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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 687/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1615/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1179/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO e pubblicata il 14/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0360505G20220013938 TRIB. 630 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha ad oggetto la debenza del contributo consortile di bonifica (codice 630) per l'anno 2017, richiesto al sig. Resistente_1 mediante invito di pagamento n. 0360505G20220013938, per complessivi euro 500,88, notificato dal concessionario Società_1 S.p.A. per conto del Ricorrente_1 e Tara.
Con ricorso introduttivo, depositato nel giudizio di primo grado, il contribuente ha impugnato l'atto deducendo, in sintesi, il difetto del requisito della motivazione e la mancata dimostrazione della “vantaggiosità” in concreto riferibile al fondo.
Con sentenza n. 1179/2023, pronunciata all'udienza dell'08/11/2023 e depositata il 14/11/2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, ha accolto il ricorso, annullando l'invito di pagamento impugnato e compensando le spese. La decisione ritiene che la ricostruzione difensiva del contribuente, supportata da documentazione fotografica e da consulenza tecnica di parte, evidenzia l'assenza di opere di bonifica
“propriamente definibili” e, comunque, la mancanza di prova di controlli/manutenzioni periodici in zona, con conseguente insussistenza di un beneficio “diretto e specifico” in relazione al fondo.
Avverso tale pronuncia propone appello il Ricorrente_1 (già Ricorrente_1
e Tara), chiedendo la riforma integrale della sentenza e il rigetto del ricorso introduttivo.
Nell'atto di gravame il Consorzio ricostruisce la vicenda, rappresentando che il contributo è richiesto in quanto l'appellato è proprietario di un'area inserita nel comprensorio consortile, e censura la decisione di primo grado con un unico articolato profilo, rubricato come “motivazione carente e contraddittoria”. In particolare, l'appellante richiama il quadro normativo e, soprattutto, gli atti amministrativi posti a fondamento del potere impositivo, sostenendo che: (i) il Consorzio ha adottato un piano generale di bonifica e sviluppo già con deliberazione del 1985; (ii) il Piano di classifica è stato deliberato con provvedimento commissariale n. 363 del 22/10/2012 e approvato dalla Regione con deliberazione di Giunta n. 1146 del 18/06/2013, divenendo definitivo;
(iii) sulla base della classificazione e del piano di riparto indicato dall'Ente è stato calcolato il contributo oggetto di lite. Quanto al presupposto sostanziale, l'appellante sostiene che la pronuncia impugnata non si confronta correttamente con la logica delle opere di bonifica, intese come opere di sistema con effetti che non si esauriscono nei confini del singolo fondo, e deduce che la decisione è internamente contraddittoria perché, valorizzando la perizia del contribuente, afferma al contempo l'inesistenza di opere e la loro cattiva manutenzione. Il Consorzio critica, inoltre, l'utilizzo di accertamenti tecnici e fotografici ritenuti non contestuali all'annualità 2017, reputati quindi inidonei a dimostrare l'assenza di beneficio nell'anno di competenza del tributo, e contesta la sufficienza di una deduzione concentrata sulla mera carenza manutentiva. A sostegno, l'appellante richiama l'orientamento di legittimità sull'onere della prova del mancato beneficio in presenza di perimetro di contribuenza e piano di classifica, insistendo che la prova contraria debba essere specifica e non può esaurirsi in una contestazione genericamente riferita al malfunzionamento o allo stato manutentivo delle opere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le assorbenti ragioni di cui appresso.
La disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall'art. 860 cod. civ. (secondo cui: «i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica»), nonché dal R.D. 215/1933 (recante: «Nuove norme per la bonifica integrale»), al quale è informato l'art. 857 cod. civ. (secondo cui «per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo»).
I consorzi di bonifica (enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato: Cass. Sez. L, n. 6086 del
04/03/2021, Rv. 660684-02) sono responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico-ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. Proprio per adempiere ai detti fini istituzionali, ciascun Consorzio ha il potere di imporre il pagamento di contributi di bonifica (obbligazione tributaria qualificata come onere reale, giusta l'art. 21 del R.D. n. 215/1933) ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza: al riguardo è prevista la suddivisione di tutto il territorio nazionale in comprensori e la creazione di Consorzi tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del relativo comprensorio di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza: artt. 3 e 10 R.D 215/1933).
All'uopo, ciascun Consorzio ha poi l'obbligo di elaborare un Piano di classifica degli immobili (approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale), strumento che individua e quantifica i benefici specifici per gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza. A detto piano di classifica, si aggiunge poi il Piano di riparto, ossia, lo strumento finalizzato ad assicurare (in relazione ai detti benefici) la corretta ed equa ripartizione della contribuenza tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza.
Va però evidenziato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, i contributi consortili sono dovuti solo nel caso in cui dalle opere di bonifica derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionale: non è, cioè, sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, in quanto è assolutamente necessario un vantaggio specifico (cioè riguardante il fondo del quale si tratta), concreto (cioè effettivo e dimostrabile) e, infine, diretto
(cioè non di riflesso). Tanto, peraltro, è stato espressamente ribadito dall'articolo 18 della legge Regione
Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno.
Nel caso in cui tali requisiti non ricorrano, il contributo non è dovuto. Non basta, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, meramente virtuale.
In argomento va, inoltre, chiarito che l'intervenuto art. 7, comma 5-bis d.lgs 546/1992 (secondo cui: «
l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato …»), non è suscettibile di incidere sulle dette regole generali del riparto dell'onus probandi, limitandosi piuttosto a ribadire il generale onere gravante sull'Amministrazione, senza apportare alcun cambiamento circa le modalità di assolvimento dello stesso (così Cass. 31878/2022). Al riguardo, sempre secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, tale onere, per i contributi consortili, è soddisfatto laddove:
1. il terreno gravato sia all'interno del perimetro di contribuenza;
2. nel piano di classifica sia identificato con specifica dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Invero, è pacifico che:
«L'obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal consorzio in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59 è subordinato, ai sensi dell'art. 860 c.c. e del medesimo
R.D. n. 215 del 1933, art. 10, a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009;
Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio o perimetro consortile sulla quale le opere realizzate dal consorzio sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall'autorità regionale (ancorché, come precisato da Cass.
n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2). Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest'ultimo è l'atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio.
Questa Corte ha precisato in più occasioni che, "in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto" (così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13)» (così Cass. 23251/2019 nel cassare la decisione ivi impugnata che non consentiva di comprendere se i detti principi fossero stati rispettati o se invece l'obbligo di contribuzione fosse «stato affermato in forza della mera inclusione del terreno nel comprensorio consortile e della approvazione del piano di classifica», evidentemente da soli insufficienti, all'uopo; così pure Cass.
16122/2023 ed altre coeve, Cass. 7664/2020, 6838/2020, nonché Cass. 4513/2009, la quale, a differenza delle sentenze più recenti, reputa che vi sia anche l'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza, ex articolo 10, comma 2, legge 215/1933);
«in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum
è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass.
27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e 26395/2019, tra le innumerevoli).
Nella specie, l'ente assunto creditore non ha provato che il piano di classifica abbia identificato la proprietà di parte ricorrente specificando i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili, né è stato dedotto quali siano stati i tempi di concreta esecuzione dei lavori che – asseritamente – sarebbero stati eseguiti e, per vero, neppure quali siano stati i detti lavori.
Al contrario, il contribuente ha provato che nessun beneficio diretto e specifico deriva ai suoi terreni dalle opere consortili e l'omessa esecuzione di quanto sotteso in relazione al contributo richiesto, evidenziando il degrado che contraddistingue parte degli impianti consortili. Tanto, sulla base della consulenza tecnica di parte assolutamente eloquente, in quanto attestante carenze manutentive inveterate degli impianti consortili, come si desume dalle foto in essa riprodotte, con la presenza di fittissima e notevolmente cresciuta vegetazione (che comprova la vetustà dello stato di abbandono, evidentemente risalente a molti anni prima del sopralluogo e, come tale, probante per il periodo in questione).
Ne consegue l'esito in dispositivo.
Nulla per le spese, data la mancata costituzione della parte vincitrice.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1615/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1179/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO e pubblicata il 14/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0360505G20220013938 TRIB. 630 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha ad oggetto la debenza del contributo consortile di bonifica (codice 630) per l'anno 2017, richiesto al sig. Resistente_1 mediante invito di pagamento n. 0360505G20220013938, per complessivi euro 500,88, notificato dal concessionario Società_1 S.p.A. per conto del Ricorrente_1 e Tara.
Con ricorso introduttivo, depositato nel giudizio di primo grado, il contribuente ha impugnato l'atto deducendo, in sintesi, il difetto del requisito della motivazione e la mancata dimostrazione della “vantaggiosità” in concreto riferibile al fondo.
Con sentenza n. 1179/2023, pronunciata all'udienza dell'08/11/2023 e depositata il 14/11/2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, ha accolto il ricorso, annullando l'invito di pagamento impugnato e compensando le spese. La decisione ritiene che la ricostruzione difensiva del contribuente, supportata da documentazione fotografica e da consulenza tecnica di parte, evidenzia l'assenza di opere di bonifica
“propriamente definibili” e, comunque, la mancanza di prova di controlli/manutenzioni periodici in zona, con conseguente insussistenza di un beneficio “diretto e specifico” in relazione al fondo.
Avverso tale pronuncia propone appello il Ricorrente_1 (già Ricorrente_1
e Tara), chiedendo la riforma integrale della sentenza e il rigetto del ricorso introduttivo.
Nell'atto di gravame il Consorzio ricostruisce la vicenda, rappresentando che il contributo è richiesto in quanto l'appellato è proprietario di un'area inserita nel comprensorio consortile, e censura la decisione di primo grado con un unico articolato profilo, rubricato come “motivazione carente e contraddittoria”. In particolare, l'appellante richiama il quadro normativo e, soprattutto, gli atti amministrativi posti a fondamento del potere impositivo, sostenendo che: (i) il Consorzio ha adottato un piano generale di bonifica e sviluppo già con deliberazione del 1985; (ii) il Piano di classifica è stato deliberato con provvedimento commissariale n. 363 del 22/10/2012 e approvato dalla Regione con deliberazione di Giunta n. 1146 del 18/06/2013, divenendo definitivo;
(iii) sulla base della classificazione e del piano di riparto indicato dall'Ente è stato calcolato il contributo oggetto di lite. Quanto al presupposto sostanziale, l'appellante sostiene che la pronuncia impugnata non si confronta correttamente con la logica delle opere di bonifica, intese come opere di sistema con effetti che non si esauriscono nei confini del singolo fondo, e deduce che la decisione è internamente contraddittoria perché, valorizzando la perizia del contribuente, afferma al contempo l'inesistenza di opere e la loro cattiva manutenzione. Il Consorzio critica, inoltre, l'utilizzo di accertamenti tecnici e fotografici ritenuti non contestuali all'annualità 2017, reputati quindi inidonei a dimostrare l'assenza di beneficio nell'anno di competenza del tributo, e contesta la sufficienza di una deduzione concentrata sulla mera carenza manutentiva. A sostegno, l'appellante richiama l'orientamento di legittimità sull'onere della prova del mancato beneficio in presenza di perimetro di contribuenza e piano di classifica, insistendo che la prova contraria debba essere specifica e non può esaurirsi in una contestazione genericamente riferita al malfunzionamento o allo stato manutentivo delle opere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le assorbenti ragioni di cui appresso.
La disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall'art. 860 cod. civ. (secondo cui: «i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica»), nonché dal R.D. 215/1933 (recante: «Nuove norme per la bonifica integrale»), al quale è informato l'art. 857 cod. civ. (secondo cui «per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo»).
I consorzi di bonifica (enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato: Cass. Sez. L, n. 6086 del
04/03/2021, Rv. 660684-02) sono responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico-ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. Proprio per adempiere ai detti fini istituzionali, ciascun Consorzio ha il potere di imporre il pagamento di contributi di bonifica (obbligazione tributaria qualificata come onere reale, giusta l'art. 21 del R.D. n. 215/1933) ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza: al riguardo è prevista la suddivisione di tutto il territorio nazionale in comprensori e la creazione di Consorzi tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del relativo comprensorio di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza: artt. 3 e 10 R.D 215/1933).
All'uopo, ciascun Consorzio ha poi l'obbligo di elaborare un Piano di classifica degli immobili (approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale), strumento che individua e quantifica i benefici specifici per gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza. A detto piano di classifica, si aggiunge poi il Piano di riparto, ossia, lo strumento finalizzato ad assicurare (in relazione ai detti benefici) la corretta ed equa ripartizione della contribuenza tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza.
Va però evidenziato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, i contributi consortili sono dovuti solo nel caso in cui dalle opere di bonifica derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionale: non è, cioè, sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, in quanto è assolutamente necessario un vantaggio specifico (cioè riguardante il fondo del quale si tratta), concreto (cioè effettivo e dimostrabile) e, infine, diretto
(cioè non di riflesso). Tanto, peraltro, è stato espressamente ribadito dall'articolo 18 della legge Regione
Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno.
Nel caso in cui tali requisiti non ricorrano, il contributo non è dovuto. Non basta, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, meramente virtuale.
In argomento va, inoltre, chiarito che l'intervenuto art. 7, comma 5-bis d.lgs 546/1992 (secondo cui: «
l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato …»), non è suscettibile di incidere sulle dette regole generali del riparto dell'onus probandi, limitandosi piuttosto a ribadire il generale onere gravante sull'Amministrazione, senza apportare alcun cambiamento circa le modalità di assolvimento dello stesso (così Cass. 31878/2022). Al riguardo, sempre secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, tale onere, per i contributi consortili, è soddisfatto laddove:
1. il terreno gravato sia all'interno del perimetro di contribuenza;
2. nel piano di classifica sia identificato con specifica dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Invero, è pacifico che:
«L'obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal consorzio in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59 è subordinato, ai sensi dell'art. 860 c.c. e del medesimo
R.D. n. 215 del 1933, art. 10, a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009;
Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio o perimetro consortile sulla quale le opere realizzate dal consorzio sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall'autorità regionale (ancorché, come precisato da Cass.
n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2). Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest'ultimo è l'atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio.
Questa Corte ha precisato in più occasioni che, "in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto" (così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13)» (così Cass. 23251/2019 nel cassare la decisione ivi impugnata che non consentiva di comprendere se i detti principi fossero stati rispettati o se invece l'obbligo di contribuzione fosse «stato affermato in forza della mera inclusione del terreno nel comprensorio consortile e della approvazione del piano di classifica», evidentemente da soli insufficienti, all'uopo; così pure Cass.
16122/2023 ed altre coeve, Cass. 7664/2020, 6838/2020, nonché Cass. 4513/2009, la quale, a differenza delle sentenze più recenti, reputa che vi sia anche l'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza, ex articolo 10, comma 2, legge 215/1933);
«in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum
è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass.
27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e 26395/2019, tra le innumerevoli).
Nella specie, l'ente assunto creditore non ha provato che il piano di classifica abbia identificato la proprietà di parte ricorrente specificando i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili, né è stato dedotto quali siano stati i tempi di concreta esecuzione dei lavori che – asseritamente – sarebbero stati eseguiti e, per vero, neppure quali siano stati i detti lavori.
Al contrario, il contribuente ha provato che nessun beneficio diretto e specifico deriva ai suoi terreni dalle opere consortili e l'omessa esecuzione di quanto sotteso in relazione al contributo richiesto, evidenziando il degrado che contraddistingue parte degli impianti consortili. Tanto, sulla base della consulenza tecnica di parte assolutamente eloquente, in quanto attestante carenze manutentive inveterate degli impianti consortili, come si desume dalle foto in essa riprodotte, con la presenza di fittissima e notevolmente cresciuta vegetazione (che comprova la vetustà dello stato di abbandono, evidentemente risalente a molti anni prima del sopralluogo e, come tale, probante per il periodo in questione).
Ne consegue l'esito in dispositivo.
Nulla per le spese, data la mancata costituzione della parte vincitrice.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.