Cass. civ., sez. VI, ordinanza 06/04/2017, n. 9030
CASS
Ordinanza 6 aprile 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l'acquisto della "prima casa", previsti dall'art. 2 del d.l. n. 12 del 1985, conv. nella l n. 118 del 1985, possono essere riconosciuti anche in caso di acquisto contemporaneo di più unità immobiliari destinate a costituire un'unica unità abitativa, purchè l'acquirente abbia proceduto alla effettiva unificazione degli immobili entro tre anni dalla data di registrazione dell'atto e l'alloggio così realizzato rientri, per superficie, numero di vani ed altre caratteristiche specificate dall'art. 13 della l n. 408 del 1949, nella tipologia degli immobili non di lusso.

Commentari2

  • 1IMU: un solo immobile come abitazione principale
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 26 novembre 2025

  • 2Bonus prima casa e fusione due immobili
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 marzo 2021
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 06/04/2017, n. 9030
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9030
Data del deposito : 6 aprile 2017

Testo completo