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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 250/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3967/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Caserta - Via Unita' Italiana,28 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVV.PAGAMENTO n. 0194092725000014626 TICKET 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 2/10/2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di pagamento n. 0194092725000014626, notificato il 21.07.2025 con il quale l'Agenzia delle Entrate riscossione chiedeva il versamento di euro 407,42 quale “recupero spese crediti asl” per l'anno 2013.
Il ricorrente, assistito dall'avv. Ricorrente_1, eccepiva:
1) l'intervenuta decadenza e/o prescrizione;
2) la mancanza di motivazione.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto; con vittoria di spese.
Si costituiva l'ASL di Caserta che chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando, tra l'altro, che l'avviso di pagamento era adeguatamente motivato, nonché che non si era verificata alcuna prescrizione in quanto era stato inviato un precedente richiesta di pagamento, avente prot. n. 44855 dell'11.08.2015, che aveva interrotto i termini prescrizionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Giudice rileva che l'ASL di Caserta ha prodotto la richiesta di annullamento – presentata dal ricorrente in data 26.11.2015 - del prodromico avviso di pagamento avente prot. n. 44855 dell'11.08.2015, con allegato il suddetto avviso. Tale allegazione prova che il ricorrente è venuto a conoscenza del prodromico avviso nel periodo intercorrente tra l'11 agosto 2015 (data di redazione del provvedimento) e il 26 novembre
2015 (data di invio della richiesta di annullamento).
L'avvenuta conoscenza dell'atto prodromico in data successiva e prossima all'11 agosto 2015 rende infondato il motivo di ricorso relativo alla mancanza di notifica dello stesso e, quindi, dell'intervenuta decadenza.
L'avvenuta conoscenza del predetto prodromico atto rende, altresì, infondato il motivo di ricorso relativo all'intervenuta prescrizione in quanto – tenuto conto della data di conoscenza dell'atto prodromico (epoca successiva e prossima all'11.08.2015) e dell'impugnato avviso (21.07.2025) - non è decorso il termine decennale affinché la stessa possa considerarsi compiuta.
Quanto al secondo motivo - carenza di motivazione - il Giudice rileva che l'atto impugnato è sufficientemente motivato perché oltre all'indicazione che si tratta di un "recupero spese crediti asl per l'anno 2013", vi è il richiamo per relationem ad atti già in possesso del contribuente. Infatti, l'articolo 42, comma 3, del DPR
600/1973 e l'articolo 56 del DPR 633/1972 specificano che l'obbligo di allegazione vige solo “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente”. Nel caso de quo, essendo la prodromica documentazione richiamata nell'avviso impugnato, non si verifica alcuna lesione del suo diritto di difesa (cfr, in particolare, Cassazione 18073/2008, Cassazione 15625/2015, Cassazione 407/2015,
Cassazione 15327/2014).
Si deve ritenere, pertanto, che l'impugnato avviso non difetta della motivazione prescritta dall'art. 7 della legge 212/2000 che richiama l'art. 3 della legge 241/90, il cui comma 3 prevede la c.d. motivazione per relationem. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, la c.d. motivazione per relationem si concretizza in un mero richiamo ad un altro atto. Nel caso di specie l'impugnato avviso contiene tutti i dati essenziali per poter adeguatamente esercitare il diritto alla difesa, costituzionalmente garantito.
In particolare, essendo l'atto prodromico ritualmente comunicato, non necessita l'ulteriore allegazione in quanto il dettaglio del tributo dovuto è già conosciuto.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il Giudice che la considerazione globale degli elementi di causa, la peculiarità della questione (involgente un particolare accertamento della vicenda in punto di fatto idoneo ad incidere sull'esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti: Cass. Civ.,
Sez. VI, 28 maggio 2012, n. 8486), le ragioni della decisione adottata ed il contegno processuale delle parti, consentono di ritenere senza dubbio sussistenti gravi ed eccezionali motivi (desumibili anche intuitivamente dal tenore della decisione: Cass. Civ., Sez. III, 31 marzo 2010, n. 7853; Cass. Civ., Sez. III, 30 marzo 2010,
n. 7766) per compensare integralmente fra le parti le spese di lite (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15 febbraio 2006,
n. 3282: “Il giudice di merito può compensare le spese di lite per giusti motivi senza obbligo di specificarli e la relativa statuizione, assistita da una presunzione di conformità a diritto, non è censurabile in cassazione, poiché il riferimento a «giusti motivi» di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale si evince dalle statuizioni relative ai punti della controversia”. Cfr. anche
Cass. Civ., Sez. III, 31 gennaio 2008, n. 2397: “Il potere del giudice di compensare le spese processuali per giusti motivi non è in contrasto con il principio dettato dall'art. 24, primo comma, Cost., giacché il provvedimento di compensazione non costituisce, per la parte, ostacolo alla difesa dei propri diritti, non potendosi estendere la garanzia costituzionale dell'effettività della tutela giurisdizionale sino a comprendervi anche la condanna del soccombente al rimborso delle spese”. Da ultimo, cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 27 settembre 2010, n. 20324 e Cass. Civ., Sez. Lav., 14 gennaio 2010, n. 514: “Deve ritenersi adeguatamente motivato il provvedimento di compensazione delle spese del giudizio che faccia riferimento alla natura del giudizio e alle questioni devolute”).
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3967/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Caserta - Via Unita' Italiana,28 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVV.PAGAMENTO n. 0194092725000014626 TICKET 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 2/10/2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di pagamento n. 0194092725000014626, notificato il 21.07.2025 con il quale l'Agenzia delle Entrate riscossione chiedeva il versamento di euro 407,42 quale “recupero spese crediti asl” per l'anno 2013.
Il ricorrente, assistito dall'avv. Ricorrente_1, eccepiva:
1) l'intervenuta decadenza e/o prescrizione;
2) la mancanza di motivazione.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto; con vittoria di spese.
Si costituiva l'ASL di Caserta che chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando, tra l'altro, che l'avviso di pagamento era adeguatamente motivato, nonché che non si era verificata alcuna prescrizione in quanto era stato inviato un precedente richiesta di pagamento, avente prot. n. 44855 dell'11.08.2015, che aveva interrotto i termini prescrizionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Giudice rileva che l'ASL di Caserta ha prodotto la richiesta di annullamento – presentata dal ricorrente in data 26.11.2015 - del prodromico avviso di pagamento avente prot. n. 44855 dell'11.08.2015, con allegato il suddetto avviso. Tale allegazione prova che il ricorrente è venuto a conoscenza del prodromico avviso nel periodo intercorrente tra l'11 agosto 2015 (data di redazione del provvedimento) e il 26 novembre
2015 (data di invio della richiesta di annullamento).
L'avvenuta conoscenza dell'atto prodromico in data successiva e prossima all'11 agosto 2015 rende infondato il motivo di ricorso relativo alla mancanza di notifica dello stesso e, quindi, dell'intervenuta decadenza.
L'avvenuta conoscenza del predetto prodromico atto rende, altresì, infondato il motivo di ricorso relativo all'intervenuta prescrizione in quanto – tenuto conto della data di conoscenza dell'atto prodromico (epoca successiva e prossima all'11.08.2015) e dell'impugnato avviso (21.07.2025) - non è decorso il termine decennale affinché la stessa possa considerarsi compiuta.
Quanto al secondo motivo - carenza di motivazione - il Giudice rileva che l'atto impugnato è sufficientemente motivato perché oltre all'indicazione che si tratta di un "recupero spese crediti asl per l'anno 2013", vi è il richiamo per relationem ad atti già in possesso del contribuente. Infatti, l'articolo 42, comma 3, del DPR
600/1973 e l'articolo 56 del DPR 633/1972 specificano che l'obbligo di allegazione vige solo “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente”. Nel caso de quo, essendo la prodromica documentazione richiamata nell'avviso impugnato, non si verifica alcuna lesione del suo diritto di difesa (cfr, in particolare, Cassazione 18073/2008, Cassazione 15625/2015, Cassazione 407/2015,
Cassazione 15327/2014).
Si deve ritenere, pertanto, che l'impugnato avviso non difetta della motivazione prescritta dall'art. 7 della legge 212/2000 che richiama l'art. 3 della legge 241/90, il cui comma 3 prevede la c.d. motivazione per relationem. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, la c.d. motivazione per relationem si concretizza in un mero richiamo ad un altro atto. Nel caso di specie l'impugnato avviso contiene tutti i dati essenziali per poter adeguatamente esercitare il diritto alla difesa, costituzionalmente garantito.
In particolare, essendo l'atto prodromico ritualmente comunicato, non necessita l'ulteriore allegazione in quanto il dettaglio del tributo dovuto è già conosciuto.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il Giudice che la considerazione globale degli elementi di causa, la peculiarità della questione (involgente un particolare accertamento della vicenda in punto di fatto idoneo ad incidere sull'esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti: Cass. Civ.,
Sez. VI, 28 maggio 2012, n. 8486), le ragioni della decisione adottata ed il contegno processuale delle parti, consentono di ritenere senza dubbio sussistenti gravi ed eccezionali motivi (desumibili anche intuitivamente dal tenore della decisione: Cass. Civ., Sez. III, 31 marzo 2010, n. 7853; Cass. Civ., Sez. III, 30 marzo 2010,
n. 7766) per compensare integralmente fra le parti le spese di lite (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15 febbraio 2006,
n. 3282: “Il giudice di merito può compensare le spese di lite per giusti motivi senza obbligo di specificarli e la relativa statuizione, assistita da una presunzione di conformità a diritto, non è censurabile in cassazione, poiché il riferimento a «giusti motivi» di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale si evince dalle statuizioni relative ai punti della controversia”. Cfr. anche
Cass. Civ., Sez. III, 31 gennaio 2008, n. 2397: “Il potere del giudice di compensare le spese processuali per giusti motivi non è in contrasto con il principio dettato dall'art. 24, primo comma, Cost., giacché il provvedimento di compensazione non costituisce, per la parte, ostacolo alla difesa dei propri diritti, non potendosi estendere la garanzia costituzionale dell'effettività della tutela giurisdizionale sino a comprendervi anche la condanna del soccombente al rimborso delle spese”. Da ultimo, cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 27 settembre 2010, n. 20324 e Cass. Civ., Sez. Lav., 14 gennaio 2010, n. 514: “Deve ritenersi adeguatamente motivato il provvedimento di compensazione delle spese del giudizio che faccia riferimento alla natura del giudizio e alle questioni devolute”).
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso. Compensa le spese.