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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 794/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 903/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 Is 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Società D'Ambito Ato Me 1 S.p.a. In Liquid - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00370351 91 000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00370351 91 000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00370351 91 000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00370351 91 000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00370351 91 000 TARI 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 267/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione e ATO ME 1 S.p.A., in Liquidazione, avverso la cartella di pagamento tassa rifiuti 2006 e 2007
n. 295 2023 00335023 27000, notificata in data 18.11.2024, di € 560,88 e cartella di pagamento tassa rifiuti
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 n. 295 2024 00370351 91 000, notificata in data 18.11.2024, eccependo
- che le sottostanti ingiunzioni di pagamento sono state già impugnate innanzi all'intestata Corte con ricorso depositato il 04/04/2019, iscritto al R.G.N. 983/'19 ed accolto con Sentenza n.5152/2019, non appellata e passata in giudicato
- che entrambe le cartelle impugnate dovranno essere annullate, così come le sottostanti ingiunzioni e/o fatture, in quanto la frazione dove vive il ricorrente negli anni dal 2006 al 2013 ed oltre non beneficiava del servizio di raccolta rifiuti offerto dall'ATO ME 1, per cui le odierne richieste di pagamento sono assolutamente illegittime e nulla è dovuto dal ricorrente per un servizio mai goduto, prova ne è il fatto che il Comune di
IT NO ha annullato diverse richieste illo tempore inviate al ricorrente
- mancata notifica dell'avviso e annullamento automatico. prescrizione e/o decadenza
- prescrizione delle somme pretese e decadenza dal potere di riscuoterle
- decadenza dell'ente dal potere di riscuotere le somme oggi pretese
Agenzia delle Entrate – Riscossione deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva per quel che riguarda le domande che attengono esclusivamente attività dell'Ente Impositore.
ATO ME 1 S.p.A., in Liquidazione non costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ATO ME1 in liquidazione, contumace, non ha documentato la notifica di alcun atto interruttivo sottostante la cartella (in particolare, l'intimazione di pagamento richiamata nella cartella impugnata, prodotta in giudizio, senza la prova della relativa notifica). Per di più le sottostanti ingiunzioni di pagamento sono state già impugnate innanzi alla Corte con ricorso depositato il 04/04/2019, iscritto al R.G.N. 983/'19 ed accolto con
Sentenza n.5152/2019, non appellata e passata in giudicato.
Appaiono evidentemente fondate le ragioni di illegittimità delle Cartelle di pagamento impugnata e della inesistente, nulla ed irregolare notifica di atti prodromici alle Cartelle che possa giustificare l'adozione di una procedura esecutiva.
Ciò importa l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal ricorrente, avuto riguardo agli anni d'imposta pretesi, con assorbimento di ogni altra questione.
Si compensano le spese con Agenzia delle Entrate Riscossione in ragione della estraneità della stessa alle eccezioni proposte ed accolte;
a carico dell'ATO ME1 in liquidazione, contumace, come in dispositivo, vanno poste le spese del presente giudizio, atteso che, alla data di consegna del ruolo, ma invero anche alla data di presunta notifica della intimazione riportata nella motivazione della cartella, le pretese intimate erano già prescritte.
P.Q.M.
La Corte in composizione Monocratica accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna Ato Me 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 750,00 oltre spese accessorie di legge e CU se versato da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. Spese compensate con Agenzia delle Entrate Riscossione.
Così deciso in Messina, lì 14/01/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 903/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 Is 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Società D'Ambito Ato Me 1 S.p.a. In Liquid - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00370351 91 000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00370351 91 000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00370351 91 000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00370351 91 000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00370351 91 000 TARI 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 267/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione e ATO ME 1 S.p.A., in Liquidazione, avverso la cartella di pagamento tassa rifiuti 2006 e 2007
n. 295 2023 00335023 27000, notificata in data 18.11.2024, di € 560,88 e cartella di pagamento tassa rifiuti
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 n. 295 2024 00370351 91 000, notificata in data 18.11.2024, eccependo
- che le sottostanti ingiunzioni di pagamento sono state già impugnate innanzi all'intestata Corte con ricorso depositato il 04/04/2019, iscritto al R.G.N. 983/'19 ed accolto con Sentenza n.5152/2019, non appellata e passata in giudicato
- che entrambe le cartelle impugnate dovranno essere annullate, così come le sottostanti ingiunzioni e/o fatture, in quanto la frazione dove vive il ricorrente negli anni dal 2006 al 2013 ed oltre non beneficiava del servizio di raccolta rifiuti offerto dall'ATO ME 1, per cui le odierne richieste di pagamento sono assolutamente illegittime e nulla è dovuto dal ricorrente per un servizio mai goduto, prova ne è il fatto che il Comune di
IT NO ha annullato diverse richieste illo tempore inviate al ricorrente
- mancata notifica dell'avviso e annullamento automatico. prescrizione e/o decadenza
- prescrizione delle somme pretese e decadenza dal potere di riscuoterle
- decadenza dell'ente dal potere di riscuotere le somme oggi pretese
Agenzia delle Entrate – Riscossione deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva per quel che riguarda le domande che attengono esclusivamente attività dell'Ente Impositore.
ATO ME 1 S.p.A., in Liquidazione non costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ATO ME1 in liquidazione, contumace, non ha documentato la notifica di alcun atto interruttivo sottostante la cartella (in particolare, l'intimazione di pagamento richiamata nella cartella impugnata, prodotta in giudizio, senza la prova della relativa notifica). Per di più le sottostanti ingiunzioni di pagamento sono state già impugnate innanzi alla Corte con ricorso depositato il 04/04/2019, iscritto al R.G.N. 983/'19 ed accolto con
Sentenza n.5152/2019, non appellata e passata in giudicato.
Appaiono evidentemente fondate le ragioni di illegittimità delle Cartelle di pagamento impugnata e della inesistente, nulla ed irregolare notifica di atti prodromici alle Cartelle che possa giustificare l'adozione di una procedura esecutiva.
Ciò importa l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal ricorrente, avuto riguardo agli anni d'imposta pretesi, con assorbimento di ogni altra questione.
Si compensano le spese con Agenzia delle Entrate Riscossione in ragione della estraneità della stessa alle eccezioni proposte ed accolte;
a carico dell'ATO ME1 in liquidazione, contumace, come in dispositivo, vanno poste le spese del presente giudizio, atteso che, alla data di consegna del ruolo, ma invero anche alla data di presunta notifica della intimazione riportata nella motivazione della cartella, le pretese intimate erano già prescritte.
P.Q.M.
La Corte in composizione Monocratica accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna Ato Me 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 750,00 oltre spese accessorie di legge e CU se versato da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. Spese compensate con Agenzia delle Entrate Riscossione.
Così deciso in Messina, lì 14/01/2026