Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 29
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Accolto
    Carenza di motivazione della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impositivo, dato che dalla cartella non si evincevano le ragioni giuridiche del credito, né la prova delle prestazioni e dei criteri di quantificazione, né il piano di classifica. L'Agente della Riscossione è stato ritenuto legittimato passivo. La mancanza di prova del presupposto impositivo (beneficio di bonifica) e l'assenza della documentazione a supporto della pretesa hanno impedito al contribuente di verificare la sussistenza del credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 29
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 29
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo