Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 07/01/2026, n. 115
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 36 n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte ha ritenuto che la pronuncia di primo grado fosse congruamente argomentata e immune da errori di giudizio, sottolineando come la contribuente avesse prodotto corrispondenza, dimostrato pagamenti e adempiuto agli oneri fiscali, e che la controparte avesse operato regolarmente negli anni precedenti.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990

    La Corte ha ritenuto che la pronuncia di primo grado fosse congruamente argomentata e immune da errori di giudizio, sottolineando come la contribuente avesse prodotto corrispondenza, dimostrato pagamenti e adempiuto agli oneri fiscali, e che la controparte avesse operato regolarmente negli anni precedenti.

  • Rigettato
    Erroneità della decisione in punto di assunto mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'Amministrazione finanziaria

    La Corte ha ribadito che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario. Nel caso di specie, la contribuente ha fornito elementi sufficienti a dimostrare la propria buona fede e diligenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 07/01/2026, n. 115
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 115
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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