Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 16/06/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Pozzetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2345/2024 tra elettivamente domiciliata in Torino, Corso Unione Sovietica n. 385, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Santero del Foro di Torino che la rappresenta, assiste e difende, giusta procura speciale in atti
Attrice
, e , elettivamente domiciliati in Parte_2 Parte_3 Parte_4
Torino, Via Vittorio Amedeo II n. 11, presso lo studio degli Avvocati Daniela PAVONE ed Alessandro
VALLINO, che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura in atti
Convenuti
Sulle seguenti conclusioni
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via principale
In aderenza a quanto sopra esposto e visto l'art. 115 cpc accogliere le richieste di parte attrice con compensazione delle spese legali per il presente giudizio”
Per parte convenuta
1
nato a [...] il [...] e deceduto a Canale in data C.F._1
07.05.2014, da parte dei SI.ri C.F. , nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
25.10.1993, residente in [...], Corso Piave n. 15, Scala U, interno 15, C.F. Parte_3
, nato ad [...] il 29.10:1998, residente in [...], Località Bosco n. 4 e C.F._3
C.F. , nata ad [...] il [...], residente in [...], Parte_4 C.F._4
Località Bosco n. 4.
Con vittoria delle spese di giudizio per compensi d'avvocato ed esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 21.11.2024, ritualmente notificato, citava in Parte_1 giudizio , e allegando che: Parte_2 Parte_3 Parte_4
- in data 03.05.2013, con rogito del Notaio Banca Sella S.p.A. stipulava con la Persona_2 società C.F. contratto di mutuo per la somma di euro Parte_5 P.IVA_1
400.000,00 nel quale si costituivano fideiussori i SI.ri e;
Parte_4 Persona_1
- a garanzia delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto di mutuo, i SI.ri Parte_4
e concedevano, altresì, ipoteca volontaria fino alla concorrenza della somma di euro Persona_1
600.000,00;
- la società acquistava pro-soluto dalla banca cedente, tutti i crediti derivanti Parte_1 da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e crediti di firma sorti nel periodo compreso tra gennaio 1979 e ottobre 2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti), come specificatamente individuati nel relativo contratto di cessione;
- il sig. è deceduto a Canale (CN) in data 07.05.2014 senza testamento, lasciando a Persona_1 succedergli il coniuge e i figli e;
Parte_4 Parte_2 Parte_3
- i sigg.ri , e provvedevano ad effettuare a Parte_4 Parte_2 Parte_3 loro favore la voltura catastale degli immobili di proprietà del de cuius nel quale risiedono tuttora e , come risultante dai certificati di residenza. Parte_4 Parte_3
Chiedeva, quindi, che venisse accertata e dichiarata l'accettazione tacita dell'eredità del SI. Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Canale in data 07.05.2014, da parte dei
[...]
SI.ri , e . Parte_2 Parte_3 Parte_4
2 Si costituivano ritualmente in giudizio , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
non contestando in fatto e in diritto la domanda, salvo rilevare la tardività dell'azione
[...] promossa da controparte dopo oltre dieci anni dalla morte del sig. e l'inerzia serbata Persona_1 fino ad oggi. Chiedevano l'accoglimento della domanda attorea a spese di lite compensate.
All'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni e procedevano a discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
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Secondo l'univoco orientamento espresso dalla Suprema Corte, sebbene gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, sono di per sè soli inidonei a comprovare l'accettazione tacita dell'eredità, questa può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (v. Cass. sez. II,
11/05/2009, n. 10796; Cass. n. 4783 del 2007, n. 5226 del 2002, n. 7075 del 1999);
Nel caso concreto, i chiamati , e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 rispettivamente coniuge e figli del de cuius, risultano aver provveduto alla volturazione dei relativi beni immobili a proprio nome, atto che travalica i limiti degli atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che i chiamati a succedere possono legittimamente compiere ex art. 460 c.c. e che rientrano tra quelli che presuppongono necessariamente, in capo a chi li pone in essere, la volontà di accettare l'eredità, secondo quanto dispone l'art. 476 c.c..
Del resto, i convenuti non contestano in questa sede la loro qualità di eredi e si associano alla domanda formulata dall'attrice.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi operante nella fattispecie il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. che comporta in capo alle parti processuali un onere di attivazione al fine di contestare i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale. Laddove ciò non avvenga, la non contestazione assume la veste di comportamento processuale rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio. In particolare, il contegno processuale dei convenuti che non contestano i fatti costitutivi del diritto allegati dall'attore comporta, in applicazione del principio dispositivo che caratterizza il processo civile, l'inutilità di inserire i fatti stessi all'interno del thema probandum, per la rinuncia della parte a ciò interessata ed onerata a renderli appunto fatti controversi.
Ciò posto, deve dichiararsi che , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno accettato tacitamente l'eredità morendo dismessa dal SI. C.F. Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Canale in data C.F._1
07.05.2014.
3 La condotta processuale dei convenuti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede: dichiara che , e hanno accettato Parte_2 Parte_3 Parte_4 tacitamente l'eredità morendo dismessa dal SI. C.F. nato a Persona_1 C.F._1
Castellinaldo (CN) il 31.08.1944 e deceduto a Canale in data 07.05.2014.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.
Così deciso in Asti, in data 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti
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