Art. 9. ((Gli esperimenti scientifici consistenti in operazioni su animali viventi delle specie dei mammiferi ed uccelli, sono permessi soltanto negli istituti scientifici, secondo le indicazioni e sotto la responsabilita' dei rispettivi direttori. Quando si tratti di cani destinati a tali esperienze, essi non saranno custoditi nei locali annessi agli ospedali perche' non sia turbata la tranquillita' degli infermi.
E' vietato di servirsi dell'animale gia' sottoposto ad operazione, per ulteriori esperimenti, tranne i casi in cui cio' sia necessario per ragioni d'indagine scientifica.
I trasgressori saranno puniti con ammenda da lire cento a lire cinquecento.
La meta' dell'ammenda spettera' agli agenti che avranno denunziato la contravvenzione))
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 giugno 1913.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti - Finocchiaro-Aprile.
Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
E' vietato di servirsi dell'animale gia' sottoposto ad operazione, per ulteriori esperimenti, tranne i casi in cui cio' sia necessario per ragioni d'indagine scientifica.
I trasgressori saranno puniti con ammenda da lire cento a lire cinquecento.
La meta' dell'ammenda spettera' agli agenti che avranno denunziato la contravvenzione))
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 giugno 1913.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti - Finocchiaro-Aprile.
Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.