Ordinanza 6 aprile 2017
Massime • 1
In tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l'acquisto della "prima casa", previsti dall'art. 2 del d.l. n. 12 del 1985, conv. nella l n. 118 del 1985, possono essere riconosciuti anche in caso di acquisto contemporaneo di più unità immobiliari destinate a costituire un'unica unità abitativa, purchè l'acquirente abbia proceduto alla effettiva unificazione degli immobili entro tre anni dalla data di registrazione dell'atto e l'alloggio così realizzato rientri, per superficie, numero di vani ed altre caratteristiche specificate dall'art. 13 della l n. 408 del 1949, nella tipologia degli immobili non di lusso.
Commentari • 2
- 1. IMU: un solo immobile come abitazione principaleGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 26 novembre 2025
- 2. Bonus prima casa e fusione due immobiliRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 06/04/2017, n. 9030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9030 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2017 |
Testo completo
9030/ 17 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SANZIONI TRIBUTI Motivazione Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente - semplificata Dott. MAURO MOCCI · Rel. Consigliere - Ud. 09/02/2017 - Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere - CC R.G.N. 10245/2016 Dott. ROBERTA CRUCITTI - Consigliere - Ron 9030 Rep. Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10245-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del F.N. Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
QU IC, QU AN, QU TE, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentati e difesi dall'avvocato LORIANO MACCARI;
- controricorrenti -
1615 7 1 n. 507/24/2015 della COMMISSIONE avverso la sentenza REGIONALE della TOSCANA, depositata il TRIBUTARIA 16/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI. Preso atto: che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;
che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Arezzo. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di ST, Andrea e CC PA contro un avviso di liquidazione imposte di registro, ipotecarie e catastali, comprensive di interessi e sanzioni, con riferimento ad un atto del 20 maggio 2005; che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato come, in base all'atto di compravendita, risultassero tre unità immobiliari distinte, che avevano ciascuna superficie inferiore a mq. 240. Fra l'altro, l'accertamento contestato avrebbe trovato fondamento in un classamento posteriore, non valevole nei confronti dei contribuenti;
Rilevato: che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo rilievo, si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all'art. 1, nota II bis, tabella parte I allegata al DPR n. 131/1986 e dall'art. 6 D.M. 2.8.1969: la CTR avrebbe dovuto attribuire rilievo alle Ric. 2016 n. 10245 sez. MT - ud. 09-02-2017 -2- caratteristiche dell'immobile. In particolare, trattandosi di un acquisto contemporaneo di più immobili, le condizioni per usufruire delle agevolazioni avrebbero dovuto essere valutate in relazione alla nuova unità immobiliare e non all'acquisto dell'immobile da accorpare. Ed, essendo la superficie utile pari a mq. 257, si sarebbe dovuto parlare di abitazione di lusso;
che, con la successiva doglianza, ai sensi dell'art. 360 n. 3) c.p.c., si invoca la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 D.L. n. 70/1988, avendo la CTR escluso la possibilità di un classamento posteriore, laddove gli stessi acquirenti avevano dichiarato di volersi avvalere dell'art. 12 D.L. n. 70/1988, il che avrebbe implicato la possibilità dell'accertamento di una maggior imposta dovuta, in base all'accatastamento conseguente alla fusione;
che gli intimati hanno resistito con controricorso;
che il primo motivo è fondato;
che la CTR ribadendo sul punto l'accertamento di fatto già operato dalla CTP - ha affermato che si trattava di tre unità immobiliari distinte, aventi ciascuna superficie inferiore a mq. 240. Invero, come emerge dalla parte narrativa della stessa sentenza, "i ricorrenti avevano acquistato pro-indiviso ed in ragione di un terzo, l'unità immobiliare, con l'intento di addivenire in tempo successivo alla divisione della stessa in tre appartamenti, da adibire ad abitazione principale di tre distinte famiglie"; che la suddetta impostazione non considera la superficie utile all'esito dell'unificazione; -che, in altri termini, la CTR avrebbe dovuto accertare se entro il termine di tre anni dalla registrazione, così come disposto dall'art. 1 della tariffa allegata al TUIR - fosse stato dato effettivo seguito all'impegno assunto dai contribuenti, in Ric. 2016 n. 10245 sez. MT - ud. 09-02-2017 -3- sede di rogito, di procedere all'unificazione dei locali e se l'alloggio così complessivamente realizzato rientrasse, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche specificate dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, nella tipologia degli immobili "non di lusso" (Sez. 5, n. 6613 del 23/03/2011); che anche il secondo motivo è fondato, giacché in tema di imposta di registro, qualora l'acquirente di un immobile non ancora iscritto in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita abbia dichiarato nell'atto di acquisto di volersi avvalere della valutazione automatica, avanzando contestuale richiesta per l'attribuzione della rendita catastale, ed il valore dichiarato risulti, dopo l'attribuzione di questa, inferiore a quello determinabile in base alla nuova rendita secondo il criterio automatico, deve riscuotereI'Ufficio la maggiore imposta dovuta, atteso che la liquidazione avviene, in tal caso, sulla base della volontà espressa dal contribuente di assoggettamento al criterio tabellare di valutazione dell'immobile, mentre il detto Ufficio non deve fare altro che calcolare la maggiore imposta dovuta sulla base di detto criterio (Sez. 5, n. 2210 del 01/02/2006); che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese Ric. 2016 n. 10245 sez. MT - ud. 09-02-2017 -4- del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 9 febbraio Funzionario Giudiziano useppina ODDO O Ric. 2016 n. 10245 sez. MT ud. 09-02-2017 -5- 2017 Il Presidente Dr. Marcello Iacobellis DEPOSITATO IN CANCELLERIA -6. APR. 2017 ALS CAS E P !! Funzionato Giudiziario Giuseppina ODDO I A E N Z O