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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1146/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240052041539000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso cartaceo pervenuto in Segreteria in data 29.04.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando la cartella di pagamento n. 05920240052041539000, avente ad oggetto tasse automobilistiche per l'anno 2020.
Sul piano strettamente processuale, il decreto presidenziale n. 1100 del 12 settembre 2025, emesso dal
Presidente della prima sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, assegnava al ricorrente un termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto stesso, per adempiere all'obbligo di depositare in formato digitale tutti gli atti già depositati in formato cartaceo nel procedimento
R.G. n. 1146/2025.
La disposizione si fondava sulle norme dell'art. 16-bis del D.lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.lgs. n.
220/2023, le quali stabilivano il deposito telematico obbligatorio degli atti processuali, essendo stata soppressa la precedente facoltà di utilizzare la modalità cartacea per i soggetti senza assistenza tecnica.
Il decreto ricordava che la violazione di tali norme non costituiva causa di invalidità del deposito, ma comportava l'obbligo di regolarizzazione nel termine perentorio stabilito dal giudice e che le nuove disposizioni si applicavano ai giudizi instaurati con ricorso notificato dopo il 1° settembre 2024, come nel caso in esame.
Il successivo decreto presidenziale n. 1190 del 29 settembre 2025, emesso dallo stesso Presidente, confermava integralmente il contenuto e gli obblighi indicati nel decreto n. 1100/2025.
Esso prendeva atto di una nota del ricorrente, pervenuta il 25 settembre 2025, con la quale egli dichiarava di volersi avvalere di una facoltà di non obbligatorietà del processo telematico, allegando una nota istruzionale del MEF del 1° luglio 2019.
Il decreto osservava come tale documento fosse antecedente alla riforma introdotta dal D.lgs. 220/2023 e che, pertanto, non sussistessero più i presupposti per la deroga invocata, essendo divenuto obbligatorio il deposito digitale anche per i soggetti senza assistenza tecnica.
Il Presidente rigettava dunque l'eccezione del ricorrente e gli ricordava che il termine per la regolarizzazione scadeva perentoriamente il 5 ottobre 2025.
Nelle controdeduzioni depositate a nome della Regione Puglia, l'ufficio resistente concludeva per il rigetto del ricorso di Ricorrente_1 ritenendolo radicalmente infondato.
In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso alla Sezione Finanze della Regione Puglia, parte convenuta, richiamando l'onere probatorio a carico del ricorrente e la giurisprudenza su tale tema della Corte di Cassazione.
Nel merito, contestava punto per punto le doglianze del ricorrente, il quale aveva eccepito la mancata notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione del tributo.
Documentalmente, la Regione dimostrava di aver notificato regolarmente l'avviso di accertamento per l'annualità 2020, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in data 24 giugno 2022 all'indirizzo di residenza del proprietario risultante dal Pubblico Registro Automobilistico.
Alla luce di tutte le argomentazioni svolte, la Regione Puglia chiedeva alla Corte di dichiarare inammissibile e di rigettare il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, forfettariamente quantificate in euro 500,00.
All'udienza pubblica del 15.01.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, in composizione monocratica, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
Come chiaramente e linearmente messo in evidenza nei decreti presidenziali sopra menzionati, il ricorrente,
a fronte della fissazione di un termine perentorio per la regolarizzazione digitale del fascicolo originariamente depositato in formato meramente cartaceo, ha ritenuto di non darvi seguito, invocando istruzioni ministeriali ictu oculi desuete e inapplicabili.
Ne consegue l'inammissibilità de plano del ricorso in esame.
Da ultimo, in considerazione dell'iter processuale sopra evidenziato, le spese di lite devono seguire la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite nei confronti della Regione Puglia, che liquida in € 300,00 (euro trecento,00) oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari, in data 15.01.2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1146/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240052041539000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso cartaceo pervenuto in Segreteria in data 29.04.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando la cartella di pagamento n. 05920240052041539000, avente ad oggetto tasse automobilistiche per l'anno 2020.
Sul piano strettamente processuale, il decreto presidenziale n. 1100 del 12 settembre 2025, emesso dal
Presidente della prima sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, assegnava al ricorrente un termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto stesso, per adempiere all'obbligo di depositare in formato digitale tutti gli atti già depositati in formato cartaceo nel procedimento
R.G. n. 1146/2025.
La disposizione si fondava sulle norme dell'art. 16-bis del D.lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.lgs. n.
220/2023, le quali stabilivano il deposito telematico obbligatorio degli atti processuali, essendo stata soppressa la precedente facoltà di utilizzare la modalità cartacea per i soggetti senza assistenza tecnica.
Il decreto ricordava che la violazione di tali norme non costituiva causa di invalidità del deposito, ma comportava l'obbligo di regolarizzazione nel termine perentorio stabilito dal giudice e che le nuove disposizioni si applicavano ai giudizi instaurati con ricorso notificato dopo il 1° settembre 2024, come nel caso in esame.
Il successivo decreto presidenziale n. 1190 del 29 settembre 2025, emesso dallo stesso Presidente, confermava integralmente il contenuto e gli obblighi indicati nel decreto n. 1100/2025.
Esso prendeva atto di una nota del ricorrente, pervenuta il 25 settembre 2025, con la quale egli dichiarava di volersi avvalere di una facoltà di non obbligatorietà del processo telematico, allegando una nota istruzionale del MEF del 1° luglio 2019.
Il decreto osservava come tale documento fosse antecedente alla riforma introdotta dal D.lgs. 220/2023 e che, pertanto, non sussistessero più i presupposti per la deroga invocata, essendo divenuto obbligatorio il deposito digitale anche per i soggetti senza assistenza tecnica.
Il Presidente rigettava dunque l'eccezione del ricorrente e gli ricordava che il termine per la regolarizzazione scadeva perentoriamente il 5 ottobre 2025.
Nelle controdeduzioni depositate a nome della Regione Puglia, l'ufficio resistente concludeva per il rigetto del ricorso di Ricorrente_1 ritenendolo radicalmente infondato.
In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso alla Sezione Finanze della Regione Puglia, parte convenuta, richiamando l'onere probatorio a carico del ricorrente e la giurisprudenza su tale tema della Corte di Cassazione.
Nel merito, contestava punto per punto le doglianze del ricorrente, il quale aveva eccepito la mancata notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione del tributo.
Documentalmente, la Regione dimostrava di aver notificato regolarmente l'avviso di accertamento per l'annualità 2020, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in data 24 giugno 2022 all'indirizzo di residenza del proprietario risultante dal Pubblico Registro Automobilistico.
Alla luce di tutte le argomentazioni svolte, la Regione Puglia chiedeva alla Corte di dichiarare inammissibile e di rigettare il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, forfettariamente quantificate in euro 500,00.
All'udienza pubblica del 15.01.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, in composizione monocratica, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
Come chiaramente e linearmente messo in evidenza nei decreti presidenziali sopra menzionati, il ricorrente,
a fronte della fissazione di un termine perentorio per la regolarizzazione digitale del fascicolo originariamente depositato in formato meramente cartaceo, ha ritenuto di non darvi seguito, invocando istruzioni ministeriali ictu oculi desuete e inapplicabili.
Ne consegue l'inammissibilità de plano del ricorso in esame.
Da ultimo, in considerazione dell'iter processuale sopra evidenziato, le spese di lite devono seguire la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite nei confronti della Regione Puglia, che liquida in € 300,00 (euro trecento,00) oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari, in data 15.01.2026