Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/05/2025, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
RE A PV BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Giulia Camilleri, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 1116/2018 R.G.
promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in San Parte 1
Giovanni La Punta (CT), via Galileo Galilei n. 18, P.IVA P.IVA 1 rappresentata e difesa '
dall'avv. Vincenzo Castiglione (C.F. ), nel cui studio in Catania, via C.F. 1
,
Ramondetta n. 9, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1 con sede legale in Aci Sant'Antonio, (CT), Via Andrea Doria n. 36, Partita IVA n. P.IVA 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Giorgio Sirna (C.F. ) ed Codice Fiscale 2 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, sito in Catania, Via Enrico Pantano 118.
OPPOSTA
IN FATTO e in DIRITTO
La società proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n. 6215/2017 Parte 1 del 06/11/2017 emesso dal Tribunale Civile di Catania e premetteva che Controparte 1 società opposta, aveva formulato, in data 26.03.2015, una proposta di contratto per la prestazione di servizi;
tali servizi consistevano nell'utilizzo di un locale ad uso ufficio e di n. 5 posti auto, siti presso lo stabile in San Giovanni La Punta, via G. Galilei n. 18, denominato Business Center;
la predetta proposta veniva accettava in data 26.03.2015 e veniva richiesto il pagamento del corrispettivo pattuito, da versarsi in rate semestrali.
Precisava che, i servizi offerti in godimento decorrevano, come da proposta contrattuale, dal
15.04.2015 al 31.03.2017. Il pagamento del corrispettivo veniva concordemente stabilito in
€ 2.800,00 mensili, oltre I.V.A. da versarsi in rate semestrali anticipate. Scaduto il primo semestre
Nel settembre 2015, il legale rappresentante della società opposta, inviava una comunicazione
P.E.C. alla società opponente, ove sollecitava l'assegnazione dei cinque posti auto indicati in contratto, asserendo di non averli mai ricevuti in consegna;
tale mail veniva riscontrata da parte opponente, la quale confermava che, i posti auto erano già stati assegnati a partire dal 15.04.2015 ed erano esattamente quelli indicati in seno al contratto e precisamente, individuati con i nn. 9-10-
11-12 e 13.
L'opponente proseguiva dichiarando che successivamente, e solo per esclusive esigenze della stessa
Controparte 1 i posti auto corrispondenti ai numeri 12 e 13 venivano sostituiti con quelli indicati ai numeri 66 e 67.
Con successiva comunicazione P.E.C. del 18.09.2015, in riscontro all'ennesima lamentela avanzata dalla Controparte_1 la Parte 1 concedeva gratuitamente alla stessa, un ulteriore posto auto individuato con il n. 12, offrendo, pertanto, alla società opposta, la disponibilità di 6 posti auto anziché 5.
La società opponente precisava che, in data 08.10.2015, riceveva una comunicazione dall' opposta, con la quale la stessa dichiarava di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 11.3 delle condizioni generali del contratto sottoscritto tra le parti, per il lamentato inadempimento nella concessione dei posti auto indicati in contratto.
Con nota del 09/10/2015 parte opponente, contestava del tutto gli addebiti di inadempimento sollevati dalla Controparte_1 e intimava alla stessa il rilascio dell'immobile entro il giorno successivo, riferendo, altresì, che avrebbe provveduto a restituire il corrispettivo pagato e non goduto dall'opposta, solo dopo avere verificato lo stato dei luoghi oggetto di contratto.
Controparte 1 provvedeva al rilascio dell'immobile, con relativi In data 31/10/2015, la accessori.
A seguito della predetta circostanza, l'opposta, ritenendo di avere diritto alla restituzione del corrispettivo pagato per i mesi successivi al rilascio, formulava istanza monitoria per la somma di euro 6.832,00 e il Tribunale Ordinario di Catania, sulla base della documentazione offerta in produzione dalla ricorrente emetteva, in data 06.11.2017, il decreto ingiuntivo n. 6215/2017, R.G. 15203/2017, con il quale veniva ingiunto alla il pagamento della Parte 1 complessiva somma di € 6.382,00, oltre interessi come da domanda, delle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per compensi, di € 145,50 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA.
Parte opponente, pertanto, con il deposito del ricorso in opposizione, chiedeva che venisse accertata la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo impugnato, siccome errato, ingiusto e illegittimo e che, per l'effetto, venisse dichiarato che nessun inadempimento era da attribuire alla stessa;
chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato, il diritto della Parte 1
[...] a trattenere, a titolo di penale o a qualunque altro titolo, le somme ingiunte con il Decreto
Ingiuntivo in oggetto. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A., come per legge. Eccepiva, inoltre, che il decreto ingiuntivo opposto non poteva essere concesso sulla base dei soli documenti offerti dall'opposta, i quali non davano contezza di una ragione di credito, fondata su prova scritta.
Si costituiva la Controparte_1 e in via preliminare chiedeva che venisse ritenuta e dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, e sul presupposto che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione, chiedeva, che venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., sussistendone i presupposti.
In via subordinata, nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione ex adverso proposta e che venisse confermato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n° 6215/2017 emesso dal Tribunale di
Catania in data 6 novembre 2017; il tutto, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Chiedeva, altresì, in corso di causa, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art, 648 c.p.c.
Parte 1Parte opposta rilevava che la con nota inviata a mezzo PEC del 9 ottobre
2015, prendeva atto del debito esistente, precisando che, avrebbe provveduto alla restituzione del corrispettivo pagato e non goduto dalla stessa, dopo la verifica di eventuali danni arrecati ai locali.
Sosteneva infatti che, la predetta nota, determinava la sussistenza di un riconoscimento di debito da parte dell'opponente, anche in considerazione della circostanza che la Parte 1 non aveva mai lamentato la sussistenza di danni presenti nei locali occupati e poi rilasciati. come conseguenzaRiteneva, pertanto, legittima la risoluzione contrattuale richiesta, dell'inadempimento contrattuale di parte opponente, con diritto al pagamento delle somme anticipatamente corrisposte, come determinate dal decreto ingiuntivo opposto.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio tra le parti, con ordinanza del 16/06/2019, veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e la causa veniva rinviata al 02/12/2019 ai fini del tentativo di conciliazione.
All'udienza fissata, il Giudice proponeva alle parti di conciliare la causa mediante rinuncia alle rispettive domande, ma tale proposta conciliativa, veniva respinta da parte opposta.
Venivano, pertanto, dal Giudice concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e ammesse le prove testimoniali richieste.
Venivano escussi i testi Testimone_1 (per parte opposta) e Testimone 2 (per parte opponente).
All'udienza del 21/02/2025 la causa veniva posta in decisione.
La domanda di opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla società Parte 1 all'esito dell'istruttoria e delle prove raccolte, non risulta fondata e pertanto non merita accoglimento per i seguenti motivi. Occorre, però, preliminarmente constatare che, dall'esame degli atti prodotti, non possono essere dichiarate fondate le lamentate contestazioni sollevate da parte opposta, in ordine all' inadempimento contrattuale posto in essere dalla società opponente, per mancata consegna dei posti auto alla data del 16/09/2017, ovvero all'inutilizzabilità dei predetti posti.
Dai riscontri documentali forniti dalle parti, emerge all'allegato n. 1 delle condizioni generali di contratto del 26/03/2015, art. 1 descrizione dei servizi, lettera e) che è previsto: “utilizzo di n. 5 posto auto al piano sottostradale n. 9-10-11-12-13".
Gli stessi posti auto, dall'esame documentale, risultano, peraltro, ben individuati nella planimetria in atti.
Si rileva, inoltre, dalle mail intercorse tra le parti nel settembre del 2015, che la [...] Parte 1 ha provveduto a sostituire i posti auto assegnati, di cui ai nn. 12 e 13, con ulteriori due posti auto, corrispondenti ai nn. 66 e 67, per poi a breve termine, lasciare nella disponibilità della parte, anche un sesto posto auto ovvero il n. 12, al fine di agevolare, così come richiesto, le manovre di guida.
Le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, prevedono, all'art. 8. 1 che: " il cliente dichiara di aver già visitato i locali ( con relativi arredi e impianti) nei quali verranno forniti i Servizi e svolte le prestazioni contrattuali e di non avere alcuna contestazione o eccezione in merito ad essi avendoli trovati di pieno gradimento".
Dalla documentazione in atti non si rileva alcuna contestazione della società opposta, esercitata nell'immediatezza o nei pochi giorni a seguire, in ordine alla mancata consegna o fruibilità degli stalli per il parcheggio delle auto.
Le prove testimoniali assunte in data 27/10/2022, non aggiungono nessun elemento utile a sostegno della tesi avanzata dalla società opposta, in quanto il teste escusso Testimone 1 riferisce che in relazione alla consegna dei posti auto, la circostanza le era stata riferita dall'amministratore della società; precisa, inoltre, di non avere letto quanto contenuto nel contratto, stipulato tra le parti.
Fatte queste doverose premesse, occorre però soffermare l'attenzione sul contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo proposto da parte opposta e del relativo decreto ingiuntivo concesso.
Parte 1La nota trasmessa dalla del 09/10/2015, pur contestando la richiesta di risoluzione per inadempimento del contratto stipulato tra le parti, concludeva precisando che:
"relativamente al corrispettivo da voi pagato e non goduto fino al 31/12 p.v., sarà nostra cura provvedere alla restituzione di quanto dovutoVi dopo la verifica di eventuali danni arrecati ai locali e agli arredi e attrezzatura di nostra proprietà".
Tale dichiarazione, in fondo alla nota sopra richiamata, può essere considerata, come sostenuto da parte opposta, una ricognizione di debito tra le parti.
Dai documenti in atti, si rileva che l'immobile è stata riconsegnato alla società opponente in data
31/10/2015 e che il pagamento delle somme, intimato con l'opposto decreto ingiuntivo, faceva espresso riferimento alla restituzione delle mensilità non godute (novembre e dicembre 2015) per la prestazione di servizi e il godimento di un locale uso ufficio, come sopra determinato. La ricognizione di debito è un atto unilaterale con cui un soggetto riconosce di essere debitore dell'altro; ai sensi dell'art. 1988 c.c. serve a semplificare la prova del rapporto fondamentale, esentando il creditore dalla necessità di dimostrare l'esistenza del debito;
esso, in conformità all'art. 1334 c.c., è efficace nel momento in cui perviene a conoscenza del destinatario-creditore.
Prova, pertanto, dirimente per respingere l'opposizione è proprio il riconoscimento del debito che la società opponente, dichiara di esistere, con la nota PEC in atti del 09/10/2015.
Non risulta, peraltro, essere stata fornita da parte opponente, prova di eventuali danni arrecati ai locali, agli arredi e alle attrezzature, che giustificano l'accoglimento dell'opposizione proposta.
Tutto ciò premesso occorre respingere l'opposizione formulata e confermare il decreto ingiuntivo n.6215/2017 emesso in data 06/11/2017.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate e della circostanza che le stesse non sono di facile e univoca risoluzione, può essere disposta la compensazione delle spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1116/2018 R.G. promossa da
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, respinge l'opposizione Controparte_1
e conferma il decreto ingiuntivo n.6215/2017 emesso in data 06/11/2017 dal Tribunale Ordinario di
Catania. Compensa tra le parti costituite, le spese di causa.
Così deciso in Catania il 29/05/2025
IL GOP
D.ssa Giulia Camilleri