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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 235/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 708/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240050711639000 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1838/2025 depositato il 29/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27.3.2025, notificato ad agenzia delle entrate e agenzia delle entrate riscossione, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento, notificata il 7.2.2025, recante iscrizione a ruolo di sanzione IVA 2023 per €. 514,63. Censurava l'atto impugnato per omessa notifica di atti presupposti, difetto assoluto di motivazione, tardività/decadenza della iscrizione a ruolo. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. Con comparsa del 19.5.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. L'iscrizione a ruolo della sanzione IVA ha come presupposto la contestazione dell'omessa trasmissione telematica di un corrispettivo percepito con atto notificato al ricorrente a mezzo PEC del 7.3.2024, contestazione della violazione non impugnata dal ricorrente e pertanto divenuta definitiva e non più contestabile. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi di equità per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
spese compensate. Lecce, 28 ottobre 2025 Il Giudice monocratico
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 708/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240050711639000 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1838/2025 depositato il 29/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27.3.2025, notificato ad agenzia delle entrate e agenzia delle entrate riscossione, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento, notificata il 7.2.2025, recante iscrizione a ruolo di sanzione IVA 2023 per €. 514,63. Censurava l'atto impugnato per omessa notifica di atti presupposti, difetto assoluto di motivazione, tardività/decadenza della iscrizione a ruolo. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. Con comparsa del 19.5.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. L'iscrizione a ruolo della sanzione IVA ha come presupposto la contestazione dell'omessa trasmissione telematica di un corrispettivo percepito con atto notificato al ricorrente a mezzo PEC del 7.3.2024, contestazione della violazione non impugnata dal ricorrente e pertanto divenuta definitiva e non più contestabile. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi di equità per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
spese compensate. Lecce, 28 ottobre 2025 Il Giudice monocratico