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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/11/2025, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico LE TO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 562/2022 r.g. e vertente tra
p.i ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Messina e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio
Tavilla che la rappresenta e difende per procura in atti, opponente
e
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1
opposto oggetto: opposizione a precetto.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 2 febbraio 2022 la società proponeva Parte_2 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole da in data 27 gennaio 2022 CP_2 per il pagamento della somma complessiva di 1.617,15 euro, oltre spese, competenze, interessi e rivalutazione monetaria, in esecuzione della diffida accertativa n. Rc00000/21-563 redatta dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria in data 24 maggio 2021 e notificatale il successivo 8 giugno. Deduceva la nullità del precetto per inesistenza del titolo esecutivo presupposto, non essendole mai stato notificato l'esito del ricorso amministrativo proposto avverso l'anzidetta diffida in data 2 luglio 2021; nel merito, lamentava l'illegittimità della diffida per insussistenza del credito retributivo vantato dal dipendente e ne eccepiva in subordine, per il caso di eventuale accoglimento della relativa pretesa, la compensazione con le somme da questi percepite a titolo di superminimo assorbibile nell'anno 2017. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di nullità/illegittimità del precetto opposto e, per l'effetto, la condanna dell'Attinà alla restituzione delle somme già indebitamente corrispostegli in sua esecuzione. Nella contumacia dell'opposto, espletata la prova testimoniale e sostituita l'udienza del
18 novembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Ai fini della decisione si premette che secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 23744/2022, emessa in fattispecie analoga) “la diffida accertativa - non opposta ovvero, come nel caso in esame, confermata dal Comitato regionale
- è atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. L'art. 12 del D.Lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1).
Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida
(art. 12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato”.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che in data 2 luglio 2021 la Pt_1
ha presentato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria ricorso
[...] Parte_1 ex art. 12, comma 2, d.lgs. n. 124/2004 avverso la diffida accertativa n. RC00000/2021-563 sul quale, in mancanza di ulteriori elementi, si è formato il silenzio-rigetto.
Ne consegue che trattandosi ormai di un titolo esecutivo stragiudiziale di formazione amministrativa, non operano rispetto ad essa le preclusioni del giudicato, sicché per il datore di lavoro è possibile far valere con l'opposizione al precetto fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso vantato, anche se, come nella specie, anteriori alla formazione del titolo esecutivo stesso (v. in punto di ammissibilità dell'anzidetta opposizione, tra gli altri, anche Trib. Bari n. 1347/2022).
2.1.- Ciò posto, dalla documentazione in atti (cfr. precetto opposto, verbale di accertamento n. RC00000/2021-550-01 del 24 maggio 2021 e cedolini paga relativi all'anno
2017) risulta che è stato assunto alle dipendenze della società in data 1 giugno CP_2
2009, in forza di un contratto a tempo indeterminato con qualifica di Bigliettaio RC, III livello c.c.n.l. per il settore privato dell'industria armatoriale.
Dall'esame della relativa declaratoria contrattuale, Sezione per il personale di terra –
Uffici e terminals delle società di navigazione che esercitano l'armamento privato, risulta, in
2 particolare, che appartengono al III livello i “lavoratori che svolgono attività di media complessità, richiedenti preparazione acquisita in istituti o enti professionali o attraverso corsi di aggiornamento o di riqualificazione, nonché acquisita attraverso conoscenza diretta derivante da una corrispondente esperienza di lavoro”, tra i quali, per quanto qui di interesse,
l'“addetto prenotazione/vendita, settore passeggeri”.
Ebbene, nel caso di specie dalle premesse del precetto emerge: - che “nel mese di maggio
2016 l' , giusta lettera prot. n. CT030/2016” – qui non allegata – “ha notificato Pt_3 all'istante il diniego passaggio livello, con la seguente motivazione: con la presente, come previsto dagli accordi con le organizzazioni sindacali aziendali per la categoria dei bigliettai”
– anch'essi qui non prodotti – “le si motiva il diniego al passaggio al livello superiore per il quale lei ha maturato i requisiti di anzianità. Lei si è reso protagonista, su più versanti, di contenzioso (sia giudiziale che stragiudiziale) con la società”; - che tali motivazioni sono state contestate dal dipendente con pec del 6 ottobre 2017 e, in seguito, con ricorso all'ITL di Reggio
Calabria, avendo il dipendente prestato servizio presso la biglietteria portuale di Villa San
Giovanni; - che l'ITL “giusto il verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n.
RC00000/21-563. Accesso ispettivo/Accertamento del 14/09/2020, ha giudicato che il sig.
: “già da giugno 2017 avrebbe dovuto essere inquadrato al livello 4 del CP_2 suindicato contratto, in quanto è lo stesso contratto che annota” per coloro che sono in grado di eseguire tutte le pratiche dell'Ufficio, la permanenza al livello 3 non deve superare gli otto anni”.
Nel dettaglio, dalla lettura di tale verbale si evince che secondo gli ispettori procedenti,
“il profilo professionale in cui il signor è stato inquadrato è quello di impiegato, cioè da CP_2 come si evince dai prospetti paga esibiti dalla ditta di bigliettaio che nel suindicato contratto corrisponde a “addetto a prenotazione vendita settore passeggeri. Lo stesso contratto annota anche che per coloro che sono in grado di eseguire tutte le pratiche dell'ufficio, la permanenza al livello 3 non deve superare gli otto anni (...) il signor , inquadrato nel suddetto CP_2 livello 3 dal 1 giugno 2009, almeno l'1 giugno 2017 sarebbe dovuto passare al 4 livello. Ciò non è accaduto”; per l'effetto, i verbalizzanti hanno provveduto al relativo recupero contributivo nei confronti della società per il periodo 1 giugno – 30 novembre .2017, data del licenziamento dell'Attinà, provvedendo con separato verbale alla redazione della diffida accertativa per crediti patrimoniali.
Ebbene, la correttezza di tali accertamenti è stata qui contestata dalla la quale ha Pt_1 sostenuto in ricorso che le mansioni effettive svolte dal dipendente e consistenti nella mera stampa di biglietti tramite procedura automatizzata, essendo la compagnia di navigazione direttamente collegata al sistema telematico di prenotazione, in assenza di qualunque tipo di
3 formazione specifica o attestato professionale del dipendente, sarebbero da inquadrare nel diverso profilo professionale di “operatore sistemi informatici”, appartenente sempre al livello
III e per il quale non opera l'automaticità del passaggio al livello superiore al raggiungimento degli otto anni di anzianità, come invece per il profilo di “addetto a prenotazione/vendita settore passeggeri”.
Tali circostanze sono state confermate da tutti i testimoni escussi ( Testimone_1 dipendente della dal 2011, con mansioni di gestione del personale di terra;
Parte_1
dirigente della società e responsabile del personale dal 2008, e , CP_3 Testimone_2 responsabile del piazzale biglietteria e torre di controllo dal 2012) i quali hanno riferito che l' non eseguiva alcuna prenotazione, né tantomeno alcuna vendita, ma esclusivamente CP_2
l'emissione di biglietti predisposti dal sistema informatico.
Va, in ogni caso, precisato che anche a prescindere dalla differente qualificazione del profilo professionale rivestito dall' , quest'ultimo, scegliendo la contumacia, non ha CP_2 assolto all'onere probatorio su di lui gravante ex art 2697 c.c. di provare l'effettivo possesso, oltre che del requisito dell'anzianità di servizio, anche della capacità di “eseguire tutte le pratiche dell'ufficio”, quale presupposto richiesto dalla contrattazione collettiva di settore per il passaggio automatico al livello superiore.
A tal proposito, è possibile richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il principio espresso dal Tribunale di Napoli nella sentenza n. 3187/2023 secondo cui “Questo ulteriore requisito richiama evidentemente il livello di conoscenza e competenza professionale che è proprio anche della declaratoria generale, laddove la capacità di eseguire tutte le pratiche dell'ufficio viene ritenuto equivalente allo svolgimento di mansioni di concetto. Ciò posto, deve porsi la questione in ordine all'individuazione di quali siano le pratiche dell'ufficio alle quali la norma fa solo un generico riferimento. Non si ritiene corretto restringere la portata delle espressioni utilizzate alle sole pratiche proprie dello specifico ufficio al quale il lavoratore è addetto, perché, in ipotesi, presso tale ufficio vengono svolte solo una parte –magari solo quella della mera emissione dei titoli di viaggi- delle pratiche connesse alla vendita e prenotazione dei biglietti. Una simile interpretazione svilirebbe il significato proprio della progressione di carriera come voluta dalle parti collettive, ancorata, oltre alla mera anzianità, alla specifica professionalità e competenza. Piuttosto, una interpretazione coerente con i tratti differenziali del superiore 4° livello, conduce al convincimento che l'espressione “pratiche dell'ufficio” ricomprenda tutte le operazioni proprie e connesse all'attività di prenotazione e vendita dei titoli per il settore passeggeri”.
4 E nella specie, in assenza di tale prova, non è possibile riconoscere il diritto del lavoratore all'automatico inquadramento nel livello superiore, con conseguente infondatezza della relativa pretesa creditoria.
Ne consegue la nullità dell'atto di precetto opposto.
3.- La società ha poi dato atto di aver già pagato al lavoratore, prima dell'incoato giudizio, la somma di 1.618,99 euro portata dall'atto di precesso opposto, al fine di evitare l'avvio dell'azione esecutiva e “salvo ripetizione”; ha prodotto, a tal fine, copia dell'attestazione di bonifico eseguita in data 31 gennaio 2022 in favore dell'Attinà, avente come causale
“pagamento somme atto precetto notificato 27/01/2022 salvo ripetizione”.
Per l'effetto, va condannato a restituire tali somme in favore della società, CP_2 con gli accessori di legge dal dovuto al soddisfo.
4.- Le ragioni della decisione e la controvertibilità delle questioni trattate giustificano, comunque, la compensazione di metà delle spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, in 1.337,5 euro, di cui 24,5 per esborsi, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la nullità del precetto opposto;
2) condanna a restituire alla società la somma di CP_2 Parte_1
1.618,99 euro, oltre accessori, a tale titolo già ricevuta e a rimborsarle metà delle spese del giudizio, liquidata in 1.337,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa il resto.
Messina, 19.11.2025
Il Giudice del lavoro
LE TO
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