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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 638/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4843/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 549/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 4
e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220013443262000 RUOLO IRRIGAZIO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la rifomra della sentenza e la conferma della cartella opposta, con vittoria di spese.
Resistenti/Appellati: non costituiti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappr.te pro tempore, a mezzo difensore, dichiarava di impugnare, nei confronti della società Resistente_1, nonché nei confronti del Resistente_2, in persona dei rispettivi legali rappr.ti pro tempore, la sentenza impugnata. Premettendo che la controversia aveva come oggetto la cartella di pagamento n. 3262, relativa a “ruolo irrigazione” e “ruolo istituzionale”, afferente all'anno 2017, per l'importo di €. 12.211,00, notificata a mezzo PEC in data 10.11.2022, che l'adito giudice di prime cure aveva accolto il ricorso della società, presentava tre motivi di impugnazione. Col primo motivo deduceva l'inammissibilità del ricorso per tardività, perché era stato proposto dopo oltre 4 mesi dalla notifica della citata cartella di pagamento, avvenuta in data 10.11.2022, mentre l'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che l'impugnazione debba avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Col secondo motivo lamentava la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, che si è limitato a notificare tempestivamente la cartella di pagamento recante i ruoli oggetto di causa, senza poter entrare nel merito della pretesa tributaria. Col terzo motivo deduceva l'erroneità della sentenza che ha disposto condanna solidale alle spese, in quanto l'unico legittimato passivo, anche sotto tale profilo, era l'ente impositore. Chiedeva la riforma della sentenza con la conferma della cartella opposta e vittoria di spese.
Non si sono costituiti né la società Resistente_1, né il Resistente_2, che rimanevano entrambi contumaci, sebbene la società avesse chiesto l'autorizzazione all'accesso agli atti.
All'udienza di discussione il ricorso veniva posto in decisione come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso va accolto in quanto fondato.
Risulta in atti che la cartella era stata notificata in data 10.11.2022 tramite pec, come si desume dalla relata di notifica, accettazione e consegna, mentre il ricorso risulta notificato in data 18.03.2023, ben oltre il termine di giorni sessanta dalla notifica dell'atto impugnato. Il secondo motivo è assorbito. Il terzo motivo è parimenti fondato, ma in prime cure l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si era costituita unitamente al Resistente_2, quindi, nessun provvedimento sulle spese andava adottato.
Tanto osservato, deriva che il ricorso è da accogliere e la sentenza da riformare con conferma della cartella opposta. Non viene adottato, con riferimento al presente grado di giudizio, alcun provvedimento sulle spese per la contumacia delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, riforma la sentenza impugnata e conferma la cartella opposta. Nulla sulle spese per entrambi i gradi di giudizio. Catania, 16.01.2026 Il Presidente estensore
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4843/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 549/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 4
e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220013443262000 RUOLO IRRIGAZIO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la rifomra della sentenza e la conferma della cartella opposta, con vittoria di spese.
Resistenti/Appellati: non costituiti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappr.te pro tempore, a mezzo difensore, dichiarava di impugnare, nei confronti della società Resistente_1, nonché nei confronti del Resistente_2, in persona dei rispettivi legali rappr.ti pro tempore, la sentenza impugnata. Premettendo che la controversia aveva come oggetto la cartella di pagamento n. 3262, relativa a “ruolo irrigazione” e “ruolo istituzionale”, afferente all'anno 2017, per l'importo di €. 12.211,00, notificata a mezzo PEC in data 10.11.2022, che l'adito giudice di prime cure aveva accolto il ricorso della società, presentava tre motivi di impugnazione. Col primo motivo deduceva l'inammissibilità del ricorso per tardività, perché era stato proposto dopo oltre 4 mesi dalla notifica della citata cartella di pagamento, avvenuta in data 10.11.2022, mentre l'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che l'impugnazione debba avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Col secondo motivo lamentava la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, che si è limitato a notificare tempestivamente la cartella di pagamento recante i ruoli oggetto di causa, senza poter entrare nel merito della pretesa tributaria. Col terzo motivo deduceva l'erroneità della sentenza che ha disposto condanna solidale alle spese, in quanto l'unico legittimato passivo, anche sotto tale profilo, era l'ente impositore. Chiedeva la riforma della sentenza con la conferma della cartella opposta e vittoria di spese.
Non si sono costituiti né la società Resistente_1, né il Resistente_2, che rimanevano entrambi contumaci, sebbene la società avesse chiesto l'autorizzazione all'accesso agli atti.
All'udienza di discussione il ricorso veniva posto in decisione come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso va accolto in quanto fondato.
Risulta in atti che la cartella era stata notificata in data 10.11.2022 tramite pec, come si desume dalla relata di notifica, accettazione e consegna, mentre il ricorso risulta notificato in data 18.03.2023, ben oltre il termine di giorni sessanta dalla notifica dell'atto impugnato. Il secondo motivo è assorbito. Il terzo motivo è parimenti fondato, ma in prime cure l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si era costituita unitamente al Resistente_2, quindi, nessun provvedimento sulle spese andava adottato.
Tanto osservato, deriva che il ricorso è da accogliere e la sentenza da riformare con conferma della cartella opposta. Non viene adottato, con riferimento al presente grado di giudizio, alcun provvedimento sulle spese per la contumacia delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, riforma la sentenza impugnata e conferma la cartella opposta. Nulla sulle spese per entrambi i gradi di giudizio. Catania, 16.01.2026 Il Presidente estensore