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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/10/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 531/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. HE VO Presidente dott.ssa NN Lo SC Giudice relatore estensore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 531/2025 promossa da:
( ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. MILAZZO VALENTINA
Ricorrente
e
( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. MILAZZO VALENTINA
Pure ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 13.05.2025, la Sig.ra e il Sig. adivano Parte_1 Controparte_1 il Tribunale di Trapani per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della pagina 1 di 7 responsabilità genitoriale della figlia nata dalla relazione more uxorio intercorsa tra le parti, ormai interrotta.
Deducevano che dalla loro unione è nata , a IC (TP) in [...]_1
03.06.2014.
Allegavano alla domanda congiunta la documentazione di cui al combinato disposto degli articoli 473 bis.12 e 473 bis.51 c.p.c. e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, con cui dichiaravano di non volersi riconciliare.
Chiedevano, pertanto, al Tribunale di regolare i loro rapporti personali e patrimoniali alle condizioni congiunte rassegnate nel ricorso del
13.05.2025, di seguito riportate:
“1)AFFIDAMENTO CONDIVISO DELLA FIGLIA DI MINORE Per_2
La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita in San Vito Lo Capo (TP) – nella via Amba Alagi n. 246.
Il padre, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità, avrà ampio diritto di visita verso la figlia, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi della stessa e tenuto conto dei propri turni di lavoro.
Le festività del santo Natale (24 e 25 dicembre), del Capodanno, della
Pasqua, del Lunedì dell'Angelo, nonché le altre festività nazionali e religiose verranno trascorse, alternativamente, presso ciascuno dei genitori.
Inoltre, il giorno del compleanno rispettivamente del padre o della madre la minore, a prescindere dal periodo di ordinaria spettanza, lo trascorrerà con il genitore festeggiato;
ed in occasione del compleanno della figlia, questo sarà trascorso separatamente con ognuno dei genitori.
Le parti convengono sin d'ora che, in caso di sopraggiunti impegni lavorativi di entrambi i genitori o di circostanze familiari impreviste, la figlia minore potrà essere temporaneamente affidato ad una Per_1
babysitter, previamente individuata.
pagina 2 di 7 2) RESPONSABILITA' GENITORIALE
Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sulla minore e si impegnano:
-a mantenere un canale di comunicazione funzionale e di collaborazione per la figlia;
-a condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti la figlia;
-a non denigrare e/o squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso e la figlia;
-a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano la figlia.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, entrambi i genitori, nel superiore diritto ed interesse della figlia, onde consentire alla stessa di avere sempre presenti le figure genitoriali di riferimento, eviteranno, altresì, ogni reciproca denigrazione, consentendo alla figlia di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Entrambi i genitori si impegnano, vicendevolmente, a non far frequentare il figlio a terzi estranei, con i quali possano avere sporadici rapporti sentimentali. Laddove, invece, i genitori dovessero mantenere stabili e continuativi rapporti affettivi con terzi estranei, gli stessi si autorizzano sin d'ora a consentire che il minore possa frequentare dette persone attuando rigorosamente il criterio della gradualità.
Eventuali e duraturi partner dei genitori non dovranno mai sostituirsi nell'educazione del figlio, in quanto tali rapporti saranno curati esclusivamente dagli stessi genitori biologici.
Per quanto concerne le eventuali scelte di Istituti scolastici futuri (Licei,
Istituti Tecnici, Istituti professionali, Università), pubblici e/o privati, dette scelte saranno operate dai genitori di comune accordo, i quali si adopereranno per la migliore e più conveniente scelta, tenendo sempre presente le attitudini, le inclinazioni, le capacità ed i desideri della figlia.
pagina 3 di 7 Entrambi i genitori si impegnano a rispettare tutte le scelte scolastiche, religiose e/o di fede che verranno manifestate della figlia;
senza che nessuno dei genitori possa e/o voglia influire su dette scelte, indipendentemente dalle loro personali convinzioni ed eviteranno, specialmente in punto di elezione di religione e/o di fede, di mutare l'attuale indirizzo cattolico impartito alla figlia dai genitori.
3) OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE
In ordine agli aspetti economici, il signor si obbliga a CP_1
corrispondere alla sig.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, tramite Pt_1
bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore, un assegno mensile di €. 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e senza necessità di richiesta.
Le spese straordinarie che sono oggettivamente imprevedibili nell'an e/o indeterminabili nel quantum, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le spese sanitarie non coperte dal SSN, spese relative all'istruzione
–tasse scolastiche, tasse universitarie, libri, corsi di specializzazione, lezioni di sostegno per carenze scolastiche-; spese per la cultura e lo sport - abbonamento ad una rivista specialistica, corsi di lingue, corsi sportivi- , spese per libri e strumenti di arto prezzo, o costi per viaggi all'estero, anch'essi per motivi di studio o di perfezionamento, costi di viaggio per gli studenti fuori sede, spese per l'acquisto di un personal computer, spese per cure odontoiatriche, o per l'acquisto di occhiali da vista, nonché quelle per un improvviso e necessario intervento chirurgico, o per medicinali necessari per fronteggiare situazioni che non rientrano nella normale gestione di vita quotidiana del figlio, che si renderanno necessarie per quest'ultimo dovranno essere a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
pagina 4 di 7 Le spese di custodia (baby-sitter) saranno, invece, a carico di ciascun genitore nel periodo di spettanza. in ordine alla determinazione delle spese straordinarie le parti stabiliscono concordemente le seguenti linee guida che si impegnano vicendevolmente a rispettare.
In particolare: spese scolastiche che non richiederanno il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico e) dopo-scuola; spese scolastiche che richiederanno il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che richiederanno il preventivo accordo dei genitori:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche, nonché pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o vigenza, non richiederanno mai il preventivo accordo tra i genitori;
non richiederanno il preventivo accordo nemmeno i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. Il medico specialista sarà tuttavia scelto insieme dai genitori. Tutte le spese straordinarie dovranno essere pagina 5 di 7 documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore. I conteggi di dare/avere in ordine alle spese straordinarie dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese sarà tenuto ad inviare il conto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro dieci giorni dalla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a richiedere tempestivamente e a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
L'assegno unico universale relativo alla figlia minore, erogato dall' CP_2 sarà percepito da entrambi i genitori, nella misura del 50%.
4) RECIPROCO CONSENSO AL RILASCIO DEI PASSORTI TURISTICI
(O DI ALTRI DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO)
I ricorrenti si concedono sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio e per l'inserimento del minore su entrambi i passaporti”.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della figlia minore.
pagina 6 di 7 Nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- regola i termini del regime di affido, visita e mantenimento della figlia alle condizioni di cui al ricorso introduttivo richiamato Per_1
in parte motiva;
- nulla per le spese di lite;
Così deciso in Trapani, in data 14 ottobre 2025
Il Giudice rel. est.
NN Lo SC
Il Presidente
HE VO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. HE VO Presidente dott.ssa NN Lo SC Giudice relatore estensore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 531/2025 promossa da:
( ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. MILAZZO VALENTINA
Ricorrente
e
( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. MILAZZO VALENTINA
Pure ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 13.05.2025, la Sig.ra e il Sig. adivano Parte_1 Controparte_1 il Tribunale di Trapani per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della pagina 1 di 7 responsabilità genitoriale della figlia nata dalla relazione more uxorio intercorsa tra le parti, ormai interrotta.
Deducevano che dalla loro unione è nata , a IC (TP) in [...]_1
03.06.2014.
Allegavano alla domanda congiunta la documentazione di cui al combinato disposto degli articoli 473 bis.12 e 473 bis.51 c.p.c. e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, con cui dichiaravano di non volersi riconciliare.
Chiedevano, pertanto, al Tribunale di regolare i loro rapporti personali e patrimoniali alle condizioni congiunte rassegnate nel ricorso del
13.05.2025, di seguito riportate:
“1)AFFIDAMENTO CONDIVISO DELLA FIGLIA DI MINORE Per_2
La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita in San Vito Lo Capo (TP) – nella via Amba Alagi n. 246.
Il padre, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità, avrà ampio diritto di visita verso la figlia, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi della stessa e tenuto conto dei propri turni di lavoro.
Le festività del santo Natale (24 e 25 dicembre), del Capodanno, della
Pasqua, del Lunedì dell'Angelo, nonché le altre festività nazionali e religiose verranno trascorse, alternativamente, presso ciascuno dei genitori.
Inoltre, il giorno del compleanno rispettivamente del padre o della madre la minore, a prescindere dal periodo di ordinaria spettanza, lo trascorrerà con il genitore festeggiato;
ed in occasione del compleanno della figlia, questo sarà trascorso separatamente con ognuno dei genitori.
Le parti convengono sin d'ora che, in caso di sopraggiunti impegni lavorativi di entrambi i genitori o di circostanze familiari impreviste, la figlia minore potrà essere temporaneamente affidato ad una Per_1
babysitter, previamente individuata.
pagina 2 di 7 2) RESPONSABILITA' GENITORIALE
Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sulla minore e si impegnano:
-a mantenere un canale di comunicazione funzionale e di collaborazione per la figlia;
-a condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti la figlia;
-a non denigrare e/o squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso e la figlia;
-a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano la figlia.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, entrambi i genitori, nel superiore diritto ed interesse della figlia, onde consentire alla stessa di avere sempre presenti le figure genitoriali di riferimento, eviteranno, altresì, ogni reciproca denigrazione, consentendo alla figlia di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Entrambi i genitori si impegnano, vicendevolmente, a non far frequentare il figlio a terzi estranei, con i quali possano avere sporadici rapporti sentimentali. Laddove, invece, i genitori dovessero mantenere stabili e continuativi rapporti affettivi con terzi estranei, gli stessi si autorizzano sin d'ora a consentire che il minore possa frequentare dette persone attuando rigorosamente il criterio della gradualità.
Eventuali e duraturi partner dei genitori non dovranno mai sostituirsi nell'educazione del figlio, in quanto tali rapporti saranno curati esclusivamente dagli stessi genitori biologici.
Per quanto concerne le eventuali scelte di Istituti scolastici futuri (Licei,
Istituti Tecnici, Istituti professionali, Università), pubblici e/o privati, dette scelte saranno operate dai genitori di comune accordo, i quali si adopereranno per la migliore e più conveniente scelta, tenendo sempre presente le attitudini, le inclinazioni, le capacità ed i desideri della figlia.
pagina 3 di 7 Entrambi i genitori si impegnano a rispettare tutte le scelte scolastiche, religiose e/o di fede che verranno manifestate della figlia;
senza che nessuno dei genitori possa e/o voglia influire su dette scelte, indipendentemente dalle loro personali convinzioni ed eviteranno, specialmente in punto di elezione di religione e/o di fede, di mutare l'attuale indirizzo cattolico impartito alla figlia dai genitori.
3) OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE
In ordine agli aspetti economici, il signor si obbliga a CP_1
corrispondere alla sig.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, tramite Pt_1
bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore, un assegno mensile di €. 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e senza necessità di richiesta.
Le spese straordinarie che sono oggettivamente imprevedibili nell'an e/o indeterminabili nel quantum, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le spese sanitarie non coperte dal SSN, spese relative all'istruzione
–tasse scolastiche, tasse universitarie, libri, corsi di specializzazione, lezioni di sostegno per carenze scolastiche-; spese per la cultura e lo sport - abbonamento ad una rivista specialistica, corsi di lingue, corsi sportivi- , spese per libri e strumenti di arto prezzo, o costi per viaggi all'estero, anch'essi per motivi di studio o di perfezionamento, costi di viaggio per gli studenti fuori sede, spese per l'acquisto di un personal computer, spese per cure odontoiatriche, o per l'acquisto di occhiali da vista, nonché quelle per un improvviso e necessario intervento chirurgico, o per medicinali necessari per fronteggiare situazioni che non rientrano nella normale gestione di vita quotidiana del figlio, che si renderanno necessarie per quest'ultimo dovranno essere a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
pagina 4 di 7 Le spese di custodia (baby-sitter) saranno, invece, a carico di ciascun genitore nel periodo di spettanza. in ordine alla determinazione delle spese straordinarie le parti stabiliscono concordemente le seguenti linee guida che si impegnano vicendevolmente a rispettare.
In particolare: spese scolastiche che non richiederanno il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico e) dopo-scuola; spese scolastiche che richiederanno il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che richiederanno il preventivo accordo dei genitori:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche, nonché pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o vigenza, non richiederanno mai il preventivo accordo tra i genitori;
non richiederanno il preventivo accordo nemmeno i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. Il medico specialista sarà tuttavia scelto insieme dai genitori. Tutte le spese straordinarie dovranno essere pagina 5 di 7 documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore. I conteggi di dare/avere in ordine alle spese straordinarie dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese sarà tenuto ad inviare il conto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro dieci giorni dalla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a richiedere tempestivamente e a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
L'assegno unico universale relativo alla figlia minore, erogato dall' CP_2 sarà percepito da entrambi i genitori, nella misura del 50%.
4) RECIPROCO CONSENSO AL RILASCIO DEI PASSORTI TURISTICI
(O DI ALTRI DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO)
I ricorrenti si concedono sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio e per l'inserimento del minore su entrambi i passaporti”.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della figlia minore.
pagina 6 di 7 Nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- regola i termini del regime di affido, visita e mantenimento della figlia alle condizioni di cui al ricorso introduttivo richiamato Per_1
in parte motiva;
- nulla per le spese di lite;
Così deciso in Trapani, in data 14 ottobre 2025
Il Giudice rel. est.
NN Lo SC
Il Presidente
HE VO
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