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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 07/01/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
RD IA, RE
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5531/2023 depositato il 15/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11380/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
14 e pubblicata il 27/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036600562 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi a questa Corte, l'Agenzia delle Entrate proponeva appello nei confronti della sentenza n. 11380/14/23, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, che ha accolto il ricorso proposto dalla Resistente_1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. TK3036600562/2022, relativo all'anno d'imposta 2017, con il quale era accertata, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, l'IVA dovuta nell'importo di € 108.289,00, stante il ritenuto'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
A fondamento del gravame, l'Agenzia ha dedotto: violazione dell'art. 36 n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 perché il giudice di primo grado avrebbe omesso di indicare le ragioni del proprio convincimento, limitandosi a riprendere le deduzioni difensive della contribuente;
violazione dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990; erroneità della decisione in punto di assunto mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'Amministrazione finanziaria.
Si è costituita in giudizio la società Resistente_1 s.r.l. chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale condizionando con riferimento alla questione dell'omessa sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di funzionario munito di delega.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, le cui doglianze sono suscettibili di valutazione unitaria, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premette che l'atto impositivo si fondava sul mancato riconoscimento (e la conseguente ripresa a tassazione) della detrazione dell'IVA effettuata dalla Resistente_1 s.r.l. su una serie di fatture emesse dal fornitore Società_1 s.r.l. per operazioni soggettivamente inesistenti.
L'accertamento era motivato sul presupposto che, a seguito di una verifica operata nei confronti della Società_1
s.r.l., questa era risultata una “cartiera” dedita solo all'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti che ha operato in totale evasione di imposta acquistando il carburante senza pagamento dell'Iva per poi rivenderlo, nel territorio dello Stato, con addebito di imposta.
Ciò posto, giova rammentare che, come ha ripetutamente chiarito la S.C., in tema di detrazione dell'IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente;
incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (ex multis, Cass., Sez. trib., n. 24471 del 2022).
La decisione di primo grado ha fatto corretta applicazione del richiamato principio, che deve intendersi nel senso della sussistenza dell'onere del contribuente di dimostrare la propria assenza di consapevolezza di partecipare all'evasione fiscale solo se, a monte, l'Ufficio abbia fornito elementi indiziari idonei a sostenere la consapevolezza in capo all'altro contraente della fittizietà dell'operazione.
Invero, la pronuncia impugnata, congruamente argomentata, ed immune da errori di giudizio, ha sottolineato come la Resistente_1 abbia prodotto corrispondenza con la Società_1 rispetto agli acquisti effettuati;
dimostrato di aver pagato con bonifici la merce e di aver assolto ai propri oneri fiscali e - elemento di particolare rilevanza - che ciò aveva fatto, sino al precedente anno di imposta, la Società_1.
Di conseguenza, non vi erano concreti elementi in forza dei quali la contribuente avrebbe potuto avvedersi di prendere parte all'evasione fiscale posta in essere dalla sua controparte negoziale.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado, liquidate in 6500,00 € oltre accessori di legge.
Roma, 15 dicembre 2025
Il Cons. Est. Il Pres.
dott. Nominativo_1 dott. Silverio Tafuro
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
RD IA, RE
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5531/2023 depositato il 15/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11380/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
14 e pubblicata il 27/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036600562 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi a questa Corte, l'Agenzia delle Entrate proponeva appello nei confronti della sentenza n. 11380/14/23, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, che ha accolto il ricorso proposto dalla Resistente_1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. TK3036600562/2022, relativo all'anno d'imposta 2017, con il quale era accertata, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, l'IVA dovuta nell'importo di € 108.289,00, stante il ritenuto'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
A fondamento del gravame, l'Agenzia ha dedotto: violazione dell'art. 36 n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 perché il giudice di primo grado avrebbe omesso di indicare le ragioni del proprio convincimento, limitandosi a riprendere le deduzioni difensive della contribuente;
violazione dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990; erroneità della decisione in punto di assunto mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'Amministrazione finanziaria.
Si è costituita in giudizio la società Resistente_1 s.r.l. chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale condizionando con riferimento alla questione dell'omessa sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di funzionario munito di delega.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, le cui doglianze sono suscettibili di valutazione unitaria, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premette che l'atto impositivo si fondava sul mancato riconoscimento (e la conseguente ripresa a tassazione) della detrazione dell'IVA effettuata dalla Resistente_1 s.r.l. su una serie di fatture emesse dal fornitore Società_1 s.r.l. per operazioni soggettivamente inesistenti.
L'accertamento era motivato sul presupposto che, a seguito di una verifica operata nei confronti della Società_1
s.r.l., questa era risultata una “cartiera” dedita solo all'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti che ha operato in totale evasione di imposta acquistando il carburante senza pagamento dell'Iva per poi rivenderlo, nel territorio dello Stato, con addebito di imposta.
Ciò posto, giova rammentare che, come ha ripetutamente chiarito la S.C., in tema di detrazione dell'IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente;
incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (ex multis, Cass., Sez. trib., n. 24471 del 2022).
La decisione di primo grado ha fatto corretta applicazione del richiamato principio, che deve intendersi nel senso della sussistenza dell'onere del contribuente di dimostrare la propria assenza di consapevolezza di partecipare all'evasione fiscale solo se, a monte, l'Ufficio abbia fornito elementi indiziari idonei a sostenere la consapevolezza in capo all'altro contraente della fittizietà dell'operazione.
Invero, la pronuncia impugnata, congruamente argomentata, ed immune da errori di giudizio, ha sottolineato come la Resistente_1 abbia prodotto corrispondenza con la Società_1 rispetto agli acquisti effettuati;
dimostrato di aver pagato con bonifici la merce e di aver assolto ai propri oneri fiscali e - elemento di particolare rilevanza - che ciò aveva fatto, sino al precedente anno di imposta, la Società_1.
Di conseguenza, non vi erano concreti elementi in forza dei quali la contribuente avrebbe potuto avvedersi di prendere parte all'evasione fiscale posta in essere dalla sua controparte negoziale.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado, liquidate in 6500,00 € oltre accessori di legge.
Roma, 15 dicembre 2025
Il Cons. Est. Il Pres.
dott. Nominativo_1 dott. Silverio Tafuro