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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5779 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ (già 3^ BIS)
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dott. Michele Magliulo Consigliere
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4771 dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF ), (CF
[...] C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Caiazzo (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._4
Sant'AS (NA) alla Via Pomigliano n. 6, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello;
-appellante-
E
C.F. ), in persona di Controparte_1 P.IVA_1
nella sua qualità di responsabile sinistri e contenzioso Controparte_2
Commissario Liquidatore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._5
in Sant'AS (NA) alla Via Pomigliano n. 6, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
-
-appellata-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo grado di giudizio
Con atto di citazione, notificato in data 28.03.2017, , Parte_1 [...]
e , nella qualità di eredi del de cuius , Pt_2 Parte_3 Persona_1
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, la Controparte_3
deducendo che aveva stipulato con la
[...] Persona_1 [...]
Assicura l'assicurazione malattia "Proteggi Salute", avente ad oggetto CP_1
il pagamento diretto o il rimborso delle spese mediche documentate.
Successivamente alla stipula del contratto assicurativo veniva diagnosticata a carico di la sindrome "motoneurone in esordio" e, pertanto, Persona_1
stante le conseguenziali spese mediche sostenute, veniva fatta richiesta di rimborso alla Compagnia della complessiva somma di € 26.141,55. Tuttavia,
l'Assicurazione provvedeva al rimborso solo della somma di € 550,00 e rifiutava il pagamento delle ulteriori somme. Pertanto, gli odierni appellanti, nella qualità di eredi, convenivano in giudizio la onde ottenere il residuo Controparte_3
rimborso delle spese sostenute dal de cuius.
Tanto esposto, gli attori così concludevano: “a) accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale della e, per Controparte_1
l'effetto, condannare la società convenuta alla restituzione agli istanti dell'importo pari ad € 26.000,00, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti di €
26.000,00; b) disporre la pubblicazione della sentenza su tre riviste specializzate del settore, stante la violazione della disciplina consumeristica ed in forza dell'art. 120 c.p.c.; c) condannare la convenuta al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario".
Si costituiva in giudizio la , la quale chiedeva il Controparte_4
rigetto della domanda attorea, sollevando varie eccezioni e principalmente ritenendo che le somme richieste a titolo di rimborso non rientravano in quelle coperte dalla invocata polizza dedotta in giudizio.
Pertanto, la convenuta chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare: dichiarare nullo l'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4,
c.p.C., per carenza dei requisiti di cui ai n. 3,4 e 5 dell'art. 163, co. 3, c.p.c. per i motivi suesposti;
dichiarare nullo l'atto introduttivo per violazione del diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost.; nel merito: rigettare la domanda di indennizzo proposta dagli attori nei confronti di per difetto Controparte_3
di legittimazione passiva - inoperatività della polizza;
via preliminare: dichiarare nullo l'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.C., per carenza dei requisiti di cui ai n. 3,4 e 5 dell'art. 163, co. 3, c.p.c. per i motivi suesposti: dichiarare nullo l'atto introduttivo per violazione del diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost.; nel merito: rigettare la domanda di indennizzo proposta dagli attori nei confronti di per difetto di legittimazione Controparte_3
passiva - inoperatività della polizza;
rigettare la domanda di indennizzo proposta dall'attori nei confronti della atteso che le Controparte_5
somme richieste a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute per la malattia del de cuius non rientrano in quelle coperte dalla polizza Persona_1
invocata (spese rese necessarie da infortunio o malattia che comportano il
Ricovero, Day Hospital, Day Surgery o intervento Ambulatoriale, con la facoltà di estendere la copertura anche al rimborso delle spese relative a Visite
Specialistiche, Accertamenti Diagnostici, trattamenti riabilitativi da infortunio); con condanna degli istanti alla refusione delle spese diritti ed onorati con attribuzione al sottoscritto procuratore;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna, limitare la domanda nei confronti della comparente Compagnia nei limiti delle condizioni generali della polizza " Proteggi
Salute"; emettere ogni altro provvedimento del caso”.
Espletata l'attività istruttoria e precisate le definitive conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1952/2019, pubblicata in data 25.09.2019, così provvedeva: “rigetta la domanda e compensa le spese”.
Secondo grado di giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2
e proponevano appello avverso la predetta sentenza, sulla base Parte_3
di due motivi di gravame.
In ordine al primo motivo gli appellanti deducevano che la sentenza impugnata sarebbe ingiusta in quanto il Giudice di prime cure avrebbe interpretato erroneamente i principi regolatori del processo, avendo deciso ultrapetita.
Quanto al secondo motivo, secondo gli appellanti vi sarebbe stata una violazione dei principi regolatori della responsabilità contrattuale, avendo reso il Tribunale ancora più gravoso l'esecuzione del contratto, ponendo a carico degli stessi oneri non richiesti e in contrasto con la disciplina di tutela del contraente.
Gli appellanti, pertanto, chiedevano all'adita Corte l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della e, per l'effetto, condannare la società Controparte_3
convenuta alla restituzione agli istanti dell'importo pari ad € 26.000,00, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti di € 26.000,00; 2. disporre la pubblicazione della sentenza su tre riviste specializzate del settore, stante la violazione della disciplina consumeristica e in forza dell'art. 120 cpc;
3. condannare la convenuta al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, oltre
CPA e IVA, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”. Si costituiva la , la quale chiedeva dichiararsi l'appello Controparte_1
inammissibile e, in ogni caso, rigettarsi l'impugnazione nel merito in quanto infondata in fatto e in diritto.
In definitiva, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “-In via preliminare.
1. dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., con ogni Pt_ conseguenza di , per tutti i gravi, rilevanti e fondati motivi esposti nel corpo del presente atto;
Nel merito:
2. rigettare l'appello in ogni sua parte, e le richieste ivi formulate, alla luce delle argomentazioni esposte in parte motiva, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1952/2019, perché legittima, giusta e motivata 3. rigettare l'appello proposto anche nel merito, in quanto la domanda risulta palesemente destituita di fondamento logico e giuridico;
4. con la vittoria di spese, diritti, onorari, IVA, CPA e spese forfettarie come per legge di entrambi
i gradi di giudizio da corrispondere alla ”. Controparte_3
Precisate dalle parti le definitive conclusioni e depositate note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 03.07.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
1.Preliminarmente, va rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023,
n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento della domanda introduttiva di primo grado.
2. Sempre in via preliminare, con riferimento alla eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non
è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
3. Nel merito l'appello è infondato. 3.1. Con il primo motivo di appello, gli appellanti lamentano l'ingiustizia della sentenza per la violazione del principio di non contestazione e per aver il Giudice di primo grado pronunciato ultra petita introducendo un'eccezione non sollevata dalla Compagnia convenuta.
Al contrario, osserva la Corte che l' ha Controparte_3
puntualmente contestato, nel costituirsi in primo grado, che le spese di cui alla richiesta di rimborso avanzata da controparte rientrassero nell'ambito della copertura assicurativa ai termini di polizza.
In particolare, l'assicurazione ha richiamato le clausole contrattuali della polizza
Vita prodotta in atti, tra cui quella rubricata “oggetto dell'assicurazione”, che recita “… la polizza offre la possibilità di assicurare il rimborso delle spese rese necessarie da infortunio o malattia che comportano il Ricovero, Day Hospital,
Day Surgery o Intervento Chirurgico ambulatoriale, con la facoltà di estendere la copertura anche al rimborso delle spese relative a Visite Specialistiche,
Accertamenti Diagnostici, Trattamenti Riabilitativi da Infortunio” e quella rubricata "Esclusioni" e, nel contempo, ha sollevato l'eccezione di difetto di operatività della polizza, sia con il suo primo atto difensivo, sia con la prima memoria ex art 183 sesto comma cpc in riferimento alle somme portate dalle fatture azionate in giudizio dalla controparte (“tra le spese mediche oggetto di rimborso in termini di polizza non rientrano quelle di cui alla documentazione esibita ex adverso … le fatture asseritamente attestanti le spese mediche sostenute dagli eredi del sig. afferiscono a spese non direttamente Persona_1
riconducibili a trattamenti chirurgici o diagnostici”), lamentando l'omessa produzione di certificazione medica specialistica e della cartella clinica e anche la mancanza di indici per valutare l'insorgenza della malattia in epoca posteriore alla stipula del contratto assicurativo.
Tale difesa non può essere considerata una "generica contestazione" poiché, affrontando il tema dell'operatività della garanzia e della sussistenza dei requisiti del rimborso, la compagnia ha contestato il fondamento della pretesa risarcitoria, imponendo agli attori l'onere di provare la riconducibilità delle spese nell'ambito del perimetro applicativo dell'assicurazione de qua.
Come correttamente ritenuto dal primo Giudice, le fatture prodotte in atti non sono bastevoli in quanto le spese ivi descritte non appaiono riconducibili a quelle coperte dalla polizza e neppure sono supportate da idonea documentazione di natura medico sanitaria. La polizza assicurativa al riguardo è chiara, prevedendo al richiamato art. 3, che il rimborso delle spese rientri tra quelle ammesse, ovvero che siano state effettuate per finalità di ricovero, day hospital, day surgery o intervento chirurgico ambulatoriale.
In conclusione, in assenza della documentazione medica che attesti la patologia nonché il collegamento di dette spese alla patologia e ad un intervento, la fattura rimane un mero documento contabile privo di valore probatorio circa l'effettiva natura della spesa ai fini del riconoscimento del rimborso.
Il Tribunale di Nola, rigettando la domanda, ha motivato sulla mancanza di prova circa la riconducibilità e la necessità delle spese mediche rispetto ad una patologia accertata e alla polizza. Tale rilievo non costituisce un'eccezione ultra petita rilevata d'ufficio, bensì la naturale e doverosa verifica della sussistenza dei fatti costitutivi della domanda in relazione all'oggetto del contratto assicurativo.
Al riguardo, va rilevato che: “il vizio di ultrapetizione o extrapetizione, di cui all'art. 112 c.p.c., ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato)” (Cass. n. 9002 del
2018; Cass. n. 8048 del 2019); in particolare, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. civ. n. 1616 del 2021). Ebbene, nel caso di specie non è configurabile alcun vizio di ultrapetizione, avendo il primo Giudice proceduto alla valutazione degli elementi documentali e processuali acquisiti e necessari per la decisione, valutazione che è pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni espresse in proposito dai contendenti (cfr. sul punto: Cass. n. 16608 del 2021).
Ne consegue che il primo motivo di gravame è infondato e va rigettato.
3.2. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentano il “cattivo governo” dei principi di responsabilità (art. 1218 c.c.) e di interpretazione contrattuale (artt. 1367 e 1370 c.c.) sull'onere della prova (art. 1218 e 2697 c.c.), sostenendo che, in materia di inadempimento contrattuale, al creditore è sufficiente allegare l'inadempimento e provare il titolo.
La censura non coglie il segno: nel caso di specie, gli attori in primo grado erano tenuti a provare, a fronte della contestazione di controparte, che le spese sostenute rientrassero nell'ambito della copertura assicurativa a termini di polizza per cui alcuna violazione vi è stata del regolamento negoziale e del riparto degli oneri probatori in giudizio.
Inoltre, non sussistendo ambiguità o indeterminatezza sul rischio coperto come individuato ai sensi dell'art 3 sopra citato, non vi è spazio per l'applicazione delle invocate regole di interpretazione a favore dell'assicurato.
Inoltre, l'eccezione di vessatorietà sollevata dalla parte appellante è destituita di pregio per la sua assoluta genericità. Parte appellante si è limitata ad eccepire genericamente che il percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure avrebbe convalidato una clausola vessatoria senza tuttavia indicare, in modo puntuale ed inequivoco, la/le specifica/he clausola/e che si assumono essere vessatorie ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. o dell'art.33 del Codice del
Consumo. L'onere di allegazione impone alla parte che solleva l'eccezione di individuare con esattezza la specifica previsione contrattuale che ritiene lesiva o squilibrata. La mancata specificazione della clausola impedisce al giudicante di effettuare il necessario vaglio di vessatorietà richiesto dall'istante e, al contempo, pregiudica il diritto di difesa della controparte, la quale non è posta in condizione di conoscere precisamente l'oggetto della contestazione. Il generico richiamo alla vessatorietà, privo del necessario supporto nell'individuazione del testo contrattuale contestato, si rivela inammissibile in quanto non assolve l'onere probatorio/argomentativo su cui si fonda l'eccezione. In ogni caso, laddove riferito genericamente all'oggetto dell'assicurazione, sarebbe evidentemente infondato.
Tanto sopra illustrato e considerato, l'appello va rigettato con conferma dell'impugnata sentenza.
Spese di lite:
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellanti secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, con vincolo solidale tra loro, come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa sino a 26.000,00 ed applicando i valori medi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna gli appellanti e Parte_1 Parte_2 Pt_3
al pagamento, con vincolo solidale tra loro, in favore di
[...] Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, in
[...]
complessivi € 4.888,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%;
c) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 6.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ (già 3^ BIS)
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dott. Michele Magliulo Consigliere
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4771 dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF ), (CF
[...] C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Caiazzo (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._4
Sant'AS (NA) alla Via Pomigliano n. 6, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello;
-appellante-
E
C.F. ), in persona di Controparte_1 P.IVA_1
nella sua qualità di responsabile sinistri e contenzioso Controparte_2
Commissario Liquidatore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._5
in Sant'AS (NA) alla Via Pomigliano n. 6, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
-
-appellata-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo grado di giudizio
Con atto di citazione, notificato in data 28.03.2017, , Parte_1 [...]
e , nella qualità di eredi del de cuius , Pt_2 Parte_3 Persona_1
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, la Controparte_3
deducendo che aveva stipulato con la
[...] Persona_1 [...]
Assicura l'assicurazione malattia "Proteggi Salute", avente ad oggetto CP_1
il pagamento diretto o il rimborso delle spese mediche documentate.
Successivamente alla stipula del contratto assicurativo veniva diagnosticata a carico di la sindrome "motoneurone in esordio" e, pertanto, Persona_1
stante le conseguenziali spese mediche sostenute, veniva fatta richiesta di rimborso alla Compagnia della complessiva somma di € 26.141,55. Tuttavia,
l'Assicurazione provvedeva al rimborso solo della somma di € 550,00 e rifiutava il pagamento delle ulteriori somme. Pertanto, gli odierni appellanti, nella qualità di eredi, convenivano in giudizio la onde ottenere il residuo Controparte_3
rimborso delle spese sostenute dal de cuius.
Tanto esposto, gli attori così concludevano: “a) accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale della e, per Controparte_1
l'effetto, condannare la società convenuta alla restituzione agli istanti dell'importo pari ad € 26.000,00, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti di €
26.000,00; b) disporre la pubblicazione della sentenza su tre riviste specializzate del settore, stante la violazione della disciplina consumeristica ed in forza dell'art. 120 c.p.c.; c) condannare la convenuta al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario".
Si costituiva in giudizio la , la quale chiedeva il Controparte_4
rigetto della domanda attorea, sollevando varie eccezioni e principalmente ritenendo che le somme richieste a titolo di rimborso non rientravano in quelle coperte dalla invocata polizza dedotta in giudizio.
Pertanto, la convenuta chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare: dichiarare nullo l'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4,
c.p.C., per carenza dei requisiti di cui ai n. 3,4 e 5 dell'art. 163, co. 3, c.p.c. per i motivi suesposti;
dichiarare nullo l'atto introduttivo per violazione del diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost.; nel merito: rigettare la domanda di indennizzo proposta dagli attori nei confronti di per difetto Controparte_3
di legittimazione passiva - inoperatività della polizza;
via preliminare: dichiarare nullo l'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.C., per carenza dei requisiti di cui ai n. 3,4 e 5 dell'art. 163, co. 3, c.p.c. per i motivi suesposti: dichiarare nullo l'atto introduttivo per violazione del diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost.; nel merito: rigettare la domanda di indennizzo proposta dagli attori nei confronti di per difetto di legittimazione Controparte_3
passiva - inoperatività della polizza;
rigettare la domanda di indennizzo proposta dall'attori nei confronti della atteso che le Controparte_5
somme richieste a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute per la malattia del de cuius non rientrano in quelle coperte dalla polizza Persona_1
invocata (spese rese necessarie da infortunio o malattia che comportano il
Ricovero, Day Hospital, Day Surgery o intervento Ambulatoriale, con la facoltà di estendere la copertura anche al rimborso delle spese relative a Visite
Specialistiche, Accertamenti Diagnostici, trattamenti riabilitativi da infortunio); con condanna degli istanti alla refusione delle spese diritti ed onorati con attribuzione al sottoscritto procuratore;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna, limitare la domanda nei confronti della comparente Compagnia nei limiti delle condizioni generali della polizza " Proteggi
Salute"; emettere ogni altro provvedimento del caso”.
Espletata l'attività istruttoria e precisate le definitive conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1952/2019, pubblicata in data 25.09.2019, così provvedeva: “rigetta la domanda e compensa le spese”.
Secondo grado di giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2
e proponevano appello avverso la predetta sentenza, sulla base Parte_3
di due motivi di gravame.
In ordine al primo motivo gli appellanti deducevano che la sentenza impugnata sarebbe ingiusta in quanto il Giudice di prime cure avrebbe interpretato erroneamente i principi regolatori del processo, avendo deciso ultrapetita.
Quanto al secondo motivo, secondo gli appellanti vi sarebbe stata una violazione dei principi regolatori della responsabilità contrattuale, avendo reso il Tribunale ancora più gravoso l'esecuzione del contratto, ponendo a carico degli stessi oneri non richiesti e in contrasto con la disciplina di tutela del contraente.
Gli appellanti, pertanto, chiedevano all'adita Corte l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della e, per l'effetto, condannare la società Controparte_3
convenuta alla restituzione agli istanti dell'importo pari ad € 26.000,00, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti di € 26.000,00; 2. disporre la pubblicazione della sentenza su tre riviste specializzate del settore, stante la violazione della disciplina consumeristica e in forza dell'art. 120 cpc;
3. condannare la convenuta al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, oltre
CPA e IVA, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”. Si costituiva la , la quale chiedeva dichiararsi l'appello Controparte_1
inammissibile e, in ogni caso, rigettarsi l'impugnazione nel merito in quanto infondata in fatto e in diritto.
In definitiva, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “-In via preliminare.
1. dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., con ogni Pt_ conseguenza di , per tutti i gravi, rilevanti e fondati motivi esposti nel corpo del presente atto;
Nel merito:
2. rigettare l'appello in ogni sua parte, e le richieste ivi formulate, alla luce delle argomentazioni esposte in parte motiva, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1952/2019, perché legittima, giusta e motivata 3. rigettare l'appello proposto anche nel merito, in quanto la domanda risulta palesemente destituita di fondamento logico e giuridico;
4. con la vittoria di spese, diritti, onorari, IVA, CPA e spese forfettarie come per legge di entrambi
i gradi di giudizio da corrispondere alla ”. Controparte_3
Precisate dalle parti le definitive conclusioni e depositate note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 03.07.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
1.Preliminarmente, va rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023,
n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento della domanda introduttiva di primo grado.
2. Sempre in via preliminare, con riferimento alla eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non
è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
3. Nel merito l'appello è infondato. 3.1. Con il primo motivo di appello, gli appellanti lamentano l'ingiustizia della sentenza per la violazione del principio di non contestazione e per aver il Giudice di primo grado pronunciato ultra petita introducendo un'eccezione non sollevata dalla Compagnia convenuta.
Al contrario, osserva la Corte che l' ha Controparte_3
puntualmente contestato, nel costituirsi in primo grado, che le spese di cui alla richiesta di rimborso avanzata da controparte rientrassero nell'ambito della copertura assicurativa ai termini di polizza.
In particolare, l'assicurazione ha richiamato le clausole contrattuali della polizza
Vita prodotta in atti, tra cui quella rubricata “oggetto dell'assicurazione”, che recita “… la polizza offre la possibilità di assicurare il rimborso delle spese rese necessarie da infortunio o malattia che comportano il Ricovero, Day Hospital,
Day Surgery o Intervento Chirurgico ambulatoriale, con la facoltà di estendere la copertura anche al rimborso delle spese relative a Visite Specialistiche,
Accertamenti Diagnostici, Trattamenti Riabilitativi da Infortunio” e quella rubricata "Esclusioni" e, nel contempo, ha sollevato l'eccezione di difetto di operatività della polizza, sia con il suo primo atto difensivo, sia con la prima memoria ex art 183 sesto comma cpc in riferimento alle somme portate dalle fatture azionate in giudizio dalla controparte (“tra le spese mediche oggetto di rimborso in termini di polizza non rientrano quelle di cui alla documentazione esibita ex adverso … le fatture asseritamente attestanti le spese mediche sostenute dagli eredi del sig. afferiscono a spese non direttamente Persona_1
riconducibili a trattamenti chirurgici o diagnostici”), lamentando l'omessa produzione di certificazione medica specialistica e della cartella clinica e anche la mancanza di indici per valutare l'insorgenza della malattia in epoca posteriore alla stipula del contratto assicurativo.
Tale difesa non può essere considerata una "generica contestazione" poiché, affrontando il tema dell'operatività della garanzia e della sussistenza dei requisiti del rimborso, la compagnia ha contestato il fondamento della pretesa risarcitoria, imponendo agli attori l'onere di provare la riconducibilità delle spese nell'ambito del perimetro applicativo dell'assicurazione de qua.
Come correttamente ritenuto dal primo Giudice, le fatture prodotte in atti non sono bastevoli in quanto le spese ivi descritte non appaiono riconducibili a quelle coperte dalla polizza e neppure sono supportate da idonea documentazione di natura medico sanitaria. La polizza assicurativa al riguardo è chiara, prevedendo al richiamato art. 3, che il rimborso delle spese rientri tra quelle ammesse, ovvero che siano state effettuate per finalità di ricovero, day hospital, day surgery o intervento chirurgico ambulatoriale.
In conclusione, in assenza della documentazione medica che attesti la patologia nonché il collegamento di dette spese alla patologia e ad un intervento, la fattura rimane un mero documento contabile privo di valore probatorio circa l'effettiva natura della spesa ai fini del riconoscimento del rimborso.
Il Tribunale di Nola, rigettando la domanda, ha motivato sulla mancanza di prova circa la riconducibilità e la necessità delle spese mediche rispetto ad una patologia accertata e alla polizza. Tale rilievo non costituisce un'eccezione ultra petita rilevata d'ufficio, bensì la naturale e doverosa verifica della sussistenza dei fatti costitutivi della domanda in relazione all'oggetto del contratto assicurativo.
Al riguardo, va rilevato che: “il vizio di ultrapetizione o extrapetizione, di cui all'art. 112 c.p.c., ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato)” (Cass. n. 9002 del
2018; Cass. n. 8048 del 2019); in particolare, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. civ. n. 1616 del 2021). Ebbene, nel caso di specie non è configurabile alcun vizio di ultrapetizione, avendo il primo Giudice proceduto alla valutazione degli elementi documentali e processuali acquisiti e necessari per la decisione, valutazione che è pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni espresse in proposito dai contendenti (cfr. sul punto: Cass. n. 16608 del 2021).
Ne consegue che il primo motivo di gravame è infondato e va rigettato.
3.2. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentano il “cattivo governo” dei principi di responsabilità (art. 1218 c.c.) e di interpretazione contrattuale (artt. 1367 e 1370 c.c.) sull'onere della prova (art. 1218 e 2697 c.c.), sostenendo che, in materia di inadempimento contrattuale, al creditore è sufficiente allegare l'inadempimento e provare il titolo.
La censura non coglie il segno: nel caso di specie, gli attori in primo grado erano tenuti a provare, a fronte della contestazione di controparte, che le spese sostenute rientrassero nell'ambito della copertura assicurativa a termini di polizza per cui alcuna violazione vi è stata del regolamento negoziale e del riparto degli oneri probatori in giudizio.
Inoltre, non sussistendo ambiguità o indeterminatezza sul rischio coperto come individuato ai sensi dell'art 3 sopra citato, non vi è spazio per l'applicazione delle invocate regole di interpretazione a favore dell'assicurato.
Inoltre, l'eccezione di vessatorietà sollevata dalla parte appellante è destituita di pregio per la sua assoluta genericità. Parte appellante si è limitata ad eccepire genericamente che il percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure avrebbe convalidato una clausola vessatoria senza tuttavia indicare, in modo puntuale ed inequivoco, la/le specifica/he clausola/e che si assumono essere vessatorie ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. o dell'art.33 del Codice del
Consumo. L'onere di allegazione impone alla parte che solleva l'eccezione di individuare con esattezza la specifica previsione contrattuale che ritiene lesiva o squilibrata. La mancata specificazione della clausola impedisce al giudicante di effettuare il necessario vaglio di vessatorietà richiesto dall'istante e, al contempo, pregiudica il diritto di difesa della controparte, la quale non è posta in condizione di conoscere precisamente l'oggetto della contestazione. Il generico richiamo alla vessatorietà, privo del necessario supporto nell'individuazione del testo contrattuale contestato, si rivela inammissibile in quanto non assolve l'onere probatorio/argomentativo su cui si fonda l'eccezione. In ogni caso, laddove riferito genericamente all'oggetto dell'assicurazione, sarebbe evidentemente infondato.
Tanto sopra illustrato e considerato, l'appello va rigettato con conferma dell'impugnata sentenza.
Spese di lite:
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellanti secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, con vincolo solidale tra loro, come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa sino a 26.000,00 ed applicando i valori medi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna gli appellanti e Parte_1 Parte_2 Pt_3
al pagamento, con vincolo solidale tra loro, in favore di
[...] Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, in
[...]
complessivi € 4.888,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%;
c) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 6.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio