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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/07/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3979 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PICCIONE SERGIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
02/12/2024, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 24/04/1982, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 297, parte II, serie A;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e ciascuno di essi è libero di fissare, ove lo ritenga opportuno, la propria residenza;
2. Il sig. CP_1
come si evince dalle dichiarazioni reddituali allegate (all. 3), è titolare, nell'anno 2021, di un reddito annuo pari a € 35.924,00, mentre la sig.ra non svolge alcuna Parte_1
attività lavorativa, non è titolare di reddito (all. 2) ed è in attesa della liquidazione della pensione sociale da parte dell'INPS per un importo di circa € 470,00 mensili;
3. Il sig. provvederà al mantenimento della sig.ra mediante CP_1 Parte_1
versamento di assegno mensile di importo pari a € 400,00; 4. I coniugi danno atto che quella che è stata l'abitazione coniugale sita in Messina C.da Fondo Fucile Pal. 41/A è di proprietà di entrambi e la stessa viene assegnata alla sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1
è in attesa di rinvenire altra abitazione ove trasferirà la propria residenza e gli oggetti
[...]
ed effetti personali;
5. I coniugi danno atto di avere regolato consensualmente la restituzione dei doni matrimoniali, sia di quelli che si sono scambiati in occasione del matrimonio, sia di quelli ricevuti sempre in occasione del matrimonio da congiunti ed amici, sicché, una volta intervenuta la omologazione del presente accordo di separazione, nessun diritto e nessuna pretesa potranno vantare l'uno rispetto all'altro sotto tale profilo.
6. I coniugi dichiarano di prestare il proprio consenso all'espatrio e al rilascio del passaporto in favore dell'altro coniuge e si impegnano, ove richiesto, a firmare ogni istanza e documento necessario al riguardo”.
All'udienza del 18/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole. Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 02/12/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 24/04/1982, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 297, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 19/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3979 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PICCIONE SERGIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
02/12/2024, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 24/04/1982, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 297, parte II, serie A;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e ciascuno di essi è libero di fissare, ove lo ritenga opportuno, la propria residenza;
2. Il sig. CP_1
come si evince dalle dichiarazioni reddituali allegate (all. 3), è titolare, nell'anno 2021, di un reddito annuo pari a € 35.924,00, mentre la sig.ra non svolge alcuna Parte_1
attività lavorativa, non è titolare di reddito (all. 2) ed è in attesa della liquidazione della pensione sociale da parte dell'INPS per un importo di circa € 470,00 mensili;
3. Il sig. provvederà al mantenimento della sig.ra mediante CP_1 Parte_1
versamento di assegno mensile di importo pari a € 400,00; 4. I coniugi danno atto che quella che è stata l'abitazione coniugale sita in Messina C.da Fondo Fucile Pal. 41/A è di proprietà di entrambi e la stessa viene assegnata alla sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1
è in attesa di rinvenire altra abitazione ove trasferirà la propria residenza e gli oggetti
[...]
ed effetti personali;
5. I coniugi danno atto di avere regolato consensualmente la restituzione dei doni matrimoniali, sia di quelli che si sono scambiati in occasione del matrimonio, sia di quelli ricevuti sempre in occasione del matrimonio da congiunti ed amici, sicché, una volta intervenuta la omologazione del presente accordo di separazione, nessun diritto e nessuna pretesa potranno vantare l'uno rispetto all'altro sotto tale profilo.
6. I coniugi dichiarano di prestare il proprio consenso all'espatrio e al rilascio del passaporto in favore dell'altro coniuge e si impegnano, ove richiesto, a firmare ogni istanza e documento necessario al riguardo”.
All'udienza del 18/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole. Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 02/12/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 24/04/1982, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 297, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 19/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.