Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 794
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Precedente giudicato favorevole

    Le sottostanti ingiunzioni di pagamento sono state già impugnate innanzi alla Corte con ricorso depositato in data precedente, iscritto al R.G.N. 983/'19 ed accolto con Sentenza n.5152/2019, non appellata e passata in giudicato.

  • Accolto
    Mancanza del servizio di raccolta rifiuti

    Le cartelle di pagamento impugnate sono state annullate in quanto relative a un servizio mai goduto dal ricorrente.

  • Accolto
    Mancata notifica dell'avviso e prescrizione

    La Corte ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal ricorrente, avuto riguardo agli anni d'imposta pretesi, con assorbimento di ogni altra questione. L'ATO ME1 in liquidazione non ha documentato la notifica di alcun atto interruttivo sottostante la cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 794
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 794
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo