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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2315/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TRIASSI LAURA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8764/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco,20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250003792968000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 654/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1 ricorreva alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli avverso la cartella di pagamento n. 071 20250003792968000, notificata il 12.4.2025, con la quale la Regione Campania aveva richiesto, in relazione all'anno d'imposta 2019, il pagamento di euro 601,07 per la tassa automobilistica relativa ai veicoli, rispettivamente targati Targa_1 e Targa_2.
Nelle controdeduzioni la Regione Campania segnalava di aver provveduto in autotutela all'annullamento degli avvisi di accertamento nn.964180951610 e 964273382809 sottesi alla cartella impugnata e pertanto chiedeva una declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs 546/1992 con compensazione delle spese di giudizio.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio risulta estinto per cessata materia del contendere essendo intervenuto provvedimento di annullamento degli atti di accertamento che costituiscono il presupposto della cartella impugnata.
In considerazione della natura dell'atto impugnato e dei motivi che hanno determinato la definizione della lite, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TRIASSI LAURA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8764/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco,20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250003792968000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 654/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1 ricorreva alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli avverso la cartella di pagamento n. 071 20250003792968000, notificata il 12.4.2025, con la quale la Regione Campania aveva richiesto, in relazione all'anno d'imposta 2019, il pagamento di euro 601,07 per la tassa automobilistica relativa ai veicoli, rispettivamente targati Targa_1 e Targa_2.
Nelle controdeduzioni la Regione Campania segnalava di aver provveduto in autotutela all'annullamento degli avvisi di accertamento nn.964180951610 e 964273382809 sottesi alla cartella impugnata e pertanto chiedeva una declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs 546/1992 con compensazione delle spese di giudizio.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio risulta estinto per cessata materia del contendere essendo intervenuto provvedimento di annullamento degli atti di accertamento che costituiscono il presupposto della cartella impugnata.
In considerazione della natura dell'atto impugnato e dei motivi che hanno determinato la definizione della lite, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.