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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 08/08/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.N. 660/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 660/2024, avente ad oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale TRA
( nato a [...] il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Dalila TORSELLO del foro di Roma RICORRENTE
E
( ) nata in [...] il [...] con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giandomenico SCOLARO e Giacomo LOCOPO del foro di Roma RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.06.2025 presente la sola parte ricorrente che ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti il IG. chiedeva emettersi sentenza tesa a disciplinare Parte_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore Persona_1 stabilendosi, in particolare, le modalità di affidamento e di collocazione della stessa, il diritto di visita e gli incontri con il genitore non collocatario, oltre alla somma da versare per il mantenimento della citata minore. A fondamento della domanda deduceva: a) che dalla relazione sentimentale avuta con la IG.ra durata circa due anni (2017/2019) in data 25.09.2018 era nata la figlia Controparte_1 [...]
che era stata riconosciuta da entrambi i genitori, i quali avevano fissato la loro Persona_2 dimora nell'immobile sito in Roma, Via Mirabella Eclano n. 69, di proprietà esclusiva dell'istante che vi abitava unitamente alla resistente, alla figlia nonché al figlio della Per_1 resistente , avuto da una precedente relazione;
b) che la relazione tra le parti nel Parte_2 corso del tempo era divenuta sempre più conflittuale, a causa delle continue liti fra le parti tanto da determinare la rottura definitiva del loro legame ed il venire della convivenza;
c) che con accordo sottoscritto in data 09.12.2021 le parti avevano deciso di regolare le condizioni di affido e di mantenimento della figlia mediante la scrittura privata che Persona_2 veniva allegata, stabilendo specifiche condizioni1 che, però, non venivano rispettate dalla resistente. Quest'ultima, infatti, aveva sempre contrastato una regolare frequentazione della minore con il padre, avendo poi la resistete escluso il ricorrente da ogni decisione di rilievo inerente la vita della figlia, circostanze, queste, che potevano ricavarsi da una serie di messaggi che venivano depositati dalla parte. A causa di ciò, poiché i suoi diritti di genitori venivano gravemente pregiudicati concludeva chiedendo di disporre l'affidamento congiunto della figlia minore con collocamento presso la madre, stabilendo specifici tempi di incontro e frequentazione della minore con il padre, con versamento da, parte sua, della somma mensile di euro 250,00 a titolo di mantenimento della minore, oltre che il 50% delle spese straordinarie relative alla minore Costituendosi in giudio parte resistente ha contestato quanto richiesto da parte avversa, deducendo al riguardo: a) che la vita familiare con il era stata negativamente Per_2 influenzata da quest'ultimo, il quale in un periodo durante il quale era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per cessione di sostanze stupefacenti, in più occasioni, aveva posto in essere, trovandosi in stato di alterazione per l'assunzione di sostanze alcoliche, gravi fatti di violenza fisica e verbale in danno della compagna, della madre della stessa oltre che in presenza della minore, costringendo, ad un certo punto, la donna unitamente alla madre e ai due bambini, a lasciare la casa ove abitavano. Per tali fatti il Tribunale di Roma, al termine del procedimento penale instaurato nei confronti del , aveva condannato quest'ultimo alla Per_2 pena di anni due e mesi tre di reclusione, decisione poi confermata in appello (n. 8151/20, all 2); b) che dalla certificazione medica rilasciata dall'ASL Roma 2 risultava che al in Per_2 cura presso il “Centro di Salute Mentale” dal 1994, erano stati diagnosticati “sintomi psicotici gravi, disturbo Borderline..”, dandosi, inoltre, atto di uno stato di dipendenza da abuso di sostanze stupefacenti e che nel 2016 il era stato ricoverato presso l'Ospedale Per_2
Psichiatrico Giudiziario di Secondigliano (all 3); c) che dopo l'accordo sottoscritto tra le parti in data 9.12.2021 il aveva continuato a tenere comportamenti aggressivi e violenti Per_2 rendendosi partecipe di liti per strada o in negozi oltre che alla presenza della figlia, la quale in tali occasioni era rimasta fortemente spaventata;
d) che le condizioni economiche stabilite tra le parti nella scrittura del 2021 erano state disattese dal , il quale in più occasioni Per_2 aveva corrisposto il mantenimento dovuto in ritardo senza mai contribuire, inoltre, in merito alle spese straordinarie. Ciò nonostante la resistente era riuscita a garantire il mantenimento della figlia anche grazie all'aiuto di familiari, pur trovandosi in difficoltà economiche in ragione di una sua modesta condizione economica (svolgeva l'attività di barista con orario 8.30 alle 15.30 con retribuzione settimanale di circa € 100,00 oltre all'assegno unico per entrambi i figli che percepiva) . Alla luce di tali circostanze concludeva chiedendo l'affidamento cd. super-esclusivo della minore in suo favore con collocamento presso la sua abitazione in Capranica, prevedendo, poi, incontri padre/figlia in modalità protetta e l'obbligo per il di versare ogni mese la Per_2 somma di euro 250,00 per il mantenimento della figlia e il 50% delle spese straordinarie, oltre ad una somma “a titolo di risarcimento per l'omesso mantenimento da parte del a Per_2 partire dalla nascita della figlia minore e sino al pagamento del prima mensilità del mantenimento avvenuta nel gennaio 2022” Nel corso del processo, dopo la comparizione delle parti e l'assunzione di CTU, al termine la causa veniva rimessa in decisione.
La domanda di affidamento esclusivo della figlia minore avanzata da parte resistente può essere accolta. In merito a tale forma di affidamento giova premettere che, nel nostro ordinamento il modello di affidamento monogenitoriale rappresenta una extrema ratio, risultando l'affidamento condiviso il primo modello che il giudice deve prendere in considerazione, potendosene allontanare solo laddove lo stesso risulti pregiudizievole per i minori. In tali circostanze, pertanto, la valutazione del giudice su tale aspetto, va formulata tenendo conto del modo in cui i genitori hanno svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto (cfr. Cass. 18817/2015). Ebbene, proprio considerando tali aspetti non può non considerarsi quanto statuito dal Tribunale penale di Roma in merito ai fatti posti in essere dal e agli effetti Pt_3 pregiudizievoli che tali condotte avevano avuto sulla figlia minore, sottolineandosi, infatti, come i delitti esaminati fossero stati consumati in presenza della minore (“.. i fatti sono avvenuti alla presenza della piccola , oltre che dell'altro figlio della donna, Persona_3
. Ha riferito che la bambina era sempre presente in casa, come è Pt_2 Testimone_1
d'altra parte comprensibile attesa l'età della stessa, nata nel settembre 2018. Né la tenera età della minore, il fatto che la stessa talvolta dormisse mentre si verificavano le condotte maltrattanti vale a escludere la ricorrenza dell'aggravante, tenuto conto della nota incidenza di simili condotte nell'equilibrio e nella serenità di bambini anche molto piccoli o addirittura nel grembo materno”, la Corte Appello n. 8151/20 confermando la pronuncia di primo grado, aveva poi evidenziato che:” La ripetitività dei fatti di minaccia denigrazione e violenza posti in essere dal nei confronti della propria convivente in più in presenza della figlioletta Per_2 ha determinato un vero e proprio sistema di vita abitualmente doloroso ed avvilente..”; A supporto, poi, dell'accoglimento della richiesta di affidamento esclusivo della figlia minore, devono considerarsi le chiare valutazioni contenute nella CTU espletata nel corso del giudizio, accertamento che ha concluso per tale forma di affidamento in favore della madre2 Alla luce di quanto finora esposto, tale peculiare modalità di affido esclusivo alla madre è ritenuta dal Collegio tanto opportuna quanto necessaria al fine di evitare che, anche per questioni fondamentali, i processi decisionali e rappresentativi degli interessi della minore vengano inibiti dall'impraticabilità dell'assunzione di decisioni concordate. Quanto alle modalità di visita e frequentazione tra il padre e il figlio, si ritiene che lo stesso possa vedere la figlia secondo le modalità già stabilite nel corso del giudizio delegando sul punto i Servizi Sociali competenti. Gli stessi servizi, inoltre, trasmetteranno le proprie relazioni segnalando eventuali criticità al PM e non più al Tribunale non avendo più questo ufficio, con la definizione del giudizio, la disponibilità del fascicolo. In merito al mantenimento della figlia, aderendo alle richieste di entrambe le parti, appare legittimo determinare in euro 250,00 mensili, la somma che il dovrà versare per il Per_2 mantenimento della figlia oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie, spese da concordarsi previamente, facendo riferimento, in caso di disaccordo, al protocollo del Tribunale di Viterbo. In merito alla residua domanda di risarcimento del danno avanzata da parte resistente, in assenza delle necessarie allegazioni, la stessa non può essere accolta. L'accoglimento della domanda principale proposta dalla resistente e il rigetto della domanda risarcitoria, legittima la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dispone l'affidamento cd. super-esclusivo della figlia nata il Persona_2
25.09.18, alla madre , nata in [...] il [...], alla quale vengono Controparte_1 altresì riservate le decisioni di maggiore interesse per la figlio in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni del minore;
2. dispone che il padre potrà vedere la figlia nel corso di incontri settimanali di almeno due ore ognuno e che saranno organizzati dai Servizi Sociali del Comune di Capranica secondo tempi e modalità che saranno indicati dagli stessi servizi;
4. corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 Controparte_1 di Euro 250,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo Tribunale di Viterbo;
5. Spese compensate Così deciso in camera di conSIlio in Viterbo il 08.08.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con tale atto le parti stabilivano:
- il trasferimento della IG.ra con entrambi i figli presso altra abitazione in Capranica;
CP_1
- l'affidamento condiviso condiviso della figlia minore collocata presso la madre;
- la somma di euro 250 mensili per il mantenimento della minore, oltre spese straordinarie al 50%;
- la modalità di frequentazione figlia/padre; inoltre il in considerazione della tenera età della minore Per_2 si impegnava a riprendere i contatti con la figlioletta in modo graduale per permettere alla bambina di abituarsi progressivamente alla presenza della figura paterna in ogni caso i primi incontri verranno svolti alla presenza della madre della piccola e del fratellino ”; Pt_2 2“ Tenendo quindi conto di quanto finora evidenziato, nel superiore interesse della minore Persona_2 per quanto attiene le condizioni di affidamento e collocamento si suggerisce all'Ill.mo Giudice come segue:
affidamento esclusivo alla SI.ra ; CP_1
collocamento prevalente presso la madre, SI.ra ; CP_1
diritto di visita genitore non collocatario: al momento in accordo anche con le professioniste che seguono gli incontri protetti, si suggerisce di proseguire con i suddetti, prevedendo che possano diventare assistiti (quindi in spazi aperti) secondo le osservazioni delle professioniste che li seguono. Si suggerisce che gli incontri (ove possibile per la struttura) diventino settimanali, per due ore ad incontro.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 660/2024, avente ad oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale TRA
( nato a [...] il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Dalila TORSELLO del foro di Roma RICORRENTE
E
( ) nata in [...] il [...] con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giandomenico SCOLARO e Giacomo LOCOPO del foro di Roma RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.06.2025 presente la sola parte ricorrente che ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti il IG. chiedeva emettersi sentenza tesa a disciplinare Parte_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore Persona_1 stabilendosi, in particolare, le modalità di affidamento e di collocazione della stessa, il diritto di visita e gli incontri con il genitore non collocatario, oltre alla somma da versare per il mantenimento della citata minore. A fondamento della domanda deduceva: a) che dalla relazione sentimentale avuta con la IG.ra durata circa due anni (2017/2019) in data 25.09.2018 era nata la figlia Controparte_1 [...]
che era stata riconosciuta da entrambi i genitori, i quali avevano fissato la loro Persona_2 dimora nell'immobile sito in Roma, Via Mirabella Eclano n. 69, di proprietà esclusiva dell'istante che vi abitava unitamente alla resistente, alla figlia nonché al figlio della Per_1 resistente , avuto da una precedente relazione;
b) che la relazione tra le parti nel Parte_2 corso del tempo era divenuta sempre più conflittuale, a causa delle continue liti fra le parti tanto da determinare la rottura definitiva del loro legame ed il venire della convivenza;
c) che con accordo sottoscritto in data 09.12.2021 le parti avevano deciso di regolare le condizioni di affido e di mantenimento della figlia mediante la scrittura privata che Persona_2 veniva allegata, stabilendo specifiche condizioni1 che, però, non venivano rispettate dalla resistente. Quest'ultima, infatti, aveva sempre contrastato una regolare frequentazione della minore con il padre, avendo poi la resistete escluso il ricorrente da ogni decisione di rilievo inerente la vita della figlia, circostanze, queste, che potevano ricavarsi da una serie di messaggi che venivano depositati dalla parte. A causa di ciò, poiché i suoi diritti di genitori venivano gravemente pregiudicati concludeva chiedendo di disporre l'affidamento congiunto della figlia minore con collocamento presso la madre, stabilendo specifici tempi di incontro e frequentazione della minore con il padre, con versamento da, parte sua, della somma mensile di euro 250,00 a titolo di mantenimento della minore, oltre che il 50% delle spese straordinarie relative alla minore Costituendosi in giudio parte resistente ha contestato quanto richiesto da parte avversa, deducendo al riguardo: a) che la vita familiare con il era stata negativamente Per_2 influenzata da quest'ultimo, il quale in un periodo durante il quale era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per cessione di sostanze stupefacenti, in più occasioni, aveva posto in essere, trovandosi in stato di alterazione per l'assunzione di sostanze alcoliche, gravi fatti di violenza fisica e verbale in danno della compagna, della madre della stessa oltre che in presenza della minore, costringendo, ad un certo punto, la donna unitamente alla madre e ai due bambini, a lasciare la casa ove abitavano. Per tali fatti il Tribunale di Roma, al termine del procedimento penale instaurato nei confronti del , aveva condannato quest'ultimo alla Per_2 pena di anni due e mesi tre di reclusione, decisione poi confermata in appello (n. 8151/20, all 2); b) che dalla certificazione medica rilasciata dall'ASL Roma 2 risultava che al in Per_2 cura presso il “Centro di Salute Mentale” dal 1994, erano stati diagnosticati “sintomi psicotici gravi, disturbo Borderline..”, dandosi, inoltre, atto di uno stato di dipendenza da abuso di sostanze stupefacenti e che nel 2016 il era stato ricoverato presso l'Ospedale Per_2
Psichiatrico Giudiziario di Secondigliano (all 3); c) che dopo l'accordo sottoscritto tra le parti in data 9.12.2021 il aveva continuato a tenere comportamenti aggressivi e violenti Per_2 rendendosi partecipe di liti per strada o in negozi oltre che alla presenza della figlia, la quale in tali occasioni era rimasta fortemente spaventata;
d) che le condizioni economiche stabilite tra le parti nella scrittura del 2021 erano state disattese dal , il quale in più occasioni Per_2 aveva corrisposto il mantenimento dovuto in ritardo senza mai contribuire, inoltre, in merito alle spese straordinarie. Ciò nonostante la resistente era riuscita a garantire il mantenimento della figlia anche grazie all'aiuto di familiari, pur trovandosi in difficoltà economiche in ragione di una sua modesta condizione economica (svolgeva l'attività di barista con orario 8.30 alle 15.30 con retribuzione settimanale di circa € 100,00 oltre all'assegno unico per entrambi i figli che percepiva) . Alla luce di tali circostanze concludeva chiedendo l'affidamento cd. super-esclusivo della minore in suo favore con collocamento presso la sua abitazione in Capranica, prevedendo, poi, incontri padre/figlia in modalità protetta e l'obbligo per il di versare ogni mese la Per_2 somma di euro 250,00 per il mantenimento della figlia e il 50% delle spese straordinarie, oltre ad una somma “a titolo di risarcimento per l'omesso mantenimento da parte del a Per_2 partire dalla nascita della figlia minore e sino al pagamento del prima mensilità del mantenimento avvenuta nel gennaio 2022” Nel corso del processo, dopo la comparizione delle parti e l'assunzione di CTU, al termine la causa veniva rimessa in decisione.
La domanda di affidamento esclusivo della figlia minore avanzata da parte resistente può essere accolta. In merito a tale forma di affidamento giova premettere che, nel nostro ordinamento il modello di affidamento monogenitoriale rappresenta una extrema ratio, risultando l'affidamento condiviso il primo modello che il giudice deve prendere in considerazione, potendosene allontanare solo laddove lo stesso risulti pregiudizievole per i minori. In tali circostanze, pertanto, la valutazione del giudice su tale aspetto, va formulata tenendo conto del modo in cui i genitori hanno svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto (cfr. Cass. 18817/2015). Ebbene, proprio considerando tali aspetti non può non considerarsi quanto statuito dal Tribunale penale di Roma in merito ai fatti posti in essere dal e agli effetti Pt_3 pregiudizievoli che tali condotte avevano avuto sulla figlia minore, sottolineandosi, infatti, come i delitti esaminati fossero stati consumati in presenza della minore (“.. i fatti sono avvenuti alla presenza della piccola , oltre che dell'altro figlio della donna, Persona_3
. Ha riferito che la bambina era sempre presente in casa, come è Pt_2 Testimone_1
d'altra parte comprensibile attesa l'età della stessa, nata nel settembre 2018. Né la tenera età della minore, il fatto che la stessa talvolta dormisse mentre si verificavano le condotte maltrattanti vale a escludere la ricorrenza dell'aggravante, tenuto conto della nota incidenza di simili condotte nell'equilibrio e nella serenità di bambini anche molto piccoli o addirittura nel grembo materno”, la Corte Appello n. 8151/20 confermando la pronuncia di primo grado, aveva poi evidenziato che:” La ripetitività dei fatti di minaccia denigrazione e violenza posti in essere dal nei confronti della propria convivente in più in presenza della figlioletta Per_2 ha determinato un vero e proprio sistema di vita abitualmente doloroso ed avvilente..”; A supporto, poi, dell'accoglimento della richiesta di affidamento esclusivo della figlia minore, devono considerarsi le chiare valutazioni contenute nella CTU espletata nel corso del giudizio, accertamento che ha concluso per tale forma di affidamento in favore della madre2 Alla luce di quanto finora esposto, tale peculiare modalità di affido esclusivo alla madre è ritenuta dal Collegio tanto opportuna quanto necessaria al fine di evitare che, anche per questioni fondamentali, i processi decisionali e rappresentativi degli interessi della minore vengano inibiti dall'impraticabilità dell'assunzione di decisioni concordate. Quanto alle modalità di visita e frequentazione tra il padre e il figlio, si ritiene che lo stesso possa vedere la figlia secondo le modalità già stabilite nel corso del giudizio delegando sul punto i Servizi Sociali competenti. Gli stessi servizi, inoltre, trasmetteranno le proprie relazioni segnalando eventuali criticità al PM e non più al Tribunale non avendo più questo ufficio, con la definizione del giudizio, la disponibilità del fascicolo. In merito al mantenimento della figlia, aderendo alle richieste di entrambe le parti, appare legittimo determinare in euro 250,00 mensili, la somma che il dovrà versare per il Per_2 mantenimento della figlia oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie, spese da concordarsi previamente, facendo riferimento, in caso di disaccordo, al protocollo del Tribunale di Viterbo. In merito alla residua domanda di risarcimento del danno avanzata da parte resistente, in assenza delle necessarie allegazioni, la stessa non può essere accolta. L'accoglimento della domanda principale proposta dalla resistente e il rigetto della domanda risarcitoria, legittima la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dispone l'affidamento cd. super-esclusivo della figlia nata il Persona_2
25.09.18, alla madre , nata in [...] il [...], alla quale vengono Controparte_1 altresì riservate le decisioni di maggiore interesse per la figlio in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni del minore;
2. dispone che il padre potrà vedere la figlia nel corso di incontri settimanali di almeno due ore ognuno e che saranno organizzati dai Servizi Sociali del Comune di Capranica secondo tempi e modalità che saranno indicati dagli stessi servizi;
4. corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 Controparte_1 di Euro 250,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo Tribunale di Viterbo;
5. Spese compensate Così deciso in camera di conSIlio in Viterbo il 08.08.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con tale atto le parti stabilivano:
- il trasferimento della IG.ra con entrambi i figli presso altra abitazione in Capranica;
CP_1
- l'affidamento condiviso condiviso della figlia minore collocata presso la madre;
- la somma di euro 250 mensili per il mantenimento della minore, oltre spese straordinarie al 50%;
- la modalità di frequentazione figlia/padre; inoltre il in considerazione della tenera età della minore Per_2 si impegnava a riprendere i contatti con la figlioletta in modo graduale per permettere alla bambina di abituarsi progressivamente alla presenza della figura paterna in ogni caso i primi incontri verranno svolti alla presenza della madre della piccola e del fratellino ”; Pt_2 2“ Tenendo quindi conto di quanto finora evidenziato, nel superiore interesse della minore Persona_2 per quanto attiene le condizioni di affidamento e collocamento si suggerisce all'Ill.mo Giudice come segue:
affidamento esclusivo alla SI.ra ; CP_1
collocamento prevalente presso la madre, SI.ra ; CP_1
diritto di visita genitore non collocatario: al momento in accordo anche con le professioniste che seguono gli incontri protetti, si suggerisce di proseguire con i suddetti, prevedendo che possano diventare assistiti (quindi in spazi aperti) secondo le osservazioni delle professioniste che li seguono. Si suggerisce che gli incontri (ove possibile per la struttura) diventino settimanali, per due ore ad incontro.