Decreto cautelare 8 gennaio 2024
Sentenza 6 dicembre 2025
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- 1. La motivazione e i presupposti nella tutela cautelare monocraticaFabiola Maccario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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La Rivista è lieta di ospitare nella Sezione Diritto e Processo Amministrativo lo studio compiuto in collaborazione tra l'Università statale di Milano e l'Università di Milano Bicocca sulle decisioni cautelari monocratiche del Tar Lombardia, Milano, relative all'anno 2024. Lo studio si compone di diverse parti, che verranno pubblicate dalla rivista con cadenza settimanale. Questo articolo è la prima parte ed è stata già pubblicata l'Introduzione a cura Alfredo Marra e Margherita Ramajoli. Seguiranno nell'ordine: Il contenuto dei decreti cautelari monocratici tra sospensione del provvedimento amministrativo, creatività giurisprudenziale e rapporti con la successiva ordinanza collegiale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 06/12/2025, n. 4015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4015 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04015/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00018/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 18 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Risanamento S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello, Delia Schiaroli, Raffaele Arcadi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, piazza Velasca n. 4;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Milano, via della Guastalla 6;
nei confronti
Conservatorio di Musica Giuseppe VE, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Greenthesis S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, piazza Eleonora Duse n.4;
Città Metropolitana di Milano, Regione Lombardia, Agenzia Prevenzione Ambiente Energia della Lombardia – Dipartimento di Milano; non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Sindaco di Milano n. 78 del 15 dicembre 2023, assunta ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, “per presenza di rifiuti interrati nell'area parcheggio ubicata a Milano in Via Monte Penice – Area identificata catastalmente al Foglio 616 mappale 396”, nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai provvedimenti qui gravati, ancorché non noti;
atti impugnati con il ricorso principale, nonché
- della nota del Direttore dell'Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale – Direzione Verde e Ambiente del Comune di Milano prot. 28/03/2024.0181637.U del 28 marzo 2024, con la quale viene comunicato alla ricorrente che “l'amministrazione comunale procederà in via sostitutiva all'intervento di rimozione dei rifiuti interrati e ripristino dello stato dei luoghi dell'area in oggetto”, nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai provvedimenti
atti impugnati con i motivi aggiunti presentati in data 24/5/2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti, e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano, del Conservatorio di Musica Giuseppe VE e di Greenthesis S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il dott. RO TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente giudizio trae origine dell’attuazione del Piano di Intervento Integrato (P.I.I.) denominato “Rogoredo-Montecity” da parte della Società Città 2000, in seguito divenuta Milano Santa Giulia S.p.A. (nel proseguo “MSG”), a cui è recentemente subentrata, a seguito di fusione per incorporazione, la Risanamento S.p.A., odierna ricorrente.
Il predetto PII ha avuto ad oggetto la valorizzazione e riqualificazione urbanistica di una vasta area industriale dismessa situata nella zona sud-est di Milano, precedentemente occupata, in parte da uno stabilimento chimico della Montedison, e in parte dalle acciaierie Redaelli.
Con provvedimento n. 66/2002 il Comune ha approvato il progetto di bonifica presentato dalla Società Città 2000, in cui è stata in particolare prevista la possibilità di utilizzare i materiali derivanti dalle demolizioni delle strutture presenti nell’area, per la realizzazione di sottofondi o per riempimenti.
Nel corso dell’anno 2007, in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione Urbanistica del predetto P.I.I., MSG ha avviato i lavori per la realizzazione di un parcheggio pubblico sito in Via Monte Penice, quale opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione, che veniva collaudato in data 6 febbraio 2009, e ceduto in proprietà al Comune di Milano.
Con Delibera del Presidente della Regione Lombardia n. 777 del 8 giugno 2021, con effetti di variante urbanistica, è stato approvato l’Atto integrativo dell’Accordo di Programma per l’attuazione del P.I.I., in cui l’area occupata dal predetto parcheggio è stata ricompresa nel perimetro del progetto pubblico per la realizzazione del nuovo campus del Conservatorio “Giuseppe VE” di Milano, che ne è divenuto proprietario.
Con nota n. 36209 del 3.3.2022, impugnata con ricorso R.G. n. 876/2022, la Città Metropolitana di Milano comunicava l’impossibilità del rilascio di una certificazione di avvenuta bonifica con riferimento all’area relativa al parcheggio di Via Monte Penice. Quest’ultima costituiva infatti una parte di un più ampio e complesso intervento di bonifica autorizzato ai sensi del D.M. 471/99, che prevedeva molteplici modalità di intervento, ma non la possibilità di rilascio di certificazioni per fasi o e per stralci. In base a quanto previsto dall’art. 12 c. 2 del D.M.471/99, poteva invece essere rilasciata una certificazione unica finale, dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori, previa esecuzione dei monitoraggi ambientali, ma poiché erano emerse numerose situazioni di non conformità di quanto realizzato rispetto a quanto richiesto dal Comune con l’autorizzazione n. 66 cit., non risultava possibile il rilascio di una certificazione attestante la conformità della bonifica al progetto.
Con sentenza n. 2760 del 14.12.2022, il T.A.R. ha confermato che, in primo luogo, l’autorizzazione di bonifica non prevedeva la possibilità di rilascio di certificazioni per fasi o e per stralci, ma una certificazione unica finale, che nel 2010, a seguito delle indagini condotte da ARPA nell’ambito di un procedimento penale, alcune porzioni del sito (area nord ex Montedison e area sud ex Redaelli) sono state poste sotto sequestro preventivo, di modo che non sono maturati i presupposti a cui era subordinato il rilascio della certificazione unica finale originariamente prevista per il sito stesso, e che pertanto, il provvedimento con cui Città Metropolitana di Milano ha respinto la richiesta di certificazione parziale, risultava legittimo, nonostante lo svincolo edilizio, la costruzione del parcheggio, e il suo collaudo, per non comportare tali atti ingerenze nel procedimento di bonifica, dovendosi inoltre dichiararsi inammissibile la domanda di accertamento della non necessità del formale rilascio della certificazione di avvenuta bonifica da parte della Città Metropolitana di Milano.
Con nota n. 351289 del 28 giugno 2023 il Comune di Milano evidenziava che “anche nella sub-area a parcheggio di Via Monte Penice, in oggetto alla presente, sono state riscontrate non conformità per i parametri caratteristici dell’area dell’ex Montedison nei campioni prelevati in corrispondenza dello strato di riempimento degli scavi di bonifica […] analogamente a quanto riscontrato nelle sub-aree Asilo, Parco Trapezio, Alberello e Trapezietto”, chiedendo alla ricorrente “di manifestare entro 30 giorni l’irrevocabile impegno a prendere in carico la risoluzione delle non conformità riscontrate, attraverso un intervento di ripristino che, dato il cronoprogramma per la Realizzazione del Nuovo Campus del Conservatorio “Il Bosco della Musica a Rogoredo – Milano” avrebbe dovuto concludersi entro e non oltre il 1/12/2023”.
Con nota del 10 luglio 2023 la ricorrente comunicava di non essere disponibile ad assumere alcun impegno ad eseguire interventi di risoluzione di eventuali passività ambientali riguardanti l’area in questione, in quanto “l’intervento di bonifica all’epoca eseguito fu portato a termine integralmente e correttamente con il raggiungimento degli obiettivi di bonifica previsti dal progetto approvato” e di ritenere che “qualsiasi ulteriore attività ambientale sull’area di cui si tratta debba necessariamente essere eseguita dal Comune di Milano”.
Con nota n. 432393.U del 18 agosto 2023 il Comune di Milano dava notizia dell’esecuzione sull’area parcheggio, da parte del Conservatorio di Milano, di indagini ambientali che avevano riscontrato dei superamenti dei limiti di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/2006 non conformi ad alcuna destinazione d’uso, e comunicava all’odierna ricorrente, ai sensi dell’art. 7 L. 241/1990, l’avvio di un procedimento amministrativo per la rimozione dei rifiuti interrati ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006.
Con il provvedimento impugnato, il Sindaco di Milano ha ordinato all’odierna ricorrente di provvedere entro 30 giorni, alla “rimozione dei rifiuti interrati nell’area in oggetto” e al “il ripristino dello stato dei luoghi”, con l’avvertimento che “in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, fatti salvi gli aspetti di natura penale, provvederà a disporre gli interventi per l’esecuzione d’ufficio con rivalsa delle spese sostenute sui soggetti obbligati”, ai sensi dell’art. 192, c. 3 del D.Lgs. 152/2006.
Il Conservatorio di Milano e la società controinteressata si sono costituite in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
Con il provvedimento impugnato con motivi aggiunti, “vista l’inottemperanza all’ordinanza sindacale n. 78/2023”, il Comune di Milano ha comunicato che, in via sostitutiva, avrebbe proceduto all’esecuzione d’ufficio, e pertanto, alla rimozione dei rifiuti interrati e al ripristino dello stato dei luoghi dell’area in oggetto, con la rivalsa delle spese sostenute sui soggetti obbligati”.
Nelle more del giudizio, la ricorrente completava le attività di scavo per la rimozione dei rifiuti in data 5 novembre 2024, e trasmetteva all’Ente la relazione di fine lavori ed i relativi allegati il 3 dicembre 2024.
Successivamente, si apriva una fase di verifica della qualità ambientale, che si concludeva in data 21 febbraio 2025, con la trasmissione da parte del Comune della documentazione tecnica attestante la conformità alle CSC per i siti a destinazione verde pubblico, privato e residenziale di cui alla Tab. 1 col. A del Titolo V alla Parte IV del d.lgs. 152/06.
All’udienza pubblica del 13.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, il Collegio dà atto che, malgrado la ricorrente abbia dato esecuzione alle attività oggetto del provvedimento impugnato con il ricorso principale, la stessa ha espressamente dichiarato di non prestarvi acquiescenza, e di mantenere un interesse, ai sensi dell’art. 34 c. 3 c.p.a., ad un accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati, al fine di poter eventualmente svolgere nei confronti del Comune l’azione risarcitoria prevista dall’art. 30, c. 5 c.p.a.
I.1) Con un unico articolato motivo, la ricorrente sostiene che, a seguito del completamento della bonifica, dell’avvenuto collaudo del 2007, e della presa in carico da parte del Comune di Milano nel 2009, come descritti nella parte in fatto, avrebbe dovuto essere rilasciata anche certificazione di avvenuta bonifica.
I.2) Ritiene in contrario il Collegio che tali argomenti non abbiano rilievo, alla luce di quanto affermato nella sentenza n. 2760/22 cit., passata in giudicato.
Anche in tale giudizio, la ricorrente ha infatti sostenuto che “per l’area oggetto del presente giudizio, ricompresa nel terzo stralcio del Lotto 1, la bonifica sarebbe stata completata e che, quindi, l’area di cui si tratta venne all’epoca regolarmente bonificata”, avendo invece il Tribunale ritenuto che “il certificato, di parte, di regolare esecuzione, nonché la presa d’atto di ARPA del marzo 2007, non dimostrano affatto il completamento dell’intervento di bonifica, potendo attestare unicamente la conclusione degli interventi di scavo di bonifica e le relative verifiche di collaudo del fondo scavo che tuttavia non rilevano ai fini del presente giudizio e, soprattutto, non hanno alcuna valenza ai fini della ritenuta dalla ricorrente dimostrazione della regolarità della situazione ambientale dell’area per cui è causa”, e che “sia il permesso di costruire che il certificato di collaudo del parcheggio hanno riguardato l’opera di urbanizzazione e non il propedeutico riempimento dello scavo effettuato a completamento dell’intervento di bonifica”, concludendo che “la ricorrente non può dunque sostenere di avere completato l’intervento di bonifica e, di conseguenza, ritenere di non essere coinvolta e responsabile delle modalità con le quali è avvenuto il riempimento a completamento del progetto di bonifica. È pertanto evidente che il mancato rispetto, nel caso in esame, della norma di settore, il DM 5.02/98, porta a configurare il materiale utilizzato per il riempimento quale rifiuto non correttamente recuperato e dunque il riempimento come abbandono di rifiuti”.
II.1) Sotto altro profilo, l’istante censura l’ordinanza impugnata laddove applica la disciplina sulla rimozione dei rifiuti abbandonati, a materiali risultati potenzialmente contaminati, che dovrebbero invece essere gestiti nell’ambito di procedimenti ambientali da ricondursi nell’alveo della bonifica di siti contaminati.
In particolare, secondo la ricorrente, “il fatto che sull’area di cui si tratta siano stati riscontrati dei superamenti dei limiti tabellari (CSC) di alcuni contaminanti per tutte le destinazioni d’uso, non configura automaticamente un abbandono di rifiuti, ma soltanto una o più passività ambientali a carico della matrice sottosuolo che necessitano dei relativi interventi di bonifica, come disciplinati dalla legge. Diversamente opinando, qualsiasi intervento di bonifica sarebbe, in realtà, una rimozione di rifiuti abbandonati e verrebbe meno la ratio di tutto il sistema delle bonifiche dei siti contaminati previsto dal D.Lgs. 152/2006”.
II.2) In primo luogo, rileva il Collegio che, anche nel giudizio R.G. n. 876/22 cit., la ricorrente contestava la qualificazione dei riporti come “rifiuti”, avendo tuttavia il Tribunale richiamato un’ulteriore pronuncia resa tra le stesse parti, in cui aveva affermato che “i materiali recentemente movimentati e depositati, anche in violazione di specifici atti di regolamentazione – id est il Piano scavi – non possono che essere considerati rifiuti e quindi, al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di settore (non conformità al test di cessione) devono essere destinati allo smaltimento (sentenza n. 1222/16)”.
Più in generale, secondo la giurisprudenza del Tribunale, un’Amministrazione che abbia in precedenza ordinato la bonifica di un sito, non perde il potere di qualificare determinati cumuli ivi presenti come rifiuti, dovendosi ritenere che “ancorché la bonifica inerisca ad operazioni distinte dalla rimozione dei rifiuti abbandonati, in concreto, tuttavia, esiste continuità tra la rimozione dei rifiuti abbandonati e l'analisi della contaminazione delle matrici ambientali. I rifiuti non controllati devono infatti essere presi in esame come potenziali cause di superamento delle CSC, o come fattori di un rischio imminente di contaminazione” (sede di Brescia, Sez. I, 6.7.2020, n. 523).
III.1) In via subordinata, la ricorrente evidenzia che, anche ritenendo che i materiali presenti nel sottosuolo dell’area occupata dal parcheggio siano rifiuti, e dunque sia corretto applicare l’art. 192 del D.Lgs. 152/2006, l’ordinanza impugnata sarebbe comunque illegittima per mancanza dell’elemento soggettivo.
Detta norma prevede infatti che l’obbligo di rimozione dei rifiuti gravi sull’autore materiale dell’abbandono, in solido con il proprietario dell’area, laddove MSG, oltre a non essere proprietaria dell’area sin dall’avvenuta cessione della stessa al Comune di Milano a seguito della realizzazione del parcheggio nel 2009, non sarebbe nemmeno l’autore materiale dell’abbandono dei rifiuti.
I riempimenti di cui si tratta non vennero infatti materialmente eseguiti da MSG, ma dalla ditta SADI S.p.A. (oggi divenuta Greenthesis S.p.A.), quale impresa appaltatrice che si occupò di eseguire l’intervento di bonifica dell’area, la quale dovrebbe essere considerata a tutti gli effetti anche produttrice dei rifiuti, avendo scavato e gestito il materiale all’uopo riutilizzato.
A sua volta, il parcheggio pubblico è stato materialmente realizzato da parte di altra impresa appaltatrice (Impresa NÒ Giuseppe di Milano), che nell’ambito di tali lavori, può aver contaminato il terreno sottostante, ad esempio nella preparazione del sottofondo, e nell’asfaltatura.
In conclusione, secondo la ricorrente, non potrebbe negarsi una responsabilità solidale dell’Ente Pubblico proprietario dell’area, per non aver diligentemente eseguito, per il tramite del collaudatore, tutti i controlli necessari, con l’impresa materialmente realizzatrice del parcheggio pubblico in questione.
III.2) Il Collegio non ritiene fondate dette argomentazioni, richiamando a tal fine i principi affermati nella sentenza del Tribunale n. 945 del 14.4.23, peraltro invocata dalla stessa ricorrente, in una fattispecie analoga a quella per cui è causa, in cui la Ditta incaricata di provvedere alla demolizione di manufatti abusivi presenti su un’area, e che aveva stipulato un contratto d’appalto per lo smaltimento del materiale di risulta, sosteneva che il Comune avrebbe errato nell’individuarla quale destinataria dell’ordine di rimozione rifiuti impartito con l’atto ivi impugnato, in quanto non sarebbe stato dimostrato che i materiali fossero il risultato di attività da essa svolte, avendo incaricato, ai fini dello smaltimento dei rifiuti da essa prodotti, altra società.
In primo luogo, va richiamato quanto disposto dall’art. 192, primo comma, del d.lgs. n. 152 del 2006, che vieta l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo, e il terzo comma del medesimo articolo, secondo cui chi viola tale divieto è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.
Per dare soluzione alla controversia, occorre quindi stabilire se la ricorrente, non proprietaria del sito sul quale sono stati rivenuti i rifiuti, possa essere considerata soggetto che ha violato il divieto di abbandono.
A tal fine, occorre richiamare le norme contenute nell’art. 183, lett. h), e nell’art. 188 del d.lgs. n. 152 del 2006. In base alla prima norma, è considerato detentore dei rifiuti il produttore degli stessi o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso, mentre l’art. 188 primo comma stabilisce a sua volta che la responsabilità in ordine alla corretta gestione dei rifiuti compete al produttore iniziale o ad altro detentore, precisando il quarto comma che tale responsabilità non viene meno con la consegna dei rifiuti ad altri soggetti, a meno che vi sia stato conferimento al servizio pubblico di raccolta ovvero conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, e a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui al successivo articolo 193.
In tale quadro, risulta evidente che il soggetto che produce il rifiuto, fintantoché non se ne libera nei modi indicati dal citato art. 188, quarto comma del d.lgs. n. 152 del 2006, è responsabile della corretta gestione del medesimo, ed è quindi colui che deve essere individuato quale autore dell’abbandono nel caso in cui il materiale non venga correttamente smaltito.
Nella fattispecie per cui è causa, come detto, con provvedimento n. 66/2002, Società Città 2000 è stata autorizzata ad effettuare operazioni di rinterro, o con “terreno non contaminato misto naturale”, o con “materiali di sopravaglio”, così come la società ricorrente nel giudizio definito con la sentenza n. 945/23 23 cit. era stata individuata ad effettuare lavori di demolizione nell’area interessata, assumendo così la qualifica di produttore del rifiuto, la cui responsabilità nei confronti dell’Amministrazione non può venir meno in conseguenza del mero conferimento di un incarico ad un soggetto terzo.
Per giurisprudenza costante, la prova riguardante l’individuazione del soggetto responsabile dell’abbandono dei rifiuti può essere data anche attraverso presunzioni semplici, essendo applicabile a tal fine il criterio del “più probabile che non”; una volta fornita questa prova spetta al soggetto così individuato dimostrare di non essere l’autore materiale della condotta illecita, fornendo concreti elementi che portino senz’altro ad escludere l’assenza della sua responsabilità.
In particolare, la ricorrente non nega di aver provveduto, in esecuzione del progetto di bonifica, alla movimentazione dei terreni sull’area di cui è causa, essendo ragionevole ritenere, come ha fatto l’Amministrazione, che la stessa abbia prodotto i rifiuti oggetto del provvedimento impugnato, dovendosi inoltre osservare come l’istante non abbia ha offerto nessun elemento che possa dimostrare che tale materiale non sia il risultato della sua attività.
Al contrario, come rilevato dal Comune sin dalla nota n. 432393 del 18.8.2023 di avvio del procedimento, nei campioni prelevati in corrispondenza dello strato di riempimento degli scavi di bonifica, erano state riscontrate non conformità per i parametri caratteristici dell’area ex Montedison, e in particolare, che dalle stratigrafie allegate al rapporto di indagine, si evinceva che i superamenti erano ubicati negli strati riportati, a seguito delle operazioni di rinterro. In particolare, nei materiali utilizzati per il riempimento dello scavo, erano infatti evidenti residui antropici fino ad una quota media di – 3,00 m dal piano campagna, ossia da quella raggiunta dagli scavi di bonifica poi oggetto di rinterro.
IV.1) Da ultimo, la ricorrente deduce eccesso di potere per sviamento, ritenendo il provvedimento impugnato strumentale allo scopo di ottenere il ripristino ambientale dell’area a carico e spese della stessa, anziché dei soggetti titolati ai sensi di legge e/o interessati, vale a dire il Comune di Milano e il Conservatorio di Milano, che ospiterà il futuro campus “Bosco della Musica”, la cui realizzazione è subordinata all’ottenimento o mantenimento di fondi pubblici appositamente stanziati, e che per la loro fruizione, necessitano di un tempestivo inizio dei lavori.
IV.2) In relazione a quanto evidenziato in occasione dello scrutinio dei precedenti motivi, il Collegio ha tuttavia accertato che il provvedimento impugnato è incentrato su presupposti di fatto e di diritto corretti, alla luce dei quali, il potere pubblico non è stato arbitrariamente esercitato, non risultando pertanto fondata la predetta censura di sviamento.
In conclusione, il ricorso principale va pertanto respinto.
V.1) Quanto al ricorso per motivi aggiunti, in conseguenza dell’accertata legittimità dell'ordinanza n. 78/23, vanno respinte le censure già dichiarate infondate nel corso dello scrutinio del ricorso principale, e riproposte nei confronti dell’atto successivo.
Oltreché in via derivata, il provvedimento viene censurato in via autonoma, per difetto di istruttoria.
V.2) Sul punto, il Collegio dà atto che, sulla base di quanto previsto nell’ordinanza n. 78/23 cit., i lavori avrebbero dovuto ultimarsi entro il 15.1.2024, mentre nella propria nota del 5.3.2024, la ricorrente ha in sostanza dato atto di non essere in grado di comunicare la data in cui avrebbe provveduto alla redazione del cronoprogramma, malgrado fin dal 9.1.2024 si fosse dichiarata disponibile ad eseguire i lavori. Pur avendo la ricorrente rappresentato al Comune le ragioni del ritardo, va comunque considerato il contenuto della nota n. 351289/23 cit., in cui il Comune di Milano aveva evidenziato l’urgenza di provvedere agli interventi di ripristino oggetto del provvedimento impugnato con il ricorso principale, poiché il campus del Conservatorio “Il Bosco della Musica a Rogoredo” avrebbe dovuto concludersi entro e non oltre il 1.12.2023.
Alla luce dell’oggettiva inottemperanza all’ordinanza n. 78/23 cit., e della parimenti oggettiva necessità di non pregiudicare la realizzazione dei progetti del Conservatorio, il provvedimento impugnato risulta quindi supportato da un’adeguata istruttoria, dovendosi in conclusione respingere il ricorso per motivi aggiunti, in quanto indirizzato avverso un atto avente contenuto necessitato, mediante il quale l’Amministrazione ha doverosamente proceduto in via sostitutiva all’intervento di rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione delle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
RO TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO TT | AR SO |
IL SEGRETARIO