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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
ON NT, AT
BERARDI NT MARIA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 724/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5358/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 22/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 947 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 601 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 948 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 602 IMU 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2140/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 E Ricorrente_1 proponevano ricorso contro il Comune di Reggio Calabria per l'annullamento degli avvisi di accertamento n.947-948-601-602 relativi al tributo IMU per gli anni 2019 e
2020 in relazione a due fabbricati, deducendo che l'unità immobiliare di Indirizzo_1 avrebbe dovuto godere delle agevolazioni fiscali “prima casa” e che relativamente all'altro immobile vi era stata un'erronea attribuzione di valore. Si costituiva il Comune di Reggio Calabria il quale deduceva l'infondatezza dell'impugnazione, atteso che la normativa richiamata dai contribuenti non era pertinente, poiché le agevolazioni sull'imposta di registro e su quella ipotecaria/catastale, previste per l'acquisto di immobili da destinare a prima casa, non avevano nulla a che vedere con un eventuale esenzione ai fini IMU;
aggiungeva, peraltro, che i ricorrenti risultavano da sempre residenti nel Comune di Delianuova;
osservava, per altro verso, che il tributo relativo all'altro immobile era stato correttamente calcolato facendo riferimento alla rendita catastale vigente all'01 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, come prescrive l'art.3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Concludeva per il rigetto del ricorso. Con sentenza n.
5358/2024 depositata in data 22.07.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria- giudice monocratico rigettava il ricorso con condanna alle spese sul presupposto dell'infondatezza dei motivi posti a base dell'impugnazione. I contribuenti Ricorrente_2 e Ricorrente_1 ritenendo la sentenza errata hanno proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma sulla base dei seguenti motivi: nullità della sentenza per errore in judicando sotto il profilo dell'errata valutazione prova. Ha concluso per la riforma della sentenza. Ha resistito il Comune di reggio Calabria che ha contestato i motivi di appello in quanto infondati. Ha concluso per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi di appello, la Corte osserva.
E' pacifico che l'IMU è un'imposta patrimoniale annuale: la sua esenzione è legata alla destinazione effettiva dell'immobile. L'immobile è esente da IMU se costituisce l'abitazione principale del contribuente, ovvero il luogo in cui sussistono contemporaneamente la residenza anagrafica e la dimora abituale (l'effettiva permanenza e abitazione). L'agevolazione sull'acquisto “Prima Casa” non è un'esenzione annuale, bensì una riduzione significativa delle imposte (Registro o IVA) dovute al momento del rogito di acquisto, per cui se l'immobile non viene destinato ad abitazione principale con il trasferimento della residenza non si ha diritto all'esenzione IMU. A tal proposito la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 19684 del 17 luglio 2024 ha statuito che il contribuente non può usufruire dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, se presso l'immobile interessato non ha fissato la residenza anagrafica. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Nel caso in esame, parte appellata ha provato che i contribuenti per gli anni d'imposta oggetto di controversia, avevano la residenza nel Comune di Delianova.
Pertanto il motivo va rigettato. Come va rigettato anche sull'ulteriore motivo in ordine all'errato calcolo del tributo. Nel caso in esame parte appellante ha omesso di fornire la prova contraria in ordine al valore reclamato omettendo di fornire idonea prova documentale di quanto dedotto con i motivi di appello, atteso che l'onere spetta al contribuente sia per quanto concerne l'esenzione e sia per quanto concerne la riduzione per errato calcolo. Pertanto l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e vanno regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese relative al secondo grado di giudizio in favore del Comune di Reggio Calabria, liquidate in complessivi euro 800,00.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
ON NT, AT
BERARDI NT MARIA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 724/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5358/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 22/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 947 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 601 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 948 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 602 IMU 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2140/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 E Ricorrente_1 proponevano ricorso contro il Comune di Reggio Calabria per l'annullamento degli avvisi di accertamento n.947-948-601-602 relativi al tributo IMU per gli anni 2019 e
2020 in relazione a due fabbricati, deducendo che l'unità immobiliare di Indirizzo_1 avrebbe dovuto godere delle agevolazioni fiscali “prima casa” e che relativamente all'altro immobile vi era stata un'erronea attribuzione di valore. Si costituiva il Comune di Reggio Calabria il quale deduceva l'infondatezza dell'impugnazione, atteso che la normativa richiamata dai contribuenti non era pertinente, poiché le agevolazioni sull'imposta di registro e su quella ipotecaria/catastale, previste per l'acquisto di immobili da destinare a prima casa, non avevano nulla a che vedere con un eventuale esenzione ai fini IMU;
aggiungeva, peraltro, che i ricorrenti risultavano da sempre residenti nel Comune di Delianuova;
osservava, per altro verso, che il tributo relativo all'altro immobile era stato correttamente calcolato facendo riferimento alla rendita catastale vigente all'01 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, come prescrive l'art.3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Concludeva per il rigetto del ricorso. Con sentenza n.
5358/2024 depositata in data 22.07.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria- giudice monocratico rigettava il ricorso con condanna alle spese sul presupposto dell'infondatezza dei motivi posti a base dell'impugnazione. I contribuenti Ricorrente_2 e Ricorrente_1 ritenendo la sentenza errata hanno proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma sulla base dei seguenti motivi: nullità della sentenza per errore in judicando sotto il profilo dell'errata valutazione prova. Ha concluso per la riforma della sentenza. Ha resistito il Comune di reggio Calabria che ha contestato i motivi di appello in quanto infondati. Ha concluso per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi di appello, la Corte osserva.
E' pacifico che l'IMU è un'imposta patrimoniale annuale: la sua esenzione è legata alla destinazione effettiva dell'immobile. L'immobile è esente da IMU se costituisce l'abitazione principale del contribuente, ovvero il luogo in cui sussistono contemporaneamente la residenza anagrafica e la dimora abituale (l'effettiva permanenza e abitazione). L'agevolazione sull'acquisto “Prima Casa” non è un'esenzione annuale, bensì una riduzione significativa delle imposte (Registro o IVA) dovute al momento del rogito di acquisto, per cui se l'immobile non viene destinato ad abitazione principale con il trasferimento della residenza non si ha diritto all'esenzione IMU. A tal proposito la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 19684 del 17 luglio 2024 ha statuito che il contribuente non può usufruire dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, se presso l'immobile interessato non ha fissato la residenza anagrafica. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Nel caso in esame, parte appellata ha provato che i contribuenti per gli anni d'imposta oggetto di controversia, avevano la residenza nel Comune di Delianova.
Pertanto il motivo va rigettato. Come va rigettato anche sull'ulteriore motivo in ordine all'errato calcolo del tributo. Nel caso in esame parte appellante ha omesso di fornire la prova contraria in ordine al valore reclamato omettendo di fornire idonea prova documentale di quanto dedotto con i motivi di appello, atteso che l'onere spetta al contribuente sia per quanto concerne l'esenzione e sia per quanto concerne la riduzione per errato calcolo. Pertanto l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e vanno regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese relative al secondo grado di giudizio in favore del Comune di Reggio Calabria, liquidate in complessivi euro 800,00.