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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 164/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TOMA CIRO, Giudice monocratico in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7093/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffuci Finanziari N 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240020444763000 TRIBUTO ERARIAL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23/10/2024 e depositato in data 18/11/2024 il sig. Ricorrente_1
(C.F. CF_Ricorrente_1), ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione – Agente della Riscossione della provincia di Salerno e contro la Direzione provinciale delle Entrate di Salerno chiedendo l'annullamento della Cartella esattoriale n. 100 2024 00204447 63 000 (RUOLO n.
2024/000236) notificata in data in data 25.07.2024, con il quale intimava il pagamento della somma di
€ 179,88 per un asserito e presunto tardivo/insufficiente versamento tributi erariali art. 15-ter DPR 602/73 anno 2014.
Deduceva:
1. ILLEGITTIMITA' DELLA PRETESA- SULL'ESTINZIONE DELL'OBBIGAZIONE PER ESATTO
ADEMPIMENTO.
2. MANCATA NOTIFICA DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA E DI QUALSIASI ALTRO
ATTO PRODROMICO ALLA CARTELLA ESATTORIALE.
Il ricorrente esponeva, in particolare, che:
A seguito di un avviso di accertamento, che vedeva come responsabile solidale il sig. Ricorrente_1
, lo stesso, con riserva di agire nei confronti dell'amministratore della società che non aveva provveduto agli incombenti previsti, prestava acquiescenza all'avviso di accertamento n.
TF9010401976-2020.
Procedeva, pertanto, a prendere contatti con il funzionario responsabile della procedura, che elaborava un piano di rateizzo dell'avviso emesso.
Il sig.Ricorrente_1, effettuava regolarmente i pagamenti di cui al predetto piano di ammortamento, suddiviso in otto rate.
Ed invero, il sig. Ricorrente_1 provvedeva ad effettuare in data 22/10/2021 il primo versamento per un importo di € 748,17; in data 31/01/2022 il secondo pagamento per € 739,57: in data 30/04/2022 il terzo versamento di € 739,61; in data 30/07/2022 il quarto pagamento di € 739,59; in data 30/10/2022 il quinto pagamento per € 739,80; in data 31/01/2023 il sesto pagamento di € 739,89; in data 29/04/2023 il settimo versamento di € 739,92; in data 27/07/2023 l'ottavo pagamento per € 740,41.
La somma dell'importo calcolato dal funzionario nel piano di ammortamento ammontava ad € 5.926,96, comprensivi di addizionale regionale Irpef;
addizionale comunale Irpef;
sanzioni e altre somme, spese di notifica, oltre interessi di rateazione.
L'odierno ricorrente a fronte dei summenzionati versamenti ha corrisposto, secondo le indicazioni ricevute dal rappresentante dell'ente creditore, l'importo complessivo di € 5.926,96, come si evince dalle quietanze di pagamento allegate al ricorso.
In data 20.12.2024, si costituiva l'Agenzia delle entrate, producendo il piano di ammortamento che la parte avrebbe dovuto rispettare e ribadendo la correttezza del proprio operato e l'errore in cui sarebbe incorsa la parte, operando autonomamente il versamento con cadenza difforme dal piano di ammortamento prodotto dall'ufficio. All'odierna udienza il ricorso veniva discusso e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il collegio che il ricorso sia fondato.
Infatti, a fronte di quanto affermato dall'Ufficio finanziario e della produzione documentale, la parte ricorrente ha prodotto il piano di ammortamento originario di cui ha rispettato cadenza e misura dei pagamenti. La parte resistente non ha dato dimostrazione di quale sia il diverso piano di ammortamento notificato alla parte e, non disconoscendo la veridicità del documento prodotto da parte ricorrente, neanche ha chiarito i motivi della difformità tra i due prospetti di pagamento.
Il ricorso, quindi, va accolto, con condanna alle spese di giudizio a carico dell'ADE costituita.
P.Q.M.
Il sottoscritto Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno - sez. VII -
Accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Salerno, al pagamento delle spese di causa e degli onorari, liquidati in complessivi € 250,00, comprensivi di oneri e rimborso forfetario, oltre accessori di legge, da versarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Salerno il 10.03.2025 Il giudice monocratico f.to Ciro Toma
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TOMA CIRO, Giudice monocratico in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7093/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffuci Finanziari N 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240020444763000 TRIBUTO ERARIAL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23/10/2024 e depositato in data 18/11/2024 il sig. Ricorrente_1
(C.F. CF_Ricorrente_1), ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione – Agente della Riscossione della provincia di Salerno e contro la Direzione provinciale delle Entrate di Salerno chiedendo l'annullamento della Cartella esattoriale n. 100 2024 00204447 63 000 (RUOLO n.
2024/000236) notificata in data in data 25.07.2024, con il quale intimava il pagamento della somma di
€ 179,88 per un asserito e presunto tardivo/insufficiente versamento tributi erariali art. 15-ter DPR 602/73 anno 2014.
Deduceva:
1. ILLEGITTIMITA' DELLA PRETESA- SULL'ESTINZIONE DELL'OBBIGAZIONE PER ESATTO
ADEMPIMENTO.
2. MANCATA NOTIFICA DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA E DI QUALSIASI ALTRO
ATTO PRODROMICO ALLA CARTELLA ESATTORIALE.
Il ricorrente esponeva, in particolare, che:
A seguito di un avviso di accertamento, che vedeva come responsabile solidale il sig. Ricorrente_1
, lo stesso, con riserva di agire nei confronti dell'amministratore della società che non aveva provveduto agli incombenti previsti, prestava acquiescenza all'avviso di accertamento n.
TF9010401976-2020.
Procedeva, pertanto, a prendere contatti con il funzionario responsabile della procedura, che elaborava un piano di rateizzo dell'avviso emesso.
Il sig.Ricorrente_1, effettuava regolarmente i pagamenti di cui al predetto piano di ammortamento, suddiviso in otto rate.
Ed invero, il sig. Ricorrente_1 provvedeva ad effettuare in data 22/10/2021 il primo versamento per un importo di € 748,17; in data 31/01/2022 il secondo pagamento per € 739,57: in data 30/04/2022 il terzo versamento di € 739,61; in data 30/07/2022 il quarto pagamento di € 739,59; in data 30/10/2022 il quinto pagamento per € 739,80; in data 31/01/2023 il sesto pagamento di € 739,89; in data 29/04/2023 il settimo versamento di € 739,92; in data 27/07/2023 l'ottavo pagamento per € 740,41.
La somma dell'importo calcolato dal funzionario nel piano di ammortamento ammontava ad € 5.926,96, comprensivi di addizionale regionale Irpef;
addizionale comunale Irpef;
sanzioni e altre somme, spese di notifica, oltre interessi di rateazione.
L'odierno ricorrente a fronte dei summenzionati versamenti ha corrisposto, secondo le indicazioni ricevute dal rappresentante dell'ente creditore, l'importo complessivo di € 5.926,96, come si evince dalle quietanze di pagamento allegate al ricorso.
In data 20.12.2024, si costituiva l'Agenzia delle entrate, producendo il piano di ammortamento che la parte avrebbe dovuto rispettare e ribadendo la correttezza del proprio operato e l'errore in cui sarebbe incorsa la parte, operando autonomamente il versamento con cadenza difforme dal piano di ammortamento prodotto dall'ufficio. All'odierna udienza il ricorso veniva discusso e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il collegio che il ricorso sia fondato.
Infatti, a fronte di quanto affermato dall'Ufficio finanziario e della produzione documentale, la parte ricorrente ha prodotto il piano di ammortamento originario di cui ha rispettato cadenza e misura dei pagamenti. La parte resistente non ha dato dimostrazione di quale sia il diverso piano di ammortamento notificato alla parte e, non disconoscendo la veridicità del documento prodotto da parte ricorrente, neanche ha chiarito i motivi della difformità tra i due prospetti di pagamento.
Il ricorso, quindi, va accolto, con condanna alle spese di giudizio a carico dell'ADE costituita.
P.Q.M.
Il sottoscritto Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno - sez. VII -
Accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Salerno, al pagamento delle spese di causa e degli onorari, liquidati in complessivi € 250,00, comprensivi di oneri e rimborso forfetario, oltre accessori di legge, da versarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Salerno il 10.03.2025 Il giudice monocratico f.to Ciro Toma