Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 638
CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    La cartella era stata notificata in data 10.11.2022 tramite PEC, mentre il ricorso è stato notificato in data 18.03.2023, ben oltre il termine di giorni sessanta dalla notifica dell'atto impugnato.

  • Accolto
    Carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza per condanna alle spese

    Il motivo è fondato, ma in primo grado l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si era costituita unitamente al Resistente_2, quindi nessun provvedimento sulle spese andava adottato. Per il presente grado di giudizio, non viene adottato alcun provvedimento sulle spese per la contumacia delle parti appellate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 638
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 638
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo