TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/09/2025, n. 7150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7150 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2738/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2738/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
ANNA MARIA ZIGRINO e FRANCESCO SPINATO ed elezione di domicilio presso i difensori in Via Benedetto Marcello 48, Milano (p.e.c.
– Email_1 Email_2
-attrice-
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. DANIELE BRAMBILLA ed elezione di domicilio presso il difensore in
Via Roma 7, Treviglio (p.e.c. Email_3
-convenuto-
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Nel merito in via principale:
Previa sospensione del titolo esecutivo, poiché inefficace per l'inesistenza della notificazione nei confronti della IG.ra e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace ed Parte_1 improcedibile l'atto di precetto in rinnovazione opposto ed il corrispondente diritto di procedere all'esecuzione per i motivi di cui ijn narrativa.
Nel merito in via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi e delle eccezioni sollevate:
- ridurre la pretesa creditoria di controparte a quella minore somma che verrà accertata in corso di causa.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa, oltre il 15% per spese generali di studio e
i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. come per legge oltre alle successive occorrende. I sottoscritti procuratori si dichiarano antistatari.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare che la IG.ra ha ricevuto, a mani proprie, la notifica del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 482/2018 emesso dal Tribunale di Cremona, unitamente all'atto di precetto;
accertare e dichiarare che e preclusa ogni indagine sull'efficacia del titolo e, per l'effetto, respingere le domande articolate dall'Opponente perche infondate in fatto e diritto, confermare la validita dell'atto di precetto in rinnovazione impugnato
Condannare la IG.ra , ai sensi dell'art. 96 comma I e III al risarcimento dei danni e Parte_1 di una somma equitativamente determinata a favore della parte opposta.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare e dichiarare che la IG.ra
e debitrice, nei confronti dell'Impresa Individuale e, per l'effetto, Parte_1 CP_1 condannarla al pagamento della somma di €uro 30.596,86 oltre interessi ex art.
4-5 Dl. Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
pagina 2 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatto e svolgimento del giudizio
Viene qui in decisione il giudizio di opposizione a precetto introdotto da Parte_1 contro , a seguito della notificazione da parte di
[...] Controparte_1 quest'ultimo di atto di precetto in data 16.12.2024 e per l'importo capitale di € 24.482,69, in forza del decreto ingiuntivo n. 482/2018 n. R.G. 667/2018 emesso dal Tribunale di
Cremona.
A sostegno delle proprie doglianze, parte opponente ha eccepito, sinteticamente: (i) la propria estraneità ai rapporti commerciali con il , che coinvolgevano invece la società CP_1 con conseguente difetto di legittimazione passiva;
(ii) Controparte_2
l'inefficacia del titolo esecutivo poiché mai notificatole, con conseguente mancanza del presupposto per l'inizio dell'esecuzione; (iii) l'inefficacia del decreto ingiuntivo derivante dal fallimento della predetta società debitrice sopravvenuto prima che il titolo divenisse definitivo;
(iv) l'assenza dell'estratto autentico delle scritture contabili allegate al ricorso monitorio.
Si costituiva tempestivamente parte opposta il quale Controparte_1 rilevava: (i) la regolare notificazione del titolo in data 1.6.2018 a Parte_1 personalmente, nonché la mancata proposizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo divenuto così definitivo;
(ii) la sussistenza della legittimazione passiva di parte opponente poiché firmataria di apposita dichiarazione di riconoscimento di debito in proprio, configurando l'atto quale espromissione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1272
c.c; (iii) la responsabilità aggravata dell'opponente ex art. 96 c.p.c., per aver messo in discussione atti già regolarmente notificati ed a distanza di oltre sei anni dalla conclusione del procedimento monitorio.
Effettuate le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c., questo Giudice, con ordinanza del 29.6.2025, disponeva il mutamento del rito ordinario in semplificato, fissando l'udienza di comparizione delle parti al 24.9.2025 con termine per memorie e documentazione integrativa. All'esito della predetta udienza, discussa oralmente la causa e precisate le conclusioni, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
2.- Inammissibilità e infondatezza dell'opposizione e rigetto
L'opposizione spiegata da è manifestamente infondata e perciò Parte_1 viene rigettata integralmente.
Occorre preliminarmente rammentare il noto e consolidatissimo principio secondo cui
“qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè a invalidarne
pagina 3 di 6 l'efficacia in base a eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo“, ovvero quali motivi di gravame, “potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass. 4505/2011; nello stesso senso anche Cass. 3716/2020 e Cass. 21995/2019).
In buona sostanza, il vaglio del Giudice dell'Esecuzione non può estendersi su questioni di merito sollevabili solo e soltanto avanti al Giudice della cognizione, come quelle avanzate nel caso di specie.
Infatti, tutte le contestazioni sollevate dalla Sig.ra riguardano Parte_1 questioni precedenti all'emissione del provvedimento monitorio n. 482/2018, da farsi eventualmente valere mediante il rimedio di cui all'art. 645 c.p.c., ovvero la rituale opposizione a decreto ingiuntivo. La mancata proposizione del rimedio di cui sopra, ha quindi determinato la definitività del titolo azionato in sede esecutiva avanti a questo
Tribunale, rendendo – di fatto – non più esperibili le censure di merito spiegate in questa sede dall'opponente.
Si badi bene che il decreto ingiuntivo in questione è stato emesso sia nei confronti di personalmente, sia nei confronti della citata Parte_1 Controparte_2
con espressa previsione del rapporto di solidarietà tra di loro. Ne consegue, da un
[...] lato, l'evidente sussistenza della legittimazione passiva dell'opponente rispetto alla prospettata azione esecutiva, poiché anch'ella destinataria del provvedimento di condanna, dall'altro lato, l'irrilevanza delle successive vicende societarie della condebitrice ai fini del presente giudizio.
Con riferimento, poi, all'eccezione di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n. 482/2018, basta un'analisi sommaria della documentazione versata in atti per avvedersi che anch'essa appare palesemente pretestuosa. Invero, parte opposta ha documentato
(doc. 3 comparsa opposto) come l'ingiunzione fosse stata notificata insieme ad un primo atto di precetto in data 1.6.2018 a come da sua stessa dichiarazione Parte_1 sottoscritta in calce all'avviso di ricevimento. La notificazione si è quindi perfezionata mediante consegna del plico attraverso il servizio postale, ed è stata correttamente effettuata nei confronti dell'opponente in proprio quale persona fisica e non in qualità di legale rappresentante della società , in coerenza con quanto Controparte_2 stabilito dal provvedimento monitorio.
Tutte le rimanenti contestazioni, come già spiegato, riguardando il merito dell'ingiunzione e sfuggono al vaglio di questo Giudice.
Nel caso di specie, quindi, l'eventuale errore del giudice del monitorio nell'accertamento della legittimazione passiva e/o della sussistenza o meno del credito pagina 4 di 6 dovevano essere contestati in sede di cognizione, mediante l'opposizione ex art. 645 c.p.c, non instaurata dalla Sig.ra Parte_1
3.- Spese legali
Le spese seguono la soccombenza. I compensi sono liquidati secondo i parametri medi per i procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale e di valore non superiore ad €
52.000,00 (corrispondente all'ammontare del precetto maggiorato degli interessi richiesti in esso), con esclusione della fase istruttoria.
4.- Responsabilità aggravata
La richiesta di parte opposta in ordine all'ulteriore Controparte_1 condanna ex art. 96 c.p.c. risulta – sulla base degli atti prodotti – fondata e suscettibile di accoglimento.
Non può non rilevarsi come parte opposta fosse pienamente a conoscenza della notificazione del titolo esecutivo, la cui eccezione di inesistenza è icto oculi smentita addirittura da un avviso di ricevimento sottoscritto dalla stessa in data 1.6.2018.
Inoltre, come altresì risulta chiaramente dalle produzioni documentali, nel corso degli anni a partire dalla prima notificazione del titolo nel 2018, parte opponente nulla ha mai eccepito anche alla notifica, a proprie mani, di un secondo atto di precetto in data 9.10.2020
(doc. 6 comparsa opposto). In buona sostanza, l'unico atto di opposizione proposto è quello di cui al presente giudizio, a distanza di anni dalla notifica del titolo esecutivo, regolarmente rientrata nella sfera di conoscenza di parte opponente.
L'ingiunzione, poi, risulta incontrovertibilmente emessa nei confronti della Sig.ra
“persona fisica”, palesando la piena infondatezza e pretestuosità Parte_1 dell'eccezione circa la presunta carenza di legittimazione passiva della stessa, ampiamente smentita dagli atti di causa.
Per questi motivi
, il contegno processuale tenuto da parte opponente è qualificabile come colpa grave ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. e merita di essere sanzionato con la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura pari ai compensi defensionali liquidati come sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA integralmente l'opposizione a precetto presentata da Parte_1
contro
; Controparte_1
pagina 5 di 6 2) CONDANNA a rifondere le spese legali, liquidate in € 5.810,00 Parte_1 oltre spese generali 15% ed accessori di legge;
3) CONDANNA l'opponente ai sensi dell'art. 96 comma terzo Parte_1
c.p.c., a pagare all'opposto l'ulteriore somma di € Controparte_1
5.810,00.
Milano, 26 settembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2738/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
ANNA MARIA ZIGRINO e FRANCESCO SPINATO ed elezione di domicilio presso i difensori in Via Benedetto Marcello 48, Milano (p.e.c.
– Email_1 Email_2
-attrice-
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. DANIELE BRAMBILLA ed elezione di domicilio presso il difensore in
Via Roma 7, Treviglio (p.e.c. Email_3
-convenuto-
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Nel merito in via principale:
Previa sospensione del titolo esecutivo, poiché inefficace per l'inesistenza della notificazione nei confronti della IG.ra e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace ed Parte_1 improcedibile l'atto di precetto in rinnovazione opposto ed il corrispondente diritto di procedere all'esecuzione per i motivi di cui ijn narrativa.
Nel merito in via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi e delle eccezioni sollevate:
- ridurre la pretesa creditoria di controparte a quella minore somma che verrà accertata in corso di causa.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa, oltre il 15% per spese generali di studio e
i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. come per legge oltre alle successive occorrende. I sottoscritti procuratori si dichiarano antistatari.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare che la IG.ra ha ricevuto, a mani proprie, la notifica del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 482/2018 emesso dal Tribunale di Cremona, unitamente all'atto di precetto;
accertare e dichiarare che e preclusa ogni indagine sull'efficacia del titolo e, per l'effetto, respingere le domande articolate dall'Opponente perche infondate in fatto e diritto, confermare la validita dell'atto di precetto in rinnovazione impugnato
Condannare la IG.ra , ai sensi dell'art. 96 comma I e III al risarcimento dei danni e Parte_1 di una somma equitativamente determinata a favore della parte opposta.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare e dichiarare che la IG.ra
e debitrice, nei confronti dell'Impresa Individuale e, per l'effetto, Parte_1 CP_1 condannarla al pagamento della somma di €uro 30.596,86 oltre interessi ex art.
4-5 Dl. Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
pagina 2 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatto e svolgimento del giudizio
Viene qui in decisione il giudizio di opposizione a precetto introdotto da Parte_1 contro , a seguito della notificazione da parte di
[...] Controparte_1 quest'ultimo di atto di precetto in data 16.12.2024 e per l'importo capitale di € 24.482,69, in forza del decreto ingiuntivo n. 482/2018 n. R.G. 667/2018 emesso dal Tribunale di
Cremona.
A sostegno delle proprie doglianze, parte opponente ha eccepito, sinteticamente: (i) la propria estraneità ai rapporti commerciali con il , che coinvolgevano invece la società CP_1 con conseguente difetto di legittimazione passiva;
(ii) Controparte_2
l'inefficacia del titolo esecutivo poiché mai notificatole, con conseguente mancanza del presupposto per l'inizio dell'esecuzione; (iii) l'inefficacia del decreto ingiuntivo derivante dal fallimento della predetta società debitrice sopravvenuto prima che il titolo divenisse definitivo;
(iv) l'assenza dell'estratto autentico delle scritture contabili allegate al ricorso monitorio.
Si costituiva tempestivamente parte opposta il quale Controparte_1 rilevava: (i) la regolare notificazione del titolo in data 1.6.2018 a Parte_1 personalmente, nonché la mancata proposizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo divenuto così definitivo;
(ii) la sussistenza della legittimazione passiva di parte opponente poiché firmataria di apposita dichiarazione di riconoscimento di debito in proprio, configurando l'atto quale espromissione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1272
c.c; (iii) la responsabilità aggravata dell'opponente ex art. 96 c.p.c., per aver messo in discussione atti già regolarmente notificati ed a distanza di oltre sei anni dalla conclusione del procedimento monitorio.
Effettuate le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c., questo Giudice, con ordinanza del 29.6.2025, disponeva il mutamento del rito ordinario in semplificato, fissando l'udienza di comparizione delle parti al 24.9.2025 con termine per memorie e documentazione integrativa. All'esito della predetta udienza, discussa oralmente la causa e precisate le conclusioni, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
2.- Inammissibilità e infondatezza dell'opposizione e rigetto
L'opposizione spiegata da è manifestamente infondata e perciò Parte_1 viene rigettata integralmente.
Occorre preliminarmente rammentare il noto e consolidatissimo principio secondo cui
“qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè a invalidarne
pagina 3 di 6 l'efficacia in base a eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo“, ovvero quali motivi di gravame, “potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass. 4505/2011; nello stesso senso anche Cass. 3716/2020 e Cass. 21995/2019).
In buona sostanza, il vaglio del Giudice dell'Esecuzione non può estendersi su questioni di merito sollevabili solo e soltanto avanti al Giudice della cognizione, come quelle avanzate nel caso di specie.
Infatti, tutte le contestazioni sollevate dalla Sig.ra riguardano Parte_1 questioni precedenti all'emissione del provvedimento monitorio n. 482/2018, da farsi eventualmente valere mediante il rimedio di cui all'art. 645 c.p.c., ovvero la rituale opposizione a decreto ingiuntivo. La mancata proposizione del rimedio di cui sopra, ha quindi determinato la definitività del titolo azionato in sede esecutiva avanti a questo
Tribunale, rendendo – di fatto – non più esperibili le censure di merito spiegate in questa sede dall'opponente.
Si badi bene che il decreto ingiuntivo in questione è stato emesso sia nei confronti di personalmente, sia nei confronti della citata Parte_1 Controparte_2
con espressa previsione del rapporto di solidarietà tra di loro. Ne consegue, da un
[...] lato, l'evidente sussistenza della legittimazione passiva dell'opponente rispetto alla prospettata azione esecutiva, poiché anch'ella destinataria del provvedimento di condanna, dall'altro lato, l'irrilevanza delle successive vicende societarie della condebitrice ai fini del presente giudizio.
Con riferimento, poi, all'eccezione di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n. 482/2018, basta un'analisi sommaria della documentazione versata in atti per avvedersi che anch'essa appare palesemente pretestuosa. Invero, parte opposta ha documentato
(doc. 3 comparsa opposto) come l'ingiunzione fosse stata notificata insieme ad un primo atto di precetto in data 1.6.2018 a come da sua stessa dichiarazione Parte_1 sottoscritta in calce all'avviso di ricevimento. La notificazione si è quindi perfezionata mediante consegna del plico attraverso il servizio postale, ed è stata correttamente effettuata nei confronti dell'opponente in proprio quale persona fisica e non in qualità di legale rappresentante della società , in coerenza con quanto Controparte_2 stabilito dal provvedimento monitorio.
Tutte le rimanenti contestazioni, come già spiegato, riguardando il merito dell'ingiunzione e sfuggono al vaglio di questo Giudice.
Nel caso di specie, quindi, l'eventuale errore del giudice del monitorio nell'accertamento della legittimazione passiva e/o della sussistenza o meno del credito pagina 4 di 6 dovevano essere contestati in sede di cognizione, mediante l'opposizione ex art. 645 c.p.c, non instaurata dalla Sig.ra Parte_1
3.- Spese legali
Le spese seguono la soccombenza. I compensi sono liquidati secondo i parametri medi per i procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale e di valore non superiore ad €
52.000,00 (corrispondente all'ammontare del precetto maggiorato degli interessi richiesti in esso), con esclusione della fase istruttoria.
4.- Responsabilità aggravata
La richiesta di parte opposta in ordine all'ulteriore Controparte_1 condanna ex art. 96 c.p.c. risulta – sulla base degli atti prodotti – fondata e suscettibile di accoglimento.
Non può non rilevarsi come parte opposta fosse pienamente a conoscenza della notificazione del titolo esecutivo, la cui eccezione di inesistenza è icto oculi smentita addirittura da un avviso di ricevimento sottoscritto dalla stessa in data 1.6.2018.
Inoltre, come altresì risulta chiaramente dalle produzioni documentali, nel corso degli anni a partire dalla prima notificazione del titolo nel 2018, parte opponente nulla ha mai eccepito anche alla notifica, a proprie mani, di un secondo atto di precetto in data 9.10.2020
(doc. 6 comparsa opposto). In buona sostanza, l'unico atto di opposizione proposto è quello di cui al presente giudizio, a distanza di anni dalla notifica del titolo esecutivo, regolarmente rientrata nella sfera di conoscenza di parte opponente.
L'ingiunzione, poi, risulta incontrovertibilmente emessa nei confronti della Sig.ra
“persona fisica”, palesando la piena infondatezza e pretestuosità Parte_1 dell'eccezione circa la presunta carenza di legittimazione passiva della stessa, ampiamente smentita dagli atti di causa.
Per questi motivi
, il contegno processuale tenuto da parte opponente è qualificabile come colpa grave ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. e merita di essere sanzionato con la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura pari ai compensi defensionali liquidati come sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA integralmente l'opposizione a precetto presentata da Parte_1
contro
; Controparte_1
pagina 5 di 6 2) CONDANNA a rifondere le spese legali, liquidate in € 5.810,00 Parte_1 oltre spese generali 15% ed accessori di legge;
3) CONDANNA l'opponente ai sensi dell'art. 96 comma terzo Parte_1
c.p.c., a pagare all'opposto l'ulteriore somma di € Controparte_1
5.810,00.
Milano, 26 settembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 6 di 6