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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4832 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 08/07/2025 tra (C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LAUDISIO SABRINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. RIBOLDI ENRICO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA OGGETTO: regolamentazione delle condizioni afferenti ai figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. La Sig.ra e il Sig. vivranno separati nel reciproco rispetto;
Parte_1 Parte_2
2. La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori. La responsabilità Persona_1 genitoriale sulla figlia sarà esercitata congiuntamente dai genitori, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione sulle quali i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata nei rispettivi periodi di convivenza. Tutte le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno, dunque, assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore stessa;
3. continuerà a mantenere la residenza anagrafica presso l'immobile sito in Vimercate in Via Persona_1
Strada Comunale della Roveda n. 3, assegnato alla Signora con quanto l'arreda. Al fine di Parte_1 consentire alla minore di trascorrere un tempo paritetico con entrambi i genitori, gli stessi si accordano con la modalità di collocamento bisettimanale come da prospetto sotto riportato:
I Parte_3
Lunedì: padre
Martedì: padre
Mercoledì: padre
Giovedì: madre
Venerdì: madre
Sabato: padre padre Per_2
II SETTIMANA
Lunedì: madre
Martedì: madre
Mercoledì: madre
Giovedì: padre
Venerdì: padre
Sabato: madre madre. Per_2
Salvo differenti futuri accordi anche in considerazione del fatto che gli orari lavorativi della madre
(insegnante) subiscono variazioni ad ogni anno scolastico, il padre accompagnerà la minore a scuola alla mattina, mentre la madre provvederà al ritiro della stessa all'uscita e ad accompagnarla alle attività pomeridiane ovvero presso l'abitazione del padre o dei nonni paterni nei giorni di spettanza dello stesso.
- Per le vacanze natalizie, i genitori si alternano di anno in anno (Natale 2025 con la madre), nel periodo dal 24 dicembre al 31 dicembre e dall'1 gennaio al 6 gennaio, precisando che la Vigilia di Natale e il giorno di Natale saranno trascorsi da ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore. Nel caso in cui un Per_1 genitore volesse organizzare una vacanza natalizia con la figlia egli dovrà acquisire anzitempo il consenso scritto dell'altro genitore, affinché la minore possa trascorrere egual tempo con ciascuno.
- Per le vacanze pasquali (Pasqua 2026 con il padre), i genitori si alterneranno di anno in anno, precisando che il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta saranno trascorsi dalla minore ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore. Nel caso in cui un genitore volesse organizzare una vacanza pasquale con la figlia egli dovrà acquisire anzitempo il consenso scritto dell'altro genitore, affinché la minore possa trascorrere egual tempo con ciascuno.
- In ordine alle vacanze estive, trascorrerà 15 giorni consecutivi con ciascun genitore. Le parti si Per_1 impegnano a concordare il periodo spettante entro il 30 maggio di ogni anno.
- Per le ulteriori festività scolastiche infra-annuali e per i ponti previsti dalla scuola, in alternanza con l'altro genitore e fermo restando che le predette festività saranno fruite dai genitori in parti uguali.
4. Ciascuno dei genitori potrà sempre comunicare telefonicamente con la minore una volta al giorno nei giorni di spettanza dell'altro genitore, salvo esigenze particolari (a mero titolo esemplificativo, malattie della figlia);
5. La casa in comproprietà, sita in Vimercate (MB), in Via Strada Comunale della Roveda n.3, rimarrà assegnata con tutto quanto l'arreda alla signora che, dalla data di sottoscrizione del Parte_1 presente atto, provvederà al pagamento integrale delle rate di mutuo gravanti sull'immobile. Il signor si impegna a rilasciare la casa famigliare entro 6 mesi (10.10.2025) dalla sottoscrizione della Pt_2 scrittura privata prodotta sub doc.
7. Sino alla data del rilascio, il sig. rovvederà al pagamento Pt_2 delle utenze e delle spese condominiali ordinarie della casa familiare nella misura del 50%, versando la relativa quota a semplice presentazione delle fatture/rate condominiali da parte della sig.ra nelle Pt_1 more del trasferimento del padre, i genitori si impegnano, al fine di garantire l'effettività del rapporto della figlia con ciascun genitore, a lasciare l'abitazione familiare nei giorni di spettanza dell'altro e contattando telefonicamente la figlia una volta al giorno.
6. Il tutto salvo differente miglior accordo di volta in volta assunto dai genitori nel miglior interesse della figlia Per_1
7. Il Sig. i obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 4 di ogni mese, a titolo di Pt_2 Pt_1 contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, – oltre la corresponsione del 70% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse di in termini di spese scolastiche, mediche e sportive della stessa, Per_1 concordate preventivamente con l'altro genitore (salvo per le spese mediche urgenti) sulla scorta dell'elencazione e delle modalità previste dal Protocollo sottoscritto, in data 07.05.2018 dall'On.le
Tribunale e dall'On.le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza, che allegate al presente ricorso sub doc. 8 vengono a formare parte integrante.
8. L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla madre signora mentre le detrazioni Pt_1 fiscali relative alle spese straordinarie saranno proporzionali alla quota a carico di ciascun genitore.
9. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere i giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno o dell'altro alla presenza della figlia;
10. Le parti con il presente atto dichiarano di aver regolato tutte le loro questioni patrimoniali e non hanno null'altro a pretendere reciprocamente. 11. Il conto corrente cointestato n. 430080 acceso presso BCC Brianza Laghi e il deposito titoli cointestato ad esso collegato n. 000000150497 verranno suddivisi in pari quota tra le Parti entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. Le parti si impegnano, pertanto, entro lo stesso termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso ad aprire un proprio conto corrente (salvo non ne siano già titolari singolarmente) sul quale verranno effettuate le seguenti operazioni:
- Entrambi i genitori sposteranno sul conto individuale l'accredito del proprio stipendio;
- La signora comunicherà alla propria banca di addebitare la rata del mutuo sul conto individuale;
Pt_1
- Ciascuno dei genitori provvederà a richiedere l'addebito delle utenze e delle spese condominiali sul conto corrente individuale della signora Pt_1
- La signora provvederà a richiedere la voltura delle utenze ad oggi intestate al sig. Pt_1 Pt_2
12. Le spese legali sono compensate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale recepisce gli accordi intervenuti tra le parti e di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (15.10.2021) e, per le restanti pattuizioni, tali da Persona_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 08/07/2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 08/07/2025 tra (C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LAUDISIO SABRINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. RIBOLDI ENRICO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA OGGETTO: regolamentazione delle condizioni afferenti ai figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. La Sig.ra e il Sig. vivranno separati nel reciproco rispetto;
Parte_1 Parte_2
2. La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori. La responsabilità Persona_1 genitoriale sulla figlia sarà esercitata congiuntamente dai genitori, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione sulle quali i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata nei rispettivi periodi di convivenza. Tutte le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno, dunque, assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore stessa;
3. continuerà a mantenere la residenza anagrafica presso l'immobile sito in Vimercate in Via Persona_1
Strada Comunale della Roveda n. 3, assegnato alla Signora con quanto l'arreda. Al fine di Parte_1 consentire alla minore di trascorrere un tempo paritetico con entrambi i genitori, gli stessi si accordano con la modalità di collocamento bisettimanale come da prospetto sotto riportato:
I Parte_3
Lunedì: padre
Martedì: padre
Mercoledì: padre
Giovedì: madre
Venerdì: madre
Sabato: padre padre Per_2
II SETTIMANA
Lunedì: madre
Martedì: madre
Mercoledì: madre
Giovedì: padre
Venerdì: padre
Sabato: madre madre. Per_2
Salvo differenti futuri accordi anche in considerazione del fatto che gli orari lavorativi della madre
(insegnante) subiscono variazioni ad ogni anno scolastico, il padre accompagnerà la minore a scuola alla mattina, mentre la madre provvederà al ritiro della stessa all'uscita e ad accompagnarla alle attività pomeridiane ovvero presso l'abitazione del padre o dei nonni paterni nei giorni di spettanza dello stesso.
- Per le vacanze natalizie, i genitori si alternano di anno in anno (Natale 2025 con la madre), nel periodo dal 24 dicembre al 31 dicembre e dall'1 gennaio al 6 gennaio, precisando che la Vigilia di Natale e il giorno di Natale saranno trascorsi da ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore. Nel caso in cui un Per_1 genitore volesse organizzare una vacanza natalizia con la figlia egli dovrà acquisire anzitempo il consenso scritto dell'altro genitore, affinché la minore possa trascorrere egual tempo con ciascuno.
- Per le vacanze pasquali (Pasqua 2026 con il padre), i genitori si alterneranno di anno in anno, precisando che il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta saranno trascorsi dalla minore ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore. Nel caso in cui un genitore volesse organizzare una vacanza pasquale con la figlia egli dovrà acquisire anzitempo il consenso scritto dell'altro genitore, affinché la minore possa trascorrere egual tempo con ciascuno.
- In ordine alle vacanze estive, trascorrerà 15 giorni consecutivi con ciascun genitore. Le parti si Per_1 impegnano a concordare il periodo spettante entro il 30 maggio di ogni anno.
- Per le ulteriori festività scolastiche infra-annuali e per i ponti previsti dalla scuola, in alternanza con l'altro genitore e fermo restando che le predette festività saranno fruite dai genitori in parti uguali.
4. Ciascuno dei genitori potrà sempre comunicare telefonicamente con la minore una volta al giorno nei giorni di spettanza dell'altro genitore, salvo esigenze particolari (a mero titolo esemplificativo, malattie della figlia);
5. La casa in comproprietà, sita in Vimercate (MB), in Via Strada Comunale della Roveda n.3, rimarrà assegnata con tutto quanto l'arreda alla signora che, dalla data di sottoscrizione del Parte_1 presente atto, provvederà al pagamento integrale delle rate di mutuo gravanti sull'immobile. Il signor si impegna a rilasciare la casa famigliare entro 6 mesi (10.10.2025) dalla sottoscrizione della Pt_2 scrittura privata prodotta sub doc.
7. Sino alla data del rilascio, il sig. rovvederà al pagamento Pt_2 delle utenze e delle spese condominiali ordinarie della casa familiare nella misura del 50%, versando la relativa quota a semplice presentazione delle fatture/rate condominiali da parte della sig.ra nelle Pt_1 more del trasferimento del padre, i genitori si impegnano, al fine di garantire l'effettività del rapporto della figlia con ciascun genitore, a lasciare l'abitazione familiare nei giorni di spettanza dell'altro e contattando telefonicamente la figlia una volta al giorno.
6. Il tutto salvo differente miglior accordo di volta in volta assunto dai genitori nel miglior interesse della figlia Per_1
7. Il Sig. i obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 4 di ogni mese, a titolo di Pt_2 Pt_1 contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, – oltre la corresponsione del 70% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse di in termini di spese scolastiche, mediche e sportive della stessa, Per_1 concordate preventivamente con l'altro genitore (salvo per le spese mediche urgenti) sulla scorta dell'elencazione e delle modalità previste dal Protocollo sottoscritto, in data 07.05.2018 dall'On.le
Tribunale e dall'On.le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza, che allegate al presente ricorso sub doc. 8 vengono a formare parte integrante.
8. L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla madre signora mentre le detrazioni Pt_1 fiscali relative alle spese straordinarie saranno proporzionali alla quota a carico di ciascun genitore.
9. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere i giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno o dell'altro alla presenza della figlia;
10. Le parti con il presente atto dichiarano di aver regolato tutte le loro questioni patrimoniali e non hanno null'altro a pretendere reciprocamente. 11. Il conto corrente cointestato n. 430080 acceso presso BCC Brianza Laghi e il deposito titoli cointestato ad esso collegato n. 000000150497 verranno suddivisi in pari quota tra le Parti entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. Le parti si impegnano, pertanto, entro lo stesso termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso ad aprire un proprio conto corrente (salvo non ne siano già titolari singolarmente) sul quale verranno effettuate le seguenti operazioni:
- Entrambi i genitori sposteranno sul conto individuale l'accredito del proprio stipendio;
- La signora comunicherà alla propria banca di addebitare la rata del mutuo sul conto individuale;
Pt_1
- Ciascuno dei genitori provvederà a richiedere l'addebito delle utenze e delle spese condominiali sul conto corrente individuale della signora Pt_1
- La signora provvederà a richiedere la voltura delle utenze ad oggi intestate al sig. Pt_1 Pt_2
12. Le spese legali sono compensate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale recepisce gli accordi intervenuti tra le parti e di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (15.10.2021) e, per le restanti pattuizioni, tali da Persona_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 08/07/2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona