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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1057/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1057/2023
All'udienza del 12/02/2025 ore 09.30 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, , compare per parte ricorrente l'avv Parte_1
CIONI MICHELE che attesta il collegamento della parte personalmente. Per parte resistente nessuno è presente
Le parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Il procuratore discute riportandosi ai rispettivi atti. Il difensore dichiara di rinunciare a esser presente alla lettura della sentenza I presenti dichiara che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 16.20 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Parte_1
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente Parte_1
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1057/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Michele Cioni e avv. Emanuele Fusi Parte_2 ricorrente contro
(già ) in persona del pro Controparte_1 Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura dello Stato di Firenze resistente
OGGETTO: illegittimità della sospensione COVID e restituzione degli emolumenti non corrisposti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4 novembre 2023 l'odierno ricorrente agiva contro il per rivendicare CP_1 pretese creditorie nei confronti dello stesso e per tale ragione investiva della questione il Tribunale di Lucca in funzione del Giudice del Lavoro affinché voglia:
“Dichiarare l'illegittimità del provvedimento Prot.n. 0273 del 30/01/2021 (da leggersi, correttamente, 30/01/2022) con il quale il resistente Controparte_3
ha disposto la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa a
[...] carico del ricorrente per i motivi tutti di cui in ricorso e, per l'effetto, = Condannare parte convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente dei trattamenti stipendiali, retributivi e contributivi, compensi ed emolumenti e quant'altro di legge non erogati al ricorrente medesimo in virtù del provvedimento illegittimamente emesso, sino alla data della cessazione del provvedimento di sospensione per effetto di legge.”
In particolare, il ricorrente rappresentava quanto di seguito esposto:
Di essere stato sospeso, mentre egli si trovava in stato di malattia, con il provvedimento emesso
1 dall' “ ” Prot.n. 273 del 30/01/2022 per violazione dell'obbligo vaccinale Controparte_3 Controparte_3 ai sensi del D.L n. 172/2021.
Egli evidenzia che, seppur la vaccinazione costituiva elemento essenziale per lo svolgimento della propria attività lavorativa, nel caso in esame il ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa, proprio in quanto soggetto alla preesistente sospensione per malattia.
Si costituiva Il , il quale contestava integralmente tutto quanto dedotto e eccepito Controparte_1 da parte avversaria, nel ricorso introduttivo, in quanto infondato e ne chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente e all'esito dell'odierna udienza è stata decisa con sentenza.
***
Il ricorso è fondato e deve essere respinto.
Il ricorrente docente scolastico operante nell'ambito territoriale della provincia di ha adito il Pt_1
Tribunale di Lucca settore Lavoro a fronte della sospensione dal servizio disposta nei suoi confronti dal
, motivato sulla base dell'applicazione al caso di specie del D.L. n. 172-2021. Controparte_1
Il docente lamenta illegittimità del provvedimento di sospensione anzidetto, stante il fatto che egli si trovava in stato di malattia nel momento in cui è stato raggiunto dal provvedimento di sospensione emesso dall'Istituto scolastico di appartenenza.
Il resistente, regolarmente costituito, sottolinea che in ossequio al dettato normativo il CP_1 provvedimento di sospensione adottato dall'Istituto, nei confronti del ricorrente, trovava il proprio fondamento giuridico nell'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale previsto dalla normativa, determinatosi in virtù di tale circostanza.
Il evidenzia, altresì, che sulla base della nota del n. 1927/2021 l'obbligo CP_1 Controparte_1 vaccinale riguardasse anche il personale assente dal servizio per motivi legittimi, quali lo stato di malattia.
Alla luce di un'attenta disamina della documentazione prodotta nonché della normativa sottesa e della giurisprudenza resa sul punto le doglianze del ricorrente appaiono fondate.
Partiamo da un dato pacifico e non constato, ovvero che dalla data del 16.09.2021 il docente ha presentato diversi certificati medici per malattia ininterrottamente fino al 01.12.2022.
Sulla base di questo dato oggettivo, comprovato dai certificati medici allegati (documento n. 1 allegato al ricorso), il ricorrente poteva legittimamente sottrarsi alla verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale, dato che lo stesso è stato assente dal lavoro per malattia.
Pertanto, il provvedimento dell'Istituto scolastico n. 273 del 30/01/2022 sul mancato rispetto degli obblighi vaccinali del ricorrente sulla base del quale è stata disposta la sospensione dal rapporto di lavoro, è da ritenersi illegittimo poiché intervenuto in una fase in cui il rapporto di lavoro era già sospeso, essendo il lavoratore in congedo per malattia.
In merito, deve poi osservarsi che la normativa emergenziale non ha inciso sugli ordinari poteri di
2 controllo, quindi, rimangono impregiudicate le prerogative datoriali in ordine all'accertamento, in via amministrativa o giudiziale, della sussistenza dei presupposti per il legittimo godimento del congedo di malattia.
In ogni caso, la tesi dell'illegittimità dei provvedimenti contestati, appare corroborata dalla stessa ratio della normativa emergenziale che è quella di evitare il contatto di operatori che per ragioni professionali debbano relazionarsi con soggetti potenzialmente sprovvisti di copertura vaccinale, quali possono essere gli studenti, come nel caso del ricorrente, docente dell'Istituto “G. Galilei Artiglio”
A ben vedere, l'art. 4, comma 1, D.L. 44/21, nel prevedere l'obbligo vaccinale per determinate categorie afferma che esso è stabilito “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.
La disciplina in esame persegue tale finalità ponendo al lavoratore l'alternativa tra la sottoposizione al vaccino o la sospensione dall'obbligo di prestare l'attività e, quindi, di costituire un fattore di rischio per la sicurezza di altri soggetti sul luogo di lavoro.
E' evidente, che laddove la prestazione sia già sospesa – come nel caso di specie - viene meno la necessità di impedire il contatto con altri soggetti, quantomeno per tutto il periodo di sospensione.
Oltretutto, non si può fare a meno di rilevare che sia lo stesso convenuto, nella stessa circolare CP_1 prot.1929 del 20.12.2021 richiamata nella comparsa di costituzione ad affermare che “le procedure di verifica dell'avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate soltanto nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscono di aspettative o congedi che comportano l'astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola (per i motivi di assistenza e/o di cura familiare o per i motivi personali già richiamati nelle precedenti note di questo Dipartimento), oppure perché versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro”.
Ebbene, da tale nota appare chiaro che il medesimo, nel tentare di chiarire quali siano i soggetti CP_1 esclusi dall'obbligo vaccinale, pone il criterio di “coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche” ed esemplifica tale fattispecie indicando proprio l'ipotesi dei “congedi che comportano l'astensione piena RGL n. 2745/2022 e continuativa dalle attività lavorative a scuola e delle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro”.
Deve ritenersi che una tale previsione non possa non includere anche il caso del congedo per malattia.
Infine, soccorre anche l'argomento testuale, infatti la norma in esame dispone che “per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati”.
La scelta terminologica del legislatore è caratterizzata dall'utilizzo di espressioni che necessariamente
3 evocano l'esecuzione della prestazione lavorativa che, in forza del sinallagma contrattuale, comporta l'obbligo datoriale alla controprestazione pecuniaria, in qualsiasi forma essa possa essere declinata.
Non può quindi ignorarsi il fatto che il legislatore non utilizzi il termine indennità che, invece, individua in modo peculiare le prestazioni di natura previdenziale previste dall'ordinamento in attuazione del citato art. 38 Cost. quali, appunto, l'indennità per congedo di malattia.
Per i motivi sopra esposti questo giudicante ritiene illegittimo il provvedimento emesso dall'Istituto scolastico il quale dispone la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del docente e va pertanto condannato il convenuto alla restituzione degli importi indebitamente non corrisposti e trattenuti CP_1 sulla retribuzione spettante al docente durante tutto il periodo di malattia, il quale dovrà essere correttamente quantificato ad opera del . Controparte_1
Infatti, al docente deve essere corrisposta l'eventuale indennità prevista per il periodo di malattia (laddove non già percepita), egli non vanta viceversa il diritto alla piena retribuzione, dato che il rapporto di lavoro era già legittimamente sospeso in forza dello stato di malattia in cui versava al tempo del provvedimento di sospensione illegittimamente elevato nei confronti del docente.
Le spese possono compensarsi stante la novità del caso in esame nonché della peculiarità del caso di diritto sotteso il quale ha diviso la giurisprudenza di merito con orientamenti difformi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento n. 273/2021;
- Condanna il alla corresponsione in favore del ricorrente dei trattamenti stipendiali, retributivi e CP_1 contributivi, compensi ed emolumenti e quant'altro di legge non erogati al ricorrente medesimo in virtù del provvedimento illegittimamente emesso, sino alla data della cessazione del provvedimento di sospensione per effetto di legge;
- Compensa le spese di lite
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Parte_1
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
4
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1057/2023
All'udienza del 12/02/2025 ore 09.30 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, , compare per parte ricorrente l'avv Parte_1
CIONI MICHELE che attesta il collegamento della parte personalmente. Per parte resistente nessuno è presente
Le parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Il procuratore discute riportandosi ai rispettivi atti. Il difensore dichiara di rinunciare a esser presente alla lettura della sentenza I presenti dichiara che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 16.20 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Parte_1
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente Parte_1
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1057/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Michele Cioni e avv. Emanuele Fusi Parte_2 ricorrente contro
(già ) in persona del pro Controparte_1 Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura dello Stato di Firenze resistente
OGGETTO: illegittimità della sospensione COVID e restituzione degli emolumenti non corrisposti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4 novembre 2023 l'odierno ricorrente agiva contro il per rivendicare CP_1 pretese creditorie nei confronti dello stesso e per tale ragione investiva della questione il Tribunale di Lucca in funzione del Giudice del Lavoro affinché voglia:
“Dichiarare l'illegittimità del provvedimento Prot.n. 0273 del 30/01/2021 (da leggersi, correttamente, 30/01/2022) con il quale il resistente Controparte_3
ha disposto la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa a
[...] carico del ricorrente per i motivi tutti di cui in ricorso e, per l'effetto, = Condannare parte convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente dei trattamenti stipendiali, retributivi e contributivi, compensi ed emolumenti e quant'altro di legge non erogati al ricorrente medesimo in virtù del provvedimento illegittimamente emesso, sino alla data della cessazione del provvedimento di sospensione per effetto di legge.”
In particolare, il ricorrente rappresentava quanto di seguito esposto:
Di essere stato sospeso, mentre egli si trovava in stato di malattia, con il provvedimento emesso
1 dall' “ ” Prot.n. 273 del 30/01/2022 per violazione dell'obbligo vaccinale Controparte_3 Controparte_3 ai sensi del D.L n. 172/2021.
Egli evidenzia che, seppur la vaccinazione costituiva elemento essenziale per lo svolgimento della propria attività lavorativa, nel caso in esame il ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa, proprio in quanto soggetto alla preesistente sospensione per malattia.
Si costituiva Il , il quale contestava integralmente tutto quanto dedotto e eccepito Controparte_1 da parte avversaria, nel ricorso introduttivo, in quanto infondato e ne chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente e all'esito dell'odierna udienza è stata decisa con sentenza.
***
Il ricorso è fondato e deve essere respinto.
Il ricorrente docente scolastico operante nell'ambito territoriale della provincia di ha adito il Pt_1
Tribunale di Lucca settore Lavoro a fronte della sospensione dal servizio disposta nei suoi confronti dal
, motivato sulla base dell'applicazione al caso di specie del D.L. n. 172-2021. Controparte_1
Il docente lamenta illegittimità del provvedimento di sospensione anzidetto, stante il fatto che egli si trovava in stato di malattia nel momento in cui è stato raggiunto dal provvedimento di sospensione emesso dall'Istituto scolastico di appartenenza.
Il resistente, regolarmente costituito, sottolinea che in ossequio al dettato normativo il CP_1 provvedimento di sospensione adottato dall'Istituto, nei confronti del ricorrente, trovava il proprio fondamento giuridico nell'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale previsto dalla normativa, determinatosi in virtù di tale circostanza.
Il evidenzia, altresì, che sulla base della nota del n. 1927/2021 l'obbligo CP_1 Controparte_1 vaccinale riguardasse anche il personale assente dal servizio per motivi legittimi, quali lo stato di malattia.
Alla luce di un'attenta disamina della documentazione prodotta nonché della normativa sottesa e della giurisprudenza resa sul punto le doglianze del ricorrente appaiono fondate.
Partiamo da un dato pacifico e non constato, ovvero che dalla data del 16.09.2021 il docente ha presentato diversi certificati medici per malattia ininterrottamente fino al 01.12.2022.
Sulla base di questo dato oggettivo, comprovato dai certificati medici allegati (documento n. 1 allegato al ricorso), il ricorrente poteva legittimamente sottrarsi alla verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale, dato che lo stesso è stato assente dal lavoro per malattia.
Pertanto, il provvedimento dell'Istituto scolastico n. 273 del 30/01/2022 sul mancato rispetto degli obblighi vaccinali del ricorrente sulla base del quale è stata disposta la sospensione dal rapporto di lavoro, è da ritenersi illegittimo poiché intervenuto in una fase in cui il rapporto di lavoro era già sospeso, essendo il lavoratore in congedo per malattia.
In merito, deve poi osservarsi che la normativa emergenziale non ha inciso sugli ordinari poteri di
2 controllo, quindi, rimangono impregiudicate le prerogative datoriali in ordine all'accertamento, in via amministrativa o giudiziale, della sussistenza dei presupposti per il legittimo godimento del congedo di malattia.
In ogni caso, la tesi dell'illegittimità dei provvedimenti contestati, appare corroborata dalla stessa ratio della normativa emergenziale che è quella di evitare il contatto di operatori che per ragioni professionali debbano relazionarsi con soggetti potenzialmente sprovvisti di copertura vaccinale, quali possono essere gli studenti, come nel caso del ricorrente, docente dell'Istituto “G. Galilei Artiglio”
A ben vedere, l'art. 4, comma 1, D.L. 44/21, nel prevedere l'obbligo vaccinale per determinate categorie afferma che esso è stabilito “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.
La disciplina in esame persegue tale finalità ponendo al lavoratore l'alternativa tra la sottoposizione al vaccino o la sospensione dall'obbligo di prestare l'attività e, quindi, di costituire un fattore di rischio per la sicurezza di altri soggetti sul luogo di lavoro.
E' evidente, che laddove la prestazione sia già sospesa – come nel caso di specie - viene meno la necessità di impedire il contatto con altri soggetti, quantomeno per tutto il periodo di sospensione.
Oltretutto, non si può fare a meno di rilevare che sia lo stesso convenuto, nella stessa circolare CP_1 prot.1929 del 20.12.2021 richiamata nella comparsa di costituzione ad affermare che “le procedure di verifica dell'avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate soltanto nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscono di aspettative o congedi che comportano l'astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola (per i motivi di assistenza e/o di cura familiare o per i motivi personali già richiamati nelle precedenti note di questo Dipartimento), oppure perché versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro”.
Ebbene, da tale nota appare chiaro che il medesimo, nel tentare di chiarire quali siano i soggetti CP_1 esclusi dall'obbligo vaccinale, pone il criterio di “coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche” ed esemplifica tale fattispecie indicando proprio l'ipotesi dei “congedi che comportano l'astensione piena RGL n. 2745/2022 e continuativa dalle attività lavorative a scuola e delle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro”.
Deve ritenersi che una tale previsione non possa non includere anche il caso del congedo per malattia.
Infine, soccorre anche l'argomento testuale, infatti la norma in esame dispone che “per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati”.
La scelta terminologica del legislatore è caratterizzata dall'utilizzo di espressioni che necessariamente
3 evocano l'esecuzione della prestazione lavorativa che, in forza del sinallagma contrattuale, comporta l'obbligo datoriale alla controprestazione pecuniaria, in qualsiasi forma essa possa essere declinata.
Non può quindi ignorarsi il fatto che il legislatore non utilizzi il termine indennità che, invece, individua in modo peculiare le prestazioni di natura previdenziale previste dall'ordinamento in attuazione del citato art. 38 Cost. quali, appunto, l'indennità per congedo di malattia.
Per i motivi sopra esposti questo giudicante ritiene illegittimo il provvedimento emesso dall'Istituto scolastico il quale dispone la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del docente e va pertanto condannato il convenuto alla restituzione degli importi indebitamente non corrisposti e trattenuti CP_1 sulla retribuzione spettante al docente durante tutto il periodo di malattia, il quale dovrà essere correttamente quantificato ad opera del . Controparte_1
Infatti, al docente deve essere corrisposta l'eventuale indennità prevista per il periodo di malattia (laddove non già percepita), egli non vanta viceversa il diritto alla piena retribuzione, dato che il rapporto di lavoro era già legittimamente sospeso in forza dello stato di malattia in cui versava al tempo del provvedimento di sospensione illegittimamente elevato nei confronti del docente.
Le spese possono compensarsi stante la novità del caso in esame nonché della peculiarità del caso di diritto sotteso il quale ha diviso la giurisprudenza di merito con orientamenti difformi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento n. 273/2021;
- Condanna il alla corresponsione in favore del ricorrente dei trattamenti stipendiali, retributivi e CP_1 contributivi, compensi ed emolumenti e quant'altro di legge non erogati al ricorrente medesimo in virtù del provvedimento illegittimamente emesso, sino alla data della cessazione del provvedimento di sospensione per effetto di legge;
- Compensa le spese di lite
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Parte_1
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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