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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3091/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello n. 19, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Valerio Femia che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e
Serena Cianflone - resistente
Oggetto: mansioni superiori, differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) In via principale, accertare e dichiarare il diritto
del ricorrente al pieno riconoscimento economico dell'intero periodo di lavoro svolto,
come meglio indicato nella premessa del ricorso, dalla data di immissione in ruolo ad
oggi, con inquadramento ai fini retributivi e della progressione economica nell'area C
profilo - professionale di Coordinatore Amministrativo, corrispondente alle mansioni
effettivamente svolte dal predetto 2) e per l'effetto condannare le amministrazioni
resistenti ad attribuire al ricorrente la qualifica funzionale di Coordinatore
1 Amministrativo - area C del CCNL scuola, corrispondente alle mansioni effettivamente
svolte ai fini economici per la determinazione della progressione economica e della fascia
stipendiale, nonché condannare le resistenti al pagamento delle differenze retributive in
base alle tabelle stipendiali del Ccnl scuola, oltre interessi e rivalutazione e alla rettifica
del decreto di ricostruzione della carriera e stato matricolare ai fini, economici, oltre al
riconoscimento dell'intero servizio di cui sopra ai fini dell'adeguamento dell'attuale
trattamento stipendiale … Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in
favore del sottoscritto avvocato antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, del
ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e per l'effetto,
rigettare tutte le domande ivi proposte;
- Condannare la controparte al pagamento delle
spese di giudizio, disponendone la liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.,
poiché l'Amministrazione resistente si è difesa con propri dipendenti…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere dipendente del CP_1
resistente con contratto a tempo indeterminato ed inquadramento nel profilo professionale
ATA - Area B;
che prestava servizio presso l'Istituto Comprensivo di Montalto Uffugo-
Taverna di Montalto Uffugo;
che aveva svolto in realtà mansioni superiori di Coordinatore
Amministrativo, riconducibili alla area C, prevista contrattualmente e non ancora attivata.
Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il resistente si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed CP_1
affermando in particolare che la parte ricorrente non aveva indicato l'ordine di servizio per l'asserito svolgimento di mansioni superiori;
che le mansioni indicate in ricorso rientravano nel profilo di appartenenza;
che la figura professionale del Coordinatore
Amministrativo non aveva ancora trovato applicazione;
che l'inquadramento nell'area superiore era conseguente a procedura selettiva e non era automatica;
che non vi erano
2 allegazioni specifiche sui titoli per l'inquadramento nell'area superiore. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Il ricorso mostra margini di incertezza e non può essere accolto.
Il profilo di Coordinatore Amministrativo prevede, secondo la stessa impostazione di parte ricorrente, compiti di responsabilità e di coordinamento di aree e settori organizzativi che in ricorso non sono compiutamente indicati, evidenziandosi che la parte ricorrente assume lo svolgimento delle mansioni di Coordinatore Amministrativo con riferimento allo svolgimento di attività lavorativa complessa, con autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile, di ragioneria e di economato, senza una compiuta indicazione, tuttavia, di tali mansioni, in particolare in riferimento ai margini di autonomia operativa e responsabilità diretta.
L'elencazione dei compiti contenuti in ricorso, in tal senso, appare generico se riferito allo specifico oggetto del procedimento, occorrendo rilevare che le mansioni indicate appaiono di fatto comprese nella qualifica di appartenenza.
Tali profili di incertezza sono propri anche dell'istanze istruttorie formulate, atteso che l'interrogatorio formale deferito, in disparte ulteriori valutazioni sull'ammissibilità dello stesso, è relativo a capitoli generici ed irrilevanti ai fini del decidere (il riferimento contenuto nel cap. a) ad autonomia operativa e responsabilità diretta sconta i medesimi profili di genericità già indicati).
3 La richiesta formulata in corso di causa, ex art. 421, comma 2, c.p.c. e 210 c.p.c. di esibizione del piano di attività annuale dell'Assistente Amministrativo, parimenti, è
generica, evidenziandosi che l'esercizio del potere d'ufficio del Giudice ex art. 421,
comma 2, c.p.c., se pur deve considerarsi utilizzabile a prescindere dal maturare di preclusioni in capo alle parti in causa, presuppone comunque la ricorrenza di una semiplena probatio rispetto ad una data situazione controversa e l'individuazione ex actis di una pista probatoria (per tutte, in merito, Cass. 26597/2020), nel caso in esame insussistente per i profili di incertezza indicati.
La domanda deve dunque rigettarsi, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni.
L'andamento complessivo del procedimento determina la compensazione delle spese nella misura di 1/3. Per i restanti 2/3 le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex art. 152 bis disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite per 1/3 e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del resistente, dei restanti 2/3 delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in €. 700,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 4.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3091/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello n. 19, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Valerio Femia che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e
Serena Cianflone - resistente
Oggetto: mansioni superiori, differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) In via principale, accertare e dichiarare il diritto
del ricorrente al pieno riconoscimento economico dell'intero periodo di lavoro svolto,
come meglio indicato nella premessa del ricorso, dalla data di immissione in ruolo ad
oggi, con inquadramento ai fini retributivi e della progressione economica nell'area C
profilo - professionale di Coordinatore Amministrativo, corrispondente alle mansioni
effettivamente svolte dal predetto 2) e per l'effetto condannare le amministrazioni
resistenti ad attribuire al ricorrente la qualifica funzionale di Coordinatore
1 Amministrativo - area C del CCNL scuola, corrispondente alle mansioni effettivamente
svolte ai fini economici per la determinazione della progressione economica e della fascia
stipendiale, nonché condannare le resistenti al pagamento delle differenze retributive in
base alle tabelle stipendiali del Ccnl scuola, oltre interessi e rivalutazione e alla rettifica
del decreto di ricostruzione della carriera e stato matricolare ai fini, economici, oltre al
riconoscimento dell'intero servizio di cui sopra ai fini dell'adeguamento dell'attuale
trattamento stipendiale … Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in
favore del sottoscritto avvocato antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, del
ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e per l'effetto,
rigettare tutte le domande ivi proposte;
- Condannare la controparte al pagamento delle
spese di giudizio, disponendone la liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.,
poiché l'Amministrazione resistente si è difesa con propri dipendenti…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere dipendente del CP_1
resistente con contratto a tempo indeterminato ed inquadramento nel profilo professionale
ATA - Area B;
che prestava servizio presso l'Istituto Comprensivo di Montalto Uffugo-
Taverna di Montalto Uffugo;
che aveva svolto in realtà mansioni superiori di Coordinatore
Amministrativo, riconducibili alla area C, prevista contrattualmente e non ancora attivata.
Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il resistente si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed CP_1
affermando in particolare che la parte ricorrente non aveva indicato l'ordine di servizio per l'asserito svolgimento di mansioni superiori;
che le mansioni indicate in ricorso rientravano nel profilo di appartenenza;
che la figura professionale del Coordinatore
Amministrativo non aveva ancora trovato applicazione;
che l'inquadramento nell'area superiore era conseguente a procedura selettiva e non era automatica;
che non vi erano
2 allegazioni specifiche sui titoli per l'inquadramento nell'area superiore. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Il ricorso mostra margini di incertezza e non può essere accolto.
Il profilo di Coordinatore Amministrativo prevede, secondo la stessa impostazione di parte ricorrente, compiti di responsabilità e di coordinamento di aree e settori organizzativi che in ricorso non sono compiutamente indicati, evidenziandosi che la parte ricorrente assume lo svolgimento delle mansioni di Coordinatore Amministrativo con riferimento allo svolgimento di attività lavorativa complessa, con autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile, di ragioneria e di economato, senza una compiuta indicazione, tuttavia, di tali mansioni, in particolare in riferimento ai margini di autonomia operativa e responsabilità diretta.
L'elencazione dei compiti contenuti in ricorso, in tal senso, appare generico se riferito allo specifico oggetto del procedimento, occorrendo rilevare che le mansioni indicate appaiono di fatto comprese nella qualifica di appartenenza.
Tali profili di incertezza sono propri anche dell'istanze istruttorie formulate, atteso che l'interrogatorio formale deferito, in disparte ulteriori valutazioni sull'ammissibilità dello stesso, è relativo a capitoli generici ed irrilevanti ai fini del decidere (il riferimento contenuto nel cap. a) ad autonomia operativa e responsabilità diretta sconta i medesimi profili di genericità già indicati).
3 La richiesta formulata in corso di causa, ex art. 421, comma 2, c.p.c. e 210 c.p.c. di esibizione del piano di attività annuale dell'Assistente Amministrativo, parimenti, è
generica, evidenziandosi che l'esercizio del potere d'ufficio del Giudice ex art. 421,
comma 2, c.p.c., se pur deve considerarsi utilizzabile a prescindere dal maturare di preclusioni in capo alle parti in causa, presuppone comunque la ricorrenza di una semiplena probatio rispetto ad una data situazione controversa e l'individuazione ex actis di una pista probatoria (per tutte, in merito, Cass. 26597/2020), nel caso in esame insussistente per i profili di incertezza indicati.
La domanda deve dunque rigettarsi, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni.
L'andamento complessivo del procedimento determina la compensazione delle spese nella misura di 1/3. Per i restanti 2/3 le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex art. 152 bis disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite per 1/3 e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del resistente, dei restanti 2/3 delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in €. 700,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 4.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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