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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/10/2025, n. 3983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3983 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 14283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14283/2024 R.G. a cui è stata riunita quella recante n. 12245/2023
R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Ulderico Tornincasa e Parte_1
dall'avv. Massimo Di Tella
RICORRENTE E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso per ATP per ottenere la corresponsione dell'indennità di accompagnamento;
che la relativa consulenza non le riconosceva tale provvidenza. Nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal
CTU deducendo che gli stati patologici denunciati danno diritto alla prestazione richiesta e concludeva per l'accoglimento del ricorso. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
L' si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il giudizio veniva rinviato all'udienza del
20.10.2025, celebrata secondo la modalità innanzi indicata, dove dopo aver riunito a questo procedimento quello recante n. RG 12245/2023, il Giudice decideva come da sentenza versata in atti.
In via preliminare, deve essere rilevata la tempestività dell'opposizione.
Tanto premesso, è opportuno rammentare che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che,
2 non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente contesta le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, evidenziando che la diagnosi formulata non prende in considerazione tutte le patologie sofferte, né la complessiva incidenza delle stesse sulla sua capacità di svolgere in autonomia gli atti della vita quotidiana, e ritenendo che le infermità dalle quali è affetta determinano il diritto alle prestazioni richieste.
Il CTU nominato nel presente giudizio ha concluso, con argomentazioni in tale sede richiamate, che la ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa del maggio 2023.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, quindi, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione.
L' , dal canto suo, non ha effettuato rilievi o contestazioni al suddetto elaborato CP_1
peritale.
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003).
3 In assenza di specifiche contestazioni da parte del resistente ne consegue, pertanto, che va accertato e dichiarato che la ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa del maggio 2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese della CTU di entrambe le fasi sono poste in capo all' e liquidate come da CP_1 separati decreti recanti pari data.
Le spese della CTU della fase di ATP sono poste interamente in capo all' e vengono CP_1
liquidate come da separato decreto recante pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di maggio 2023;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_1
in euro 2.800,00, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti;
c) Pone le spese di CTU di entrambe le fasi in capo all' che si liquidano come da CP_1
separati decreti recanti pari data.
Aversa, 20.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14283/2024 R.G. a cui è stata riunita quella recante n. 12245/2023
R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Ulderico Tornincasa e Parte_1
dall'avv. Massimo Di Tella
RICORRENTE E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso per ATP per ottenere la corresponsione dell'indennità di accompagnamento;
che la relativa consulenza non le riconosceva tale provvidenza. Nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal
CTU deducendo che gli stati patologici denunciati danno diritto alla prestazione richiesta e concludeva per l'accoglimento del ricorso. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
L' si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il giudizio veniva rinviato all'udienza del
20.10.2025, celebrata secondo la modalità innanzi indicata, dove dopo aver riunito a questo procedimento quello recante n. RG 12245/2023, il Giudice decideva come da sentenza versata in atti.
In via preliminare, deve essere rilevata la tempestività dell'opposizione.
Tanto premesso, è opportuno rammentare che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che,
2 non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente contesta le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, evidenziando che la diagnosi formulata non prende in considerazione tutte le patologie sofferte, né la complessiva incidenza delle stesse sulla sua capacità di svolgere in autonomia gli atti della vita quotidiana, e ritenendo che le infermità dalle quali è affetta determinano il diritto alle prestazioni richieste.
Il CTU nominato nel presente giudizio ha concluso, con argomentazioni in tale sede richiamate, che la ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa del maggio 2023.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, quindi, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione.
L' , dal canto suo, non ha effettuato rilievi o contestazioni al suddetto elaborato CP_1
peritale.
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003).
3 In assenza di specifiche contestazioni da parte del resistente ne consegue, pertanto, che va accertato e dichiarato che la ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa del maggio 2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese della CTU di entrambe le fasi sono poste in capo all' e liquidate come da CP_1 separati decreti recanti pari data.
Le spese della CTU della fase di ATP sono poste interamente in capo all' e vengono CP_1
liquidate come da separato decreto recante pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di maggio 2023;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_1
in euro 2.800,00, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti;
c) Pone le spese di CTU di entrambe le fasi in capo all' che si liquidano come da CP_1
separati decreti recanti pari data.
Aversa, 20.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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