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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/06/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1434/2023 R.G.A.C. introitata all'udienza del 28/05/2025 senza concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali
TRA
, nato a [...] il [...], ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Dinoi (C.F. ) e Fabio Romandini (C.F. CodiceFiscale_2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Taranto al C.F._3
Piazzale Dante n. 26, giusto mandato conferito in calce al ricorso ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (CF: ), CP_1 C.F._4
rappresentata e difesa dall'Avv. D'ALFONSO PI (C.F.: ) ed elettivamente C.F._5
domiciliata presso lo studio legale dello stesso sito in Via Degli Orti 74026 Pulsano, giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Ricorso per lo scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: per le parti come da verbale di udienza del 28/05/2025 e con visto del P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/02/2023, ha premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
Pulsano in data 22/09/2011 con e che dalla loro unione nascevano due figlie: CP_1 Per_1
(Taranto 09.10.06) e (Taranto 11.05.09); che con Sentenza n. 1017/2017 del 06.04.2017, il Per_2
Tribunale di Taranto aveva pronunciato la loro separazione e, tanto premesso, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo. Si costituiva ritualmente in giudizio , non opponendosi all'accoglimento della CP_1
domanda concernente lo scioglimento del matrimonio e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'esito dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, avanti al Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale, del 07.11.2023, fallito il tentativo di conciliazione, venivano confermati i provvedimenti della separazione e veniva disposta la prosecuzione del giudizio.
Nell'udienza del 28.05.2025, i procuratori delle parti chiedevano pronunciarsi, con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio senza concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
**********
La domanda di emissione di sentenza parziale di divorzio, formulata da entrambe le parti, deve essere accolta.
Dalla documentazione prodotta emerge infatti che dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione instaurato dinanzi al Tribunale di Taranto non vi è stato più alcun ricongiungimento materiale e affettivo dei coniugi, come affermato da entrambi e confermato dalle circostanze fattuali relative al presente giudizio.
Pertanto, il decorso del termine di legge senza la ricostituzione della comunione materiale e spirituale, sulla quale il matrimonio è fondato, perfeziona la fattispecie prevista dall'art. 3 nr. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per richiedere lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale può quindi emettere sentenza non definitiva immediatamente appellabile, in ordine alla pronuncia di stato delle persone, con ordine all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle relative annotazioni.
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio per definire le questioni accessorie di carattere economico, non potendo le stesse essere decise, al momento, in assenza della necessaria attività istruttoria. La regolamentazione delle spese va rinviata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , con l'intervento del P.M. in sede, così Parte_1 CP_1
dispone:
- accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in
Pulsano in data 22/09/2011 da , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], con atto trascritto nei registri CP_1
degli atti dello stato civile del Comune di Pulsano dell'anno 2011, al n. 5, parte I;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett. d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
- rinvia al definitivo la regola delle spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Proc. n. 1434 /2023 R. G. A. C.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 1434 /2023 R.G.A.C. introitata all'udienza del 28/05/2025
TRA
, nato a [...] il [...], ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Dinoi (C.F. ) e Fabio Romandini (C.F. CodiceFiscale_2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Taranto al C.F._3
Piazzale Dante n. 26, giusto mandato conferito in calce al ricorso ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (CF: ), CP_1 C.F._4
rappresentata e difesa dall'Avv. D'ALFONSO PI (C.F.: ) ed elettivamente C.F._5
domiciliata presso lo studio legale dello stesso sito in Via Degli Orti 74026 Pulsano , giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. avente ad oggetto “Scioglimento del matrimonio”.
********* rilevato che, con odierna sentenza non definitiva è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e , sopra generalizzati, e che la causa deve Parte_1 CP_1 continuare per l'istruttoria e decisione in ordine alle pronunce accessorie;
visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
Rimette le parti dinanzi al Giudice Istruttore all'udienza del 22.10.2025 ore 9.50 per il prosieguo del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1434/2023 R.G.A.C. introitata all'udienza del 28/05/2025 senza concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali
TRA
, nato a [...] il [...], ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Dinoi (C.F. ) e Fabio Romandini (C.F. CodiceFiscale_2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Taranto al C.F._3
Piazzale Dante n. 26, giusto mandato conferito in calce al ricorso ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (CF: ), CP_1 C.F._4
rappresentata e difesa dall'Avv. D'ALFONSO PI (C.F.: ) ed elettivamente C.F._5
domiciliata presso lo studio legale dello stesso sito in Via Degli Orti 74026 Pulsano, giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Ricorso per lo scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: per le parti come da verbale di udienza del 28/05/2025 e con visto del P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/02/2023, ha premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
Pulsano in data 22/09/2011 con e che dalla loro unione nascevano due figlie: CP_1 Per_1
(Taranto 09.10.06) e (Taranto 11.05.09); che con Sentenza n. 1017/2017 del 06.04.2017, il Per_2
Tribunale di Taranto aveva pronunciato la loro separazione e, tanto premesso, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo. Si costituiva ritualmente in giudizio , non opponendosi all'accoglimento della CP_1
domanda concernente lo scioglimento del matrimonio e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'esito dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, avanti al Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale, del 07.11.2023, fallito il tentativo di conciliazione, venivano confermati i provvedimenti della separazione e veniva disposta la prosecuzione del giudizio.
Nell'udienza del 28.05.2025, i procuratori delle parti chiedevano pronunciarsi, con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio senza concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
**********
La domanda di emissione di sentenza parziale di divorzio, formulata da entrambe le parti, deve essere accolta.
Dalla documentazione prodotta emerge infatti che dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione instaurato dinanzi al Tribunale di Taranto non vi è stato più alcun ricongiungimento materiale e affettivo dei coniugi, come affermato da entrambi e confermato dalle circostanze fattuali relative al presente giudizio.
Pertanto, il decorso del termine di legge senza la ricostituzione della comunione materiale e spirituale, sulla quale il matrimonio è fondato, perfeziona la fattispecie prevista dall'art. 3 nr. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per richiedere lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale può quindi emettere sentenza non definitiva immediatamente appellabile, in ordine alla pronuncia di stato delle persone, con ordine all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle relative annotazioni.
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio per definire le questioni accessorie di carattere economico, non potendo le stesse essere decise, al momento, in assenza della necessaria attività istruttoria. La regolamentazione delle spese va rinviata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , con l'intervento del P.M. in sede, così Parte_1 CP_1
dispone:
- accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in
Pulsano in data 22/09/2011 da , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], con atto trascritto nei registri CP_1
degli atti dello stato civile del Comune di Pulsano dell'anno 2011, al n. 5, parte I;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett. d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
- rinvia al definitivo la regola delle spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Proc. n. 1434 /2023 R. G. A. C.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 1434 /2023 R.G.A.C. introitata all'udienza del 28/05/2025
TRA
, nato a [...] il [...], ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Dinoi (C.F. ) e Fabio Romandini (C.F. CodiceFiscale_2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Taranto al C.F._3
Piazzale Dante n. 26, giusto mandato conferito in calce al ricorso ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (CF: ), CP_1 C.F._4
rappresentata e difesa dall'Avv. D'ALFONSO PI (C.F.: ) ed elettivamente C.F._5
domiciliata presso lo studio legale dello stesso sito in Via Degli Orti 74026 Pulsano , giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. avente ad oggetto “Scioglimento del matrimonio”.
********* rilevato che, con odierna sentenza non definitiva è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e , sopra generalizzati, e che la causa deve Parte_1 CP_1 continuare per l'istruttoria e decisione in ordine alle pronunce accessorie;
visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
Rimette le parti dinanzi al Giudice Istruttore all'udienza del 22.10.2025 ore 9.50 per il prosieguo del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente