln relazione a tale vicenda, l'Autorità Giudiziaria procedente ha inteso definire il procedimento penale conseguentemente instaurato con sentenza di non luogo a procedere nei confronti del candidato in ordine ai reati ascrittigli, perché estinti per remissione della querela.
Nel secondo episodio, risalente a gennaio 2024, invece,-OMISSIS-, già ventitreenne, è stato identificato come il destinatario di un collo proveniente dalla Germania contenente n. 14 paia di scarpe contraffatte, recanti marchio "LANVIS PARIS", dello stesso modello ma di differenti misure, prive di qualsivoglia documento fiscale o commerciale accompagnatorio della spedizione estera. ln relazione a tale vicenda, l'Autorità Giudiziaria procedente ha disposto l'archiviazione del relativo procedimento penale poiché gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentivano di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
Infine, nel terzo episodio, risalente a dicembre 2024, l'aspirante, già ventiquattrenne, risulta essere stato attivamente coinvolto in una lite familiare legata alla definizione di questioni ereditarie: benché l'effettiva dinamica dei fatti occorsi sia di difficile ricostruzione - stante l'assenza di testimoni oculari terzi e imparziali e le contraddittorie versioni fornite dalle persone coinvolte - da nessuna parte, negli atti acquisiti, risulta che il candidato abbia tentato di dividere i litiganti o si sia speso per calmare i toni accesi della discussione ovvero abbia fatto il possibile per impedire che le persone coinvolte iniziassero a prendersi a calci e spintoni. Anche in relazione a tale episodio, l'Autorità Giudiziaria procedente ha disposto l'archiviazione del relativo procedimento penale, poiché gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentivano di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca (…)” ;
«- sono, dunque, assolutamente condivisibili le osservazioni formulate dal competente Organo collegiale nel citato verbale delle operazioni compiute n. 12, redatto in data 7 novembre 2025, circa il fatto che l'aspirante-OMISSIS-, nonostante la giovanissima età, sia rimasto coinvolto quale indagato e/o imputato davanti a diverse Autorità Giudiziarie per le fattispecie di percosse, lesione personale, minaccia, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.
Tutte condotte che - valutate in astratto - risultano senz'altro gravi e violente, oltre che sintomatiche di un'adesione non stabile ai valori della civile convivenza e in antitesi con le funzioni di polizia economico-finanziaria che un appartenente è chiamato a svolgere anche in contesti delicati e connotati da una forte esposizione sociale, in cui è imprescindibile la capacità di incarnare e trasmettere i valori del Corpo.
Tali vicende, ragionevolmente non del tutto assimilabili a una serie di incolpevoli sventure o di sfortunate coincidenze, sono indicative di un habitus comportamentale tenuto dal -OMISSIS- e da cui desumere un giudizio prognostico secondo il quale il candidato non sembrerebbe dare piena garanzia di avere qualità di affidabilità e autocontrollo ai massimi livelli, requisiti che, viceversa, sono richiesti per l'accesso nella Guardia di finanza, tenendo conto della particolarità e della delicatezza delle funzioni che lo stesso sarebbe chiamato a svolgere ove venisse effettivamente arruolato nel Corpo;
- appare oltremodo apprezzabile la comunicazione di notizia di reato per gli illeciti di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, riferiti al sequestro di n. 14 paia di scarpe a marchio "LAVIN PARIS", risultate contraffatte. Infatti, è da osservare come "[...] il disvalore giuridico di tale condotta assuma un rilievo e un significato negativo ancora più pregnante se posta in essere da una persona che aspira a entrare nel Corpo […] la cui missione istituzionale prevede, tra l'altro, proprio il contrasto ai reati che offendono i medesimi beni e interessi giuridici. Ne deriva una condotta inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni connesse allo status di appartenente alla Guardia di finanza, che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, economico-finanziaria e pubblica sicurezza [...] (cfr. sentenza T.A.R. per il Lazio - Sezione IV, in data 15 giugno 2022, n. 7992 )».
Dalla piana lettura del provvedimento impugnato emerge un’articolata motivazione che riflette la completezza dell’istruttoria svolta; per contro, parte ricorrente si limita a una contestazione apodittica, senza indicare elementi idonei a evidenziare vizi nell’operato dell’Amministrazione.
6.4. Giova precisare che l’operato dell’Amministrazione non può essere censurato per il solo fatto di aver valorizzato una vicenda risalente alla minore età del ricorrente e definita con remissione di querela. Sebbene il tempo trascorso e la giovane età siano fattori da ponderare, nel caso di specie i fatti risultano plurimi e reiterati: la condotta non è stata dunque isolata, bensì correttamente inquadrata in un esame complessivo della personalità del candidato. Parimenti, la remissione della querela, pur avendo impedito l'accertamento della responsabilità penale, non preclude all'Amministrazione di trarre elementi di convincimento dal fatto storico in sé: segnatamente, una minaccia di morte formulata in presenza di testimoni e sfociata in lesioni fisiche documentate.
6.5. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto anche della censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità: la gravità e la natura seriale dei comportamenti addebitati risultano pienamente idonee a sorreggere il giudizio di inattitudine del candidato al servizio nel Corpo.
7. Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto in quanto infondato.
8. La peculiarità della vicenda trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e dei suoi familiari e ogni dato che possa rivelare il coinvolgimento del ricorrente in vicende di natura penale.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES LE, Presidente
RI LI, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LI | ES LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.