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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/12/2025, n. 2889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2889 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, a scioglimento della riserva assunta a scadenza del termine del 26.11.2025 concesso ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 4863/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], e residente ivi in Parte_1 via Angri, n. 18, 80023, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sebastiano NASTRO e Francesco ABAGNALE;
presso cui elettivamente domicilia in via San Felice, 80054, Gragnano, come da procura in atti, RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, con sede legale in Curti (CE) alla Via Fosse
[...]
Ardeatine n. 1, in persona del Soggetto Liquidatore p.t., Dott. , Controparte_2 rapp.to e difeso giusta procura in allegato dagli Avv. Veronica PERRONE, Pasquale GALASSI e Francesco GOGLIA, con gli stessi elettivamente domiciliato presso sede uffici legali dell'articolazione Marcianise,
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzioni non corrisposte e TFS
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo, depositato il 24/07/2023, l'odierno ricorrente in epigrafe generalizzato ha premesso di aver prestato servizio presso il articolazione territoriale di dal 20/10/2000 fino al 28/02/2022, quando veniva collocato a CP_1 riposo per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dapprima part-time per 30 ore settimanali fino al 1°.
9.2011 e poi full-time per 36 ore settimanali per i periodi successivi, inquadrato al livello 3 CCNL Nettezza Urbana Federambiente di lavoro per il personale dipendente delle imprese del settore Igiene Ambientale del 31/10/1995 e ss.mm.ii., in qualità di operaio, con mansioni di operatore ecologico addetto alla raccolta dei rifiuti indifferenziati. Ha lamentato genericamente l'insufficienza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro svolto e, segnatamente: che, a dispetto dell'inquadramento ricevuto, ha osservato turni articolati dalle 07:00 alle 14:30, dal lunedì al venerdì, ogni settimana, festivi compresi;
che ha goduto di n. 15 giorni di ferie, ogni anno, a fronte delle complessive n. 26 spettanti ai sensi di legge e della contrattazione collettiva, senza ricevere il dovuto a titolo di indennità sostitutiva e di n. 00 permessi, a fronte dei complessivi n. 27; che non ha ricevuto le integrazioni a titolo di lavoro supplementare/straordinario svolto;
che su espresso ordine di parte datoriale, era costretto “ad effettuare anche altre incombenze di varia e diversa natura senza possibilità alcuna di rifiutarsi di adempiere”. Censurando che a decorrere dal marzo 2020 non ha più ricevuto buste paga né stipendi mensili e mensilità aggiuntive e che in occasione della cessazione del rapporto di lavoro non ha percepito nemmeno il TFR, ha adito l'intestato Tribunale formulando le seguenti conclusioni:
- “accertare che ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della parte resistente, con le modalità e nei termini di cui alla narrativa;
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a essere inquadrato al livello 3 CCNL Nettezza Urbana di lavoro per il personale dipendente delle imprese del settore CP_4
Igiene Ambientale, del 31/10/1995 e succ. modificazioni ed integrazioni, con qualifica di OPERAIO, mansioni di operatore ecologico addetto alla raccolta dei rifiuti indifferenziati,
- accertare e dichiarare, ancora, che avuto a riferimento il livello contrattuale rivendicato, il periodo lavorativo, e in generale la quantità e qualità di lavoro prestato, parte ricorrente ha maturato diritto di credito:
• per complessivi euro 1.989,52 (lordi) per ciascuna delle 36 mensilità rimaste impagate = e quindi complessivamente, a tale titolo, l'importo di € 71.622,72;
• per complessivi euro 1.989,52 (lordi) per ciascuna delle 6 mensilità aggiuntive spettanti e rimaste impagate = e quindi complessivamente, a tale titolo, l'importo di € 11.937,1;
• per complessivi euro 38.906,16 (lordi) a titolo di TFR maturato e mai corrisposto;
- per l'effetto, condannare la parte convenuta resistente, a corrispondere i predetti importi, per i titoli e per le causali dette e meglio esposte cui in narrativa, ovvero quelli maggiori o minori diversamente accertati all'esito del procedimento ovvero ritenuti di giustizia, il tutto al netto di interessi e rivalutazione come per legge”. Il tutto con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi per anticipo fattone.
Con memoria difensiva depositata in data 22.2.2024 il resistente si è costituito CP_1 in giudizio per impugnare e contestare le circostanze di fatto esposte dal ricorrente nonché le relative richieste, in quanto destituite di fondamento. In via preliminare, ha eccepito la nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; il proprio difetto di legittimazione passiva sia per le mensilità assunte come insolute, anche aggiuntive, dell'ultimo triennio - in quanto dal 01/01/2015, ex artt. 33, 34 e 34 bis del D. lgs. n. 165/2001, il rapporto di lavoro è stato sospeso ed il lavoratore è stato collocato in disponibilità ed inserito nelle liste ORMEL, e dal 18.10.2018 ha partecipato al Programma Straordinario (art. 45 L.R. n. 14/2016) di attività inerenti al ciclo dei rifiuti, con oneri totalmente a carico del bilancio regionale -, sia per il TFS, di spettanza dell' attesa la natura di Ente pubblico non economico CP_5 del . CP_1
Ha, quindi, ricostruito dinamiche del rapporto lavorativo del ricorrente che non sono state dedotte in ricorso, sottolineato il divieto di monetizzazione delle ferie, dei ROL e delle extrafestività, evidenziato la carenza di interesse ad agire del ricorrente, atteso che il credito residuo è stato inserito nella massa debitoria del sin dal momento CP_1 della cessazione dell'attività lavorativa, in virtù dell'attività liquidatoria intrapresa ai sensi della Legge 26/2010. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite, anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Rigettate le formulate istanze di ammissione dei mezzi istruttori così come articolati negli atti introduttivi, ritenendo possibile decidere la causa sulla scorta di circostanze sufficientemente provate in via documentale, nonché di quelle emerse in corso di causa e di quelle ammesse e/o non contestate, acquisita agli atti la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda è da ritenersi destituita di fondamento e, pertanto, non merita accoglimento per i seguenti motivi
IN DIRITTO
L'eccezione preliminare in rito formulata dal resistente, relativa ad una pretesa nullità del ricorso per violazione del disposto di cui all'art. 414 n. 4) c.p.c., è infondata e va, pertanto, disattesa. Invero, come è noto, il ricorso è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. La carenza infatti, del giudice adito, dalla parte, dell'oggetto della domanda, nonché dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda - analogamente a quanto stabilito per il giudizio ordinario dal disposto dell'art. 163 n. 4 c.p.c. - si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.), sanzionata con la nullità, insanabile e deducibile anche per la prima volta in sede di legittimità. Dunque, la nullità opera nei casi in cui il petitum, tanto mediato che immediato, oppure la causa petendi, siano assolutamente incerti e non consentano di comprendere quale sia il diritto azionato in giudizio, con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa della parte convenuta. Di contro, di nullità non si tratta allorquando gli elementi summenzionati risultino essere sufficientemente determinati – avuto riguardo al tenore dell'atto nella sua interezza - seppure specificati nei termini definitivi in corso di giudizio, come sovente accade quando a fronte dell'an della pretesa ben individuato, il quantum venga, invece, precisato in giudizio. In particolare, la nullità deve essere esclusa nelle ipotesi in cui, come nel caso in esame, con la domanda avente per oggetto accertamento della subordinazione e inquadramento, nonché differenze e/o spettanze retributive, il ricorrente abbia indicato il periodo di attività lavorativa, le mansioni svolte, la somma complessivamente pretesa ed i titoli posti a fondamento. È pacifico in giurisprudenza, infatti, che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - effettuabile anche d'ufficio e in grado di appello con apprezzamento del giudice di merito, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in quanto indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso, e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore” (Cass. Civ. Sez. Lav., 8.2.2011 n. 3126).
Inoltre, l'omessa o insufficiente allegazione delle ragioni di fatto a fondamento della domanda si riflette sulla validità del ricorso introduttivo, ex art. 156 comma 2 c.p.c., solo se ed in quanto tale atto non consenta al destinatario di individuare l'esatta pretesa della quale si chiede riconoscimento (cfr. per tutte Cass. 10048/2001) – non potendo ritenersi, in ipotesi di tal fatta, validamente instaurato il contraddittorio. Non risulta, nel caso di specie, che parte resistente abbia subìto lesione delle sue difese, visto che è riuscita a sollevare articolate deduzioni in ordine a tutte le questioni ricomprese nel thema decidendum. La circostanza che nell'atto introduttivo le mansioni che il ricorrente in concreto ha svolto nel periodo invocato, sono state solo genericamente indicate, così come le concrete vicende 'modificative' del rapporto di lavoro, sulle quali il lavoratore sorvola completamente, in realtà, lungi dal riflettersi sugli elementi essenziali della domanda, attiene piuttosto al corretto adempimento ex art. 244 c.p.c. degli oneri di deduzione delle circostanze idonee a sorreggere nel merito la stessa: (cfr. Cass. 2446/2000; Cass. 4426/1995). Inoltre, i conteggi contabili contenuti nell'atto introduttivo esplicitano in maniera inequivoca i titoli oggetto di richiesta: per consolidata giurisprudenza, deve ritenersi sufficiente la compiuta individuazione dei singoli titoli posti a fondamento delle pretese azionate e dei motivi di fatto per i quali residuino in relazione ad essi ragioni di credito, di tal che priva di rilievo resta non solo l'eventuale genericità dei conteggi ma finanche l'omessa predisposizione degli stessi (cfr. ex plurimis Cass. 817/1999; Cass. 11318/1994).
Pertanto, la coerente applicazione di tali principi alla fattispecie di causa consente senz'altro di disattendere l'eccezione di nullità per genericità degli elementi in fatto.
Nel merito, occorre tuttavia opportunamente riperimetrare il thema decidendum della causa sub judice, avendo riguardo alle conclusioni per come formulate testualmente nel ricorso introduttivo (cfr. pag. 7).
Parte ricorrente propone domanda di accertamento della subordinazione con il CUB,
“con le modalità e nei termini di cui alla narrativa”, cioè in relazione ad un orario di lavoro preteso come maggiore rispetto a quello contrattualizzato (37,5 ore settimanali, a fronte di un orario contrattualizzato full-time per 36 ore settimanali) e con mansioni riconducibili
“al livello 3 CCNL Nettezza Urbana Federambiente di lavoro per il personale dipendente delle imprese del settore Igiene Ambientale, del 31/10/1995 e succ. modificazioni ed integrazioni, con qualifica di operaio, operatore ecologico addetto alla raccolta dei rifiuti indifferenziati”. Invero, si osserva che l'intercorrenza di un rapporto di lavoro con il CUB sin dal 20.10.2000 e fino al 28.2.2022 – quando il ricorrente è stato collocato a riposo per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa – con i caratteri della subordinazione, non è in contestazione tra le parti. Così come il livello d'inquadramento preteso in questa sede è in realtà quello pacificamente posseduto dal ricorrente, come emerge dalla lettera di assunzione e delle buste paga allegate (cfr. doc. all.). Né assume rilievo la circostanza che in ricorso si evidenzi che, su espresso ordine di parte datoriale, il era costretto “ad effettuare Parte_1 anche altre incombenze di varia e diversa natura senza possibilità alcuna di rifiutarsi di adempiere”, atteso che a tale generica deduzione non è stata fatta seguire alcuna domanda di superiore inquadramento, con tutti gli incombenti che richiede la granitica giurisprudenza sul punto (descrizione specifica dei compiti disimpegnati, indicazione delle declaratorie contrattuali e evidenziazione dei profili differenziali al fine di compiere il giudizio comparativo). Pertanto, in relazione a tali richieste l'intervento del Giudice, che va invocato al fine di rimuovere le incertezze giuridiche, si appalesa come ultroneo e non necessario.
Quanto ai pretesi plus orario osservato e al godimento di ferie e permessi in misura inferiore rispetto alle previsioni contrattuali, si osserva che anche in relazione ad essi alcuna domanda è stata formulata in ricorso, essendosi limitato il ricorrente a chiedere l'accertamento del rapporto di lavoro con le “modalità descritte”; la domanda di condanna, con indicazione degli importi, invece, riguarda solo ed unicamente le mensilità, anche aggiuntive, pretese come insolute, per gli ultimi 36 mesi, senza alcun riferimento ad una integrazione delle retribuzioni già ricevute per il periodo passato, per l'orario maggiore di lavoro svolto o per le ferie e i permessi non goduti.
Sul punto, già in premessa il rispetto dei principi di economia dei giudizi e dell'effettività della tutela giurisdizionale fa ritenere che l'esperimento della sola azione di accertamento, rispetto all'esistenza o inesistenza di un diritto di credito, sarebbe inutile, in quanto non riconoscerebbe al creditore la dovuta utilità. Il creditore, infatti, vedrebbe accertata l'esistenza di un diritto di credito senza la possibilità di esperire una azione esecutiva in quanto carente di un titolo idoneo. È l'interesse ad agire che ha il merito di consentire la distinzione ''fra le azioni di mera iattanza (vessatorie) e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto'' (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 23 novembre 2007, n. 24434). Tuttavia, si osserva che nel caso in esame le deduzioni sul punto si appalesano generiche e vaghe: non viene mai precisato il periodo in riferimento al quale è preteso l'accertamento di lavoro supplementare/straordinario, non viene dedotto se veniva effettuata una pausa pranzo, non sono stati precisati i periodi in cui annualmente sono state godute le ferie e quali festivi infrasettimanali sono stati lavorati. Agli atti è stata prodotta un'unica busta paga risalente al gennaio 2014 a fronte di un intero periodo lavorato di ben 22 anni, né sono stati allegati i turni di servizio. Né su tali fatti si può ammettere la chiesta istruttoria, atteso che in ricorso si domanda l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze contenute nella parte in fatto, ai numeri “1-9”, ma in realtà tali numeri non compaiono in ricorso;
per cui, manca la capitolazione, in violazione dell'art. 244 c.p.c. che, nell'esigere l'indicazione specifica dei fatti sui quali è dedotta la prova testimoniale, pur non imponendo alla parte l'onere di precisare in ogni dettaglio le circostanze articolate nei relativi capitoli, richiede che la specificazione ponga il giudice in grado di stabilire se la prova sia influente e pertinente, consentendo altresì alla controparte di esercitare il diritto alla prova contraria (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1874 del 23 gennaio 2019). Come noto, le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli artt. 230 e 244 c.p.c. devono essere dedotte per articoli separati e specifici. Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto dell'atto che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. "lettura estrapolativa" nell'atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12292 del 7 giugno 2011). Nella fattispecie, si rileva che vi sono delle lettere ad indicare alcune circostanze del ricorso (a-h, che però sarebbero otto circostanze e non nove), ma sempre in relazione alle modalità di svolgimento del rapporto lavorativo, in ordine al quale poi non è stata formulata alcuna domanda di condanna. Pertanto, ciò che sfugge al Giudice è il concreto ed attuale interesse del ricorrente al preteso mero accertamento.
Concentrandosi, quindi, sul thema decidendum come individuato dallo stesso ricorrente nelle conclusioni del ricorso, il lavoratore chiede le retribuzioni degli ultimi 36 mesi e le mensilità aggiuntive per lo stesso periodo, assunte come non corrisposte, sebbene in premessa deduca che è da marzo 2020 che non percepisce alcunché (comprese le buste paga, per la consegna delle quali ha fatto ricorso monitorio); quindi, da tale epoca e fino alla data di cessazione del rapporto (28.2.2022) sarebbero 24 mesi. Anche considerando l'ultimo triennio lavorato (dal 2019), mette conto evidenziare quanto esposto dal CUB in memoria di costituzione e nella relazione amministrativa dell'Ufficio del Personale (cfr. all. 01) in relazione alla reale ricostruzione del rapporto lavorativo, ove si legge che, in esecuzione della delibera n. 1 del 20 dicembre 2014 del Soggetto Liquidatore del Controparte_1 con Decreto dirigenziale n. 2 del 20.01.2015 della Giunta regionale della Campania, Dipartimento n. 54, (Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.) pubblicato sul B.U.R.C. n. 6 del 26 gennaio 2015, ai sensi degli artt. 33-34 e 34 bis del d. lgs. n.165/2001, dal 1° gennaio 2015 il ricorrente è stato collocato in disponibilità ed è stato inserito nelle liste ORMEL (cfr. 1 e 2, in cui risulta l suo nominativo). In virtù della L. R. n. 14/2016 della Regione Campania, nella quale agli artt. 44 - 46 e 49 è stata prevista espressamente la ricollocazione lavorativa del personale già dipendente dei secondo le disposizioni di legge del pubblico impiego, è stato Controparte_1 avviato un Programma Straordinario (art. 45 L.R. n. 14/2016) di attività inerenti al ciclo dei rifiuti, con oneri totalmente a carico del bilancio regionale, con l'utilizzo esclusivo del personale dei , inserito nelle liste depositate presso le competenti Controparte_1
Prefetture (cfr. 3, 4 e 5). Pertanto, il ha frequentato dei percorsi formativi finalizzati alla riqualificazione Parte_1 professionale e, precisamente, in esecuzione del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania - dip. 54 n. 427 del 28 ottobre 2016, a decorrere dal 12 settembre 2016 è stata disposta la sua sospensione dall'iscrizione nelle liste di disponibilità e della relativa indennità a carico della scrivente amministrazione, per il periodo correlato alla partecipazione ai percorsi formativi retribuiti di riqualificazione nel settore dei servizi delle “Public Utilities” della durata iniziale di quattro mesi prorogata di ulteriori mesi due (cfr. 6 e 7). Difatti dal 12 settembre 2016 al 31 maggio 2017 la disponibilità è stata sospesa e, quindi anche la relativa indennità, come da decreti dirigenziali della Regione Campania n. 427 del 26 ottobre 2016 e n. 201 del 03 luglio 2017 (cfr. all. 7 e 8). Con D.D. n. 677 del 16 ottobre 2017 la disponibilità è ulteriormente sospesa dal 3 agosto 2017 al 16 gennaio 2018, unitamente all'indennità (cfr. all. 7). Poi, dal 16 ottobre 2017 al 16 gennaio 2018 è stato impegnato sul Progetto Comunicazione di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 307 e n. 442/2017 e successivo Decreto Dirigenziale n. 357 D.G. Ambiente, prestando attività di volantinaggio (cfr. 9 e 10). Dal 17 gennaio 2018 al 16 ottobre 2018, vi è un'ulteriore sospensione della disponibilità e della relativa indennità. In esecuzione del Decreto dirigenziale della G.R.C. n. 229 del 12 marzo 2018, lo stato di disponibilità dei dipendenti di cui agli artt. 33, 34 e 34 bis del d.lgs. 165/2001 e succ. modif. e integr. è stato sospeso inizialmente dal 17 gennaio 2018 al 17 luglio 2019 (cfr. 11 e 12), successivamente prorogato con vari decreti dirigenziali e precisamente: decreto n. 919 del 08 agosto 2019 che sospende la disponibilità dal 18 luglio 2019 al 18 aprile 2020; decreto che sospende dal 19 aprile e decreto n. 1143 del 21 dicembre 2020; tutti per il conseguente impiego del personale nel Programma Straordinario di cui all'art. 45 e ss. della L.R. n. 14/2016, per la durata iniziale di un anno successivamente prorogato al 31 luglio 2021 a seguito di specifiche determinazioni della Regione Campania (cfr. all. n. 13 – 14); infine, nel decreto 563 del 22.10.2021 si legge che con nota prot. n. 10326 del 27/09/2021 – pervenuta tramite pec in pari data – il Soggetto Liquidatore del
[...]
ha comunicato che Controparte_1 in attuazione dell'art. 32 della Legge Regionale n. 38 del 29/12/2020 - “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2021” - laddove sono previste modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016 n. 14 all'art. 45 (obiettivi operativi) ed al comma 2 dell'art. 46 (estensione per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi l'attività di progetti, la Giunta Regionale con Delibera n. 383 del 14 settembre 2021 ha provveduto a prorogare di ulteriori 6 mesi, senza soluzione di continuità, tutte le attività del Programma Straordinario fino al 31 gennaio 2022. Dal 18/10/2018, pertanto, il dipendente risulta impiegato nel Programma Straordinario di cui all'art. 45, comma 1 della L.R. n. 14/2016. Risulta anche confermato dagli atti che, al fine di partecipare al suddetto progetto, il ricorrente, in qualità di dipendente in forza del , ha sottoscritto una CP_1 regolamentazione del rapporto di lavoro, manifestando la propria volontà di partecipare alle attività del predetto Programma Straordinario, autocertificando il possesso dei requisiti, ed ha preso conoscenza del relativo progetto operativo;
il compenso mensile spettante, a titolo di indennità, è stato di euro 950,00 netti. Su detto compenso non sono maturati oneri aggiuntivi quali ad esempio TFR, assegni per il nucleo familiare, permessi per contratto, ma solo quelli previsti per legge e venti giorni di ferie all'anno. Difatti, dal modulo TFR-INPS in atti, sono registrate retribuzioni utili a tali fini solo fino al 2017.
Con la conseguenza che nulla è dovuto per gli anni in questione, in quanto il lavoratore era totalmente impegnato per il Programma Straordinario ex L.R. n. 14/2016 ed ha regolarmente percepito l'indennità mensile;
né costui sul punto ha obiettato alcunché, limitandosi a qualificare le difese delle CUB come “pretestuose”.
Infine, va esaminata la questione della legittimazione passiva per il TFR ex art. 2120 c.c., anch'esso oggetto di domanda nel presente giudizio, del , Controparte_1 stante la natura di ente pubblico non economico dello stesso.
Il è stato costituito ai Controparte_1 sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che riunisce i disciolti consorzi di bacino delle Province di , istituiti con L. Regione Campania n. 4/1993. CP_1 CP_1
La sua disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Occorre, altresì, sottolineare che, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, il è dotato Controparte_1 di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D. Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali. La disciplina è compatibile con la natura del in questione, ente strumentale dei comuni associati, munito di personalità CP_1 giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali. Alla stregua di tali considerazioni, il di Controparte_1
e deve essere pertanto qualificato ente pubblico, ed in particolare come CP_1 CP_1 ente pubblico non economico. In base anche ad altre fonti normative (in particolare il D.L. 361/1995 convertito L. 437/1995, ed in particolare l'art. 5, comma 11 bis) va ritenuto, utilizzando le parole della Corte, che la mera carenza di una esplicita distinzione tra le diverse categorie di consorzi nel dettato normativo ci cui al D. Lgs. 165/2001, art. 1 non sia idoneo a prevalere sul senso complessivo e sulla ratio della disposizione che esclude comunque dalla tutela apprestata dal compendio normativo gli enti pubblici economici, al cui ambito non possono reputarsi estranei gli enti consortili, la cui struttura è suscettibile di diversamente atteggiarsi, a seconda dell'attività espletata con riferimento agli scopi dell'ente medesimo quale evincibile dalla disciplina statutaria (Cass. n. 4062/11). Sul punto, in più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come l'indagine rivolta a stabilire se un ente pubblico sia o meno economico deve essere compiuta tenendo presente la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo, non rilevando, a tal fine, l'oggetto dell'attività stessa (Cass., SS.UU. n. 15661/06); in particolare, ha osservato che, poiché i criteri di individuazione degli enti pubblici economici consistono nel fine pubblico e nello svolgimento di un'attività imprenditoriale a carattere di economicità, strumentale al fine pubblico, non è riconoscibile tale natura ad enti che svolgano attività trascendenti quella imprenditoriale, in considerazione delle previsioni legali e statutarie secondo cui l'ente provvede al proprio fabbisogno utilizzando, oltre ai proventi della gestione, provvidenze statali e regionali e contributi degli enti consorziati, e, quindi, entrate estranee ad una gestione puramente economica (Cass. SS.UU. n. 6573/06). Ebbene, nel caso di specie vi sono elementi senz'altro significativi e sintomatici della natura non economica dell'ente in questione.
È il caso di premettere che, a norma dell'art. 31 del T.U.E.L. (d. lgs. 267/2000), “gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle CP_1 quali sono soggetti. (...) In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali”. Quindi, per come già adombrato in precedenza, il Controparte_1
, attualmente in liquidazione, nasce dall'accorpamento di ex
[...] consorzi obbligatori: NA1; NA2; NA3; NA4; CE1; CE2; CE3; CE4. L'art. 11, comma 8, D.L. 90/08, nell'istituire l'ente convenuto, ha previsto che “nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino della provincie di e , istituiti con legge della regione Campania 10 CP_1 CP_1 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione è affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato”. Già nelle disposizioni appena esaminate appare un elemento determinante ai fini della decisione, ossia, l'essere stato il costituito al fine di operare in regime di CP_1 esclusività, e non di libera concorrenza con altri soggetti privati.
Lo Statuto del offre, poi, ulteriori decisivi elementi atti a corroborare la Controparte_1 natura di ente pubblico non economico dello stesso. Si legge all'art. 1 comma 3 che “il (...) è dotato Controparte_1 di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”. In esso, dunque, vi è un esplicito richiamo alla disciplina degli enti locali contenuta nel T.U. L'art. 2 del T.U.E.L. prevede, invero, che “ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali”. Il successivo art. 6 dello Statuto stabilisce, poi, che “il è dotato di un patrimonio CP_1 costituito: a. da un fondo di dotazione sottoscritto da ciascun ente consorziato in proporzione alle quote di partecipazione di euro uno per singolo abitante;
b. da beni in natura imputabili alla quota di partecipazione al fondo di dotazione valutati al valore attuale;
c. dai beni dei disciolti consorzi rimasti in capo al in seguito alla definizione dei Controparte_1 rapporti di dare ed avere con gli enti locali, già consorziati dei disciolti consorzi di bacino e non costituenti il La proprietà dei citati beni dei disciolti consorzi rimane ripartita secondo Controparte_1 le originarie quote di partecipazione. d. da acquisti, permute, donazioni, lasciti;
e. da contribuzioni annuali dei comuni consorziati determinate in base alla popolazione residente;
f. da contribuzioni straordinarie conferite dai comuni consorziati o da terzi;
g. da ogni diritto che venga devoluto al o acquisito dallo stesso;
CP_1
h. dalle proprietà e capitali del . CP_1
Potranno altresì essere assegnati al dai comuni consorziati beni in uso, locazione o comodato CP_1 gratuito”. Si tratta, dunque, di un patrimonio composto pressoché interamente da beni e mezzi finanziari provenienti dai soggetti consorziati, e non già dai proventi dell'attività imprenditoriale, sicché i costi dell'attività risultano prevalentemente sostenuti con entrate estranee ad una gestione puramente economica: tale elemento è considerato espressamente dalla S.C. significativo della natura non economica di un consorzio (cfr. Cass., SS.UU. n. 15661/06 e Cass., SS.UU. n. 6573/06). Inoltre, l'art. 23 dello Statuto, rubricato “Criteri di gestione”, prevede che “il informa CP_1 la propria attività a criteri di efficacia, efficienza e trasparenza, nel rispetto del vincolo dell'economicità”: criteri, dunque, che ricalcano quelli posti a fondamento dell'attività procedimentale della P.A. ex art. 97 Cost. Sulla scorta di tali numerosi e significativi elementi è, dunque, possibile affermare e ribadire la natura di ente pubblico non economico del resistente. CP_1
Tanto chiarito in ordine alla natura giuridica del datore di lavoro, bisogna, quindi, affermare che unico legittimato passivo in ordine al pagamento del TFR risulta essere l' CP_5
Deve essere condivisa l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, tanto attiva quanto passiva, attiene al merito della decisione: “il fatto che la questione attenga al merito significa che rientra nel problema della fondatezza della domanda, della verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, ma non significa che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituisca un'eccezione, tanto meno in senso stretto” (Cass. Civ. Sez. Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951). Secondo una tradizionale e condivisibile definizione, infatti, la “parte”, è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è, quindi, la domanda nella quale l'attore deve affermare di essere il titolare del diritto dedotto in giudizio. Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Da quest'analisi fornita dalla Corte emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire o a resistere, cosa diversa sia, invece, la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo o del corrispondente obbligo: la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore, così come difetto di legittimazione passiva si avrà se la rivendicazione contenuta nella domanda non si rivolge al convenuto evocato in giudizio;
la titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa cioè alla fondatezza della domanda, com'è nel caso di specie. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. La titolarità del diritto fatto valere in giudizio, che attiene al merito della causa, infatti non riguarda “la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare” e, per converso, se colui avverso il quale è proposta domanda sia titolare del correlativo obbligo;
è, quindi, un elemento costitutivo della domanda. La Corte approda alla conclusione per cui “la titolarità costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex. art. 167 c.p.c. comma 2 e non già col difetto di legittimazione passiva”. Pertanto, posto che è stato provato che la titolarità della posizione di obbligo è in capo all' e non al convenuto anche questa domanda va Controparte_6 CP_5 rigettata.
Tali i motivi della decisione in epigrafe, ritenuta ultronea ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art.92, co. II, c.p.c. come risultante a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, per l'assoluta novità della questione trattata, intesa come quaestio juris mai vagliata in precedenza e per il mutamento giurisprudenziale rispetto a questioni dirimenti affrontate nel giudizio, in quanto - come diffusamente ripercorso nell'iter argomentativo del presente provvedimento – sul punto cruciale della vicenda a lungo si sono registrati differenti orientamenti nella giurisprudenza, tanto di merito, quanto di legittimità, comprovati dall'indicazione dei precedenti assolutamente discordanti, i quali hanno reso difficile dirimere la questione.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, a scioglimento della riserva assunta a scadenza del termine del 26.11.2025 concesso ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 4863/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], e residente ivi in Parte_1 via Angri, n. 18, 80023, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sebastiano NASTRO e Francesco ABAGNALE;
presso cui elettivamente domicilia in via San Felice, 80054, Gragnano, come da procura in atti, RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, con sede legale in Curti (CE) alla Via Fosse
[...]
Ardeatine n. 1, in persona del Soggetto Liquidatore p.t., Dott. , Controparte_2 rapp.to e difeso giusta procura in allegato dagli Avv. Veronica PERRONE, Pasquale GALASSI e Francesco GOGLIA, con gli stessi elettivamente domiciliato presso sede uffici legali dell'articolazione Marcianise,
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzioni non corrisposte e TFS
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo, depositato il 24/07/2023, l'odierno ricorrente in epigrafe generalizzato ha premesso di aver prestato servizio presso il articolazione territoriale di dal 20/10/2000 fino al 28/02/2022, quando veniva collocato a CP_1 riposo per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dapprima part-time per 30 ore settimanali fino al 1°.
9.2011 e poi full-time per 36 ore settimanali per i periodi successivi, inquadrato al livello 3 CCNL Nettezza Urbana Federambiente di lavoro per il personale dipendente delle imprese del settore Igiene Ambientale del 31/10/1995 e ss.mm.ii., in qualità di operaio, con mansioni di operatore ecologico addetto alla raccolta dei rifiuti indifferenziati. Ha lamentato genericamente l'insufficienza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro svolto e, segnatamente: che, a dispetto dell'inquadramento ricevuto, ha osservato turni articolati dalle 07:00 alle 14:30, dal lunedì al venerdì, ogni settimana, festivi compresi;
che ha goduto di n. 15 giorni di ferie, ogni anno, a fronte delle complessive n. 26 spettanti ai sensi di legge e della contrattazione collettiva, senza ricevere il dovuto a titolo di indennità sostitutiva e di n. 00 permessi, a fronte dei complessivi n. 27; che non ha ricevuto le integrazioni a titolo di lavoro supplementare/straordinario svolto;
che su espresso ordine di parte datoriale, era costretto “ad effettuare anche altre incombenze di varia e diversa natura senza possibilità alcuna di rifiutarsi di adempiere”. Censurando che a decorrere dal marzo 2020 non ha più ricevuto buste paga né stipendi mensili e mensilità aggiuntive e che in occasione della cessazione del rapporto di lavoro non ha percepito nemmeno il TFR, ha adito l'intestato Tribunale formulando le seguenti conclusioni:
- “accertare che ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della parte resistente, con le modalità e nei termini di cui alla narrativa;
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a essere inquadrato al livello 3 CCNL Nettezza Urbana di lavoro per il personale dipendente delle imprese del settore CP_4
Igiene Ambientale, del 31/10/1995 e succ. modificazioni ed integrazioni, con qualifica di OPERAIO, mansioni di operatore ecologico addetto alla raccolta dei rifiuti indifferenziati,
- accertare e dichiarare, ancora, che avuto a riferimento il livello contrattuale rivendicato, il periodo lavorativo, e in generale la quantità e qualità di lavoro prestato, parte ricorrente ha maturato diritto di credito:
• per complessivi euro 1.989,52 (lordi) per ciascuna delle 36 mensilità rimaste impagate = e quindi complessivamente, a tale titolo, l'importo di € 71.622,72;
• per complessivi euro 1.989,52 (lordi) per ciascuna delle 6 mensilità aggiuntive spettanti e rimaste impagate = e quindi complessivamente, a tale titolo, l'importo di € 11.937,1;
• per complessivi euro 38.906,16 (lordi) a titolo di TFR maturato e mai corrisposto;
- per l'effetto, condannare la parte convenuta resistente, a corrispondere i predetti importi, per i titoli e per le causali dette e meglio esposte cui in narrativa, ovvero quelli maggiori o minori diversamente accertati all'esito del procedimento ovvero ritenuti di giustizia, il tutto al netto di interessi e rivalutazione come per legge”. Il tutto con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi per anticipo fattone.
Con memoria difensiva depositata in data 22.2.2024 il resistente si è costituito CP_1 in giudizio per impugnare e contestare le circostanze di fatto esposte dal ricorrente nonché le relative richieste, in quanto destituite di fondamento. In via preliminare, ha eccepito la nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; il proprio difetto di legittimazione passiva sia per le mensilità assunte come insolute, anche aggiuntive, dell'ultimo triennio - in quanto dal 01/01/2015, ex artt. 33, 34 e 34 bis del D. lgs. n. 165/2001, il rapporto di lavoro è stato sospeso ed il lavoratore è stato collocato in disponibilità ed inserito nelle liste ORMEL, e dal 18.10.2018 ha partecipato al Programma Straordinario (art. 45 L.R. n. 14/2016) di attività inerenti al ciclo dei rifiuti, con oneri totalmente a carico del bilancio regionale -, sia per il TFS, di spettanza dell' attesa la natura di Ente pubblico non economico CP_5 del . CP_1
Ha, quindi, ricostruito dinamiche del rapporto lavorativo del ricorrente che non sono state dedotte in ricorso, sottolineato il divieto di monetizzazione delle ferie, dei ROL e delle extrafestività, evidenziato la carenza di interesse ad agire del ricorrente, atteso che il credito residuo è stato inserito nella massa debitoria del sin dal momento CP_1 della cessazione dell'attività lavorativa, in virtù dell'attività liquidatoria intrapresa ai sensi della Legge 26/2010. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite, anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Rigettate le formulate istanze di ammissione dei mezzi istruttori così come articolati negli atti introduttivi, ritenendo possibile decidere la causa sulla scorta di circostanze sufficientemente provate in via documentale, nonché di quelle emerse in corso di causa e di quelle ammesse e/o non contestate, acquisita agli atti la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda è da ritenersi destituita di fondamento e, pertanto, non merita accoglimento per i seguenti motivi
IN DIRITTO
L'eccezione preliminare in rito formulata dal resistente, relativa ad una pretesa nullità del ricorso per violazione del disposto di cui all'art. 414 n. 4) c.p.c., è infondata e va, pertanto, disattesa. Invero, come è noto, il ricorso è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. La carenza infatti, del giudice adito, dalla parte, dell'oggetto della domanda, nonché dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda - analogamente a quanto stabilito per il giudizio ordinario dal disposto dell'art. 163 n. 4 c.p.c. - si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.), sanzionata con la nullità, insanabile e deducibile anche per la prima volta in sede di legittimità. Dunque, la nullità opera nei casi in cui il petitum, tanto mediato che immediato, oppure la causa petendi, siano assolutamente incerti e non consentano di comprendere quale sia il diritto azionato in giudizio, con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa della parte convenuta. Di contro, di nullità non si tratta allorquando gli elementi summenzionati risultino essere sufficientemente determinati – avuto riguardo al tenore dell'atto nella sua interezza - seppure specificati nei termini definitivi in corso di giudizio, come sovente accade quando a fronte dell'an della pretesa ben individuato, il quantum venga, invece, precisato in giudizio. In particolare, la nullità deve essere esclusa nelle ipotesi in cui, come nel caso in esame, con la domanda avente per oggetto accertamento della subordinazione e inquadramento, nonché differenze e/o spettanze retributive, il ricorrente abbia indicato il periodo di attività lavorativa, le mansioni svolte, la somma complessivamente pretesa ed i titoli posti a fondamento. È pacifico in giurisprudenza, infatti, che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - effettuabile anche d'ufficio e in grado di appello con apprezzamento del giudice di merito, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in quanto indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso, e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore” (Cass. Civ. Sez. Lav., 8.2.2011 n. 3126).
Inoltre, l'omessa o insufficiente allegazione delle ragioni di fatto a fondamento della domanda si riflette sulla validità del ricorso introduttivo, ex art. 156 comma 2 c.p.c., solo se ed in quanto tale atto non consenta al destinatario di individuare l'esatta pretesa della quale si chiede riconoscimento (cfr. per tutte Cass. 10048/2001) – non potendo ritenersi, in ipotesi di tal fatta, validamente instaurato il contraddittorio. Non risulta, nel caso di specie, che parte resistente abbia subìto lesione delle sue difese, visto che è riuscita a sollevare articolate deduzioni in ordine a tutte le questioni ricomprese nel thema decidendum. La circostanza che nell'atto introduttivo le mansioni che il ricorrente in concreto ha svolto nel periodo invocato, sono state solo genericamente indicate, così come le concrete vicende 'modificative' del rapporto di lavoro, sulle quali il lavoratore sorvola completamente, in realtà, lungi dal riflettersi sugli elementi essenziali della domanda, attiene piuttosto al corretto adempimento ex art. 244 c.p.c. degli oneri di deduzione delle circostanze idonee a sorreggere nel merito la stessa: (cfr. Cass. 2446/2000; Cass. 4426/1995). Inoltre, i conteggi contabili contenuti nell'atto introduttivo esplicitano in maniera inequivoca i titoli oggetto di richiesta: per consolidata giurisprudenza, deve ritenersi sufficiente la compiuta individuazione dei singoli titoli posti a fondamento delle pretese azionate e dei motivi di fatto per i quali residuino in relazione ad essi ragioni di credito, di tal che priva di rilievo resta non solo l'eventuale genericità dei conteggi ma finanche l'omessa predisposizione degli stessi (cfr. ex plurimis Cass. 817/1999; Cass. 11318/1994).
Pertanto, la coerente applicazione di tali principi alla fattispecie di causa consente senz'altro di disattendere l'eccezione di nullità per genericità degli elementi in fatto.
Nel merito, occorre tuttavia opportunamente riperimetrare il thema decidendum della causa sub judice, avendo riguardo alle conclusioni per come formulate testualmente nel ricorso introduttivo (cfr. pag. 7).
Parte ricorrente propone domanda di accertamento della subordinazione con il CUB,
“con le modalità e nei termini di cui alla narrativa”, cioè in relazione ad un orario di lavoro preteso come maggiore rispetto a quello contrattualizzato (37,5 ore settimanali, a fronte di un orario contrattualizzato full-time per 36 ore settimanali) e con mansioni riconducibili
“al livello 3 CCNL Nettezza Urbana Federambiente di lavoro per il personale dipendente delle imprese del settore Igiene Ambientale, del 31/10/1995 e succ. modificazioni ed integrazioni, con qualifica di operaio, operatore ecologico addetto alla raccolta dei rifiuti indifferenziati”. Invero, si osserva che l'intercorrenza di un rapporto di lavoro con il CUB sin dal 20.10.2000 e fino al 28.2.2022 – quando il ricorrente è stato collocato a riposo per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa – con i caratteri della subordinazione, non è in contestazione tra le parti. Così come il livello d'inquadramento preteso in questa sede è in realtà quello pacificamente posseduto dal ricorrente, come emerge dalla lettera di assunzione e delle buste paga allegate (cfr. doc. all.). Né assume rilievo la circostanza che in ricorso si evidenzi che, su espresso ordine di parte datoriale, il era costretto “ad effettuare Parte_1 anche altre incombenze di varia e diversa natura senza possibilità alcuna di rifiutarsi di adempiere”, atteso che a tale generica deduzione non è stata fatta seguire alcuna domanda di superiore inquadramento, con tutti gli incombenti che richiede la granitica giurisprudenza sul punto (descrizione specifica dei compiti disimpegnati, indicazione delle declaratorie contrattuali e evidenziazione dei profili differenziali al fine di compiere il giudizio comparativo). Pertanto, in relazione a tali richieste l'intervento del Giudice, che va invocato al fine di rimuovere le incertezze giuridiche, si appalesa come ultroneo e non necessario.
Quanto ai pretesi plus orario osservato e al godimento di ferie e permessi in misura inferiore rispetto alle previsioni contrattuali, si osserva che anche in relazione ad essi alcuna domanda è stata formulata in ricorso, essendosi limitato il ricorrente a chiedere l'accertamento del rapporto di lavoro con le “modalità descritte”; la domanda di condanna, con indicazione degli importi, invece, riguarda solo ed unicamente le mensilità, anche aggiuntive, pretese come insolute, per gli ultimi 36 mesi, senza alcun riferimento ad una integrazione delle retribuzioni già ricevute per il periodo passato, per l'orario maggiore di lavoro svolto o per le ferie e i permessi non goduti.
Sul punto, già in premessa il rispetto dei principi di economia dei giudizi e dell'effettività della tutela giurisdizionale fa ritenere che l'esperimento della sola azione di accertamento, rispetto all'esistenza o inesistenza di un diritto di credito, sarebbe inutile, in quanto non riconoscerebbe al creditore la dovuta utilità. Il creditore, infatti, vedrebbe accertata l'esistenza di un diritto di credito senza la possibilità di esperire una azione esecutiva in quanto carente di un titolo idoneo. È l'interesse ad agire che ha il merito di consentire la distinzione ''fra le azioni di mera iattanza (vessatorie) e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto'' (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 23 novembre 2007, n. 24434). Tuttavia, si osserva che nel caso in esame le deduzioni sul punto si appalesano generiche e vaghe: non viene mai precisato il periodo in riferimento al quale è preteso l'accertamento di lavoro supplementare/straordinario, non viene dedotto se veniva effettuata una pausa pranzo, non sono stati precisati i periodi in cui annualmente sono state godute le ferie e quali festivi infrasettimanali sono stati lavorati. Agli atti è stata prodotta un'unica busta paga risalente al gennaio 2014 a fronte di un intero periodo lavorato di ben 22 anni, né sono stati allegati i turni di servizio. Né su tali fatti si può ammettere la chiesta istruttoria, atteso che in ricorso si domanda l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze contenute nella parte in fatto, ai numeri “1-9”, ma in realtà tali numeri non compaiono in ricorso;
per cui, manca la capitolazione, in violazione dell'art. 244 c.p.c. che, nell'esigere l'indicazione specifica dei fatti sui quali è dedotta la prova testimoniale, pur non imponendo alla parte l'onere di precisare in ogni dettaglio le circostanze articolate nei relativi capitoli, richiede che la specificazione ponga il giudice in grado di stabilire se la prova sia influente e pertinente, consentendo altresì alla controparte di esercitare il diritto alla prova contraria (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1874 del 23 gennaio 2019). Come noto, le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli artt. 230 e 244 c.p.c. devono essere dedotte per articoli separati e specifici. Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto dell'atto che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. "lettura estrapolativa" nell'atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12292 del 7 giugno 2011). Nella fattispecie, si rileva che vi sono delle lettere ad indicare alcune circostanze del ricorso (a-h, che però sarebbero otto circostanze e non nove), ma sempre in relazione alle modalità di svolgimento del rapporto lavorativo, in ordine al quale poi non è stata formulata alcuna domanda di condanna. Pertanto, ciò che sfugge al Giudice è il concreto ed attuale interesse del ricorrente al preteso mero accertamento.
Concentrandosi, quindi, sul thema decidendum come individuato dallo stesso ricorrente nelle conclusioni del ricorso, il lavoratore chiede le retribuzioni degli ultimi 36 mesi e le mensilità aggiuntive per lo stesso periodo, assunte come non corrisposte, sebbene in premessa deduca che è da marzo 2020 che non percepisce alcunché (comprese le buste paga, per la consegna delle quali ha fatto ricorso monitorio); quindi, da tale epoca e fino alla data di cessazione del rapporto (28.2.2022) sarebbero 24 mesi. Anche considerando l'ultimo triennio lavorato (dal 2019), mette conto evidenziare quanto esposto dal CUB in memoria di costituzione e nella relazione amministrativa dell'Ufficio del Personale (cfr. all. 01) in relazione alla reale ricostruzione del rapporto lavorativo, ove si legge che, in esecuzione della delibera n. 1 del 20 dicembre 2014 del Soggetto Liquidatore del Controparte_1 con Decreto dirigenziale n. 2 del 20.01.2015 della Giunta regionale della Campania, Dipartimento n. 54, (Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.) pubblicato sul B.U.R.C. n. 6 del 26 gennaio 2015, ai sensi degli artt. 33-34 e 34 bis del d. lgs. n.165/2001, dal 1° gennaio 2015 il ricorrente è stato collocato in disponibilità ed è stato inserito nelle liste ORMEL (cfr. 1 e 2, in cui risulta l suo nominativo). In virtù della L. R. n. 14/2016 della Regione Campania, nella quale agli artt. 44 - 46 e 49 è stata prevista espressamente la ricollocazione lavorativa del personale già dipendente dei secondo le disposizioni di legge del pubblico impiego, è stato Controparte_1 avviato un Programma Straordinario (art. 45 L.R. n. 14/2016) di attività inerenti al ciclo dei rifiuti, con oneri totalmente a carico del bilancio regionale, con l'utilizzo esclusivo del personale dei , inserito nelle liste depositate presso le competenti Controparte_1
Prefetture (cfr. 3, 4 e 5). Pertanto, il ha frequentato dei percorsi formativi finalizzati alla riqualificazione Parte_1 professionale e, precisamente, in esecuzione del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania - dip. 54 n. 427 del 28 ottobre 2016, a decorrere dal 12 settembre 2016 è stata disposta la sua sospensione dall'iscrizione nelle liste di disponibilità e della relativa indennità a carico della scrivente amministrazione, per il periodo correlato alla partecipazione ai percorsi formativi retribuiti di riqualificazione nel settore dei servizi delle “Public Utilities” della durata iniziale di quattro mesi prorogata di ulteriori mesi due (cfr. 6 e 7). Difatti dal 12 settembre 2016 al 31 maggio 2017 la disponibilità è stata sospesa e, quindi anche la relativa indennità, come da decreti dirigenziali della Regione Campania n. 427 del 26 ottobre 2016 e n. 201 del 03 luglio 2017 (cfr. all. 7 e 8). Con D.D. n. 677 del 16 ottobre 2017 la disponibilità è ulteriormente sospesa dal 3 agosto 2017 al 16 gennaio 2018, unitamente all'indennità (cfr. all. 7). Poi, dal 16 ottobre 2017 al 16 gennaio 2018 è stato impegnato sul Progetto Comunicazione di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 307 e n. 442/2017 e successivo Decreto Dirigenziale n. 357 D.G. Ambiente, prestando attività di volantinaggio (cfr. 9 e 10). Dal 17 gennaio 2018 al 16 ottobre 2018, vi è un'ulteriore sospensione della disponibilità e della relativa indennità. In esecuzione del Decreto dirigenziale della G.R.C. n. 229 del 12 marzo 2018, lo stato di disponibilità dei dipendenti di cui agli artt. 33, 34 e 34 bis del d.lgs. 165/2001 e succ. modif. e integr. è stato sospeso inizialmente dal 17 gennaio 2018 al 17 luglio 2019 (cfr. 11 e 12), successivamente prorogato con vari decreti dirigenziali e precisamente: decreto n. 919 del 08 agosto 2019 che sospende la disponibilità dal 18 luglio 2019 al 18 aprile 2020; decreto che sospende dal 19 aprile e decreto n. 1143 del 21 dicembre 2020; tutti per il conseguente impiego del personale nel Programma Straordinario di cui all'art. 45 e ss. della L.R. n. 14/2016, per la durata iniziale di un anno successivamente prorogato al 31 luglio 2021 a seguito di specifiche determinazioni della Regione Campania (cfr. all. n. 13 – 14); infine, nel decreto 563 del 22.10.2021 si legge che con nota prot. n. 10326 del 27/09/2021 – pervenuta tramite pec in pari data – il Soggetto Liquidatore del
[...]
ha comunicato che Controparte_1 in attuazione dell'art. 32 della Legge Regionale n. 38 del 29/12/2020 - “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2021” - laddove sono previste modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016 n. 14 all'art. 45 (obiettivi operativi) ed al comma 2 dell'art. 46 (estensione per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi l'attività di progetti, la Giunta Regionale con Delibera n. 383 del 14 settembre 2021 ha provveduto a prorogare di ulteriori 6 mesi, senza soluzione di continuità, tutte le attività del Programma Straordinario fino al 31 gennaio 2022. Dal 18/10/2018, pertanto, il dipendente risulta impiegato nel Programma Straordinario di cui all'art. 45, comma 1 della L.R. n. 14/2016. Risulta anche confermato dagli atti che, al fine di partecipare al suddetto progetto, il ricorrente, in qualità di dipendente in forza del , ha sottoscritto una CP_1 regolamentazione del rapporto di lavoro, manifestando la propria volontà di partecipare alle attività del predetto Programma Straordinario, autocertificando il possesso dei requisiti, ed ha preso conoscenza del relativo progetto operativo;
il compenso mensile spettante, a titolo di indennità, è stato di euro 950,00 netti. Su detto compenso non sono maturati oneri aggiuntivi quali ad esempio TFR, assegni per il nucleo familiare, permessi per contratto, ma solo quelli previsti per legge e venti giorni di ferie all'anno. Difatti, dal modulo TFR-INPS in atti, sono registrate retribuzioni utili a tali fini solo fino al 2017.
Con la conseguenza che nulla è dovuto per gli anni in questione, in quanto il lavoratore era totalmente impegnato per il Programma Straordinario ex L.R. n. 14/2016 ed ha regolarmente percepito l'indennità mensile;
né costui sul punto ha obiettato alcunché, limitandosi a qualificare le difese delle CUB come “pretestuose”.
Infine, va esaminata la questione della legittimazione passiva per il TFR ex art. 2120 c.c., anch'esso oggetto di domanda nel presente giudizio, del , Controparte_1 stante la natura di ente pubblico non economico dello stesso.
Il è stato costituito ai Controparte_1 sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che riunisce i disciolti consorzi di bacino delle Province di , istituiti con L. Regione Campania n. 4/1993. CP_1 CP_1
La sua disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Occorre, altresì, sottolineare che, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, il è dotato Controparte_1 di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D. Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali. La disciplina è compatibile con la natura del in questione, ente strumentale dei comuni associati, munito di personalità CP_1 giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali. Alla stregua di tali considerazioni, il di Controparte_1
e deve essere pertanto qualificato ente pubblico, ed in particolare come CP_1 CP_1 ente pubblico non economico. In base anche ad altre fonti normative (in particolare il D.L. 361/1995 convertito L. 437/1995, ed in particolare l'art. 5, comma 11 bis) va ritenuto, utilizzando le parole della Corte, che la mera carenza di una esplicita distinzione tra le diverse categorie di consorzi nel dettato normativo ci cui al D. Lgs. 165/2001, art. 1 non sia idoneo a prevalere sul senso complessivo e sulla ratio della disposizione che esclude comunque dalla tutela apprestata dal compendio normativo gli enti pubblici economici, al cui ambito non possono reputarsi estranei gli enti consortili, la cui struttura è suscettibile di diversamente atteggiarsi, a seconda dell'attività espletata con riferimento agli scopi dell'ente medesimo quale evincibile dalla disciplina statutaria (Cass. n. 4062/11). Sul punto, in più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come l'indagine rivolta a stabilire se un ente pubblico sia o meno economico deve essere compiuta tenendo presente la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo, non rilevando, a tal fine, l'oggetto dell'attività stessa (Cass., SS.UU. n. 15661/06); in particolare, ha osservato che, poiché i criteri di individuazione degli enti pubblici economici consistono nel fine pubblico e nello svolgimento di un'attività imprenditoriale a carattere di economicità, strumentale al fine pubblico, non è riconoscibile tale natura ad enti che svolgano attività trascendenti quella imprenditoriale, in considerazione delle previsioni legali e statutarie secondo cui l'ente provvede al proprio fabbisogno utilizzando, oltre ai proventi della gestione, provvidenze statali e regionali e contributi degli enti consorziati, e, quindi, entrate estranee ad una gestione puramente economica (Cass. SS.UU. n. 6573/06). Ebbene, nel caso di specie vi sono elementi senz'altro significativi e sintomatici della natura non economica dell'ente in questione.
È il caso di premettere che, a norma dell'art. 31 del T.U.E.L. (d. lgs. 267/2000), “gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle CP_1 quali sono soggetti. (...) In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali”. Quindi, per come già adombrato in precedenza, il Controparte_1
, attualmente in liquidazione, nasce dall'accorpamento di ex
[...] consorzi obbligatori: NA1; NA2; NA3; NA4; CE1; CE2; CE3; CE4. L'art. 11, comma 8, D.L. 90/08, nell'istituire l'ente convenuto, ha previsto che “nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino della provincie di e , istituiti con legge della regione Campania 10 CP_1 CP_1 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione è affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato”. Già nelle disposizioni appena esaminate appare un elemento determinante ai fini della decisione, ossia, l'essere stato il costituito al fine di operare in regime di CP_1 esclusività, e non di libera concorrenza con altri soggetti privati.
Lo Statuto del offre, poi, ulteriori decisivi elementi atti a corroborare la Controparte_1 natura di ente pubblico non economico dello stesso. Si legge all'art. 1 comma 3 che “il (...) è dotato Controparte_1 di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”. In esso, dunque, vi è un esplicito richiamo alla disciplina degli enti locali contenuta nel T.U. L'art. 2 del T.U.E.L. prevede, invero, che “ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali”. Il successivo art. 6 dello Statuto stabilisce, poi, che “il è dotato di un patrimonio CP_1 costituito: a. da un fondo di dotazione sottoscritto da ciascun ente consorziato in proporzione alle quote di partecipazione di euro uno per singolo abitante;
b. da beni in natura imputabili alla quota di partecipazione al fondo di dotazione valutati al valore attuale;
c. dai beni dei disciolti consorzi rimasti in capo al in seguito alla definizione dei Controparte_1 rapporti di dare ed avere con gli enti locali, già consorziati dei disciolti consorzi di bacino e non costituenti il La proprietà dei citati beni dei disciolti consorzi rimane ripartita secondo Controparte_1 le originarie quote di partecipazione. d. da acquisti, permute, donazioni, lasciti;
e. da contribuzioni annuali dei comuni consorziati determinate in base alla popolazione residente;
f. da contribuzioni straordinarie conferite dai comuni consorziati o da terzi;
g. da ogni diritto che venga devoluto al o acquisito dallo stesso;
CP_1
h. dalle proprietà e capitali del . CP_1
Potranno altresì essere assegnati al dai comuni consorziati beni in uso, locazione o comodato CP_1 gratuito”. Si tratta, dunque, di un patrimonio composto pressoché interamente da beni e mezzi finanziari provenienti dai soggetti consorziati, e non già dai proventi dell'attività imprenditoriale, sicché i costi dell'attività risultano prevalentemente sostenuti con entrate estranee ad una gestione puramente economica: tale elemento è considerato espressamente dalla S.C. significativo della natura non economica di un consorzio (cfr. Cass., SS.UU. n. 15661/06 e Cass., SS.UU. n. 6573/06). Inoltre, l'art. 23 dello Statuto, rubricato “Criteri di gestione”, prevede che “il informa CP_1 la propria attività a criteri di efficacia, efficienza e trasparenza, nel rispetto del vincolo dell'economicità”: criteri, dunque, che ricalcano quelli posti a fondamento dell'attività procedimentale della P.A. ex art. 97 Cost. Sulla scorta di tali numerosi e significativi elementi è, dunque, possibile affermare e ribadire la natura di ente pubblico non economico del resistente. CP_1
Tanto chiarito in ordine alla natura giuridica del datore di lavoro, bisogna, quindi, affermare che unico legittimato passivo in ordine al pagamento del TFR risulta essere l' CP_5
Deve essere condivisa l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, tanto attiva quanto passiva, attiene al merito della decisione: “il fatto che la questione attenga al merito significa che rientra nel problema della fondatezza della domanda, della verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, ma non significa che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituisca un'eccezione, tanto meno in senso stretto” (Cass. Civ. Sez. Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951). Secondo una tradizionale e condivisibile definizione, infatti, la “parte”, è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è, quindi, la domanda nella quale l'attore deve affermare di essere il titolare del diritto dedotto in giudizio. Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Da quest'analisi fornita dalla Corte emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire o a resistere, cosa diversa sia, invece, la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo o del corrispondente obbligo: la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore, così come difetto di legittimazione passiva si avrà se la rivendicazione contenuta nella domanda non si rivolge al convenuto evocato in giudizio;
la titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa cioè alla fondatezza della domanda, com'è nel caso di specie. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. La titolarità del diritto fatto valere in giudizio, che attiene al merito della causa, infatti non riguarda “la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare” e, per converso, se colui avverso il quale è proposta domanda sia titolare del correlativo obbligo;
è, quindi, un elemento costitutivo della domanda. La Corte approda alla conclusione per cui “la titolarità costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex. art. 167 c.p.c. comma 2 e non già col difetto di legittimazione passiva”. Pertanto, posto che è stato provato che la titolarità della posizione di obbligo è in capo all' e non al convenuto anche questa domanda va Controparte_6 CP_5 rigettata.
Tali i motivi della decisione in epigrafe, ritenuta ultronea ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art.92, co. II, c.p.c. come risultante a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, per l'assoluta novità della questione trattata, intesa come quaestio juris mai vagliata in precedenza e per il mutamento giurisprudenziale rispetto a questioni dirimenti affrontate nel giudizio, in quanto - come diffusamente ripercorso nell'iter argomentativo del presente provvedimento – sul punto cruciale della vicenda a lungo si sono registrati differenti orientamenti nella giurisprudenza, tanto di merito, quanto di legittimità, comprovati dall'indicazione dei precedenti assolutamente discordanti, i quali hanno reso difficile dirimere la questione.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini