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1 gennaio 2004
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14 gennaio 2005
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15 agosto 2009
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Art. 2545-octies.
(Perdita della qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente).
La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.
In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attivita' produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una societa' di revisione.
((Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.
In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa e' tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualita' prevalente.
In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo delle societa' cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.
L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente e' segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali))
(Perdita della qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente).
La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.
In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attivita' produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una societa' di revisione.
((Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.
In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa e' tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualita' prevalente.
In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo delle societa' cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.
L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente e' segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali))
Commentari • 32
- 1. COOPERATIVA - Perdita della mutualità prevalente e devoluzione del patrimoniohttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx · 29 luglio 2022 · 298.88202
[…] nel caso della perdita dei requisiti di mutualità prevalente, si origina solamente, per la cooperativa, l'obbligo di redigere un bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili (articolo 2545-octies del Codice civile). (... segue) Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
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Giurisprudenza • 50
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 06/05/2024, n. 834Provvedimento: […] Un terzo dato di sicuro effetto nel dare le coordinate normative del problema in trattazione si apprende dalla lettura dell'art. 2545- octies cod. civ. […] Nel caso di specie la contestazione dell'Agenzia, come evincibile dallo stesso pvc, verte essenzialmente sul mancato adeguamento dello statuto della società; l'agenzia precisa come l'art 2545 octies c.c. preveda che: la modifica delle previsioni statuarie richieste dal nuovo art.2514, Codice civile, sulla distribuzione di utili e riserve, sulle remunerazioni degli strumenti finanziari e dell'obbligo di devoluzione del patrimonio nel caso di scioglimento della società. […]Leggi di più...
- art. 2545-undecies cod. civ.·
- art. 2514 cod. civ.·
- art. 2512 cod. civ.·
- art. 2545-decies cod. civ.·
- cooperative a mutualità prevalente·
- devoluzione patrimonio sociale·
- decadenza benefici mutualità prevalente·
- modifica previsioni statutarie·
- art. 2545-octies cod. civ.·
- bilancio straordinario