Articolo 111 decies delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 111 noviesArticolo 111 undecies
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1 gennaio 2004
Art. 111-decies.

((Ferma restando la natura indivisibile delle riserve accantonate, non rilevano ai fini dell'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la modificazione delle clausole previste dall'articolo 26 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato dagli articoli 2512 e 2513 del codice.

Gli amministratori devono, tuttavia, redigere un bilancio ai sensi dell'articolo 2545-octies del codice.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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