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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/12/2025, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza dell'11 dicembre 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa iscritta al n. 3382 /2023 RG vertente
TRA
, nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. CASABURO LUCIA Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 Controparte_2
RAMPINO IDA
RESISTENTE
Oggetto: danno biologico da malattia professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento della natura professionale della malattia lamentata dal ricorrente ( asbestosi), contratta nell'esercizio delle mansioni di operaio addetto al reparto finissaggio della Nuova Sacelit spa dal 19.01.1976 al 30.06.1977 e, a decorrere da tale data
1 fino al 31.05.1986, in qualità di tornitore, tagliatore e controllo qualità, nonché dal riconoscimento di una percentuale di danno biologico almeno pari al 20% o, comunque, superiore al 16% riconosciuta in sede amministrativa, con conseguente condanna dell' al pagamento della CP_3 relativa rendita, con vittoria di spese.
***
La domanda é infondata e non merita accoglimento.
Nella fattispecie in esame, va applicata la disciplina introdotta dall'art.13 D.lvo 23 febbraio 2000,
n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) il quale stabilisce, ai primi tre commi: “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in CP_1 luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella
2 dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro CP_1 trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previgente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale toglieva completamente o diminuiva in parte l'attitudine al lavoro.
Al riguardo, il Giudicante, ritiene di aderire, in quanto completa ed esaustiva e condotta con retti e convincenti criteri, alla CTU espletata dal dott. e depositata in data 9 novembre Persona_1
2025.
Nella relazione, il CTU dà atto di come il giudizio medico-legale espresso dall' , che CP_1 riconosce una menomazione complessiva pari al 16%, “risulta metodologicamente fondato e clinicamente congruo, in quanto formula la valutazione secondo i criteri di concorrenza previsti dal D.L gs. 38/2000 e dalle Tabelle per le menomazioni respiratorie croniche, attribuendo: CP_1 codice 331 (ispessimenti pleurici bilaterali) 5% e codice 333 (Broncopatia cronica ostruttiva con deficit disventilatorio) 11%, con somma in concorso funzionale pari al 16%. Tale valutazione tiene conto della stabilità evolutiva del quadro, dell'assenza di ulteriori episodi acuti negli ultimi 12 mesi, della buona aderenza terapeutica e dell'assenza di necessità di ossigenoterapia continua o ventilazione assistita, elementi che non giustificano una revisione in senso peggiorativo”.
Va ritenuto, pertanto, legittimo il comportamento dell' con conseguente rigetto della CP_3 domanda.
La delicatezza delle questioni giuridiche affrontate e la qualità delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite. Le spese di CTu vengono poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese;
3. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in solido.
3 Si comunichi
Così deciso in Nola, il 12/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza dell'11 dicembre 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa iscritta al n. 3382 /2023 RG vertente
TRA
, nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. CASABURO LUCIA Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 Controparte_2
RAMPINO IDA
RESISTENTE
Oggetto: danno biologico da malattia professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento della natura professionale della malattia lamentata dal ricorrente ( asbestosi), contratta nell'esercizio delle mansioni di operaio addetto al reparto finissaggio della Nuova Sacelit spa dal 19.01.1976 al 30.06.1977 e, a decorrere da tale data
1 fino al 31.05.1986, in qualità di tornitore, tagliatore e controllo qualità, nonché dal riconoscimento di una percentuale di danno biologico almeno pari al 20% o, comunque, superiore al 16% riconosciuta in sede amministrativa, con conseguente condanna dell' al pagamento della CP_3 relativa rendita, con vittoria di spese.
***
La domanda é infondata e non merita accoglimento.
Nella fattispecie in esame, va applicata la disciplina introdotta dall'art.13 D.lvo 23 febbraio 2000,
n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) il quale stabilisce, ai primi tre commi: “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in CP_1 luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella
2 dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro CP_1 trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previgente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale toglieva completamente o diminuiva in parte l'attitudine al lavoro.
Al riguardo, il Giudicante, ritiene di aderire, in quanto completa ed esaustiva e condotta con retti e convincenti criteri, alla CTU espletata dal dott. e depositata in data 9 novembre Persona_1
2025.
Nella relazione, il CTU dà atto di come il giudizio medico-legale espresso dall' , che CP_1 riconosce una menomazione complessiva pari al 16%, “risulta metodologicamente fondato e clinicamente congruo, in quanto formula la valutazione secondo i criteri di concorrenza previsti dal D.L gs. 38/2000 e dalle Tabelle per le menomazioni respiratorie croniche, attribuendo: CP_1 codice 331 (ispessimenti pleurici bilaterali) 5% e codice 333 (Broncopatia cronica ostruttiva con deficit disventilatorio) 11%, con somma in concorso funzionale pari al 16%. Tale valutazione tiene conto della stabilità evolutiva del quadro, dell'assenza di ulteriori episodi acuti negli ultimi 12 mesi, della buona aderenza terapeutica e dell'assenza di necessità di ossigenoterapia continua o ventilazione assistita, elementi che non giustificano una revisione in senso peggiorativo”.
Va ritenuto, pertanto, legittimo il comportamento dell' con conseguente rigetto della CP_3 domanda.
La delicatezza delle questioni giuridiche affrontate e la qualità delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite. Le spese di CTu vengono poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese;
3. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in solido.
3 Si comunichi
Così deciso in Nola, il 12/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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