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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/11/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1298/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati, riuniti in camera di consiglio: dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice dott. Alessandro D'Aniello G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1298/2025 promossa da:
(C.F. ), nata in [...], il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. LIBERATORE ARIANNA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato in [...], il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 2 Data della decisione: 21/11/2025
Rilevato che:
- con ricorso depositato il 11/04/2025, la parte ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al marito, un assegno di mantenimento in proprio favore di euro 200 mensili e la condanna del resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti in conseguenza delle condotte del marito;
- all'udienza ex art. 473-bis 21 c.p.c. del 20.11.2025, nessuno compariva ed il Giudice, dato atto della mancata comparizione della parte ricorrente e della mancata costituzione della parte resistente, rimetteva la causa al Collegio per la estinzione;
Considerato che, ai sensi dell'art. 473-bis 21 I co. secondo periodo c.p.c., se l'attore non compare all'udienza ed il convenuto costituito non chiede che si proceda, il procedimento si estingue;
verificato che, nella specie, la parte ricorrente non è comparsa alla prima udienza, mentre le parti resistenti non sono costituite;
letto e applicato l'art. 473-bis 21 c.p.c.,
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
DICHIARA l'estinzione del procedimento.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 21/11/2025.
Si comunichi.
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati, riuniti in camera di consiglio: dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice dott. Alessandro D'Aniello G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1298/2025 promossa da:
(C.F. ), nata in [...], il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. LIBERATORE ARIANNA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato in [...], il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 2 Data della decisione: 21/11/2025
Rilevato che:
- con ricorso depositato il 11/04/2025, la parte ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al marito, un assegno di mantenimento in proprio favore di euro 200 mensili e la condanna del resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti in conseguenza delle condotte del marito;
- all'udienza ex art. 473-bis 21 c.p.c. del 20.11.2025, nessuno compariva ed il Giudice, dato atto della mancata comparizione della parte ricorrente e della mancata costituzione della parte resistente, rimetteva la causa al Collegio per la estinzione;
Considerato che, ai sensi dell'art. 473-bis 21 I co. secondo periodo c.p.c., se l'attore non compare all'udienza ed il convenuto costituito non chiede che si proceda, il procedimento si estingue;
verificato che, nella specie, la parte ricorrente non è comparsa alla prima udienza, mentre le parti resistenti non sono costituite;
letto e applicato l'art. 473-bis 21 c.p.c.,
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
DICHIARA l'estinzione del procedimento.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 21/11/2025.
Si comunichi.
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
pagina 2 di 2